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Iscrizione ipotecaria, gravemente illegittima -
iscrizione per un credito che non supera gli €.8.000 - titolo
esecutivo (vale a dire la cartella esattoriale sottesa alla iscrizione
ipotecaria) era stato sospeso dal Giudice di Pace di Ostia - la successiva
iscrizione da parte di Gerit di ipoteca legale non solo è manifestamente
illegittima, ma costituisce un vero e proprio abuso di diritto, sanzionabile ai
sensi dell’art.96 cpc. - Condanna Spa Equitalia Gerit in persona del suo legale
rappresentante pro tempore al pagamento in favore di Teresa B. ed ai sensi
dell’art. 96 III° comma cpc della somma di €.25.000,00 oltre interessi legali
dalla data della sentenza al saldo (Tribunale di Roma Sezione distaccata di
Ostia sentenza n. RG. 1986-2009)
S E N T E N Z A
letti gli atti e le istanze delle parti,
osserva:
le domande di a Teresa B. sono del tutto fondate.
In relazione a cartella esattoriale n.20040026779332/000 ammontante ad
€.1.900,00 la spa Gerit Equitalia comunicava a Teresa B. di aver iscritto in
data 4.11.2009 (provv.n.0972009000296574) ipoteca sugli immobili della medesima.
L’iscrizione ipotecaria, gravemente illegittima, è da annullare (con condanna
della spa Gerit Equitalia a cancellarla a sua cura ed a sue spese) per due
ordini di ragioni:
1. In primo luogo il titolo esecutivo (vale a dire la cartella esattoriale n.20040026779332/000
sottesa alla iscr izione ipotecaria) era stato sospeso dal Giudice di Pace di
Ostia in data 18.7.2008 in contraddittorio con la stessa spa Gerit Equitalia.
2. In secondo luogo è illegittimo iscrivere ipoteca per somme, come in questo
caso, che non superano gli €.8.000.
Se sul primo punto non vi sono particolari osservazioni da svolgere: essendo
sospeso, nei confronti della stessa spa Gerit, il titolo esecutivo la successiva
iscrizione da parte sua di ipoteca legale non solo è manifestamente illegittima,
ma costituisce un vero e proprio abuso di diritto, sanzionabile ai sensi
dell’art.96 cpc.
Quanto al secondo punto secondo consolidata giurisprudenza della Sezione (cfr.
in http://afolostia.com) esistente e conoscibile ben prima della conforme
pronuncia delle Sezioni Unite Cassazione civile , SS.UU., sentenza 22.02.2010 n°
4077, l’iscrizione essendo stata imposta per un credito che non supera gli
€.8.000, è illegittima.
Si legge nella sentenza Nrg 1262/07 - sentenza del 30/04/09 (voce esecuzione
forzata):
L’ipoteca è stata iscritta illegittimamente.
Ed invero l’importo totale dei crediti è di €.5.300, pari al doppio dell’importo
iscritto a ruolo di €.2.973.
L’art.77 del DPR 602/1973 prevede che decorso inutilmente il termine di cui
all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca
sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio
dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
In base a tale norma la spa Gerit ritiene di avere agito correttamente
affermando che non esiste, come invece sostiene la deducente, alcun importo
minimo per iscrivere ipoteca.
L’affermazione, solo apparentemente esatta, non è condivisa dal Giudice,
derivata com’è da una lettura errata e non consapevole delle norme.
L’art.77 va letto infatti nel contesto unitario della legge, nella quale esiste
anche una diversa e significativa previsione.
L’art.76 infatti dispone, fra l’altro, che il concessionario può procedere
all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si
procede supera complessivamente ottomila euro.
Dal suo canto l’art.2808 cc dispone che l'ipoteca attribuisce al creditore il
diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni
vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul
prezzo ricavato dall'espropriazione
Le norme del DPR 602/1973citato, frutto di disordinati e torrentizi
rimaneggiamenti dell’originario testo, non sono coordinate e vanno interpretate
in modo che abbiano un significato logico e giuridico accettabile e conforme ai
principi dell’ordinamento.
Non è possibile ritenere che si sia inteso modificare implicitamente la
struttura del diritto reale di garanzia che risponde al nome di ipoteca.
Anche un legislatore non troppo esperto quale l’attuale non lo avrebbe potuto
fare così disinvoltamente. Modificare un istituto millenario e ben radicato fin
dentro l’attuale sistema giuridico non è cosa che si possa fare o ritenere fatta
per implicito o di straforo.
E pertanto poiché non ha senso giuridico immaginare un’ipoteca orbata del
diritto di espropriare (e ridotta a semplice prenotazione reale per una
eventuale espropriazione da altri iniziata e che potrebbe non intervenire mai
!?!) occorre più realisticamente affermare che l’ipoteca può essere iscritta
solo laddove il credito complessivamente iscritto a ruolo superi gli ottomila
euro.
Una testuale conferma della esattezza della tesi deriva dal fatto che la legge
usa l’espressione credito per cui si procede.
Ebbene, ipotizzando un’ipoteca priva del diritto di espropriare, non si vede
proprio come il concessionario potrebbe procedere. Al contrario dopo aver
iscritto l’ipoteca potrebbe solo stare fermo e sperare che esista un altro
creditore che inizi una procedura immobiliare sullo stesso immobile ipotecato
per partecipare alla futura distribuzione….altrimenti l’ipoteca avrebbe solo lo
scopo di infastidire il debitore, scopo questo che ripugna attribuire ad un
legislatore sano di mente.
Ricostruzione della norma, quella a seguire la tesi della spa Gerit, assurda
quindi ed inaccettabile e pertanto da respingere.
Ne deriva l’illegittimità della iscrizione ipotecaria.
Va pertanto dichiarata la nullità della ipoteca iscritta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
La spa Gerit Equitalia va inoltre condannata ai sensi del terzo comma dell’arto.96
cpc. che prevede che:
Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala
fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre
che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella
sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un
provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca
giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della
parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore
procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è
fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il
giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al
pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata
La norma del terzo comma introdotta dalla l.18.6.2009 n.69 (GU 95 L 19.6.2009)
ed entrata in vigore dal 4.7.2009 ha cambiato completamente il quadro previgente
con alcune importanti novità:
in primo luogo non è più necessario allegare e dimostrare l’esistenza di un
danno che abbia tutti i connotati giuridici per essere ammesso a risarcimento
essendo semplicemente previsto che il giudice condanna la parte soccombente al
pagamento di un somma di denaro ;
non si tratta di un risarcimento ma di un indennizzo (se si pensa alla parte a
cui favore viene concesso) o una punizione (per aver appesantito inutilmente il
corso della giustizia, se si ha riguardo allo Stato) di cui viene gravata la
parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo;
l’ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha
come unico parametro di legge l’equità per il che non si potrà che avere
riguardo, da parte del Giudice, a tutte le circostanze del caso per tarare in
modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa;
a differenza delle ipotesi classiche (primo e secondo comma) il Giudice
provvede ad applicare quella che si presenta né più né meno che come una
sanzione d’ufficio a carico della parte soccombente e non (necessariamente) su
richiesta di parte;
infine, la possibilità di attivazione della norma non è necessariamente
correlata alla sussistenza delle fattispecie del primo e secondo comma.
Come rivela in modo inequivoco la locuzione in ogni caso la condanna di cui al
terzo comma può essere emessa sia nelle situazioni di cui ai primi due commi
dell’art. 96 e sia in ogni altro caso. E quindi in tutti i casi in cui tale
condanna, anche al di fuori dei primi due commi, appaia ragionevole.
Volendo concretizzare il precetto, vengono in mente i casi in cui la condotta
della parte soccombente sia caratterizzata da colpa semplice (ovvero non grave,
che è l’unica fattispecie di colpa presa in esame dal primo comma), ovvero
laddove una parte abbia agito o resistito senza la normale prudenza (fattispecie
diversa da quelle previste dal primo e secondo comma).
Poiché non è pensabile che possa essere sanzionata la semplice soccombenza, che
è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale, chi scrive opina che debba
sempre esistere qualcosa di più, tale che la condotta soggettiva in esame
risulti caratterizzata da imprudenza, dolo o colpa (la sussistenza dei quali
potrà essere ravvisata anche applicando i ben noti parametri della prevedibilità
ed evitabilità dell’evento, in questo caso della soccombenza).
Come detto, invece, non è necessario che vi sia stato a carico della parte
vittoriosa un danno.
O meglio non si tratta di una condizione necessaria come nei casi del primo e
del secondo comma dell’articolo in commento.
Naturalmente laddove risulti un danno (patrimoniale o non patrimoniale) questo
contribuirà insieme a tutte le altre circostanze alla formazione della
valutazione del Giudice sul punto della responsabilità della parte condannata,
specialmente per quanto riguarda il quantum della somma da porle a carico.
Nel caso di specie considerate le circostanze elencate ai n.ri 1 e 2 non vi è
dubbio che la soccombente abbia agito abusando, in modo clamoroso, del suo
diritto di iscrivere ipoteca legale, con dolo.
Ed invero essendo stata parte del procedimento nel quale era stata sospesa
l’esecutorietà del titolo, non poteva non sapere che l’ipoteca che
successivamente iscriveva era del tutto illegittima.
L’ammontare della somma deve essere proporzionato
1. allo stato soggettivo della spa Gerit Equitalia (e per essa dei suoi organi
operativi), che in questo caso è da qualificarsi doloso; infatti la convenuta
essendo parte costituita della causa nella quale il Giudice aveva sospeso
l’esecutorietà non poteva non sapere che non doveva assolutamente, non poteva
assolutamente scrivere ipoteca; l’averlo fatto connota condotta volontariamente
arbitraria;
2. alla qualità del responsabile, in questo caso trattandosi di soggetto di
notevolissime dimensioni, necessariamente ben strutturato, come si evince
logicamente dalla necessità di supportare con una adeguata estesa e competente
organizzazione lo svolgimento delle funzioni che in epigrafe accompagnano la
ragione sociale (.. Agente per la Riscossione della Provincia di Roma). A tale
soggetto sono concessi grandi poteri (per rimanere ai più noti, ipoteca legale,
fermo di veicoli e natanti..) ai quali, come è giusto, si deve accompagnare un
senso di responsabilità, di prudenza, e di equilibrio appropriati alla funzione
latu sensu pubblica che l’Agente esplica;
3. alla importanza della misura cautelare o esecutiva di cui si discute. Nel
caso di specie si tratta di vincolo assai invasivo e penalizzante per chi lo
subisce, sia dal punto di vista oggettivo (è del tutto inutile soffermarsi a
ricordare gli effetti dell’ipoteca, quelli diretti e quelli indiretti, sulla
commerciabilità del bene, sulla possibilità di ottenere mutui e finanziamenti e
via dicendo) e sia dal punto di vista soggettivo, per lo stress, l’agitazione,
la preoccupazione per le gravi conseguenze, la vergogna ed altri sentimenti che
secondo id quod plerumque accidit invadono chi lo patisce;
4. alla forza ed al potere economico del responsabile. Attesa infatti la
funzione, sopra esplicitata del nuovo istituto, non v’ha dubbio che la somma che
il Giudice pone a suo carico debba costituire un efficace deterrente per la
reiterazione di analoghe condotte. Diversa di conseguenza sarà la somma a valere
per un pensionato sociale rispetto a soggetto dotato di elevati mezzi economici;
5. alla condotta processuale della convenuta. La Gerit non ha manifestato
alcuna resipiscenza esponendo argomenti errati o non pertinenti alla
fattispecie:
a. l’illustrazione delle caratteristiche e finalità astratte dell’ipoteca legale
è inutile ed irrilevante disquisizione teorica;
b. la spa Gerit era parte del procedimento davanti al GDP per l’annullamento
della cartella esattoriale de qua. Nel provvedimento di fissazione dell’udienza
al 6.11.2008 il GDP sospendeva la esecutorietà del titolo, sicché alla data del
4.11.2009 (comunicazione iscrizione ipoteca) la spa Gerit sapeva benissimo
dell’avvenuta sospensione;
c. non è vero, come si legge nella comparsa del 6.4.2010 della spa Gerit, che il
giudizio di merito sia in corso; al contrario in data 18.2.2010 la cartella de
qua veniva annullata con sentenza;
d. come comprova il fascicolo di parte spa Gerit, dal quale non risulta alcun
documento depositato, è affermazione priva di riscontro che la procedura di
iscrizione ipotecaria sia stata chiusa;
e. l’affermazione che la cartella esattoriale sia stata a suo tempo notificata è
del tutto irrilevante ed esposta senza alcuna ragione.
Tutto ciò considerato e valutato, la somma che si reputa equo attribuire
all’attrice ed a carico della spa Gerit Equitalia è quella di €.25.000,00.
La sentenza è per legge esecutiva.-
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione
respinta, così provvede:
• ANNULLA l’ipoteca legale iscritta in data 4.11.2009 (provv.n.0972009000296574)
dalla Spa Equitalia Gerit in persona del suo legale rappresentante pro tempore
sugli immobili di Teresa B.;
• CONDANNA Spa Equitalia Gerit in persona del suo legale rappresentante pro
tempore al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di Teresa B. in
complessivi €.5.000,00 di cui €.800,00 per spese, oltre IVA e CAP;
• CONDANNA Spa Equitalia Gerit in persona del suo legale rappresentante pro
tempore al pagamento in favore di Teresa B. ed ai sensi dell’art. 96 III° comma
cpc della somma di €.25.000,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza
al saldo;
• SENTENZA esecutiva.-
Ostia lì 9.12.2010
Il Giudice
dott. cons. Massimo Moriconi
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Notizie in evidenza
Marzo 2012 -
Abogado - Iscrizione nella
Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal
Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare
la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”,
dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello
Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto
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comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei
diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso,
obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio
della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea;
bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto
comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva
per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla
normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è
stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo,
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artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne
consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta
Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012
Marzo 2012 -
Società
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Il
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tra professionisti.
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di soci non inferiore a tre.
Febbraio 2012 -
Codice
di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza
della giustizia civile
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Testo
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni
urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42
del 20 febbraio 2012 |
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La
mappa della giustizia in Italia:
indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti
penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture
minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e
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Aprile 2012 -
Avvocati - Cassa
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Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense
che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su
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previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.
Avvocati - Cassa Forense -
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Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con
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Le
foto della Festa per il
10 anniversario di ForoEuropeo e
11° di Avvocati per l'Europa
Presentazione del Comitato di
solidarietà fra noi
liberi professionisti Onlus
Uffici
Giudiziari/Ordini
(Sedi - Competenza - Siti): - Foro
Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino
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