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22 Ottobre 2011 - Adozione - Adottabilita' - Affidamento eterofamiliare - Insussistenza dei presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità - Poteri della corte d'appello - Affidamento eterofamiliare - Esclusione - Fondamento. Il giudice d'appello, ove ravvisi l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia dello stato adottabilità del minore, deve limitarsi a revocare la dichiarazione assunta in primo grado, mentre non può disporre l'affidamento eterofamiliare, essendo questo un provvedimento che l'art. 4 della legge 4 maggio 1984, n. 183 riserva al servizio sociale locale, in presenza del consenso dei genitori esercenti la potestà, ed al tribunale per i minorenni, in mancanza del predetto assenso. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12730 del 10/06/2011

22 Ottobre 2011 - Circolazione stradale - Conducenti - Veicolo adibito a scuola guida con doppi comandi - Attribuzione della qualità di conducente - Oggetto di accertamento del giudice di merito - Conseguenze - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa a sinistro stradale causato da un veicolo adibito a scuola-guida e munito di doppi comandi. In tema di circolazione dei veicoli, all'interno della fattispecie astratta delineata dal legislatore nel terzo comma dell'art. 2054 cod. civ., l'attribuzione della qualità di "proprietario" o di "conducente", costituisce oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, censurabile per cassazione solo in presenza di vizi della motivazione. (Nella specie la S.C. ha confermato, la sentenza della corte di merito che, in relazione ad un sinistro stradale, aveva ritenuto conducenti di un veicolo adibito a scuola-guida e munito di doppi comandi sia l'allievo che l'istruttore). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10121 del 09/05/2011

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Lunedì, 24 Ottobre 2011 - h.13-17 - La digitalizzazione della giustizia nel distretto della Corte di Appello di Roma - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Corte di Appello - Sala conferenze  - Via A. Varisco, 3

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22 Ottobre 2011 - Risarcimento danni - Morte congiunti - Parenti vittima Anticipato rientro di un familiare da una vacanza-studio per prendere parte alle esequie - Danno patrimoniale risarcibile - Le spese sostenute dai familiari della vittima di un fatto illecito, per partecipare alle esequie del loro congiunto (nella specie, spese di viaggio e costo della vacanza-studio all'estero non goduta sostenuti dal figlio), in quanto normali e doverose secondo la coscienza sociale ed il costume, vanno comprese fra i danni indiretti, derivanti dal fatto illecito in base ad un nesso di regolarità casuale, e, come tali, sono risarcibili e possono essere liquidati anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10528 del 13/05/2011

22 Ottobre 2011 - Avvocato - Norme deontologiche - Doveri di probità, lealtà e correttezza - Dovere di fedeltà e diligenza - Applicazione definitiva della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione - Esercizio della professione successivo alla notifica della decisione del CNF - Grave violazione - Sussistenza - Buona fede - Errore in ordine all'esecutività della sentenza - Esclusione - Va esclusa la buona fede, per errore relativo all'esecutività della sentenza del CNF, del professionista il quale, successivamente all'avvenuta notifica della decisione che disponga l'applicazione definitiva della sanzione della sospensione, anziché attenersi ad una condotta cautelativa anche nell'interesse della parte assistita, volontariamente partecipi ad udienze e sottoscriva atti processuali nella consapevolezza che tale decisione possa essere esecutiva, difettando nella specie circostanze contraddittorie o l'assenza di elementi tali da rendere impossibile la valutazione della condotta da osservare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 1 luglio 2010). Consiglio Nazionale Forense decisione del 01-06-2011, n. 78

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22 Ottobre 2011 - Avvocato - Tariffe forensi - Richiesta compenso manifestamente sproporzionato ed eccessivo - Contestazione del cliente - Successiva drastica decurtazione - Contegno lesivo del decoro - Illecito deontologico - Sussistenza - Pone in essere un contegno disciplinarmente rilevante il professionista che richieda un compenso gravemente sproporzionato rispetto all'attività di consulenza prestata in favore del cliente e che successivamente, a seguito della contestazione legale di costui, provveda ad una drastica riduzione della somma pretesa. Va infatti ritenuto comunque disdicevole e lesivo del decoro dell'avvocato l'operare "sconti" progressivi rispetto alla richiesta originaria, i quali fanno apparire la stessa come frutto di una ingiustificata e non corretta valutazione approssimata per eccesso e, peraltro, suscettibile di successive riduzioni in conseguenza delle contestazioni della parte assistita senza più alcun riferimento al valore della pratica ed alla prestazione offerta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 25 giugno 2009). Consiglio Nazionale Forense decisione del  12-09-2011, n. 142

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22 Ottobre 2011 - Avvocato - Tenuta degli albi - Albo degli Avvocati - Reiscrizione - Requisiti - Condotta specchiatissima ed illibata - Caratteri - Distanza nel tempo delle condotte censurate - Irrilevanza - Avvenuta riabilitazione - Insufficienza - In sede di iscrizione all'Albo degli avvocati, alcun rilievo può attribuirsi, ai fini della ritenuta sussistenza del requisito della requisito della "condotta specchiatissima ed illibata", alla circostanza che i contegni ascrivibili al richiedente siano condotte criminose risalenti per le quali sia stata concessa riabilitazione. Quest'ultima, infatti, pur estinguendo le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, non impedisce l'operatività delle ulteriori conseguenze prodottesi autonomamente sul piano amministrativo, quali la valutazione dei requisiti soggettivi occorrenti per l'iscrizione o quelle di tipo disciplinare; né vale ad escludere la storicità dei fatti e la loro negativa valenza in ordine alla considerazione dell'affidabilità del soggetto in relazione alla previsione della sua inclinazione ad un corretto svolgimento della professione forense. Dalla trasgressione dei doveri deontologici non deriva una perenne sorta di preclusione all'esercizio della professione forense, tant'è che, in ipotesi di radiazione se questo deriva da condanna penale, può farsi luogo alla reiscrizione alle condizioni che siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento, sia intervenuta la riabilitazione e vi sia stata un'ottima condotta successiva. Dall'avvenuta riabilitazione, tuttavia, non discende automaticamente il diritto ad essere reiscritto all'Albo, atteso che la riabilitazione è causa di estinzione degli effetti penali della condanna ma non elimina il fatto storico e la connotazione negativa dello stesso. Ne consegue che la riabilitazione ex art. 178 c.p. costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini della iscrizione del professionista all'Albo, essendo pur sempre necessario valutare nel loro complesso i fatti che avevano determinato le condanne penali precedenti. (Nella specie il CNF ha ritenuto ostativo ad una diversa e favorevole valutazione la gravità delle condotte del richiedente, la loro reiterazione, tale da denotare un non occasionale contrasto con le norme deontologiche, nonché la "tipicità" delle violazioni commesse proprio nell'esercizio del qualificante potere di certificazione dell'autenticità della firma del proprio assistito). La distanza nel tempo delle condotte da assumere a base della valutazione di sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata non porta sempre e comunque ad escluderne o a ridurne la valenza negativa, poiché devono ritenersi rilevanti anche quelle non prossime alla data in cui la verifica deve essere eseguita quando, per la gravità dell'illecito commesso, esse possano dare luogo ad una valutazione di inidoneità del professionista a svolgere la delicata funzione di cooperazione alla funzione giudiziaria propria dell'attività del difensore. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 21 giugno 2009). Consiglio Nazionale Forense decisione del  09-09-2011, n. 137

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22 Ottobre 2011 - Avvocato - Tenuta degli albi - Albo Speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori - Iscrizione - Presupposti - Condotta specchiatissima ed illibata - Necessità - Requisito formale della mera iscrizione all'Albo degli Avvocati - Insufficienza - In tema di iscrizione all'Albo speciale tenuto dal C.N.F. per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, la cui disciplina è dettata dall'art. 33 del R.D.L. 1578/1933 (e successive modificazioni, apportate con le leggi n. 133/1951 e n. 27/1997), l'apposito Comitato, al momento dell'iscrizione all'elenco, deve svolgere un'attività di controllo non solo formale e relativo al mero controllo della iscrizione del richiedente nell'Albo di un tribunale, ma altresì sostanziale, estendendo l'accertamento alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 17 dell'ordinamento professionale - L'albo degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi la Cassazione è un albo autonomo tenuto dal C.N.F., per la cui iscrizione è necessario il controllo degli stessi requisiti per l'iscrizione all'Albo ordinario tenuto dal Consiglio dell'Ordine territoriale. Va pertanto rigettato il ricorso avverso la delibera con la quale il Comitato per la tenuta dell'Albo Speciale ha rigettato l'istanza di iscrizione laddove nel richiedente difetti il requisito della specchiatezza a seguito del C.N.F. che lo abbia ritenuto disciplinarmente responsabile di fatti che alterano il proprio stato all'interno della vita professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione Comitato per la tenuta dell'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, 26 giugno 2009).Consiglio Nazionale Forense decisione del  13-07-2011, n. 103

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22 Ottobre 2011 - Prova civile - Documentale - Verbali redatti da agenti accertatori in relazione ad un sinistro stradale - Efficacia probatoria - Portata - Potere del giudice di pervenire a differente attribuzione della responsabilità del sinistro - Configurabilità - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti. La contestazione della violazione delle norme del codice della strada effettuata dagli agenti accertatori (nel caso, carabinieri) non vincola il giudice del merito che, all'esito del contraddittorio processuale, ben può pervenire ad una differente attribuzione della responsabilità per il sinistro a carico dei due conducenti antagonisti, in base a predente apprezzamento delle prove, sottratto al sindacato di legittimità in presenza di congrua motivazione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11309 del 23/05/2011

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22 Ottobre 2011 - Proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture - Finestre - Luci - Acquisto della comunione del muro o costruzione in aderenza - Fattispecie. La norma dell'art. 904 cod. civ. consente al vicino di chiudere la luce aperta nel muro in quanto esso ne acquisti la comunione avvero costruisca in aderenza, esercitando, pertanto, le facoltà rispettivamente previste dagli artt. 874 e 877 cod. civ. Nell'ipotesi in cui il muro sia stato reso comune, la chiusura della luce è consentita a condizioni che la costruzione, consistente in un edificio, avvenga in appoggio. (Nella specie la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima una costruzione in aderenza, con chiusura delle luci esistenti sul muro frontistante, per il solo fatto che tale costruzione era stata eseguita su suolo di proprietà del costruttore, ma senza previamente accertare, come invocato dall'attore, se questi fosse anche condomino del muro sul quale si aprivano le luci).Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12864 del 10/06/2011

22 Ottobre 2011 - Somministrazione - Contratto - Utenza idrica - Addebito di consumi anomali - Contestazione da parte dell'utente - Onere della prova - Riparto - In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13193 del 16/06/2011

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22 Ottobre 2011 - Fallimento - Creditori - Atti pregiudizievoli - Azione revocatoria fallimentare - Prestazione diversa dal danaro - Modalità anomala di estinzione del debito ex art. 67, comma 1, n. 2 legge fall. - Configurabilità - Condizioni - Collegamento tra l'acquisto del bene dal fallito e la compensazione del credito originario di terzi verso il fallito con il pagamento del prezzo - Conseguenze sulla prova dell'elemento soggettivo - In tema di revocatoria fallimentare, l'estinzione della precedente passività come finalità ulteriore, rispetto alla causa tipica dei singoli negozi a tal scopo utilizzati, secondo lo schema del "collegamento funzionale", conferisce alla complessiva operazione un carattere anormale, alla stregua di una "datio in solutum" qualificabile come mezzo anomalo di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, primo comma, n. 2 legge fall.; ne deriva che siffatta qualificazione dell'atto estintivo rende superflua l'indagine in ordine alla prova della "scientia decoctionis", competendo alla parte convenuta - nella specie l'"accipiens" - dimostrare, vincendo la relativa presunzione, la non conoscenza dello stato di insolvenza del debitore al momento dell'atto. (Fattispecie relativa ad una compravendita immobiliare nella quale la società finanziaria, acquirente dal fallito, divenuta nella stessa data del rogito cessionaria del credito vantato da un terzo verso lo stesso fallito venditore, aveva compensato in parte il credito originario con il debito per il prezzo cui era tenuta in relazione all'acquisto predetto, accollandosi un mutuo per l'importo residuo del prezzo). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12644 del 09/06/2011

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Lunedì 17 Ottobre 2011 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ~ Centro Studi ~ Commissione di Diritto e Procedura civile - Gli effetti della mediazione obbligatoria sul processo civile  - Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour - Roma

 

15 Ottobre 2011 - Comunione - Legittimazione del condomino - azioni giudiziarie -Rappresentanza - Tutela del decoro architettonico - Legittimazione ad agire da parte dei condomini - Ciascun partecipante al condominio di edifici può agire in giudizio per la tutela del decoro architettonico della proprietà comune, sicché nel relativo giudizio non è necessaria la presenza in causa di tutti i condomini, né del condominio. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14474 del 30/06/2011

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15 Ottobre 2011 - Esecuzione forzata per rilascio di immobile – Titolo esecutivo privo dei dati identificativi dell’immobile - Opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc - Sussistenza di gravi motivi ex art. 624 cpc - Sospensione della procedura esecutiva - In sede di opposizione all’esecuzione forzata per rilascio di un immobile, basata su un titolo esecutivo giudiziale, il giudice deve controllare l’attuale validità ed esistenza del titolo esecutivo al fine di stabilire se esso sia effettivamente posto a fondamento dell’esecuzione. Non costituisce titolo esecutivo idoneo per l’esecuzione per rilascio di un immobile il titolo posto a fondamento dell’esecuzione che, pur astrattamente annoverabile tra i titoli esecutivi di formazione giudiziale, richieda l’individuazione da parte del Giudice dell’esecuzione di elementi ulteriori rispetto a quelli in esso contenuti. (nella specie i dati identificativi dell’immobile oggetto di rilascio) Tribunale di Marsala - Sezione distaccata di Mazzara del Vallo 18/07/2011

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15 Ottobre 2011 - Responsabilita' civile -  magistrati e funzionari giudiziari - Erronea dichiarazione di estinzione del processo esecutivo - Danno risarcibile per il creditore procedente - La condotta del giudice dell'esecuzione che, erroneamente dichiarando estinto il processo esecutivo, consenta al debitore esecutato di spogliarsi dei beni pignorati sottraendoli all'esecuzione, comporta per il creditore procedente un danno risarcibile, il quale consiste in una mera perdita di "chance", se i beni inutilmente pignorati non erano i soli su cui il creditore poteva soddisfarsi, e nella perdita del ricavato eventuale della vendita coattiva (danno futuro, di lucro cessante), nel caso contrario. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12960 del 14/06/2011

15 Ottobre 2011 - Professionisti - ingegneri e architetti - Tariffe professionali - Inderogabilità - Limiti - Incarichi professionali conferiti da enti pubblici - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Violazione dell'art. 3 Cost. - L'inderogabilità dei limiti tariffari di categoria stabiliti per i professionisti è circoscritta dall'art. 6 della legge 1° luglio 1977, n. 404, ai soli incarichi professionali privati e non vale, pertanto, per gli incarichi conferiti da enti pubblici, in quanto detta norma, interpretando autenticamente l'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340, - che sancisce l'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti - ne ha limitato l'applicazione ai rapporti intercorrenti tra privati, con previsione che non viola l'art. 3 Cost., poiché la derogabilità dei minimi tariffari prevista dall'art. 6 legge cit. riguarda anche i professionisti privati. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14187 del 27/06/2011

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15 Ottobre 2011 - Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - Domanda di corresponsione di un acconto sul T.F.R. dell'ex coniuge - Successivo giudizio per il riconoscimento di una quota di tale T.F.R. - Giudicato esterno - Esclusione. La domanda di corresponsione di un acconto sull'indennità di fine rapporto spettante all'ex coniuge, proposta nel giudizio di divorzio, è diversa dalla domanda di corresponsione di una quota di tale indennità riproposta in apposito giudizio e, pertanto, al riguardo non si forma alcun giudicato esterno. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 06/06/2011

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15 Ottobre 2011 - Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - Separazione o divorzio - Mantenimento dei figli - Raggiungimento della maggiore età - Modifica dell'assegno - Modalità - Unilaterale riduzione o opposizione all'esecuzione - Esclusione - Modifica giudiziale delle condizioni di separazione o divorzio - Il raggiungimento della maggiore età del figlio minore non può determinare, nel coniuge separato o divorziato, tenuto a contribuire al suo mantenimento, il diritto a procedere unilateralmente alla riduzione od eliminazione del contributo o a far valere tale condizione in sede di opposizione all'esecuzione, essendo necessario, a tal fine, procedere all'instaurazione di un giudizio volto alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13184 del 16/06/2011

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15 Ottobre 2011 - Famiglia - cessazione degli effetti civili del matrimonio - diritto all'assegno di mantenimento - adeguatezza dei mezzi rispetto al precedente tenore di vita - instaurata famiglia di fatto - rilevanza - quiescenza del diritto all'assegno -In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’instaurazione di una famiglia di fatto, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza, attuato da uno degli ex coniugi, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e, in relazione ad essa, il presupposto per la riconoscibilità, a carico dell’altro coniuge, di un assegno divorzile, il diritto al quale entra così in uno stato di quiescenza, potendosene invero riproporre l’attualità per l’ipotesi di rottura della nuova convivenza tra i familiari di fatto. Corte di Cassazione,  Sentenza n. 17195 dell'11 agosto 2011

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15 Ottobre 2011 - Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - regolamento di condominio -  Limiti di destinazione delle cose di proprietà individuali - Formulazione mediante indicazione delle attività vietate - Interpretazione - Espressioni che contengono riferimenti a nozioni specialistiche non a conoscenza dei dichiaranti - Nell'interpretare la clausola del regolamento di condominio contenente il divieto di destinare gli appartamenti a determinati usi, si deve considerare che l'esatto significato lessicale delle espressioni adoperate può non corrispondere all'intenzione comune delle parti, allorché i singoli vocaboli utilizzati possiedano un preciso significato tecnico-scientifico, proprio di determinate nozioni specialistiche, non necessariamente a conoscenza dei dichiaranti in tutte le sue implicazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in presenza di una clausola recante il divieto di destinare gli appartamenti ad uso "di gabinetto di cura malattie infettive o contagiose", aveva escluso la possibilità di adibire l'immobile a studio medico dermatologico, senza tener conto dell'intero contenuto della clausola in questione e senza accertare l'effettiva destinazione dell'immobile, desumendola non da elementi di fatto concreti ma dalla sola specializzazione medica del proprietario del bene). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14460 del 30/06/2011

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15 Ottobre 2011 - Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rimborso delle spese anticipate - dall'amministratore - Amministratore di condominio - Generale potere di spesa - Sussistenza - Esclusione - Controllo preventivo da parte dell'assemblea - Necessità - Conseguenze - Esigibilità del rimborso delle anticipazioni da parte dell'amministratore - Esclusione - Applicabilità dei principi in tema di mandato - L'amministratore di condominio non ha - salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 cod. civ. in tema di lavori urgenti - un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore; ne consegue che, in assenza di una deliberazione dell'assemblea, l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché, pur essendo il rapporto tra l'amministratore ed i condomini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell'art. 1720 cod. civ. - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14197 del 27/06/2011

15 Ottobre 2011 - Condominio negli edifici - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - provvedimenti - ricorso all'assemblea o all'a.g.o. . - Ricorso all'A.G.O. - Previo ricorso all'assemblea - In tema di condominio degli edifici, l'art 1133 cod. civ. prevede la facoltà del ricorso all'assemblea avverso i provvedimenti dell'amministratore, ma "senza pregiudizio" del ricorso all'autorità giudiziaria, e, pertanto, non subordina il diritto alla tutela giurisdizionale al preventivo ricorso all'assemblea. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13689 del 22/06/2011

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15 Ottobre 2011 - Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - provvedimenti immediati - dichiarazione di fallimento - Procedimento di revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 legge fall. - Contestuale esistenza dell'iniziativa volta alla dichiarazione di fallimento - Esercizio del diritto di difesa - Modalità - Indicazione del possibile esito del procedimento ai sensi dell'art. 15, comma 4, legge fall. - Audizione del debitore per interlocuzione sulle istanze di fallimento - Necessità - Esclusione - Unicità del procedimento - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie successiva al d.lgs. n. 169 del 2007. In tema di dichiarazione di fallimento nel corso della procedura di concordato preventivo, quando sia promosso il procedimento per la revoca della relativa ammissione, ai sensi dell'art. 173 legge fall. (nel testo conseguente alle modifiche di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), la formale conoscenza, da parte del debitore, dell'esistenza di una iniziativa per la dichiarazione di fallimento è sufficiente ad integrare la "indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento", richiesta dall'art. 15, comma quarto, legge fall., quale monito in ordine al possibile esito della procedura e invito ad eventualmente esercitare il diritto di difesa, senza necessità di convocare il debitore per interloquire specificamente in ordine alle istanze di fallimento; infatti, dal tenore dell'art. 173, secondo comma, legge fall. emerge che, a conclusione del procedimento di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, sussistendone i presupposti processuali e sostanziali, viene emessa la sentenza di fallimento senza ulteriori adempimenti procedurali. (Né sussiste alcuna necessità di tenere procedimenti distinti, in quanto uno dei presupposti dell'eventuale dichiarazione di fallimento è proprio la revoca dell'ammissione al concordato; sussiste complementarietà delle questioni trattate e, quindi, piena possibilità di difendersi contestualmente su tutte; infine, la stessa allegazione di motivi di censura del decreto di revoca dell'ammissione ben può trovare ingresso nell'ulteriormente unitario procedimento di reclamo avverso la sentenza di fallimento, proponibile ex art. 18 legge fall. benché nell'art. 173 legge fall. non sia riprodotto il disposto dell'art. 162, comma 3, legge fall., che prevede tale modalità di impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13817 del 23/06/2011

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15 Ottobre 2011 - Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - competenza - Giudice di pace - Sanzioni in materia di assegni e di violazioni del codice della strada - Competenza funzionale - Al giudice di pace è attribuita la competenza funzionale, generale ed esclusiva ai sensi dell'art. 22-bis, commi primo e terzo, lettera c), della legge n. 689 del 1981, in ordine alle sanzioni amministrative in materia di assegni bancari e di violazioni del codice della strada. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13551 del 20/06/2011

15 Ottobre 2011 - Competenza per materia - impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo – relativo a crediti di natura non tributaria – competenza del tribunale - Le Sezioni Unite hanno ritenuto che nel caso in cui sia impugnato un provvedimento di fermo amministrativo (o anche un semplice “preavviso) relativo a crediti non di natura tributaria sia competente, ratione materiae, sempre il tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione. Corte di Cassazione,  Sentenza n. 20931 del 12 ottobre 2011

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15 Ottobre 2011 - Arbitrato – arbitri – determinazione del compenso – provvedimento presidenziale ex art. 814 cod. proc. civ. (ante riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006) – impugnabilita’ con ricorso straordinario per cassazione –rimessione alle sezioni unite - E’ stata rimessa alla decisione delle Sezioni Unite la questione relativa alla impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione del provvedimento presidenziale di determinazione del compenso degli arbitri, ex art. 814 cod. proc. civ. (nel regime previgente alla riforma recata dal d.lgs. n. 40 del 2006), sulla quale le stesse Sezioni Unite si erano già pronunciate con sentenza n. 15586 del 2009, negando che detto provvedimento fosse suscettibile di impugnazione. Corte di Cassazione, Ordinanza interlocutoria n. 17209 dell'11 agosto 2011 -------

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15 Ottobre 2011 - Fallimento ed altre procedure concorsuali -  formazione dello stato passivo - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Decreto di esecutività dello stato passivo - Efficacia preclusiva durante la procedura fallimentare - Portata - Contestabilità, fuori del fallimento, della validità e dell'efficacia dei titoli posti a fondamento delle domande di ammissione al passivo - In tema di definitiva formazione dello stato passivo, l'accertamento dei diritti dei creditori conseguente al decreto di esecutività emesso ex art. 97 legge fall. dal giudice delegato non ha valore di giudicato al di fuori del fallimento, in quanto detto provvedimento ha effetto preclusivo soltanto durante la procedura fallimentare, implicando che, in corso di essa, non possono essere proposte dal creditore e dal debitore, ad un giudice diverso da quello fallimentare, le questioni riconducibili al credito ammesso al passivo, come pure alla validità ed opponibilità del titolo da cui esso deriva; peraltro, ciò non comporta che, al di fuori del fallimento e nel corso della sua pendenza, sia possibile contestare in sede di cognizione ordinaria - in contrasto con l'art. 52 legge fall. - la validità o l'efficacia degli stessi titoli posti a fondamento delle domande di ammissione al passivo e, quindi, necessariamente oggetto di esame e di valutazione ai fini della formazione dello stato passivo. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della domanda di rideterminazione degli interessi convenzionali ultralegali, proposta in via subordinata e dunque per l'ipotesi di rigetto dell'azione revocatoria fallimentare, e ha evidenziato che, in tesi, l'accoglimento di quest'ultima, conducendo alla dichiarazione d'inefficacia delle operazioni poste in essere sul conto corrente, comporterebbe di per sé il diritto alla restituzione degli interessi legali). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12638 del 09/06/2011

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8 Ottobre 2011 - Comunione Diritti reali - Lite tra comproprietari - Domanda proposta contro i comproprietari di una cosa comune volta ad ottenere l'eliminazione della causa dei danni all'immobile confinante e provenienti dal bene in comproprietà - Litisconsorzio necessario passivo - Sussistenza - Domanda di risarcimento del danno provocato da difetto di manutenzione della cosa comune - Litisconsorzio necessario passivo tra i comproprietari - Esclusione - Conseguenze - Scindibilità delle cause - Domanda proposta contro i comproprietari di una cosa comune volta ad ottenere l'eliminazione della causa dei danni all'immobile confinante e provenienti dal bene in comproprietà - Litisconsorzio necessario passivo - Sussistenza - Domanda di risarcimento del danno provocato da difetto di manutenzione della cosa comune - Litisconsorzio necessario passivo tra i comproprietari - Esclusione - Conseguenze - Scindibiilità delle cause - Tra i comproprietari di un immobile sussiste litisconsorzio necessario passivo quando sia domandata nei loro confronti la condanna ad un "facere" (nella specie, eliminazione di una situazione di pericolo causata dalla loro proprietà), mentre sussiste litisconsorzio solo facoltativo quando nei loro confronti sia domandata la condanna al risarcimento del danno. In questo secondo caso, pertanto, il giudice d'appello, ove accerti che uno dei convenuti sia stato illegittimamente dichiarato contumace, deve scindere le cause e rimettere al primo giudice soltanto quella proposta nei confronti del contumace, decidendo nel merito le altre. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10208 del 10/05/2011

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8 Ottobre 2011 - Civile - Intervento di terzo - Indicazione di un terzo come effettivo obbligato da parte del convenuto - Litisconsorzio necessario con il terzo - Esclusione - Fondamento. In tema di obbligazioni contrattuali, ove il convenuto opponga di essere estraneo al rapporto dedotto in giudizio ed indichi un terzo quale soggetto passivo dell'obbligazione, non si ha - per il solo fatto di questa indicazione - un rapporto necessariamente consortile di diritto sostanziale, né, quindi, la necessità dell'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ. nei confronti del terzo indicato, non prospettandosi, ai fini della condanna del convenuto o del rigetto della domanda, altra esigenza, se non quella di accertare se costui sia, oppure no, l'effettivo debitore. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11799 del 27/05/201

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8 Ottobre 2011 - Famiglia - Filiazione - Prova - Dichiarazione giudiziale paternita' - Paternità naturale - Elementi presuntivi - Ammissibilità - Valutazione - Criteri - Fattispecie. In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'art. 269, quarto comma, cod. civ. - secondo il quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale - non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzate a sostegno del proprio convincimento dal giudice del merito. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12646 del 09/06/2011

 

8 Ottobre 2011 - Famiglia - Adozione Procedimento - Tutore provvisorio - Legittimazione ad agire - Nei giudizi riguardanti lo stato di adottabilità, il tutore provvisorio è legittimato a rappresentare il minore, salvo che sussista in concreto il conflitto d'interessi tra esso e il minore. (Principio espresso ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13221 del 16/06/2011

 

8 Ottobre 2011 - Spese giudiziali - Condanna - Liquidabilità d'ufficio - Portata - Mancata produzione della nota spese - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. Il regolamento delle spese di lite è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo perciò la condanna al relativo pagamento legittimamente essere emessa, a carico della parte soccombente ed ex art. 91 cod. proc. civ., anche d'ufficio, pur se difetti una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa; ne consegue che, ove il difensore di quest'ultima abbia omesso, come nella specie, di produrre la nota spese, prevista dall'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. ai fini del controllo di congruità ed esattezza della richiesta e di conformità alle tariffe professionali, il giudice deve provvedervi d'ufficio sulla base degli atti di causa. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10663 del 13/05/2011

 

8 Ottobre 2011 - Civile - Fascicolo - Produzione documenti - Indice dei documenti prodotti - Numerazione dell'indice non corrispondente alla documentazione prodotta - Conseguenze - Onere del giudice di reperire i documenti prodotti ma non correttamente indicizzati -  Indice dei documenti prodotti - Conseguenze - Onere del giudice di reperire i documenti prodotti ma non correttamente indicizzati - Esclusione. La parte che si duole dell'omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di un documento decisivo che assuma ritualmente prodotto ha l'onere di indicare con esattezza al giudice d'appello a quale numero dell'indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato. Ne consegue che, nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell'indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice d'appello non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata; non è pertanto censurabile in sede di legittimità la decisione che di quella documentazione non tenga conto. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11617 del 26/05/2011

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8 Ottobre 2011 - Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Udienza di discussione avanti al tribunale - Dichiarazioni rese personalmente dal curatore non costituito - Illustrazione di dati presenti in atti - Causa di nullità del procedimento - Esclusione - Mera irregolarità - Configurabilità - Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'audizione informale del curatore, che compaia personalmente, benché non costituito tramite ministero di un legale, per l'udienza di discussione avanti al collegio, costituisce una mera irregolarità, e non una causa di nullità del procedimento, regolato dall'art. 99 legge fall., quando lo stesso si sia limitato ad illustrare dati già presenti nei documenti in atti, nella specie allegati al ricorso in opposizione, poiché il tribunale di tali dati avrebbe comunque dovuto tener conto d'ufficio. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12012 del 31/05/2011

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