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Fatti o atti successivi al licenziamento illegittimo e idonei a risolvere il rapporto – Cass. n. 27787/2021

 

L'ordine giudiziale di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato costituisce una condanna (generica) del datore all'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (e quindi ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, rappresentata, senza identificarsi con essa, dalla riattivazione del normale presupposto dell'esecuzione del rapporto) ed altresì contiene l'accertamento dell'inidoneità del licenziamento ad estinguere il rapporto al momento in cui è intimato; accertamento questo che però non si estende anche ad intervalli di tempo successivi, sicché l'ordine di reintegrazione e la condanna al pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo al recesso datoriale restano condizionati alla permanenza del rapporto dopo il licenziamento e alla possibile incidenza di ulteriori (e successivi) fatti o atti idonei a determinare la risoluzione del rapporto stesso. Consegue che - ove sia intervenuto, nelle more del giudizio e prima dell'ordine di reintegrazione, un secondo licenziamento intimato per ragioni diverse e per fatti successivi, non impugnato - il lavoratore non può far valere il giudicato formatosi in ordine all'illegittimità del primo licenziamento, assumendo che l'ordine di reintegrazione (emesso dopo il secondo licenziamento) contenga anche l'accertamento dell'attualità del rapporto.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27787 del 12/10/2021 (Rv. 662583 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909

 

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Cassazione

27787

2021