On.li Avvocati Deputati e
Senatori
On Ignazio Abrignani; On Angelino Alfano; Sen Bruno Alicata; On
Maria Teresa Armosino; Sen Antonio Azzollini; Sen Alberto Balboni; Sen Massimo
Baldini; Sen Antonio Battaglia; On Elio Vittorio Belcastro; On Anna Maria
Bernini; On Giuseppe Berretta; Sen Filippo Berselli; Sen Enzo Bianco; On
Maurizio Bianconi; On Fulvio Bonavitacola; On Giulia Bongiorno; On Annagrazia
Calabria; Sen Giulio Camber; On Cinzia Capano; Sen Franco Cardiello; Sen Antonio
Caruso; On Roberto Cassinelli; On Mario Cavallaro; On Nicola Consentino; Sen
Gennaro Coronella; Sen Cesare Cursi; Sen Gianpiero D’Alia; On Ida D’Ippolito
Vitale; On Nunzia De Girolamo; Sen Mariano Delogu; On Benedetto F.Granata; On
Monica Faenzi; Sen Raffaele Fantetti; On David Favia; Sen Anna Rita Fioroni; On
Aniello Formisano; On Dario Franceschini; Sen Renato G.Schifani; Sen Guido
Galperti; On Fabio Gava; On Mariastella Gelmini; On Francantonio Genovese; On
Niccolò Ghedini; On Vincenzo Gibino; On Dario Ginefra; Sen Cosimo Izzo; Sen
Nicola La Torre; On Pietro Laffranco; Sen Giovanni Legnini; Sen Luigi Li Gotti;
On Ugo Lisi; Sen Pietro Longo; On Alberto Losacco; Sen Luigi Lusi; Sen Marina
Magistrelli; On Calogero Mannino; On Pierluigi Mantini; On Roberto Maroni; Sen
Sandro Mazza Torta; On Ignazio Messina; On Nicola Molteni; On Carlo Monai; Sen
Franco Mugnai; On Luigi Muro; Sen Domenico Nania; On Carlo Nola; On Maurizio
Paniz; On Luca Rodolfo Paolini; Sen Bugnano Patrizia; On Gaetano Pecorella; Sen
Salvatore Piscitelli; On Giancarlo Pittelli; Sen Francesco Pontone; On Pier
Fausto Recchia; On Lorenzo Ria; On Roberto Rosso; On Anna Rossomando; On
Alessandro Ruben; On Simonetta Rubinato; On Francesco S.Romano; Sen Francesco
Sanna; On Jole Santelli; Sen Carlo Sarro; On Maurizio Scelli; On Maria Grazia
Siliquini; On Francesco Paolo Sisto; Sen Raffaele Stancanelli; On Mario Tassone;
On Pietro Tidei; On Salvo Torrisi; Sen Tiziano Treu; Sen Giuseppe Valentino; On
Luigi Vitali; Sen Luigi Zanda;
Oggetto:
Abrogazione delle tariffe professionali, art. 9 decreto legge n. 1 del
24.01.2012.
Ill.mi Onorevoli Colleghi,
e' necessario un vostro intervento in Parlamento:
-per contestare il contenuto del decreto in oggetto
-ovvero per contestare la sua estensibilità a tutte le categorie
professionali e a richiederne l’esenzione per la categoria forense
-ovvero per stralciare le disposizioni che riguardano la disciplina
delle professioni per farne oggetto di ampia e approfondita discussione, anche
con riferimento al progetto di legge approvato dal Senato ed ora pendente alla
Camera
-ovvero per emendare il contenuto delle disposizioni, posto che esse
risultano inapplicabili, che appaiono palesemente incostituzionali, introducono
elementi di grave incertezza nell’ordinamento giuridico, nei rapporti di diritto
privato instaurati con gli assistiti e soprattutto creano un vuoto normativo
quanto alla liquidazione di onorari e spese nei procedimenti pendenti e in
quelli instaurati dopo la pubblicazione del decreto.
Cordiali saluti
Avv. Domenico Condello
Presidente Ass.ne Avvocati per l'Europa
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
- www.foroeuropeo.it
Notizie in evidenza
Marzo 2012 -
Abogado - Iscrizione nella
Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal
Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare
la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”,
dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello
Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto
del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme
comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei
diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso,
obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio
della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea;
bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto
comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva
per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla
normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è
stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo,
consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di
esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di
un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto
dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso
eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione
artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne
consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta
Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012
Marzo 2012 -
Società
tra professionisti -
Il
Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società
tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio
di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre.
Febbraio 2012 -
Codice
di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza
della giustizia civile
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Testo
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni
urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42
del 20 febbraio 2012 |
|
La
mappa della giustizia in Italia:
indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti
penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture
minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e
direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per
il quale sono competenti o in cui operano.
Aprile 2012 -
Avvocati - Cassa
Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati
ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense
che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su
domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti
previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.
Avvocati - Cassa Forense -
Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.
Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con
Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la
Responsabilità Civile Professionale.
Le
foto della Festa per il
10 anniversario di ForoEuropeo e
11° di Avvocati per l'Europa
Presentazione del Comitato di
solidarietà fra noi
liberi professionisti Onlus
Uffici
Giudiziari/Ordini
(Sedi - Competenza - Siti): - Foro
Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino
|
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