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137 Compenso del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 39 (Compenso del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 137 Compenso del curatore - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 39 (Compenso del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 137 Compenso del curatore

1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. Al curatore è dovuta anche un'integrazione del compenso per l'attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233, comma 2. È in facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.

3. Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.

4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), alla liquidazione del compenso si applica il comma 3.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 39 (Compenso del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.

Se nell'incarico si sono succeduti piu' curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.

Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

------------Aggiornamento

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

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Redazione "per relationem" all'inventario allegato dall'imprenditore - Cass. n. 26895/2020
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Inventario - Redazione "per relationem" all'inventario allegato dall'imprenditore - Ammissibilità - Esclusione - Liquidazione del compenso - Riferimento all'inventario - Necessità. L'inventario redatto dal commissario giudiziale costituisce uno strumento indispensabile della procedura concordataria e, perciò, un autonomo e specifico compito di tale organo, che non può ritenersi adempiuto "per relationem" all'inventario allegato dall'imprenditore alla domanda di ammissione, né surrogato dalla relazione per l'adunanza dei creditori, la quale, quand'anche faccia riferimento ad attività e passività, è prevista per differenti finalità. Pertanto, nella liquidazione del compenso del commissario, il tribunale non può che riferirsi all'inventario, dovendo le consistenze allegate dalla parte istante essere riscontrate dagli accertamenti compiuti e consegnati ai documenti ufficiali della procedura. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26895 del 26/11/2020 (Rv. 659895 - 01) Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 39 = Dlgs_14_2019_art_137), (Legge Falliment. art. 172 = Dlgs_14_2019_art_105) Inventario Redazione "per relationem" corte cassazione 26895 2020   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3871 del 17/02/2020 (Rv. 657057 - 01)
Curatore - Compenso - Decreto di liquidazione - Motivazione - Necessità - Requisiti. Il decreto di liquidazione del compenso al curatore deve essere specificamente motivato in ordine alle opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito così come demandategli dall'art_ 39 l.fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate, con conseguente nullità del decreto predetto qualora lo stesso risulti del tutto privo di motivazione, ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente, denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art_ 111 Cost.; la motivazione tuttavia può essere anche implicita, ossia integrata dal contenuto dell'istanza e dai relativi allegati, ma con richiami espliciti ai parametri applicati, non bastando il mero richiamo all'istanza del curatore, se privo dei criteri in concreto adottati. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3871 del 17/02/2020 (Rv. 657057 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_137 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI FALLIMENTO ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22272 del 05/09/2019 (Rv. 655322 - 01)
Successione di curatori - Liquidazione dei rispettivi compensi - Modalità - Motivazione analitica - Necessità - Fondamento. La liquidazione del compenso ai diversi curatori fallimentari che si sono succeduti nell'incarico necessita di specifica ed analitica motivazione, sorretta dalla valutazione personalizzata, non cumulativa, dell'opera prestata da ciascuno di essi, dei risultati ottenuti e della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni; in particolare, ai fini dell'applicazione del criterio di proporzionalità ex art. 39, comma 3, l.fall., deve essere precisato l'ammontare dell'attivo realizzato da ciascun curatore, determinando, all'interno dei valori così identificati, il compenso da attribuire ad ognuno temperando il criterio di cassa della realizzazione dell'attivo con quello di competenza, nei casi in cui il momento solutorio, conseguente alla fase liquidatoria dei beni, ricada temporalmente nella gestione del curatore subentrato, pur essendo causalmente riferibile ad operazioni condotte da quello revocato. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22272 del 05/09/2019 (Rv. 655322 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_131, Cod_Proc_Civ_art_135, Dlgs_14_2019_art_137 …...
137 Compenso del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 39 (Compenso del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 
Art. 137 Compenso del curatore - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 39 (Compenso del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -  Articolo vigente     |red Art. 137 Compenso del curatore 1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia. 2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. Al curatore è dovuta anche un'integrazione del compenso per l'attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233, comma 2. È in facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale. 3. Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. 4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale. 5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), alla liquidazione del compenso si applica il comma 3. modifiche e precedente normativa |blue ----- precedente normativa di riferimento Art. 39 (Compenso del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019 Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1394 del 18/01/2019 (Rv. 652404 - 01)
Decreto di liquidazione del compenso finale - Irrevocabilità - Fondamento. Il decreto con il quale il tribunale liquida, dopo l'approvazione del rendiconto, il compenso finale al curatore ha natura decisoria e carattere definitivo; esso non è soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 39 l.fall., è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost. ma non è suscettibile di essere revocato o modificato dall'autorità giudiziaria che lo ha emesso, consumando questa, con la sua adozione, il proprio potere decisionale. (In applicazione del suesposto principio, la S.C. ha annullato il provvedimento con il quale il tribunale, su impulso di parte, aveva modificato un proprio precedente decreto di liquidazione). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1394 del 18/01/2019 (Rv. 652404 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_137, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_382 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27123 del 25/10/2018 (Rv. 651308 - 01)
Decreto del tribunale che provvede sul compenso del curatore - Ricorso straordinario per cassazione - Termine - Decorrenza - Dalla data di comunicazione o notificazione d’ufficio - Precedente comunicazione fornita dal curatore - Irrilevanza. Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione, avverso i provvedimenti definitivi di contenuto decisorio adottati dal tribunale fallimentare, tra cui il decreto che pronuncia sul compenso dovuto al curatore, non decorre dalla data del deposito in cancelleria del decreto, bensì dalla data della comunicazione o notificazione d'ufficio dello stesso agli interessati, eseguita esclusivamente dall'organo competente, ossia dal cancelliere. Ne consegue che, in quanto funzionale alla individuazione del momento di decorrenza di un termine perentorio, essa non può trovare un equipollente nella conoscenza di fatto, "aliunde" acquisita, del provvedimento stesso, ad esempio perché comunicato dal curatore. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27123 del 25/10/2018 (Rv. 651308 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_137, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore – compenso - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14631 del 06/06/2018 (Rv. 648939 - 02)
Liquidazione del compenso del curatore – Inclusione nell’attivo realizzato del valore dell’immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario – Condizioni. Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 l.fall., non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal d.m. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14631 del 06/06/2018 (Rv. 648939 - 02) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_137 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16739 del 26/06/2018 (Rv. 649546 - 01)
Avvicendamento di più curatori nella carica - Enunciazione dei criteri di liquidazione e ripartizione del compenso - Necessità - Fattispecie. Il decreto di liquidazione degli emolumenti, spettanti a più curatori fallimentari succedutisi nella carica, deve contenere l'enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione del compenso, in relazione alle attività rispettivamente svolte ed ai risultati conseguiti. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto di liquidazione del compenso spettante a due curatori, succedutisi nella funzione, emesso dal tribunale senza l'indicazione dei criteri di calcolo adottati, nonchè privo di riferimento all'esame della documentazione rilevante nella procedura fallimentare, delle esplicazioni fornite dagli interessati e della eventuale relazione del giudice delegato). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16739 del 26/06/2018 (Rv. 649546 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_137 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14631 del 06/06/2018 (Rv. 648939 - 01)
Liquidazione del compenso del curatore – Avvicendamento di più curatori nella carica – Principio del contraddittorio – Necessità di consentire al precedente curatore di replicare alle osservazioni contenute nella relazione presentata dall’ultimo curatore. In tema di liquidazione del compenso spettante al curatore del fallimento e di suddivisione della somma tra i soggetti succedutisi nella funzione, nel rispetto del principio del contraddittorio è necessaria la partecipazione al procedimento camerale di tutti coloro che hanno ricoperto l'incarico. Pertanto, nel caso in cui due o più curatori si siano avvicendati, occorre che, qualora dall'esame della memoria depositata dall'ultimo emergano elementi suscettibili di incidere negativamente sulla determinazione del compenso del precedente curatore, a quest'ultimo sia consentito il deposito di un'ulteriore memoria di replica. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14631 del 06/06/2018 (Rv. 648939 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_137, Cod_Proc_Civ_art_737 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1448 del 19/01/2018 (Rv. 646874 - 01)
Società partecipata dalla pubblica amministrazione - Compenso del commissario ex art. 165 l. fall. – Operatività dei vincoli di finanza pubblica – Esclusione. Nella determinazione del compenso del commissario giudiziale nominato nell’ambito di un concordato preventivo di una società partecipata dalla pubblica amministrazione, occorre fare riferimento, in forza del rinvio operato dall’art. 165 l.fall., all’art. 39 l.fall. ed al d.m. n. 30 del 2012, non trovando applicazione la disciplina pubblicistica limitativa dei compensi a carico delle finanze pubbliche che opera esclusivamente in relazione ai rapporti di lavoro subordinati o autonomi con le amministrazioni pubbliche. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1448 del 19/01/2018 (Rv. 646874 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_137, Dlgs_14_2019_art_092 …...

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