Caduta dalle scale del palazzo municipale e
responsabilità civile del custode - La responsabilità di cose in
custodia ex art. 2051 c.c. può essere vinta unicamente dalla prova che
l’evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio,
comprensivo cioè anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale
nella produzione del danno e della colpa del danneggiato, se ed in quanto
intervengano nella determinazione dell’evento dannoso, con impulso autonomo
e con caratteri di imprevedibilità ed inevitabilità. Tribunale Civile di
Lucera, 2.06.2011, n. 353 (Nota, ed invio della sentenza, a cura di Avv.
Antonella Oliva del Foro di Lucera
antonella_oliva@fastwebnet.it)
Tribunale Civile di Lucera, 2.06.2011, n. 353
(Avv. Antonella Oliva)
La responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 c.c. può essere vinta
unicamente dalla prova che l’evento dannoso sia derivato da caso fortuito,
inteso nel senso più ampio, comprensivo cioè anche del fatto del terzo che
abbia avuto efficacia causale nella produzione del danno e della colpa del
danneggiato, se ed in quanto intervengano nella determinazione dell’evento
dannoso, con impulso autonomo e con caratteri di imprevedibilità ed
inevitabilità.
Il Tribunale di Lucera, chiamato ad esaminare la questione relativa alla
caduta del sig. X dalle scale del Palazzo Municipale dove è ubicato
l’Ufficio Anagrafe, con la Sentenza del 2.06.2011 in questo senso interpreta
la disposizione appena richiamata, mettendo al contempo un punto a segno in
favore degli Enti Pubblici, sempre più schiacciati dalle continue richieste
di risarcimento danni da parte dell’utenza.
Dunque, allorchè si discorre di pavimentazioni che per loro caratteristica
non presentano ictu oculi caratteristiche costruttive tali da farle apparire
come superfici lisce, ogni cittadino che intende impegnare una siffatta
superficie caratterizzata da disomogeneità, non può che impiegare quella
particolare prudenza che il principio di autoresponsabilità gli avrebbe
imposto, allo scopo di evitare di inciampare nelle anomalie che la
caratterizzano.
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
- www.foroeuropeo.it
Notizie in evidenza
Marzo 2012 -
Abogado - Iscrizione nella
Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal
Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare
la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”,
dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello
Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto
del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme
comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei
diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso,
obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio
della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea;
bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto
comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva
per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla
normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è
stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo,
consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di
esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di
un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto
dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso
eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione
artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne
consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta
Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012
Marzo 2012 -
Società
tra professionisti -
Il
Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società
tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio
di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre.
Febbraio 2012 -
Codice
di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza
della giustizia civile
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Testo
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni
urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42
del 20 febbraio 2012 |
|
La
mappa della giustizia in Italia:
indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti
penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture
minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e
direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per
il quale sono competenti o in cui operano.
Aprile 2012 -
Avvocati - Cassa
Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati
ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense
che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su
domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti
previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.
Avvocati - Cassa Forense -
Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.
Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con
Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la
Responsabilità Civile Professionale.
Le
foto della Festa per il
10 anniversario di ForoEuropeo e
11° di Avvocati per l'Europa
Presentazione del Comitato di
solidarietà fra noi
liberi professionisti Onlus
Uffici
Giudiziari/Ordini
(Sedi - Competenza - Siti): - Foro
Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino
|
www.foroeuropeo.it
- copyright
© 2001 tutti i diritti riservati direttore: Domenico Condello |