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Anticipazione delle spese nella consulenza tecnica di ufficio

Anticipazione delle spese nella consulenza tecnica di uffici o Consulenza tecnica d'ufficio - . Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 179 del 11/01/2012

Anticipazione delle spese nella consulenza tecnica di ufficio

Consulenza tecnica d'ufficio - Onere di anticipazione delle spese - Liquidazione provvisoria a carico di una sola parte - Opposizione - Rigetto - Ricorribilità per cassazione - È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., contro l'ordinanza del presidente del tribunale che rigetta l'opposizione avverso il provvedimento con cui, nel corso del giudizio civile di merito, il giudice ponga a carico di una sola parte l'onere di anticipare le spese della consulenza tecnica d'ufficio, costituendo tale decisione un provvedimento ordinatorio discrezionale e provvisorio, che non pregiudica il diritto di azione ed è conforme ai principi regolatori del processo civile, per i quali le spese dei mezzi istruttori vanno anticipate, salvo il loro recupero ex art. 91 cod. proc. civ., dalle parti istanti, anche se delle relative risultanze possono avvalersi pure le altre. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 179 del 11/01/2012

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 179 del 11/01/2012

FATTO E DIRITTO

Si trascrive di seguito la relazione preliminare.
"RELAZIONE ex art. 380 bis in rel. 375 c.p.c. nel procedimento vertente tra DE.. ANTONIO nella qualità di procuratore generale di SA.. AMELIA (ricorrente) e PI.. PAOLA (intimata non costituita),avente ad oggetto il ricorso ex art. 111 Cost. avverso contro l'ordinanza in data 19.1.10 del Presidente ff. del Tribunale di La Spezia.

Il relatore, rilevato che il ricorrente censura,per violazione dell'art. 61 c.p.c. e art. 24 Cost. l'ordinanza in epigrafe, reiettiva dell'opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 proposta avverso un decreto di liquidazione delle spese della consulenza tecnica di ufficio nell'ambito di un giudizio civile contenzioso, con la quale essa parte attrice si era doluta della disposta anticipazione a proprio esclusivo carico e non anche a quello della controparte, Pini Paola; ritenuto: che l'impugnazione si palesi inammissibile ex art. 630, perché,a parte l'improprio ricorso al procedimento esperito in sede di merito (riservato a questioni attinenti alla misura delle spettanze degli ausiliari),le doglianze si pongono in contrasto con il principio, già affermato da questa Corte e rimasto insuperato, secondo cui l'ordinanza anticipatoria delle spese al c.t.u. costituisce un regolamento provvisorio,che resta affidata in via definitiva alla sentenza conclusiva del giudizio e,pertanto, non è ricorribile ex art. 111 Cost. (Cass. n. 8554/90, n. 1753/84); che il ricorso si risolve, peraltro, nella manifesta censura di un provvedimento ordinatorio discrezionale del giudice di merito,non pregiudicante il diritto di azione e conforme al principio regolatore del processo civile, secondo cui le spese dei mezzi istruttori devono essere anticipate (salvo recupero ex art. 91 c.p.c.) dalle parti istanti, anche se delle relative risultanze possano avvalersi pure le altre; tanto premesso e ritenuto, propone dichiararsi il ricorso inammissibile. Roma 26 settembre 2011.
Il Cons. rel. dr. L. Piccialli".

Premesso quanto precede, il collegio, rilevato che nella memoria depositata dal difensore della ricorrente, nella quale si insiste sulla natura decisoria e lesiva di diritti soggettivi del provvedimento impugnato, tuttavia richiamando giurisprudenza che non attiene alla proposta tematica dedotta in ricorso, censurante la provvisoria scelta del giudice della parte tenuta all'anticipazione delle spese, bensì alla determinazione delle spettanze degli ausiliari; ritenuto di condividere le ragioni esposte nella proposta del relatore, in ordine alla quale non sono state formulate osservazioni da parte del P.G., provvede in conformità alla stessa;
nulla, infine, sulle spese, in assenza di controparti resistenti.

 P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2012

 

 

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