illegittimita' costituzionale dell'art. 146 comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A),nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erari
| aggiornamento 19/11/06 |
illegittimità costituzionale dell'art. 146 comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario «le spese ed onorari» al curatore (Corte costituzionale - Sentenza 20-28 aprile 2006 n. 174) Corte costituzionale - Sentenza 20-28 aprile 2006 n. 174 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 31 maggio 2005, il Tribunale di Palermo, sezione fallimentare, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A) in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione e in relazione all'art. 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa). Considerato in diritto per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 146 comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario «le spese ed onorari» al curatore. |