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Matrimonio scioglimento - Divorzio - Assegno divorzile

Famiglia Matrimonio scioglimento - Divorzio - Assegno divorzile - Richiesta in sede di modifica delle condizioni di divorzio  . Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 30033 del 29/12/2011

Famiglia Matrimonio scioglimento - Divorzio - Assegno divorzile - Richiesta in sede di modifica delle condizioni di divorzio


È ammissibile la richiesta di assegno di divorzio nel procedimento per la modifica delle relative condizioni, ove esso non sia stato precedentemente chiesto, purché si dia conto di circostanze sopravvenute, rispetto alle statuizioni del divorzio operanti "rebus sic stantibus". Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 30033 del 29/12/2011

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 30033 del 29/12/2011

MOTIVI DELLA DECISIONE


Con il primo motivo, l'A. sostiene violazione della L. Divorzio, art. 9.
Il motivo appare infondato.
È bensì vero, secondo del resto giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n. 17320/05), che può richiedersi assegno divorziale, anche in sede di modifica delle relative condizioni, ove esso non sia stato chiesto nell'ambito del procedimento di divorzio (nella specie, l'A. era rimasta contumace), ma si dovrà dar conto di
circostanze sopravvenute rispetto alle statuizioni del divorzio, operanti rebus sic stantibus.

Non risponde al vero che il giudice a quo abbia esaminato soltanto la posizione economica dell'A. . Egli si riferisce, in narrativa, pure al reddito da lavoro del V. nonché a quello di un fondo di sua proprietà; considera poi la situazione della odierna ricorrente, che, dopo il divorzio, ha acquistato due fabbricato e due aziende, ha lavorato fino alla fine del 2005, è titolare di partita IVA per l'attività di intermediaria del commercio; il figlio D. , senza alcun reddito, comunque dichiarato, ha acquistato un fabbricato, concesso in comodato alla madre.

Secondo il giudice a quo, che esprime una valutazione di fatto, sorretta da adeguata motivazione, e in suscettibile di controllo in questa sede, l'A. possiede ed ha le potenzialità economiche per mantenere un tenore di vita analogo a quello del V. .

Gli altri motivi del ricorso, tutti attinenti a vizio di motivazione, vanno dichiarati inammissibili, per assenza delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, relative a fatti controversi (al riguardo, Cass. n. 8897 del 2008), di cui all'art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

 

 

 

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it