Esecuzione forzata per rilascio di immobile –
Titolo esecutivo privo dei dati identificativi dell’immobile - Opposizione
all’esecuzione ex art. 615 cpc - Sussistenza di gravi motivi ex art. 624 cpc
- Sospensione della procedura esecutiva - In sede di opposizione
all’esecuzione forzata per rilascio di un immobile, basata su un titolo
esecutivo giudiziale, il giudice deve controllare l’attuale validità ed
esistenza del titolo esecutivo al fine di stabilire se esso sia
effettivamente posto a fondamento dell’esecuzione. Non costituisce titolo
esecutivo idoneo per l’esecuzione per rilascio di un immobile il titolo
posto a fondamento dell’esecuzione che, pur astrattamente annoverabile tra i
titoli esecutivi di formazione giudiziale, richieda l’individuazione da
parte del Giudice dell’esecuzione di elementi ulteriori rispetto a quelli in
esso contenuti. (nella specie i dati identificativi dell’immobile oggetto di
rilascio) TRIBUNALE DI MARSALA - SEZIONE DISTACCATA DI MAZARA DEL VALLO
18/07/2011
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE DISTACCATA DI MAZARA DEL VALLO
Il giudice dell’esecuzione, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del….
;
letto il verbale redatto dall’Ufficiale giudiziario in data …. con il quale
sono stati rimessi gli atti a questo G.e. stante le difficoltà di
interpretazione del titolo esecutivo (sentenza n.. emessa il .. dal
Tribunale di… dichiarata esecutiva in data …. a seguito della decisione
emessa dalla Corte D’appello di ….. n. … depositata il ….) posto a
fondamento dell’esecuzione per rilascio di immobile promossa da XX nei
confronti di YY ed in particolare la difficoltà di individuazione
dell’esatta consistenza dell’immobile da rilasciarsi.
A seguito di rimessione degli atti a questo G.e., con memoria del …. YY ha
proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. contestando il
diritto di XX ad ottenere il rilascio dell’immobile in virtù del suddetto
titolo esecutivo sostenendo la difficoltà di individuazione dell’esatta
consistenza dell’immobile da rilasciarsi nonchè il decorso del termine di
prescrizione decennale collegato all’actio iudicati chiedendo,
contestualmente, la sospensione della suddetta esecuzione;
rilevato che all’udienza del…. XX ha chiesto il rigetto della suddetta
opposizione sostenendone l’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza
atteso che il fondo oggetto di rilascio sarebbe individuabile in base alla
sentenza di divisione n. .. emessa dal Tribunale di Marsala, confermata
dalla Corte di Appello di … con la sentenza n. ., che avrebbe assegnato a XX
il bene indicato nell’atto di precetto e nell’ atto di preavviso di rilascio
notificati a YY rispettivamente il giorno ….ed il giorno …..;
rilevato che l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti
esecutivi possono essere proposte dal debitore anche oralmente in udienza
avanti il giudice dell’esecuzione. (Cass. 19.12.2006 n. 27162)
Ritenuto che in sede di opposizione all’esecuzione, basata su un titolo
esecutivo giudiziale, il giudice deve controllare l’attuale validità ed
esistenza del titolo esecutivo al fine di stabilire se esso sia
effettivamente a fondamento dell’esecuzione ciò in quanto l'esistenza del
titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio
dell'azione esecutiva e deve, perciò, preesistere alla minacciata o
intrapresa esecuzione. L’interpretazione del titolo esecutivo demandata al
G.e., deve essere condotta sulla base delle risultanze del medesimo, senza
che possa farsi ricorso ad elementi ricavabili aliunde. (v. Cass.
n.9693/2009, Cass. n.24649/2006 e Cass. n.234/2006)
Giova, altresì, ricordare che l’art. 474 c.p.c richiede che il titolo
giudiziario sia relativo a un diritto certo, liquido ed esigibile. La
certezza del diritto impone che la prestazione sia esattamente determinata
nel provvedimento giudiziale, sia con riferimento ai parametri soggettivi
della prestazione stessa (individuazione soggettiva del creditore e del
debitore) sia con riferimento ai parametri oggettivi dell’adempimento
richiesto.( cd. principio di autosufficienza del titolo esecutivo)
Nel caso di specie la citata sentenza n. …, posta a fondamento
dell’esecuzione, pur astrattamente annoverabile tra i titoli esecutivi di
formazione giudiziale, non può costituire titolo esecutivo per l’esecuzione
per rilascio sopra indicata, poiché essa richiede l’individuazione da parte
del G.e. di elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nella stessa
sentenza e cioè i dati catastali dell’immobile oggetto dell’esecuzione per
rilascio.
Invero la citata sentenza n. … emessa dal Tribunale di…, poi confermata
dalla Corte D’appello di… con la sentenza n. depositata il …, nel
dispositivo ha ordinato “a YY il rilascio del fondo alla fine del corrente
anno colonico” senza tuttavia indicare i dati identificativi catastali del
suddetto fondo né tali elementi sono ricavabili dalle motivazioni delle
suddette sentenze poste a fondamento dell’esecuzione; (cfr. sentenza n. …del
Tribunale di… e sentenza n….emessa dalla Corte D’appello di …depositate agli
atti del presente procedimento)
Ne deriva che la mancata indicazione dei dati catastali dell’immobile
oggetto di rilascio (foglio, particella, reddito dominicale, confini) non
consente al G.e di verificare l’effettiva corrispondenza fra il comando
contenuto nel citato titolo esecutivo, posto a fondamento dell’esecuzione
per rilascio intrapresa da XX, e l’immobile oggetto di rilascio così come
identificato catastalmente nell’atto di precetto e nell’ atto di preavviso
di rilascio notificati a YY rispettivamente il giorno ... ed il giorno …;
ritenuto, pertanto, che in virtù dei principi esposti sussistono gravi
motivi per sospendere ai sensi dell’art. 624 c.p.c la procedura esecutiva
sopra indicata;
ritenuto che la legge 52/06, modificando le disposizioni che riguardano le
opposizioni esecutive, ha previsto una struttura marcatamente bifasica del
procedimento in questione, che si compone di una fase introduttiva, avanti
il Giudice dell’esecuzione destinata all’adozione del provvedimento
cautelare ex art.624 c.p.c di sospensione dell’esecuzione e una ulteriore
–eventuale – fase di merito da introdursi solo a seguito del provvedimento
del giudice dell’esecuzione, emesso a conclusione della prima, ai sensi
dell’art. 618 c.p.c.
P.Q.M.
sospende la procedura esecutiva per rilascio di immobile promossa da XX nei
confronti di YY in virtù del titolo esecutivo costituito dalla sentenza
n……emessa il .....dal Tribunale di… dichiarata esecutiva in data…… a seguito
della sentenza emessa dalla Corte D’appello di … n. …depositata il ...;
fissa, a parte opponente, termine perentorio di giorni sessanta per
l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in
ragione della materia e del rito osservati i termini a comparire di cui
all’art. 163-bis c.p.c. ridotti della metà, procedendo inoltre
all’iscrizione della causa a ruolo contenzioso civile.
Mazara del Vallo, 18/07/2011
Si comunichi Il giudice dell’esecuzione
Dott.ssa Annamaria Marra
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
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