Società di persone - Istanza di autofallimento – Cass. n. 13516/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - iniziativa - Società di persone - Istanza di autofallimento - Legittimazione dell'amministratore revocato - Fondamento - Fattispecie.
In tema di società di persone, all'amministratore revocato fa capo la legittimazione alla presentazione dell'istanza di fallimento dell'ente, posto che l'art. 2274 c.c. - nel prevedere che, avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare limitatamente agli affari urgenti sino a quando non siano presi i provvedimenti necessari alla liquidazione - esplicita l'applicabilità del principio generale della "prorogatio" dei poteri degli amministratori sino alla loro sostituzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato "in parte qua" la pronuncia di merito, che nel ritenere la sussistenza della legittimazione all'istanza per la dichiarazione di fallimento dell'amministratore revocato in forza di un lodo arbitrale, aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2266 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13516 del 18/05/2021 (Rv. 661394 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2266, Cod_Civ_art_2274, Dlgs_14_2019_art_037, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_041 …...
Dichiarazione di fallimento - notificazione al debitore – Cass. n. 3189/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Regolare notificazione al debitore del primo ricorso per dichiarazione di fallimento - Successivo deposito di altri ricorsi - Trattazione unitaria - Notificazione al debitore di ogni ulteriore istanza presentata - Necessità - Esclusione.
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, al debitore, cui sia stato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto delle forme previste dalla legge, non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l’ulteriore sviluppo della procedura regolarmente instaurata e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3189 del 10/02/2021 (Rv. 660581 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_054 …...
Apertura dichiarazione di fallimento – Cass. n. 28192/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - Limite di fallibilità previsto dall'art. 15, comma 9, l.fall. - Debiti tributari - Computo - Avviso di accertamento - Sufficienza.
Ai fini del computo dell'esposizione debitoria minima prevista daii'art. 15, comma 9, l.fall. rilevano alla stregua di debiti scaduti e non pagati le passività tributarie portate da un avviso di accertamento conosciuto dal destinatario (per avvenuta sua notifica o perché acquisito in giudizio), a prescindere dall'iscrizione a ruolo e dalla trasmissione del carico fiscale all'agente della riscossione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28192 del 10/12/2020
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_001, Dlgs_14_2019_art_121
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Istanza di fallimento contro società di capitali sciolta e priva di liquidatore – Cass. n. 18544/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento -Istanza di fallimento contro società di capitali sciolta e priva di liquidatore - Organo passivamente legittimato al contraddittorio - Individuazione - Nomina del liquidatore giudiziario ex artt. 2487 cod. civ. e 15, ottavo comma, legge fall. - Necessità - Esclusione - Nomina del curatore speciale ex art. 78 c. p.c. - Sufficienza - Fondamento.
Ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio in ordine all'istanza di fallimento proposta nei confronti di una società di capitali della quale sia stato deliberato lo scioglimento senza che si sia provveduto alla designazione del liquidatore, non è necessaria la nomina del liquidatore giudiziario di cui all'art. 2487 cod. civ. e all'art. 15, ottavo comma, legge fall., novellato dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007, nomina alla cui richiesta sono legittimati i soci, gli amministratori e i sindaci, non anche i terzi. Ai terzi che intendano presentare l'istanza di fallimento è sufficiente provocare la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c., il quale è legittimato a resistere all'istanza medesima, non implicando tale resistenza il compimento di attività di gestione, al di fuori di quella - che l'art. 78 c.p.c. commette allo stesso curatore - volta a promuovere il ripristino della rappresentanza legale dell'ente.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18544 del 07/09/2020 (Rv. 658998 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2487_1, Cod_Proc_Civ_art_078, (Legge Falliment. art. 15 = Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_054)
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18544
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5311 del 27/02/2020 (Rv. 657226 - 01)Ricorso per la dichiarazione di fallimento - Notifica - Specialità della disciplina - Conseguenze - Applicabilità della notifica agli irreperibili - Esclusione.
L'art_ 15, comma 3, l.fall. (nel testo novellato dall'art_ 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012), nel prevedere che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società può essere eseguita tramite PEC all'indirizzo della stessa e, in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia andata a buon fine, mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, introduce una disciplina speciale semplificata che esclude l'applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall'art_ 145 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5311 del 27/02/2020 (Rv. 657226 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_054, Cod_Proc_Civ_ art_ 145
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
FALLIMENTO
APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - imprenditore ritirato - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4329 del 20/02/2020 (Rv. 657075 - 01)Imprenditore individuale cancellatosi volontariamente dal registro delle imprese - Dichiarazione di fallimento - Proposizione di istanza di ammissione al concordato preventivo - Inammissibilità - Fondamento.
Il combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 l.fall. impedisce all'imprenditore individuale volontariamente cancellatosi dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere l'ammissione al concordato preventivo, trattandosi di procedura che, diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità solo liquidatorie, tende piuttosto alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, preclude "ipso facto" l'utilizzo della procedura concordataria per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4329 del 20/02/2020 (Rv. 657075 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2495, Dlgs_14_2019_art_033, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_085,
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
FALLIMENTO
APERTURA DI FALLIMENTO
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4343 del 20/02/2020 (Rv. 657079 - 01)Gestione coordinata del concordato preventivo e del procedimento prefallimentare - Necessità - Riunione dei procedimenti - Fondamento.
La domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare debbono essere coordinati in modo da garantire che la soluzione negoziale della crisi, ove percorribile, sia preferita al fallimento. Pertanto, ove siano contemporaneamente pendenti dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario, gli stessi possono essere riuniti ex art_ 273 c.p.c., anche di ufficio, consentendo una siffatta riunione di raggiungere l'obiettivo della gestione coordinata.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4343 del 20/02/2020 (Rv. 657079 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_085, Cod_Proc_Civ_ art_273
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
CONCORDATO PREVENTIVO
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2345 del 03/02/2020 (Rv. 656984 - 01)Convocazione dell'impresa individuale - Modalità - Notificazione alla persona fisica dell'imprenditore - Sufficienza - Ragioni.
La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento di un'impresa individuale, con il pedissequo decreto di sua convocazione ex art_ 15 l.fall., è ritualmente eseguita nei confronti della persona fisica dell'imprenditore, secondo le regole di cui agli artt. 138 e ss. c.p.c., attesa la totale identificazione esistente tra quest'ultimo e l'impresa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2345 del 03/02/2020 (Rv. 656984 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_037, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_041, Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Civ_art_0139
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
PROCEDIMENTO
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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - indennita' - di fine rapporto di lavoro – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1887 del 28/01/2020 (Rv. 656693 - 01)Insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia INPS -Non assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento - Presupposti - Verifica del tribunale fallimentare - Necessità - Esclusione - Verifica pregiudiziale del giudice adito - Ammissibilità.
In tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall'INPS, il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore, sia in astratto che in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., senza che sia necessaria una preventiva verifica da parte del Tribunale fallimentare con il concorso degli altri creditori.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1887 del 28/01/2020 (Rv. 656693 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2120, Cod_Proc_Civ_art_034, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_041
LAVORO
LAVORO SUBORDINATO
INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28711 del 07/11/2019 (Rv. 656290 - 01)Procedimento prefallimentare - Incompetenza per territorio - Art. 38 c.p.c. - Applicabilità - Eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo ex art. 18 l.fall. - Tardività - Fondamento.
In tema di dichiarazione di fallimento, l'incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall., ai sensi deii'art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti, sicché l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28711 del 07/11/2019 (Rv. 656290 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345, Dlgs_14_2019_art_011, Dlgs_14_2019_art_029, Dlgs_14_2019_art_027, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_053 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - stato d'insolvenza - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27200 del 23/10/2019 (Rv. 655352 - 02)Istanza per la dichiarazione di fallimento - Sentenza - Revoca del fallimento - Nuova dichiarazione di fallimento - Stato di insolvenza - Accertamento - Momento rilevante - Data della seconda decisione.
Nel caso in cui il fallimento venga dichiarato successivamente alla revoca della sentenza che lo aveva aperto in precedenza, l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla situazione esistente alla data della nuova decisione e non già a quella di presentazione dell'originaria istanza da parte dei creditori o del PM.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27200 del 23/10/2019 (Rv. 655352 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_037, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_053 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27200 del 23/10/2019 (Rv. 655352 - 01)Domanda di concordato preventivo con riserva - Rinuncia dell'istante - Richiesta di fallimento depositata dal P.M. - Ammissibilità - Ragioni.
La rinuncia alla domanda di concordato preventivo con riserva, formulata dal debitore nel corso della fase di ammissione al procedimento, non impedisce al P.M., prima che il tribunale dichiari l'inammissibilità della detta domanda, di avanzare una richiesta di fallimento dell'imprenditore, in ragione della ritenuta sua insolvenza di cui sia venuto a conoscenza a seguito della comunicazione ex art. 161, comma cinque, l.fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27200 del 23/10/2019 (Rv. 655352 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_069, Cod_Proc_Civ_art_070, Dlgs_14_2019_art_037, Dlgs_14_2019_art_038, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019 (Rv. 655457 - 01)Requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. - Onere probatorio a carico del debitore - Bilanci degli ultimi tre esercizi - Valore probatorio privilegiato - Mezzi di prova alternativi - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di dichiarazione di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019 (Rv. 655457 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_001, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_053 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22787 del 12/09/2019 (Rv. 655415 - 01)Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Sospensione ex art. 20, comma 4, l. n. 44 del 1999 - Applicabilità - Esclusione - Fase successiva alla dichiarazione di fallimento - Applicabilità della norma - Sussistenza - Fondamento.
La sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dall'art. 20, comma 4, della l. n. 44 del 1999, in favore delle vittime di richieste estorsive e dell’usura, non si applica al procedimento c.d. "prefallimentare", che non rivela natura esecutiva, ma cognitiva; l'istituto in parola, per converso, può operare nella fase a vocazione liquidatoria inaugurata dalla sentenza dichiarativa di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22787 del 12/09/2019 (Rv. 655415 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15094 del 31/05/2019 (Rv. 654270 - 01)Domanda di concordato preventivo e istanza di fallimento - Rapporto di continenza - Omessa riunione dei procedimenti - Conseguenze - Dichiarazione di fallimento - Nullità - Esclusione - Condizioni.
Tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza di fallimento ricorre un rapporto di continenza, che impone la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 c.p.c.; tuttavia l'omessa riunione non determina alcuna nullità, né impedisce la dichiarazione di fallimento, quando il tribunale abbia già disposto la revoca dell'ammissione alla procedura concordataria, purchè il debitore abbia avuto formale conoscenza dell'iniziativa per la sua dichiarazione di fallimento.
- Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15094 del 31/05/2019 (Rv. 654270 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040 , Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_106 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 13850 del 22/05/2019 (Rv. 654044 - 01)Accordo di ristrutturazione dei debiti omologato - Creditore insoddisfatto estraneo all'accordo - Istanza di fallimento - Ammissibilità - Omessa risoluzione dell'accordo omologato - Irrilevanza - Fondamento.
Nell'ipotesi di impresa che abbia ottenuto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il terzo estraneo all'accordo rimasto insoddisfatto può avanzare istanza di fallimento, ai sensi dell'art. 6 l.fall., a prescindere dall'intervenuta risoluzione dell'accordo omologato, in quanto si tratta di soggetto non vincolato dagli effetti del provvedimento di omologazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 13850 del 22/05/2019 (Rv. 654044 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_037, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_057 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6991 del 11/03/2019 (Rv. 653109 - 01)Istruzione probatoria - Poteri officiosi d'indagine - Limitazione ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive - Necessità - Fattispecie.
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, i poteri di indagine officiosa previsti dall'art. 15 l. fall. sono finalizzati a colmare mere lacune probatorie dell'interessato e sono limitati ai fatti oggetto di allegazioni difensive delle parti. (Fattispecie in cui è stata ritenuta immune da censure la decisione dei giudici di merito di non attivare i poteri in parola - neppure attraverso l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio - a fronte della produzione di documenti inidonei a fornire la minima certezza in ordine alla corrispondenza alla realtà dei dati ivi rappresentati e di una consulenza di parte priva di indicazioni sufficientemente analitiche).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6991 del 11/03/2019 (Rv. 653109 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_051, Dlgs_14_2019_art_053, Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_001
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041 Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 (Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)Art. 41 Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)
Articolo vigente |red
Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 41 Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale
1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.
2. Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.
4. Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata.
5. L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.
6. Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il giudice può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.
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Art. 41 Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale (1)
1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.
2. Tra …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30538 del 26/11/2018 (Rv. 651803 - 01)Ricorso per la dichiarazione di fallimento - Decreto di fissazione dell’udienza - Omessa o inesistente notifica al fallendo - Concessione di nuovo termine per notificare - Ammissibilità - Ragioni.
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al debitore non è perentorio, non avendo il giudizio natura né impugnatoria né bifasica, cioè produttrice di effetti prodromici e preliminari suscettibili di stabilizzarsi in difetto di impugnazione. Pertanto il tribunale fallimentare, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica, in difetto di spontanea costituzione del fallendo, può concedere al ricorrente un nuovo termine entro il quale rinnovarla a pena di decadenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30538 del 26/11/2018 (Rv. 651803 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_152, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_154, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_291, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento – procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30541 del 26/11/2018 (Rv. 651880 - 01)Dichiarazione di fallimento - Prova dei requisiti di non fallibilità - Ammissibilità di strumenti probatori alternativi al bilancio.
In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi di cui all'art. 15, comma 4, l. fall. che, pur costituendo, ai suddetti fini, strumenti di prova privilegiati, non sono espressamente menzionati nell'art. 1, comma 2, l.fall..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30541 del 26/11/2018 (Rv. 651880 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_001, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040 …...
Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29732 del 19/11/2018 (Rv. 651485 - 01)Ricevuta di avvenuta consegna - Valore probatorio - Idoneità a dimostrare il ricevimento del messaggio al destinatario - Prova contraria - Ammissibilità - Pubblica fede fino a querela di falso - Esclusione - Fondamento - Giudizio di cassazione - Eccezione di nullità per omessa convocazione del debitore in sede prefallimentare - Prova contraria - Copia digitale conforme alla Rac completa - Onere di produzione ex art. ex art. 372 c.p.c..
In tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (R.A.C), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall'altro, che l'art. 16 del d.m. n. 44 del 2011 si esprime in termini di "opponibilità" ai terzi ovvero di semplice "prova" dell'avvenuta consegna del messaggio, e ciò anche perché le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un'attività allo stesso delegata dall'ufficiale giudiziario. Ne consegue che, in sede di giudizio di legittimità, la parte che, per contrastare l'eccezione di nullità per omessa convocazione in sede prefallimentare, voglia dimostrare l'avvenuta notificazione telematica del ricorso e della fissazione dell'udienza, ha l'onere di estrarre copia digitale e di attestarne la conformità della R.a.c. completa, producendola ai sensi dell'art. 372 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29732 del 19/11/2018 (Rv. 651485 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28803 del 09/11/2018 (Rv. 651456 - 01)Notificazione del ricorso e del decreto in mancanza di indirizzo PEC - Passaggio dalla notifica presso la sede della società a quella presso la casa comunale - Presupposto dell’irreperibilità - Condizioni.
La notificazione del ricorso e del decreto per la dichiarazione di fallimento presso la casa comunale, in mancanza di indirizzo PEC, è condizionata all'irreperibilità della società presso la sua sede come risultante dal registro delle imprese. Tale presupposto dell'irreperibilità ricorre anche laddove si accerti che, in precedenza, la società sia stata in concreto rintracciata presso la sede risultante dal registro, purchè l'ufficiale giudiziario abbia svolto ricerche documentate nella relazione di notifica e chiesto informazioni in modo adeguato, così da consentire di presumere che il diverso esito delle precedenti notificazioni sia riconducibile non ad una doverosa e diligente attività di ricerca del destinatario ma a circostanze fortunate non sempre ripetibili.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28803 del 09/11/2018 (Rv. 651456 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20957 del 22/08/2018 (Rv. 650229 - 01)Procedimenti ex art. 15 l. fall. - Introdotti successivamente alle novelle di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 ed al d.lgs. n. 169 del 2007 - Rinvio dell'udienza di comparizione - Omessa notifica all'imprenditore - Nullità dell'intero procedimento - Sussiste - Fondamento.
Nei procedimenti di cui all'art. 15 l. fall., introdotti successivamente alle novelle di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 ed al d.lgs. n. 169 del 2007, qualora il Tribunale abbia disposto la convocazione dell'imprenditore innanzi al giudice designato per procedere all'istruttoria prefallimentare, e la fissata udienza sia stata rinviata d'ufficio senza che risulti annotato sul ruolo d'udienza alcun provvedimento di rinvio, deve essere data comunicazione della nuova udienza all'imprenditore, a pena di nullità dell'intero procedimento, dovendo ritenersi inapplicabile l'art. 82, disp. att., c.p.c. - in virtù del quale, se il giudice istruttore non celebra udienza nel giorno fissato, essa deve intendersi rinviata d'ufficio alla prima udienza successiva - poiché la disposizione non può trovare applicazione nel procedimento camerale per la dichiarazione di fallimento, in quanto caratterizzato da regole procedurali diverse dal rito ordinario, in considerazione delle esigenze di speditezza che lo connotano e della sua natura inquisitoria.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20957 del 22/08/2018 (Rv. 650229 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16864 del 26/06/2018 (Rv. 649541 - 01)Fallimento - Società di persone - Notificazione del ricorso e del decreto ex art. 15 l.fall. - Notifica a mezzo posta al socio illimitatamente responsabile, anche in qualità di rappresentante della società - Validità sia nei confronti del socio che della società - Alternativa al deposito presso al casa comunale - Configurabilità.
La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, eseguita dall'ufficiale giudiziario tramite il servizio postale in favore del socio illimitatamente responsabile di una società di persone, anche in qualità di rappresentante di quest'ultima, è ammissibile ai sensi dell'art. 145 c.p.c. (che, invero, richiama gli artt. 140 e 143 c.p.c.) e deve perciò riteneresi valida, nei riguardi tanto del socio che dell'ente da lui rappresentato, rilevando in tal senso, da un lato, l'idoneità della notifica in parola all'instaurazione del contraddittorio con la persona giuridica - cui è pertanto assicurato l'esercizio del diritto di difesa - e, dall'altro lato, la connotazione non esclusiva, ma meramente alternativa, del procedimento notificatorio semplificato di cui all'art. 15, comma 3, l. fall., che non esclude, sussistendone i presupposti, l'impiego delle forme ordinarie.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16864 del 26/06/2018 (Rv. 649541 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Cod_Proc_Civ_art_140, Cod_Proc_Civ_art_143, Cod_Proc_Civ_art_145, Cod_Proc_Civ_art_147, Cod_Proc_Civ_art_149_1 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16365 del 21/06/2018 (Rv. 649668 - 01)Fallimento - Notificazione del ricorso - Effettuato alla società mediante posta elettronica certificata - Utilizzazione dell’indirizzo comunicato dal destinatario al registro delle imprese - Validità - Indirizzo PEC accessibile, di fatto, solo da diversa società - Irrilevanza.
Procedimento civile – notificazione.
In tema di notifiche telematiche, quella eseguita all'indirizzo PEC dichiarato da una società si perfeziona in virtù dell'attestazione di avvenuta consegna alla formale intestataria, non potendo tale notifica essere ritenuta invalida qualora, pur essendo riconducibile alla destinataria in base alle risultanze del registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica non sia, di fatto, abilitato all'uso da parte sua, bensì sia reso disponibile a vantaggio di altra società.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16365 del 21/06/2018 (Rv. 649668 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15435 del 13/06/2018 (Rv. 649132 - 01)Concordato "con riserva" riunito al procedimento prefallimentare - Termini per il deposito del piano e della proposta ex art. 161, comma 6, l. fall. - Applicabilità della sospensione feriale - Esclusione.
Allorchè il concordato preventivo con riserva sia proposto in pendenza di istanza di fallimento, i termini concessi dal giudice per il deposito della proposta, del piano e della documentazione non sono soggetti alla sospensione feriale, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 742 del 1960 che, attraverso il richiamo all'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, la esclude per i procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca di fallimenti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15435 del 13/06/2018 (Rv. 649132 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15285 del 12/06/2018 (Rv. 649127 - 01)Esercizio in forma organizzata di attività di intermediazione o consulenza finanziaria - Attività di impresa commerciale - Sussistenza - Fattispecie.
Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'esercizio in forma organizzata di un'attività di intermediazione o di consulenza finanziaria determina la soggezione alla procedura concorsuale, poiché l'art. 1 l.fall. rimanda alla nozione di imprenditore commerciale di cui all'art. 2195 c.c., che vi annovera, tra gli altri, coloro che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, un'attività intermediaria nella circolazione di beni (comprese quindi le imprese finanziarie), un'attività bancaria o assicurativa e in genere le "altre attività ausiliarie delle precedenti". (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto fallibile il soggetto dedito ad una attività consistente in servizi di intermediazione e di consulenza finanziaria, con l'utilizzazione di personale dipendente).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15285 del 12/06/2018 (Rv. 649127 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_001, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Cod_Civ_art_2195 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12963 del 24/05/2018 (Rv. 648567 - 01)Esonero dalla fallibilità - Requisiti dimensionali ex art. 1, comma 2, l.fall. - Ultimi tre esercizi - Durata annuale dell’esercizio - Necessità.
In tema di requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, i "tre esercizi" antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b), l.fall., nel testo novellato dal d.lgs. n. 169 del 2007, devono intendersi come esercizi aventi ciascuno durata annuale, avendo il legislatore ritenuto congrua una valutazione ancorata sempre a tale lasso temporale, salvo che non sia trascorso un periodo inferiore dall'inizio dell'attività dell'impresa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12963 del 24/05/2018 (Rv. 648567 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_001, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12010 del 16/05/2018 (Rv. 649108 - 01)Legittimazione del P.M. - Richiesta di fallimento depositata dal P.M. dopo l'apertura del procedimento di revoca del concordato - Successiva rinuncia alla domanda di ammissione al concordato - Effetti - Chiusura del procedimento - Esclusione - Conseguenze.
La rinuncia alla proposta di concordato preventivo, formulata dal debitore nel corso del procedimento di revoca del concordato medesimo, non determina di per sé, prima di una formale dichiarazione di improcedibilità ad opera del tribunale, la chiusura del procedimento, sicché il P.M., che, a seguito della comunicazione ex art. 173 l.fall., partecipa ordinariamente al procedimento, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle altre parti, ben può rassegnare le proprie conclusioni che comprendono, oltre alla valutazione negativa della proposta concordataria, anche l'eventuale richiesta di fallimento in ragione della ritenuta insolvenza dell'imprenditore di cui sia venuto a conoscenza a seguito di tale partecipazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12010 del 16/05/2018 (Rv. 649108 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_037, Dlgs_14_2019_art_038, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_106, Cod_Proc_Civ_art_069, Cod_Proc_Civ_art_070 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6649 del 16/03/2018 (Rv. 647760 - 01)Rinuncia alla domanda - Dichiarazione di improcedibilità - Richiesta di fallimento del P.M. - Art. 7 l.fall. - Inapplicabilità - Conclusioni orali del P.M. all’udienza - Ammissibilità - Fondamento.
Alla richiesta di fallimento formulata dal Pubblico Ministero a seguito della dichiarazione di improcedibilità della domanda di concordato preventivo per rinuncia del proponente, non si applica il disposto dell'art. 7 l.fall., in quanto la parte pubblica, una volta informata della proposta di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 5, l.fall., partecipa ordinariamente al procedimento, rassegnando in udienza le proprie conclusioni orali, che possono comprendere anche l'eventuale richiesta di fallimento dell'imprenditore in ragione della sua ritenuta insolvenza, di cui ha avuta conoscenza per effetto di detta partecipazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6649 del 16/03/2018 (Rv. 647760 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_038, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_106 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3083 del 08/02/2018 (Rv. 646879 - 01)Termine per la comparizione del debitore - Abbreviazione ex art. 15, quinto comma, l.fall. - Istanza del creditore - Necessità - Esclusione - Abbreviazione d'ufficio - Ammissibilità - Fondamento.
Nell'ambito del procedimento prefallimentare, la valutazione della ricorrenza delle particolari ragioni d'urgenza, che giustificano l'abbreviazione del termine per la comparizione del debitore, può essere compiuta anche d'ufficio dal presidente del tribunale, attesi il tenore letterale dell'attuale art. 15, comma 5, l.fall., che non richiede - a differenza di quanto previsto dall'art. 163 bis, comma 2, c.p.c. per il processo a cognizione ordinaria - la presentazione di un'apposita istanza del creditore, nonché l'interesse pubblicistico all'ordinata gestione dell'insolvenza dell'impresa secondo le regole della concorsualità, tuttora tutelato dalla dichiarazione di fallimento, cui fa riscontro la particolare natura dell'istruttoria prefallimentare, non riducibile ad un processo tra parti contrapposte, in quanto idonea a dar luogo (nel caso di accoglimento della domanda) ad un accertamento costitutivo valevole "erga omnes”.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3083 del 08/02/2018 (Rv. 646879 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Cod_Proc_Civ_art_163_2 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - decreto d'inammissibilita' - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9574 del 13/04/2017 (Rv. 643731 - 01)Richiesta di fallimento del P.M. - Art. 7 l.fall. - Inapplicabilità - Conclusioni orali del P.M. all’udienza ex art. 162, comma 2, l.fall. - Ammissibilità - Fondamento.
Alla richiesta di fallimento formulata dal P.M. ai sensi dell’art. 162, comma 2, l.fall., quale conseguenza dell’inammissibilità della proposta di concordato preventivo, non si applica il disposto dell’art. 7 l.fall., alla cui “ratio”, peraltro, anche la specifica disciplina della richiesta in questione si conforma. Invero, il P.M., informato della proposta di concordato preventivo (art. 161, comma 5, l.fall.), partecipa ordinariamente al procedimento, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle altre parti, mediante la presenza in udienza, ivi compresa quella fissata dal tribunale ai fini della declaratoria di inammissibilità della domanda, rassegnando le proprie conclusioni orali, che comprendono, oltre alla valutazione negativa sulla proposta concordataria, anche l’eventuale richiesta di fallimento in ragione della ritenuta insolvenza dell’imprenditore, di cui è venuto a conoscenza a seguito della partecipazione alla procedura, senza che vi sia la necessità che tali conclusioni si traducano in un formale ricorso da notificare al debitore in vista di un’udienza ex art. 15 l.fall., affatto necessaria.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9574 del 13/04/2017 (Rv. 643731 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_038, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_044 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - iniziativa - istanza del p.m. – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9409 del 18/04/2013 (Rv. 626429 - 01)Notizia dell'insolvenza - Segnalazione del tribunale fallimentare -Potere-dovere ai sensi dell'art. 7, n. 2, legge fall. - Configurabilità - Portata - Contrasto con il principio di terzietà del giudice ex art. 111 Cost. - Insussistenza - Ragioni.
Quando il procedimento finalizzato alla dichiarazione di fallimento non si concluda con una decisione nel merito, il tribunale fallimentare può disporre, ai sensi dell'art. 7 legge fall., la trasmissione degli atti al P.M., affinché valuti se instare per la dichiarazione di fallimento, non sussistendo alcuna violazione del principio di terzietà del giudice, di cui all'art. 111 cost., per il solo fatto che il tribunale sia chiamato una seconda volta a decidere sul fallimento dell'imprenditore a seguito di richiesta del P.M. conseguente alla segnalazione da parte dello stesso giudice.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9409 del 18/04/2013 (Rv. 626429 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_037, Dlgs_14_2019_art_038, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040 …...