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162 Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia - Dlgs 14/2019 -Art. 63 (Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 162 Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 63 (Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 162 Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia
1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.
2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 63 (Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.
Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.
la giurisprudenza |green
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