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Famiglia – Regime patrimoniale – Comunione dei beni – Separazione personale dei coniugi – Scioglimento comunione legale. – Pignoramento immobile per debiti di un solo coniuge – Vendita intero bene – Ammissibilità – Giudizio preventivo di divisione – – Fondo patrimoniale –  Ai sensi dell’art. 191 cod. civ. la comunione legale si scioglie per la separazione personale dei coniugi. Nel caso il creditore di uno dei coniugi in regime di comunione legale abbia pignorato il bene per l’intero, se ne potrà disporre la vendita senza avviare alcun giudizio di divisione; ai creditori verrà assegnata la sola metà del ricavato e la restante metà andrà versata al coniuge non debitore. Qualora invece il procedente abbia pignorato la quota della metà, si dovrà dar corso al giudizio divisionale e, una volta accertata la non comoda divisibilità dei beni staggiti, si dovrà procedere alla vendita dell’intero in sede di giudizio divisionale. Ai fini del’applicazione dell’art. 170 cod. civ., i debiti vanno ripartiti in tre categorie: quelli contratti per soddisfare i bisogni della famiglia; quelli che il creditore ignorava essere estranei ai bisogni della famiglia; ed infine quelli per scopi estranei alla vita familiare che il creditore sapeva essere tali. Solo per questi ultimi si esclude la espropriazione dei beni, mentre per gli altri la responsabilità è piena, gravando sul debitore l’onere di provare la consapevolezza dell’estraneità del credito allo scopo familiare in capo al creditore. In caso di comunione legale dei beni, ed esecuzione immobiliare, la vendita dell’intero immobile non può essere evitata anche in presenza di opposizione di un comproprietario, salvo che lo stesso dimostri la praticabilità delle alternative, ossia fornisca la prova della comoda divisibilità del bene oppure faccia richiesta di assegnazione dell’intero bene dietro versamento di un conguaglio di importo pari al valore della quota degli altri comproprietari.

Tribunale di Ascoli Piceno Sentenza del 17.1.2011

Diritto
La domanda di vendita dell’intero bene e di successiva acquisizione in favore della procedura della somma pari al valore della quota pertinenza di Cr.. Mario è fondata e pertanto deve essere accolta.
Dalla CTU si rileva che il bene pignorato è di proprietà dei coniugi convenuti, per ciascuno, in regime di comunione dei beni.
In realtà, entrambi i convenuti ammettono più volte nei rispettivi scritti difensivi che fra essi è intervenuta “una separazione personale i cui accordi prevedono il diritto di abitazione della moglie sulla casa coniugale, diritto non opponibile al creditore procedente ma pur sempre opponibile all’eventuale acquirente del bene venduto per l’intero” (v. comparsa di costituzione e risposta della convenuta Fa.., pag. e in atti).
A parte l’inesattezza di tale ultima affermazione, attesa la sostanziale equiparazione tra l’acquirente in sede di esecuzione forzata ed il creditore pignorante, ricavabile dall’art. 2919 c.c., è noto che la comunione legale scioglie. Tra l’altro, per la separazione personale dei coniugi (art. 191 c.c.).
Comunque, se anche vi fosse ancora il regime di comunione legale, ciò non sarebbe affatto di ostacolo alla vendita dell’intero bene piuttosto che della sola quota di pertinenza del debitore esecutato.
Anzi, in tal caso, la vendita dell’intero addirittura s’impone, posto che con sentenza del 17.3.1988, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi circa gli asseriti profili di illegittimità costituzionale dell’art. 184 c.c. sollevati dal Tribunale di Bari, affermava che la disciplina della comunicazione legale risulta per struttura normativa difficilmente riconducibile alla comunione ordinaria. Asseriva la Consulta che mentre la comunione ordinaria è una comunione per quote, quella legale ne è sprovvista, con la conseguenza che, nella prima, le quote sono oggetto di un diritto individuale dei singoli partecipanti e delimitano il potere di disposizione di ciascuno sulla cosa comune (art. 103), nella seconda, i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidamente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione ex art. 189, secondo comma. Nella comunione legale la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari ex art. 189, la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 90), e infine proporzione in cui, sciolta la comunione, l’attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194). In fattispecie analoga, il Tribunale di Mantova (5 maggio 2009, est. Aliprandi) ha affermato che l’espressione figurante nell’art. 189 codice civile secondo cui i creditori particolari di uno dei coniugi possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione “fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato” sta a significare che al creditore particolare potrà essere assegnata solo la metà del ricavato ma non è indicativa dalla circostanza che la comunione legale sia assimilabile ad una comunione ordinaria per quote e che dunque il creditore debba necessariamente pignorare la metà dei beni appartenenti alla comunione legale; è corretto che il creditore procedi pignori l’intero bene, atteso che la norma prevede che il creditore possa soddisfarsi sui beni della comunione senza specificazione alcuna e che tale soluzione appare coerente con la previsione dell’art. 192 c.c., il quale impone a ciascuno dei coniugi l’obbligo di rimborsare alla comunione (e non all’altro coniuge) il valore dei beni di cui all’art. 189 c.c. e non già la quota espropriata pari alla metà di ogni singolo bene aggredito in via esecutiva. Qualora invece il procedente pignori la quota metà, si dovrà dar corso all’ordinario giudizio divisionale.
Le sezioni Unite, con sentenza 7.8.1998 n. 7640, hanno chiarito che, in caso di inadempimento del coniuge obbligato, l’esecuzione su uno o più beni della comunione è legittimo, ma fino al valore corrispondente a quello spettante sull’intera massa comune al coniuge debitore, e tanto a prescindere che l’obbligazione nasca da contratto o da fatto illecito. In altri termini, il creditore particolare di uno dei coniugi per qualsiasi tipologia di credito, anche se sorto prima del matrimonio, può aggredire i beni della comunione per l’intero, ma potrà logicamente soddisfarsi solo sulla metà del ricavato.
In definitiva, nel caso il creditore abbia pignorato il bene per l’intero, se ne potrà disporre, direttamente e senza indugio, la vendita (senza avviare alcun giudizio di divisione; ai creditori verrà ovviamente assegnata la sola metà del ricavato e la restante metà andrà logicamente versata al coniuge non debitore) qualora invece il procedente abbia pignorato la quota della metà. Si dovrà dar corso al giudizio divisionale e, una volta accertata la non comoda divisibilità dei beni staggiti, si dovrà procedere alla vendita dell’intero in sede di giudizio divisionale.
Risulta per tabulas che nell’ambito della procedura esecutiva n. 159/2005 è stata pignorata in danno di Cr.. Mario la quota di un mezzo dell’appartamento con garage in comproprietà con Flamini Elena.
Con ordinanza in data 21.1.2009, il G.E., rileva l’impossibilità di procedere alla separazione in natura della posizione spettante al debitore esecutato, ha disposto procedersi alla divisione del cespite ai sensi dell’art. 600, secondo comma, c.p.c.
Il comproprietario non pignorato non ha mai formulato istanza per l’attribuzione della quota pignorata, neanche nell’ambito del presente giudizio; il coniuge non debitore, trattandosi di responsabilità sussidiaria dei beni della comunione, era poi abilitato ad indicare eventuali diversi beni di proprietà dell’obbligato, ma nel caso concreto detta indicazione non è stata fornita.
I convenuti poi, pur non contestando l’indivisibilità dell’immobile, invocano la possibilità di procedere a vendita della sola quota dell’obbligato, anche in ragione dell’esistenza di fondo patrimoniale sulla porta di proprietà apparente alla Flamini.
Considerato, relativamente a quest’ultimo aspetto, che per giurisprudenza consolidata il limite all’espropriazione, avendo riguardo alla sola qualità del credito, opera per i crediti estranei ai bisogni della famiglia sorti sia anteriormente sia successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale e che in relazione ad entrambi di pone il divieto di espropriazione forzata, salva la facoltà di agire in revocatoria rispetto all’atto costitutivo del fondo patrimoniale (Cas. 27.3.2001 n. 4422).
Osservato tuttavia, e più in dettaglio, che ai fini dell’applicazione dell’art. 170 c.c. i debiti vanno ripartiti in tre categorie: quelli contratti per soddisfare i bisogni della famiglia; quelli che il creditore ignorava essere estranei ai bisogni della famiglia; ed infine quelli per scopi estranei alla vita familiare che il creditore sapeva essere tali. per questi ultimi si esclude la espropriazione dei beni, mentre per gli altri la responsabilità è piena, gravando sul debitore l’onere di provare la consapevolezza dell’estraneità del credito allo scopo familiare in capo al creditore; che tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni e può essere resa in occasione dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Considerato che il debitore con la coniuge non hanno fornito prove di alcun genere né dell’estraneità dei debiti contratti agli scopi famigliari né della piena consapevolezza di ciò in capo ai creditori, limitandosi a mere affermazioni di stile.
Ribadito che, allo stato, anche per le condivisibili argomentazioni esposte da parte attrice nei propri scritti difensivi (con particolare riferimento alla cessazione del fondo patrimoniale in caso di separazione personale concomitante assenza di figli minori), qui da intendersi richiamate, non possa esservi alcun ostacolo alla vendita dell’intero, data la non contestata indivisibilità dell’immobile, condivisibilmente affermata dal geom. Carolina D’Annibale nella consulenza tecnica e successivi chiarimenti, depositati nel procedimento di esecuzione immobiliare n. 159/05, il cui fascicolo è stato acquisito nel presente giudizio.
Quanto alla auspicata (dei convenuti) vendita della quota del solo Cr.., con la riforma attuata con la l. n. 80 del 14 maggio 2005 e successive modifiche, la gerarchia delle modalità di scioglimento della comunione è stata sovvertita giacché la scelta tra la separazione della quota in natura e la instaurazione del giudizio do divisione è divenuta regola, mentre la vendita della quota indivisa rappresenta ora l’eccezione, la soluzione residuale da adottarsi solo quando il G.E. ravvisi una concreta possibilità (inesistente nel caso di specie) di ottenere per tale via un ricavato pari se non superiore al valore della quota, stimato ex art. 568 c.p.c.
Dispone infatti l’attuale art. 600 c.p.c. che “se la separazione in natura non è chiesta onon è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell’art. 568 c.p.c.”.
Tre sono dunque, nell’ordine sopra detto, le possibilità previste dalla norma citata: la separazione della quota in natura, l’instaurazione del giudizio di divisione e la vendita della quota indivisa.
Le vendite dell’intero bene immobile comporta inevitabilmente la vendita forzata anche della quota appartenente al comproprietario non esecutato che pur non essendo debitore è, quindi, costretto a subire la vendita anche della quota parte.
Questa considerazione, invero, aveva ingenerato taluni dubbi in dottrina circa l’effettiva praticabilità di tale modalità di scioglimento della comunione.
Sul punto, però, si è condivisibilmente osservato che nel giudizio “ordinario” di scioglimento della comunione, ossia non originato da pignoramento di quota indivisa, l’opzione in commento è espressamente prevista dal legislatore per il caso in cui la divisione in natura del bene non sia comodamente possibile e non vi siano istanze di assegnazione (art. 720 c.c.).
La vendita dell’intero, in particolare, non può essere evitata neanche in presenza di opposizione di un comproprietario, salvo che lo stesso non dimostri la praticabilità delle alternative, ossia fornisca la prova della comoda divisibilità del bene oppure faccia richiesta di assegnazione dell’intero bene dietro versamento di un conguaglio di importo pari al valore della/e quota/e degli altri comproprietari.
Non sussistono ragioni per cui la medesima disciplina non dovrebbe trovare applicazione anche quando la divisione sia originata dal (la necessità di proseguire il) processo esecutivo.
Accertata la necessità della vendita dell’immobile come sopra descritto, nonostante la controversia insorta (tale da determinare l’adozione di sentenza e non di semplice ordinanza, ex art. 788 c.p.c., ma non da parte dell’organo collegiale bensì da quello monocratico, in considerazione della vigente formulazione dell’art. 50 bis c.p.c.), il giudizio deve proseguire per determinare – previa delega ad un notaio – le modalità della vendita dell’immobile e del conseguente versamento del prezzo e la successiva formulazione delle quote.
Relativamente alle spese, esse seguono la soccombenza, posto che le spese nei giudizi divisori sopportate nel comune interesse gravano sulla massa, mentre quelle che si correlano a contestazioni seguono la soccombenza (C. 15.5.2002 n. 7059).
Per completezza, in alternativa ad una autonoma azione esecutiva, il creditore potrebbe recuperare le spese nei confronti del debitore in sede esecutiva, al momento della distribuzione del ricavato della vendita, in prededuzione in quanto costo sostenuto per lo svolgimento dell’azione esecutata ex art. 2770 c.c., e nei confronti della condividente non esecutata, mediante decurtazione dell’importo ad essa spettante sul ricavato della vendita.
 

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