Art. 154 Crediti pecuniari - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 55 (Effetti del fallimento sui debiti pecuniari). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 154 Crediti pecuniari
1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all'archiviazione disposta ai sensi dell'articolo 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall'articolo 153, comma 3.
2. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 204, 226 e 227. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale.
----- precedente normativa di riferimento
Art. 55 (Effetti del fallimento sui debiti pecuniari). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente.
I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.
I crediti condizionali partecipano al concorso, a norma degli articoli 96, 113 e 113-bis. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale.
--------------Aggiornamento
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 aprile 1989 n. 204 (in G.U. 1a s.s. 26/04/1989 n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto n. 267 del 1942, nella parte in cui estendono la prelazione aagli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro".
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 18 luglio 1989 n. 408 (in G.U. 1a s.s. 26/07/1989 n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nonchè dell'art. 169 dello stesso regio-decreto là dove richiama l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751 bis, numero 5, del codice civile, che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione".
La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 22 dicembre 1989 n. 567 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale degli art. 54, terzo comma, e 55, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, in relazione all'art. 1 del decreto-legge n. 26 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n. 95 del 1979, nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione straordinaria".
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Documenti collegati:
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – Cass. n. 12559/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Amministrazione straordinaria ex l. n. 95 del 1979 (cd. legge Prodi) - Chiusura della procedura - Disciplina applicabile - Artt. 55 e 120 l.fall. - Fondamento.
In tema di chiusura dell'amministrazione straordinaria ex l. n. 95 del 1979 (cd. legge Prodi) sono applicabili gli artt. 55 e 120 l.fall., atteso che, per quanto l'art. 201 l.fall. non contempli un espresso rinvio alla seconda delle norme evocate, gli effetti di una procedura concorsuale non possono permanere per un tempo indefinito dopo la sua chiusura, né esiste una disposizione che, diversamente da quanto stabilito per il fallimento, preveda in ragione della chiusura della procedura in parola l'estinzione dei debiti concorsuali rimasti insoddisfatti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12559 del 12/05/2021 (Rv. 661440 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_154, Dlgs_14_2019_art_236 …...
Riparto fallimento - Creditore ipotecario – Cass. n. 22954/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari – interessi - Riparto fallimento - Creditore ipotecario - Interessi convenzionali dalla data della vendita e sino al deposito del piano di riparto - Spettanza - Esclusione.
In tema di ammissione al passivo del fallimento, al creditore ipotecario, in forza dell'art. 54, comma 3, l.fall., che fa rinvio all'art. 2855 c.c., è attribuita collocazione prelatizia sugli interessi convenzionali maturati nell'annata contrattuale in corso alla data del fallimento e nelle due annate precedenti, nonché con riferimento agli ulteriori interessi legali maturati sino alla data della vendita, riprendendo per il resto vigore il principio generale della sospensione degli interessi post fallimentari ex art. 55 l.fall, sicché al creditore in parola non spettano neppure in via chirografaria gli interessi convenzionali dalla data della vendita sino al deposito del riparto.(Conf. Cass. n. 4371 del 1994).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22954 del 21/10/2020 (Rv. 659117 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_153, Dlgs_14_2019_art_154, Cod_Civ_art_2855
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Debiti pecuniari - Cass. n. 14527/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari - Interessi ex art. 55 l. fall. - Prescrizione in costanza di procedura.
La prescrizione degli interessi maturati sui crediti chirografari ai sensi dell'art. 55, comma 1, l. fall., matura anche nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 14527 del 09/07/2020 (Rv. 658242 - 01)
Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 55 = Dlgs_14_2019_art_154)
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Fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari - Cass. n. 14527/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari - Interessi ex art. 55 l. fall. - Prescrizione in costanza di procedura.
La prescrizione degli interessi maturati sui crediti chirografari ai sensi dell'art. 55, comma 1, l. fall., matura anche nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - Sentenza n. 14527 del 09/07/2020 (Rv. 658242 - 02)
Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 55 = Dlgs_14_2019_art_154)
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - domanda – Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3015 del 10/02/2020 (Rv. 657045 - 01)Credito derivante da contatto di mutuo - Onere della prova - Ripartizione - Criteri - Accertamento del capitale residuo - Prova della risoluzione - Esclusione - Fondamento.
Il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base ad un contratto di mutuo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del titolo, della sua anteriorità al fallimento e della disciplina dell'ammortamento, con le scadenze temporali e con il tasso di interesse convenuti, mentre il debitore mutuatario (e, per esso, il curatore) ha l'onere di provare il pagamento delle rate di mutuo scadute prima della dichiarazione di fallimento, atteso che le rate successive, agli effetti del concorso, si considerano scadute alla data della sentenza dichiarativa, a norma dell'art_ 55, comma 2, l.fall.: non è, dunque, necessario, per l'accertamento del capitale residuo, provare la risoluzione del contratto, che rileva solo ai fini degli interessi di mora.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3015 del 10/02/2020 (Rv. 657045 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1815, Dlgs_14_2019_art_154, Dlgs_14_2019_art_201, Cod_Civ_art_2697
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
FALLIMENTO
PASSIVITA' FALLIMENTARI
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - voto – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2422 del 04/02/2020 (Rv. 656715 - 01)Creditori privilegiati - Pagamento dilazionato - Ammissibilità - Conseguenze sull'esercizio del diritto di voto - Accertamento rimesso al giudice di merito.
In tema di concordato preventivo la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura equivale ad una soddisfazione non integrale degli stessi, in ragione della perdita economica conseguente al ritardo rispetto ai tempi normali con il quale i creditori conseguono le somme dovute. La determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del computo del voto ex art_ 177, comma 3, l.fall., costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata del professionista ex art_ 160, secondo comma, l.fall., tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di liquidazione dei beni gravati dal privilegio in ipotesi di soluzione della crisi alternativa al concordato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2422 del 04/02/2020 (Rv. 656715 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_153, Dlgs_14_2019_art_154, Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_096, Dlgs_14_2019_art_109
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
CONCORDATO PREVENTIVO
APPROVAZIONE VOTO
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154 Crediti pecuniari - Dlgs 14/2019 -Art. 55 (Effetti del fallimento sui debiti pecuniari). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 154 Crediti pecuniari - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 55 (Effetti del fallimento sui debiti pecuniari). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 154 Crediti pecuniari
1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all'archiviazione disposta ai sensi dell'articolo 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall'articolo 153, comma 3.
2. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 204, 226 e 227. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 55 (Effetti del fallimento sui debiti pecuniari). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente.
I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.
I crediti condizionali partecipano al concorso, a norma degli articoli 96, 113 e 113-bis. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale.
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La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 aprile 1989 n. 204 (in G.U. 1a s.s. 26/04/1989 n. 17), ha dichiarato "l' …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari - interessi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6587 del 16/03/2018 (Rv. 647759 - 01)Ammissione al passivo - Crediti assistiti da privilegio generale - Corso degli interessi - Disciplina vigente prima del d.lgs. n. 5 del 2006 - Liquidazione massa attiva sufficiente - Sospensione degli interessi - Sussiste.
In tema di ammissione al passivo fallimentare, ai sensi del combinato disposto dell art. 2749 c.c. e dell'art. 54, comma 3, l.fall., nel testo vigente prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, il credito assistito da privilegio generale continua a produrre interessi dopo la dichiarazione di fallimento e fino a quando sia stata liquidata una massa attiva sufficiente al soddisfacimento integrale del medesimo credito privilegiato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6587 del 16/03/2018 (Rv. 647759 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2749, Cod_Civ_art_2788, Cod_Civ_art_2855, Dlgs_14_2019_art_153, Dlgs_14_2019_art_154 …...
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