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Tribunale Civile e Penale di Verona Verona 1 Febbraio 2012 Oggetto: art. 15 del decreto legge 20 gennaio 2012, n.1 . prime indicazioni operative L’art. 9 del decreto legge 20 gennaio 2012, n. 1 ha abrogato le tariffe professionali del sistema ordinistico. Tariffe Forensi, e che sia varato al più presto il decreto ministeriale relativo ai parametri da tener presenti nella liquidazione del compenso da parte degli organi giurisdizionali, sono emerse le seguenti indicazioni interpretative: a) poiché l’art. 9 del decreto legge n. 1/2012, nonostante la mancanza di esplicite indicazioni al riguardo, appare rivolto al futuro, vale a dire ai contratti d’opera professionale stipulati dall’avvocato successivamente all’entrata in vigore della norma, si ritiene che con riferimento all’attività riconducibile a conferimenti di incarichi ed a processi iniziati in precedenza debbano trovare applicazione le Tariffe fissate con D.m. 8.4.2004, n. 127, implicitamente richiamato dalla legge processuale vigente al momento dell’introduzione del giudizio in virtù del combinato disposto dagli art. 91 c.p.c. e 75 disp. Att. c.p.c.; b) per i decreti ingiuntivi ed i procedimenti per convalida di sfratto richiesti successivamente all’entrata in vigore dell’art. 9, poiché in mancanza di tariffe e del decreto ministeriale sopra indicato il giudice è pur sempre tenuto a liquidare le spese ed il compenso del professionista, il riferimento alle “tabelle orientative” sin ad oggi applicate, frutto di convenzioni con l’Ordine degli avvocati di Verona, è apparso tuttora utilizzabile, alla luce dell’art. 2225 cod. civ. quale criterio ricognitivo della congruità del compenso alla luce di usi in senso lato consacrati nelle tabelle stesse. Si allegano, al riguardo, le nuove tabelle elaborate per i decreti ingiuntivi, con riserva di comunicare quelle relative ai procedimenti per convalida di sfratto; c) quanto ai precetti, sono emerse le seguenti ipotesi alternative: - attendere l’emanazione del D.M.; - richiedere l’importo capitale, gli interessi e le spese liquidate, aggiungendo la seguente espressione: “oltre ai compensi successivi da determinare in base all’emanando D.M. di cui all’art. 9, co 2 D.L. n. 1/2012, da liquidarsi dal Giudice dell’Esecuzione o, in difetto, da azionare con separato atto di precetto” - indicare importi corrispondenti a quanto previsto dalle attuali tariffe, con l’aggiunta della seguente espressione “ con espressa riserva di adeguare i compensi sopraindicati ai parametri che verranno stabiliti dal DM di cui all’art. 9, co 2 D.L. n. 1/2012, ed obbligo di restituzione dei compensi eccedenti in ipotesi percepiti” Rispetto a quanto emerso nella riunione del 31 gennaio, si deve inoltre aggiungere che il criterio sub A appare applicabile anche con riguardo alle note spese presentate, nel processo penale, dalla parte civile e dal responsabile civile, e che, in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 9, co 2 D.L. n. 1/2012 sono sospese le liquidazioni delle parcelle relative all’assistenza con patrocinio a spese dello Stato, sia nei giudizi civili sia nei giudizi penali, nonché quelle riguardanti la prestazione di attività difensiva svolta quale difensore d’ufficio nei casi di cui all’art- 32 disp. Att. c.p.c. Si tratta di indicazioni provvisorie, rispetto alle quali può apparire prudente l’esito degli approfondimenti della riunione di “Valore Prassi” appositamente convocata per il pomeriggio del 9 febbraio 2012 e quelli ulteriori che si avranno nella riunione della Commissione Osservatorio sulla giustizia civile convocata per il 16 febbraio 2012. F.to Il Presidente Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it
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