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Opposizione a decreto ingiuntivo - Rimette in termini lattore ai fini della sua costituzione - improcedibilità della opposizione in conseguenza della tardiva costituzione dellopponente, e cioè oltre il termine di cinque giorni (Trib. Torino, sez. prima civile, ordinanza 11 ottobre 2010 (est. Liberati) Alla luce del principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), lerrore della parte che abbia fatto affidamento su una consolidata (al tempo della proposizione della opposizione e della costituzione in giudizio) giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, non può avere rilevanza preclusiva, sussistendo i presupposti per la rimessione in termini (art. 153 c.p.c. nel testo in vigore dal 4.7.2009), alla cui applicazione non osta la mancanza dellistanza di parte, essendo conosciuta, per le ragioni evidenziate, la causa non imputabile (così, Cass., sez. II, ordinanze interlocutorie nn. 14627/2010, 15811/2010 depositate il 17.6.2010 ed il il 2.7.2010). Pertanto, la tardiva costituzione dellopponente e la decadenza che ne è derivata sono riconducibili ad un causa non imputabile allopponente stesso, con la conseguente sussistenza dei presupposti per rimettere in termini lopponente, di guisa che la sua costituzione, effettuata oltre il suddetto termine dimidiato ma entro quello ordinario di dieci giorni, deve essere ritenuta tempestiva, e che quindi non occorre assegnare un ulteriore termine per provvedervi, trattandosi di attività già compiuta (nel caso di specie viene esclusa la retroattività del principio di diritto enunciato da Cass. civ. SS.UU. 9 settembre 2010 n. 19246 in materia di costituzione dellopponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ricorrendo allo strumento della remissione in termini) * * * * * * Il Giudice istruttore Sciogliendo la riserva assunta alludienza del 6.10.2010. Rilevato che la convenuta opposta ha eccepito preliminarmente limprocedibilità della opposizione in conseguenza della tardiva costituzione dellopponente, e cioè oltre il termine dimidiato di cinque giorni di cui al combinato disposto degli artt. 165 e 645, II co., c.p.c., applicabile, alla luce del principio interpretativo stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19246 del 2010, depositata il 9.9.2010, a tutti i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, indipendentemente dalla effettiva assegnazione allopposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, in quanto . non solo i termini di costituzione dellopponente e dellopposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione allopposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che lopposzione sia stata proposta, in quanto lart. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. (così Cass. 19246/2010 citata). Considerato che tale interpretazione ha mutato il precedente indirizzo interpretativo della stessa Corte di Cassazione, secondo cui il termine di costituzione dellopponente era ridotto alla metà solo quando costui si fosse avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario (come spiegato nella stessa sentenza 19246/2010 citata, nella quale è riportato tale costante orientamento, da Cass. 12.10.1955 n. 3053 fino a Cass. 3355/1987, id. 2460/1995, 3316 e 12044/1998, 18942/2006). Rilevato che lopponente non ha assegnato alla opposta un termine a comparire inferiore a quello minimo, avendo notificato latto di citazione il 2.4.2010 ed indicato la prima udienza al 5.10.2010, con la conseguenza che la sua costituzione, secondo detto precedente e consolidato orientamento interpretativo, risultava tempestiva. Osservato, alla luce del principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), che non sembra che lerrore della parte che abbia fatto affidamento su una consolidata (al tempo della proposizione della opposizione e della costituzione in giudizio) giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, possa avere rilevanza preclusiva, sussistendo i presupposti per la rimessione in termini (art. 153 c.p.c. nel testo in vigore dal 4.7.2009), alla cui applicazione non osta la mancanza dellistanza di parte, essendo conosciuta, per le ragioni evidenziate, la causa non imputabile (così, Cass., sez. II, ordinanze interlocutorie nn. 14627/2010, 15811/2010 depositate il 17.6.2010 ed il il 2.7.2010). Ritenuto, pertanto, che la tardiva costituzione dellopponente e la decadenza che ne è derivata siano riconducibili ad un causa non imputabile allopponente stesso, con la conseguente sussistenza dei presupposti per rimettere in termini lopponente, di guisa che la sua costituzione, effettuata oltre il suddetto termine dimidiato ma entro quello ordinario di dieci giorni, deve essere ritenuta tempestiva, e che quindi non occorre assegnare un ulteriore termine per provvedervi, trattandosi di attività già compiuta. Osservato, quanto alla istanza di autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto opposto, che lopposizione, fondata sulla interperazione del contratto concluso dallattore con la P di quello accessorio di finanziamento dallo stesso stipulato con la convenuta N, sia di pronta soluzione, non sembrando richiedere istruzione, con la conseguenza che non paiono esservi i presupposti per la provvisoria esecutorietà del decreto opposto. Rilevato, infine, che entrambe le parti hanno domandato lassegnazione dei termini previsti dallart. 183 c.p.c., di guisa che occorre assegnare loro i relativi termini, invitandole anche ad indicare separatemente i nomi dei testimoni da escutere su ogni capitolo di prova che dedurranno ed a prendere posizione sul calendario del processo, ai sensi dellart. 81 bis disp. att. c.p.c. P.Q.M. Visto lart. 153, II co., c.p.c. Rimette in termini lattore ai fini della sua costituzione. Visto lart. 648 c.p.c. Respinge listanza di autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 860 del 2010 di questo Tribunale. Visto lart. 183, 6° comma, c.p.c., Assegna a tutte le parti, che ne hanno fatto istanza: - termine perentorio di 30 giorni dal 31.10.2010 per il deposito di memorie contenenti precisazioni e modifiche delle domande, eccezioni, conclusioni rispettivamente proposte; - ulteriore e successivo termine perentorio di 30 giorni per il deposito di memorie di replica alle domande, eccezioni e conclusioni come sopra modificate e precisate, per proporre eccezioni consequenziali a dette domande ed eccezioni, nonché per il deposito di documenti e per la richiesta di mezzi di prova; - ulteriore e successivo termine perentorio di 20 giorni per articolare prova contraria. Invita le parti ad indicare separatemente i nomi dei testimoni da escutere su ogni capitolo di prova che dedurranno ed a prendere posizione sul calendario del processo, ai sensi dellart. 81 bis disp. att. c.p.c. Riserva di provvedere sulle istanze delle parti alla scadenza di tali termini. Si comunichi. Torino, 11.10.2010 IL GIUDICE ISTRUTTORE Giovanni Liberati |
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