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Responsabilita' civile automobilistica - risarcimento danni - soggetto trasportato su motorino (Tribunale di Roma - Sezione distaccata di Ostia)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE  DI   ROMA

SEZIONE    DISTACCATA DI OSTIA
N. RG.1554-01     
REPUBBLICA     ITALIANA
Il   Giudice   dott. cons.   Massimo Moriconi 
nella   causa
tra
Vivas Nestor (avv.R.Lucernoni) attore

E

Catalino Sawali                                            convenuto contumace

E

Levante-Norditalia Assicurazioni spa in persona del suo legale rappresentante
pro tempore (avv.Antonio e Giuseppe Rappazzo) convenuta

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell’art.281 sexies cpc, alla pubblica udienza del 29.1.2004 dando lettura del dispositivo e della presente motivazione, facente parte integrale del verbale di udienza, la seguente

S  E  N  T  E  N  Z  A

letti gli atti e le istanze delle parti,

osserva:

Vivas Nestor viaggiava il 25.4.00 come trasportato a bordo del ciclomotore di proprietà di Catalino Sawali allorché si verificava un sinistro fra il predetto ciclomotore  e l’autovettura Mercedes di proprietà di Lucia Marinelli, condotta da Guido Sitta.

La responsabilità del sinistro veniva ascritta al conducente del ciclomotore da parte della Assicurazione della Marinelli, Nuova Tirrena,  che infatti non provvedeva a liquidare i danni riportati dal Sawali.

Avendo il Vivas riportato consistenti danni alla persona, così come descritto nell'atto di citazione, e dalla consulenza medico legale prodotta, l'attore agiva, in qualità di terzo trasportato sul ciclomotore nei confronti dell'assicuratore del ciclomotore stesso.

Si costituiva la compagnia assicuratrice eccependo, da una parte, l'infondatezza della domanda in quanto che l'attore viaggiava, come trasportato, su un ciclomotore 50 cc, mezzo che non consente il trasporto di altri soggetti, oltre al conducente, come veniva accertato dai vigili urbani intervenuti che provvedevano a contravvenzionare il conducente del ciclomotore stesso. La compagnia assicuratrice eccepiva altresì che la domanda non poteva essere accolta in quanto che secondo l'articolo 16 delle preleggi nonché l’art. 18 legge 990/1969 lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili spettanti al cittadino a condizione di reciprocità, condizione non dimostrata dall'attore.

Tale ultima eccezione è sicuramente infondata alla luce della specifica normativa dettata con l'articolo 2 del D.L.vo 286/1998 secondo cui lo straniero  regolarmente soggiogante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civili attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia o il presente testo unico dispongano diversamente. Inoltre l'articolo 1 del Regolamento di attuazione del predetto decreto (D.P.R. 31.8.1999 n.394) impone l'accertamento della condizione di reciprocità nei soli casi previsti dal testo unico del D.Legisl. citato, escludendolo del tutto per gli stranieri che siano titolari della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno. Nel caso di specie, poiché l'attore era in possesso di regolare permesso di soggiorno, non ricorre alcuna ipotesi derogatoria ed aveva pieno titolo di agire in giudizio per la tutela dei suoi diritti. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall'assicurazione, sia pure impropriamente definita, ed invero, astrattamente, l'assicuratore dell'autovettura sulla quale l'attore era trasportato, era il soggetto che doveva essere citato in quanto titolare passivo del rapporto come prospettato e qualificato dall'attore (è ben nota la differenza concettuale fra legittimazione e  titolarità del rapporto) è, nella sostanza, fondata, essendo in concreto insussistente il diritto vantato dall'attore.

Sostiene quest'ultimo il suo buon diritto in base all'articolo 18 capoverso della l.24.12.990 secondo cui per l'intero massimale di polizza l'assicuratore non può porre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato a risarcimento del danno. 

D'altra parte, ricordava l'attore, l'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto (art.1 l.24.12.1969 n.990).

La tesi della inopponibilità al terzo trasportato di circostanze che potrebbero in tesi consentire all'assicuratore, nel contesto esaminato, di non dar corso all'indennizzo è ad avviso dell'attore suffragata dalla giurisprudenza ed a tal fine viene richiamata  Cassazione penale, sez. IV, 1 luglio 1982, Guarnaccia, secondo cui il concorso  di colpa  della persona  trasportata su  un ciclomotore, che su  di esso abbia preso  posto in violazione del  divieto sancito dall'art.  122,  comma  4  d.P.R.  15 giugno  1959   n.  393,  non  e' ravvisabile quando da tale  comportamento irregolare non sia derivata l'instabilita' del veicolo o questa  non abbia comunque contribuito a determinare l'evento lesivo di cui  lo stesso trasportato sia rimasto vittima. (fattispecie in tema di tamponamento di ciclomotore).

L’assunto dell’attore, in realtà, prova poco e non convince. Premesso che il richiamo alla giurisprudenza penale è del tutto fuori luogo posto che in quel contesto si discuteva, nell'ambito dell’accertamento di eventuali responsabilità penali, della sussistenza o meno in concreto dell'elemento soggettivo in capo al soggetto trasportato sul ciclomotore; mentre nella fattispecie che ci occupa, del tutto diversa, si tratta di valutare se sulla base della normativa vigente sussista sempre e comunque l'obbligo risarcitorio da parte dell'assicuratore del trasportante in favore del soggetto trasportato; ciò premesso va osservato quanto segue.

La tesi secondo la quale l'assicuratore del trasportante sia comunque obbligato al ristoro dei danni subiti dal soggetto che in violazione del divieto di farsi trasportare su un ciclomotore, lo abbia fatto ed abbia riportato danni in conseguenza di un sinistro occorso al ciclomotore stesso è priva di fondamento. Certamente non può valere a favore di tale tesi la circostanza che il capoverso dell'articolo 1 della legge 990/1969 parli genericamente di trasportati   non specificando se fra questi vadano ricompresi solo i soggetti legittimamente trasportati ovvero qualsiasi soggetto trasportato, anche in violazione di specifica norma di legge che lo proibisca. Né può valere la circostanza che secondo l'articolo 4 della stessa legge non è considerato terzo e non ha diritto i benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.

Ed invero, è certamente sommamente improbabile immaginare un legislatore che da una parte stabilisce in modo inequivocabile e inderogabile il divieto di trasporto di altra persona oltre il conducente su un determinato veicolo (nella specie ciclomotore) e contestualmente preveda l'obbligo dell'assicurazione per i danni che dalla circolazione su quel veicolo la persona trasportata possa subire.

Ne consegue che non essendovi un obbligo di legge di assicurazione del terzo contra legem trasportato, nessun diritto al risarcimento può essere da costui vantato nei confronti dell'assicuratore del conducente  del ciclomotore. Ma anche a voler diversamente opinare, le conclusioni, a sfavore della tesi dell'attore, non cambiano, sia pure sul diverso piano del concorso colposo del danneggiato, che in questo caso  assorbe per intero la responsabilità del conducente.

Ed invero, il richiamo al capoverso dell'articolo 18 della legge 990/1969, è del tutto fuori luogo: nel caso di specie la domanda dell'attore non può essere in nessun caso accolta  non perché l'assicuratore del trasportante nei cui confronti ha agito il trasportato abbia opposto al medesimo eccezioni derivanti dal contratto; piuttosto va considerato, in termine di efficienza causale della condotta del trasportato, che è ad esso imputabile totalmente e senza possibilità di deroga, la causazione, in virtù della violazione di legge da lui commessa, dei danni  che lamenta (cfr. art.1227  cpv e 2056 cc).

È infatti sufficiente considerare che è proprio il trasportato ad avere posto in essere, violando la legge, la condicio sine qua non  senza la quale egli non avrebbe subito alcun danno. Ed invero se avesse rispettato il noto divieto previsto dalla legge e non avesse preso posto sul ciclomotore in violazione di tale divieto non avrebbe, come è certo, subito alcun danno. E pertanto non si tratta, nel caso di specie, di eccezioni derivanti dal contratto quanto viceversa di un'eccezione volta a far valere la violazione della prescrizione di legge.

La situazione in esame non è molto diversa, mutatis mutandis, da altre simili nelle quali l'incontestata esclusione, in tutto in parte, del risarcimento deriva dalla violazione di norme di legge.

A titolo esemplificativo, si può immaginare il terzo trasportato lecitamente su una autovettura che non abbia indossato la prescritta cintura di sicurezza e che in dipendenza di un sinistro abbia violentemente urtato con la testa contro il parabrezza. E’ sostenibile che l’assicuratore non possa eccepire al terzo una possibile diminuzione del risarcimento a causa della condotta dello stesso, perché ciò sarebbe vietato al capoverso dell'articolo 18 della legge ?

Certo che no, perché anche in questo caso ciò che l'assicuratore fa valere è  una violazione di prescrizioni di legge, obbligatorie anche per il terzo trasportato, dalla quale è conseguita la responsabilità, totale o parziale, dei danni causati al terzo trasportato dalla condotta del conducente (eventualmente in concorso di quella di altro conducente di vicolo venuto a collisione con il primo).

Ed invero, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, il secondo comma dell'articolo 1227 cc, prevedendo che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto  evitare usando l’ordinaria diligenza (ed in questo caso i danni evitabili sono tutti i danni subiti)  postula che il fatto del debitore sia la causa unica ed efficiente dell'evento dannoso  e che il creditore, se non fosse rimasto inerte avrebbe potuto eliminare (come nel caso di specie) o attenuare le conseguenze patrimoniali.

E dunque  non si può dubitare che ove il creditore, nella specie l'attore, non fosse salito a bordo del ciclomotore contravvenendo ad un preciso divieto di legge, non avrebbe riportato quei danni che invece a causa della sua condotta colposa subiva (il che è cosa diversa dalla causazione del sinistro, in ordine alla quale non vi è prova né risulta che la presenza dell'attore sul ciclomotore abbia avuto un qualsiasi contributo causale). La circostanza è stata adeguatamente eccepita dalla compagnia assicuratrice e determina, a prescindere dalle superiori considerazioni, il rigetto della domanda.

In considerazione della particolarità della fattispecie si ritiene equo compensare le spese di causa.

P.Q.M.

definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede: ·    

RIGETTA le domande dell'attore;     

COMPENSA le spese di causa.

Ostia lì 29.1.2004               

Il Giudice                  dott.cons.Massimo Moriconi