Famiglia – Regime patrimoniale – Comunione
dei beni – Separazione personale dei coniugi – Scioglimento comunione
legale. – Pignoramento immobile per debiti di un solo coniuge – Vendita
intero bene – Ammissibilità – Giudizio preventivo di divisione – – Fondo
patrimoniale – Ai sensi dell’art. 191 cod. civ. la comunione legale si
scioglie per la separazione personale dei coniugi. Nel caso il creditore di
uno dei coniugi in regime di comunione legale abbia pignorato il bene per
l’intero, se ne potrà disporre la vendita senza avviare alcun giudizio di
divisione; ai creditori verrà assegnata la sola metà del ricavato e la
restante metà andrà versata al coniuge non debitore. Qualora invece il
procedente abbia pignorato la quota della metà, si dovrà dar corso al
giudizio divisionale e, una volta accertata la non comoda divisibilità dei
beni staggiti, si dovrà procedere alla vendita dell’intero in sede di
giudizio divisionale. Ai fini del’applicazione dell’art. 170 cod. civ., i
debiti vanno ripartiti in tre categorie: quelli contratti per soddisfare i
bisogni della famiglia; quelli che il creditore ignorava essere estranei ai
bisogni della famiglia; ed infine quelli per scopi estranei alla vita
familiare che il creditore sapeva essere tali. Solo per questi ultimi si
esclude la espropriazione dei beni, mentre per gli altri la responsabilità è
piena, gravando sul debitore l’onere di provare la consapevolezza
dell’estraneità del credito allo scopo familiare in capo al creditore. In
caso di comunione legale dei beni, ed esecuzione immobiliare, la vendita
dell’intero immobile non può essere evitata anche in presenza di opposizione
di un comproprietario, salvo che lo stesso dimostri la praticabilità delle
alternative, ossia fornisca la prova della comoda divisibilità del bene
oppure faccia richiesta di assegnazione dell’intero bene dietro versamento
di un conguaglio di importo pari al valore della quota degli altri
comproprietari.
Tribunale di Ascoli Piceno Sentenza del
17.1.2011
Diritto
La domanda di vendita dell’intero bene e di successiva acquisizione in
favore della procedura della somma pari al valore della quota pertinenza di
Cr.. Mario è fondata e pertanto deve essere accolta.
Dalla CTU si rileva che il bene pignorato è di proprietà dei coniugi
convenuti, per ciascuno, in regime di comunione dei beni.
In realtà, entrambi i convenuti ammettono più volte nei rispettivi scritti
difensivi che fra essi è intervenuta “una separazione personale i cui
accordi prevedono il diritto di abitazione della moglie sulla casa
coniugale, diritto non opponibile al creditore procedente ma pur sempre
opponibile all’eventuale acquirente del bene venduto per l’intero” (v.
comparsa di costituzione e risposta della convenuta Fa.., pag. e in atti).
A parte l’inesattezza di tale ultima affermazione, attesa la sostanziale
equiparazione tra l’acquirente in sede di esecuzione forzata ed il creditore
pignorante, ricavabile dall’art. 2919 c.c., è noto che la comunione legale
scioglie. Tra l’altro, per la separazione personale dei coniugi (art. 191
c.c.).
Comunque, se anche vi fosse ancora il regime di comunione legale, ciò non
sarebbe affatto di ostacolo alla vendita dell’intero bene piuttosto che
della sola quota di pertinenza del debitore esecutato.
Anzi, in tal caso, la vendita dell’intero addirittura s’impone, posto che
con sentenza del 17.3.1988, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi
circa gli asseriti profili di illegittimità costituzionale dell’art. 184
c.c. sollevati dal Tribunale di Bari, affermava che la disciplina della
comunicazione legale risulta per struttura normativa difficilmente
riconducibile alla comunione ordinaria. Asseriva la Consulta che mentre la
comunione ordinaria è una comunione per quote, quella legale ne è
sprovvista, con la conseguenza che, nella prima, le quote sono oggetto di un
diritto individuale dei singoli partecipanti e delimitano il potere di
disposizione di ciascuno sulla cosa comune (art. 103), nella seconda, i
coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì
solidamente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i
beni della comunione ex art. 189, secondo comma. Nella comunione legale la
quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire
la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai
creditori particolari ex art. 189, la misura della responsabilità
sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i
creditori della comunione (art. 90), e infine proporzione in cui, sciolta la
comunione, l’attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro
eredi (art. 194). In fattispecie analoga, il Tribunale di Mantova (5 maggio
2009, est. Aliprandi) ha affermato che l’espressione figurante nell’art. 189
codice civile secondo cui i creditori particolari di uno dei coniugi possono
soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione “fino al valore
corrispondente alla quota del coniuge obbligato” sta a significare che al
creditore particolare potrà essere assegnata solo la metà del ricavato ma
non è indicativa dalla circostanza che la comunione legale sia assimilabile
ad una comunione ordinaria per quote e che dunque il creditore debba
necessariamente pignorare la metà dei beni appartenenti alla comunione
legale; è corretto che il creditore procedi pignori l’intero bene, atteso
che la norma prevede che il creditore possa soddisfarsi sui beni della
comunione senza specificazione alcuna e che tale soluzione appare coerente
con la previsione dell’art. 192 c.c., il quale impone a ciascuno dei coniugi
l’obbligo di rimborsare alla comunione (e non all’altro coniuge) il valore
dei beni di cui all’art. 189 c.c. e non già la quota espropriata pari alla
metà di ogni singolo bene aggredito in via esecutiva. Qualora invece il
procedente pignori la quota metà, si dovrà dar corso all’ordinario giudizio
divisionale.
Le sezioni Unite, con sentenza 7.8.1998 n. 7640, hanno chiarito che, in caso
di inadempimento del coniuge obbligato, l’esecuzione su uno o più beni della
comunione è legittimo, ma fino al valore corrispondente a quello spettante
sull’intera massa comune al coniuge debitore, e tanto a prescindere che
l’obbligazione nasca da contratto o da fatto illecito. In altri termini, il
creditore particolare di uno dei coniugi per qualsiasi tipologia di credito,
anche se sorto prima del matrimonio, può aggredire i beni della comunione
per l’intero, ma potrà logicamente soddisfarsi solo sulla metà del ricavato.
In definitiva, nel caso il creditore abbia pignorato il bene per l’intero,
se ne potrà disporre, direttamente e senza indugio, la vendita (senza
avviare alcun giudizio di divisione; ai creditori verrà ovviamente assegnata
la sola metà del ricavato e la restante metà andrà logicamente versata al
coniuge non debitore) qualora invece il procedente abbia pignorato la quota
della metà. Si dovrà dar corso al giudizio divisionale e, una volta
accertata la non comoda divisibilità dei beni staggiti, si dovrà procedere
alla vendita dell’intero in sede di giudizio divisionale.
Risulta per tabulas che nell’ambito della procedura esecutiva n. 159/2005 è
stata pignorata in danno di Cr.. Mario la quota di un mezzo
dell’appartamento con garage in comproprietà con Flamini Elena.
Con ordinanza in data 21.1.2009, il G.E., rileva l’impossibilità di
procedere alla separazione in natura della posizione spettante al debitore
esecutato, ha disposto procedersi alla divisione del cespite ai sensi
dell’art. 600, secondo comma, c.p.c.
Il comproprietario non pignorato non ha mai formulato istanza per
l’attribuzione della quota pignorata, neanche nell’ambito del presente
giudizio; il coniuge non debitore, trattandosi di responsabilità sussidiaria
dei beni della comunione, era poi abilitato ad indicare eventuali diversi
beni di proprietà dell’obbligato, ma nel caso concreto detta indicazione non
è stata fornita.
I convenuti poi, pur non contestando l’indivisibilità dell’immobile,
invocano la possibilità di procedere a vendita della sola quota
dell’obbligato, anche in ragione dell’esistenza di fondo patrimoniale sulla
porta di proprietà apparente alla Flamini.
Considerato, relativamente a quest’ultimo aspetto, che per giurisprudenza
consolidata il limite all’espropriazione, avendo riguardo alla sola qualità
del credito, opera per i crediti estranei ai bisogni della famiglia sorti
sia anteriormente sia successivamente alla costituzione del fondo
patrimoniale e che in relazione ad entrambi di pone il divieto di
espropriazione forzata, salva la facoltà di agire in revocatoria rispetto
all’atto costitutivo del fondo patrimoniale (Cas. 27.3.2001 n. 4422).
Osservato tuttavia, e più in dettaglio, che ai fini dell’applicazione
dell’art. 170 c.c. i debiti vanno ripartiti in tre categorie: quelli
contratti per soddisfare i bisogni della famiglia; quelli che il creditore
ignorava essere estranei ai bisogni della famiglia; ed infine quelli per
scopi estranei alla vita familiare che il creditore sapeva essere tali. per
questi ultimi si esclude la espropriazione dei beni, mentre per gli altri la
responsabilità è piena, gravando sul debitore l’onere di provare la
consapevolezza dell’estraneità del credito allo scopo familiare in capo al
creditore; che tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni e
può essere resa in occasione dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615
c.p.c.
Considerato che il debitore con la coniuge non hanno fornito prove di alcun
genere né dell’estraneità dei debiti contratti agli scopi famigliari né
della piena consapevolezza di ciò in capo ai creditori, limitandosi a mere
affermazioni di stile.
Ribadito che, allo stato, anche per le condivisibili argomentazioni esposte
da parte attrice nei propri scritti difensivi (con particolare riferimento
alla cessazione del fondo patrimoniale in caso di separazione personale
concomitante assenza di figli minori), qui da intendersi richiamate, non
possa esservi alcun ostacolo alla vendita dell’intero, data la non
contestata indivisibilità dell’immobile, condivisibilmente affermata dal
geom. Carolina D’Annibale nella consulenza tecnica e successivi chiarimenti,
depositati nel procedimento di esecuzione immobiliare n. 159/05, il cui
fascicolo è stato acquisito nel presente giudizio.
Quanto alla auspicata (dei convenuti) vendita della quota del solo Cr.., con
la riforma attuata con la l. n. 80 del 14 maggio 2005 e successive
modifiche, la gerarchia delle modalità di scioglimento della comunione è
stata sovvertita giacché la scelta tra la separazione della quota in natura
e la instaurazione del giudizio do divisione è divenuta regola, mentre la
vendita della quota indivisa rappresenta ora l’eccezione, la soluzione
residuale da adottarsi solo quando il G.E. ravvisi una concreta possibilità
(inesistente nel caso di specie) di ottenere per tale via un ricavato pari
se non superiore al valore della quota, stimato ex art. 568 c.p.c.
Dispone infatti l’attuale art. 600 c.p.c. che “se la separazione in natura
non è chiesta onon è possibile, il giudice dispone che si proceda alla
divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita
della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa,
determinato a norma dell’art. 568 c.p.c.”.
Tre sono dunque, nell’ordine sopra detto, le possibilità previste dalla
norma citata: la separazione della quota in natura, l’instaurazione del
giudizio di divisione e la vendita della quota indivisa.
Le vendite dell’intero bene immobile comporta inevitabilmente la vendita
forzata anche della quota appartenente al comproprietario non esecutato che
pur non essendo debitore è, quindi, costretto a subire la vendita anche
della quota parte.
Questa considerazione, invero, aveva ingenerato taluni dubbi in dottrina
circa l’effettiva praticabilità di tale modalità di scioglimento della
comunione.
Sul punto, però, si è condivisibilmente osservato che nel giudizio
“ordinario” di scioglimento della comunione, ossia non originato da
pignoramento di quota indivisa, l’opzione in commento è espressamente
prevista dal legislatore per il caso in cui la divisione in natura del bene
non sia comodamente possibile e non vi siano istanze di assegnazione (art.
720 c.c.).
La vendita dell’intero, in particolare, non può essere evitata neanche in
presenza di opposizione di un comproprietario, salvo che lo stesso non
dimostri la praticabilità delle alternative, ossia fornisca la prova della
comoda divisibilità del bene oppure faccia richiesta di assegnazione
dell’intero bene dietro versamento di un conguaglio di importo pari al
valore della/e quota/e degli altri comproprietari.
Non sussistono ragioni per cui la medesima disciplina non dovrebbe trovare
applicazione anche quando la divisione sia originata dal (la necessità di
proseguire il) processo esecutivo.
Accertata la necessità della vendita dell’immobile come sopra descritto,
nonostante la controversia insorta (tale da determinare l’adozione di
sentenza e non di semplice ordinanza, ex art. 788 c.p.c., ma non da parte
dell’organo collegiale bensì da quello monocratico, in considerazione della
vigente formulazione dell’art. 50 bis c.p.c.), il giudizio deve proseguire
per determinare – previa delega ad un notaio – le modalità della vendita
dell’immobile e del conseguente versamento del prezzo e la successiva
formulazione delle quote.
Relativamente alle spese, esse seguono la soccombenza, posto che le spese
nei giudizi divisori sopportate nel comune interesse gravano sulla massa,
mentre quelle che si correlano a contestazioni seguono la soccombenza (C.
15.5.2002 n. 7059).
Per completezza, in alternativa ad una autonoma azione esecutiva, il
creditore potrebbe recuperare le spese nei confronti del debitore in sede
esecutiva, al momento della distribuzione del ricavato della vendita, in
prededuzione in quanto costo sostenuto per lo svolgimento dell’azione
esecutata ex art. 2770 c.c., e nei confronti della condividente non
esecutata, mediante decurtazione dell’importo ad essa spettante sul ricavato
della vendita.
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
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