| Direttore Domenico Condello
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| Azione di adempimento contrattuale - Contratto stipulato con la società fallita - Opponibile all'assuntore del concordato fallimentare - Eccezione di compensazione - Ammissibile. Il contratto stipulato con la società fallita, benché privo di data certa, è opponibile all'assuntore del concordato fallimentare, il quale non è terzo ma successore del fallito. Questi è quindi sottoposto a tutte le eccezioni opponibili al curatore, ivi compresa l'eccezione di compensazione di crediti, ancorché non insinuati al passivo fallimentare. Posto che nella compensazione volontaria, così come in quella legale, i crediti e i debiti si estinguono dal giorno della loro coesistenza, presupposto necessario e sufficiente per la compensazione in sede di fallimento è la coesistenza delle contrapposte ragioni in tempo anteriore alla dichiarazione di fallimento. Massima a sentenza Tribunale di Modena n. 337, dep. 1.3.2010, dott. Alberto Rovatti. massima Redatta da avv. Claudia Pieragnoli Tribunale di Modena n. 337, dep. 1.3.2010, dott. Alberto Rovatti. Ragioni della decisione La S.p.A. xxx, assuntrice del concordato fallimentare della sas ** Editori, ha chiesto che la S.N.C. ** Genova sia condannata ad essa pagare 9.626,26 e interessi per la distribuzione di pubblicazioni della società poi fallita; somma di denaro risultante da riepilogo con lettura accompagnatoria della **, impresa capofila agente anche in nome e per conto delle associate. La S.N.C. ** Genova ha eccepito lincompetenza per territorio invocando lart. 19 c.p.c., ha contestato che il riepilogo della ** potesse costituire riconoscimento di suo debito; ha rilevato che comunque il documento potrebbe, dopo operata compensazione tra crediti e debiti delle associate alla stregua del contratto di distribuzione, un risultato finale di 2.061.557 lire a debito della società poi fallita. Sono stati interrogati come testimoni A.M., il quale ha detto di aver compilato lui il
riepilogo della **, ma di nulla sapere di una lettera accompagnatoria, e R. S., già
curatore del Fallimento, il quale ha detto di avere ricevuto la lettera accompagnatoria
insieme con l riepilogo della **. Il prodotto contratto di distribuzione, benché non ne sia certa la data, è opponibile allassuntore del concordato fallimentare: questi è sottoposto a qualsiasi eccezione opponibile al curatore fallimentare, di cui assume la posizione; non è terzo ma successore del fallito, e la domanda qui proposta è di adempimento a obbligazione contrattuale. Il contratto di distribuzione permette che sarà denominata Editore la società poi fallita e sarà denominata distributore la **, che questultima interviene nel presente contratto anche in nome e per conto dei propri soci; gli effetti, quindi, prodottisi pure tra la società poi fallita e la S.N.C. ** Genova. Nel medesimo contratto, larticolo 14 intitolato Compensazione al primo comma recita i debiti ed i crediti con lEditore dei singoli soci della Cooperativa, risultanti al momento della cessazione, essere fra loro compensati a dar luogo ad un unico debito o credito verso lEditore. Lefficacia della clausola, dunque, era condizionata a
decisione della **; condizione che la stessa S.P.A. xxx ammette essersi
avverata, affermando ricevuta dal fallimento e producendo come proveniente della ** la
lettera accompagnatoria che, almeno per implicito, manifesta la decisione. Invero, ma non si vede come lobbligazione o il credito finali della **, o al più di essa e degli associati in solido, sarebbero compatibili con il permanere delle anteriori obbligazioni e egli anteriori crediti di ciascun singolo associato; né come essi permarrebbero cumulativamente con i nuovi obbligazione o credito, la scelta di far valere gli uni o gli altri diventando arbitraria. In ogni caso, volendo ammettere in nomen iuris usato dai contraenti e il permanere di anteriori obbligazioni e crediti, si tratterebbe di compensazione volontaria plurilaterale, derogante il requisito della reciprocità, tra la società poi fallita e tutti i singoli associati alla **; estranea questa alla facoltà di eccepirla. Al proposito non rilavante la lettera accompagnatoria se non per lavveramento della condizione, riguardo alleccezione sollevata nel processo è da ricordare che giurisprudenza quasi unanime reputa che il convenuto debitore del fallito può opporre in compensazione crediti verso di esso; pure qualora dei crediti no abbia chiesto ammissione al passivo, eccetto sia chiesta condanna verso il fallimento per leccedenza. Alla compensazione non sarebbe di ostacolo, inoltre, lessere diversi i soggetti dei rapporti di debito e credito, perché, trattandosi di compensazione volontaria plurilaterale, il collegamento tra tutti i rapporti giuridici sarebbe stato preventivamente ed espressamente accettato dai contraenti, con patto diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela. Nella compensazione volontaria, infine ugualmente che in quella legale i criteri e i debiti si estinguono dal giorno della coesistenza, e in generale lavveramento di una condizione ha efficacia retroattiva; ne deriva che la compensazione avrebbe potuto essere eccepito a norma dellart. 56 l.f., nemmeno contestato che crediti e debiti siano coesistenti in tempo anteriore al fallimento. Le spese processuali seguono la soccombenza, lammontare liquidato conformemente a dispositivo; si ricorda che la sentenza è titolo esecutivo per il rimborso dellIva se dovuta, per il contributo integrativo di cui allart. 11 della legge n. 576/80, per la tassa giudiziale di registro. Lobiettiva incertezza interpretativa del contratto di distribuzione induce a negare colpa grave ai sensi dellart. 96 c.p.c.; è comunque mancata prova specifica, anche solamente presuntiva, di danni causati dalla celebrazione e dalla protrazione del processo, quali lesborso di onorari in quote non ripetibili, o il pagamento di interessi ultralegali, o la sussistenza di lucri cessati. Dispositivo Nella causa introdotta dalla S.p.A. xxx con citazione notificata alla S.N.C. ** Genova
il giorno 7 maggio 2002, il tribunale di Modena definisce il giudizio e decide: |
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