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Avvocato e Procuratore - impugnazioni civili. - Corte di Cassazione, Sentenza n.: 22199, del 28/06/2026

Ricorso per cassazione dell'avvocato contro la decisione del CNF - Disciplina ex artt. 36, comma 6, l. n. 247 del 2012 e 6, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, come modif. dalla l. n. 70 del 2020 - Termine breve - Decorrenza - Dalla notifica eseguita all’indirizzo PEC dell’incolpato.

L’esito in sintesi

Le Sezioni Unite civili, nell’ambito di un giudizio di impugnazione della decisione del CNF in tema di sanzioni disciplinari a carico dell’avvocato, hanno affermato il seguente principio di diritto:

« Nel procedimento disciplinare forense, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione di cui all’art. 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012, la notificazione della sentenza del CNF deve essere eseguita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 4 e 5, della legge n. 247 del 2012 e 16, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dalla legge n. 70 del 2020, all’indirizzo PEC dell’incolpato, essendo quest’ultimo il solo destinatario individuato dalla disciplina speciale, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 170 e 285 c.p.c.».

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