Art. 170 Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 69-bis Decadenza dall'azione e computo dei termini Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 170 Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia
1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.
2. Quando alla domanda di accesso ad una procedura concorsuale segue l’apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.
1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
----- precedente normativa di riferimento
Art. 69-bis Decadenza dall'azione e computo dei termini Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.
--------------Aggiornamento
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare".
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Documenti collegati:
Azione revocatoria fallimentare – Cass. n. 4482/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - Revocatoria fallimentare - Presupposto dello stato di insolvenza - Consecuzione all'amministrazione controllata di altra procedura concorsuale con tale presupposto - Computo a ritroso del periodo sospetto - Decorrenza.
Nella consecuzione delle procedure concorsuali, la prima delle quali sia l'abrogata amministrazione controllata e l'ultima una procedura il cui presupposto oggettivo sia costituito dallo stato d'insolvenza - nella specie una amministrazione straordinaria -, il computo a ritroso del periodo sospetto di cui all'art. 67, comma 1, l.fall. ha inizio dalla data del decreto di ammissione all'amministrazione controllata e non da quella della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4482 del 19/02/2021 (Rv. 660513 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_164, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_170 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare – Cass. n. 8970/2019Fallimento dichiarato in consecuzione del concordato preventivo - Revocatoria fallimentare - Regime precedente alla novella dell’art. 69-bis, comma 2, l.fall - Termine per la proposizione dell’azione - Decorrenza - Decreto di ammissione - Fondamento.
Nell'ipotesi di fallimento dichiarato in consecuzione di una procedura di concordato preventivo, nel regime vigente prima dell'introduzione dell'art. 69 bis, comma 2, l.fall., per effetto dell'art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, i termini per la proposizione dell'azione revocatoria fallimentare decorrono dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato e non da quella del deposito della relativa domanda, attesa l'omogeneità tra sentenza di fallimento e decreto di ammissione al concordato e considerato che gli effetti giuridici riconducibili alla detta domanda sono indicati tassativamente nell'art. 169 l.fall..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8970 del 29/03/2019 (Rv. 653236 - 01
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_170, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_090, Dlgs_14_2019_art_096
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Ordinaria
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Azione
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2019 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6381 del 05/03/2019 (Rv. 652734 - 01)Ipoteche iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso - Inefficacia ex art. 168, comma 3, l.fall. - Successione del fallimento al concordato preventivo - Applicabilità.
L'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 168, comma 3, l.fall. - come novellato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012 -, in applicazione del principio della cd. "consecuzione delle procedure" trova applicazione anche nel caso in cui all'apertura della procedura di concordato preventivo faccia seguito la dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6381 del 05/03/2019 (Rv. 652734 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_170, Dlgs_14_2019_art_046 …...
170 Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia - Dlgs 14/2019 -Art. 69-bis Decadenza dall'azione e computo dei termini Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 170 Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 69-bis Decadenza dall'azione e computo dei termini Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
Articolo vigente |red
Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 170 . (Limiti temporali delle azioni revocatone e d'inefficacia)
1. Le azioni revocatone e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
1. Quando alla domanda di accesso a una procedura concorsuale segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163,164,166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.
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Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 170. (Limiti temporali delle azioni revocatone e d'inefficacia) (1)
1. Le azioni revocatone e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
2. Quando alla domanda di accesso a una procedura concorsuale segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.
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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:
Art. 20 Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
2. L'articolo 170 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è sostituito integralmente dal Dlgs n. 147/2020 art. 20 comma 2.
Precedente formulazione |green
Art. 170 Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia
Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell' …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare – Cass. n. 9290/2018Principio della consecuzione di procedure - Effetti - Retrodatazione del periodo sospetto - Intervallo temporale - Rilevanza - Fattispecie.
In tema di revocatoria fallimentare, nel caso in cui dopo la revoca dell'ammissione del debitore al concordato preventivo si frapponga un intervallo di tempo prima della sua dichiarazione di fallimento, non è esclusa la consecuzione delle procedure concorsuali e, quindi, la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento della detta ammissione, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo dell'intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva ritenuto revocabile l'ipoteca giudiziale iscritta a carico del fallito nei sei mesi precedenti alla sua ammissione al concordato preventivo, in presenza del fallimento dichiarato dopo circa un anno dalla cessazione della prima procedura).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9290 del 16/04/2018 (Rv. 648445 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_170, Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_106
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
9290
2018 …...
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