Procedura civile
- Competenza del giudice ordinario - istanza con cui lazienda impugna il silenzio
rifiuto da parte dellInps sulla sua richiesta di riesaminare le contestazioni
sollevate nel corso di unispezione. (Tar del Lazio sentenza 32744 del 11 ottobre
2010)
Tar del Lazio sentenza 32744 del 11 ottobre 2010
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
silenzio rifiuto sulla richiesta di riesame del verbale di accertamento n. 511/08
(recupero credito).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 il dott. Lydia Ada Orsola
Spiezia e uditi per le parti i difensori Antonino Galletti per la Società ricorrente e
Elisabetta Lanzetta in delega di Antonino Sgroi per l'INPS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. A seguito di ispezione effettuata a Piedimonte Matese (prov.CE) presso la sede legale
della Soc. Euro Service srl , che svolge attività di recupero crediti ed
altro, i funzionari INPS, con verbale 17 nov. 2008 n. 501 hanno contestato alla suddetta
Società che i contratti di collaborazione a progetto relativi ad alcuni collaboratori in
realtà erano stati posti in essere per eludere la normativa interna di rapporto di
lavoro subordinato e, pertanto lhanno diffidata a versare allINPS (entro
giorni 30) la somma di 15.093,00, di cui 12.139,00 per contributi
assistenziali e previdenziali.
Dopo aver impugnato tale accertamento con ricorso alla Dir. Reg. Lavoro della Campania con
esito negativo, la Società con nota 23 aprile 2009 ha, altresì, rivolto allINPS
Serv. Ispettivo di Caserta formale istanza di riesame delle disposizioni di versamento
impartite con il verbale di accertamento 17 nov.2008 n.511 alla luce della direttiva del
Min. Lavoro 19 sett.2008 (in materia di repressione delle irregolarità contributive) e
della circolare INPS Direz. Generale, 17 dic.2008 n.111.
LINPS, però, da un lato non dava seguito alla suddetta istanza, mentre,
dallaltro in data 22-2-2010 ha, invece, notificato alla Società la cartella di
pagamento per un totale di 105.252,07
1.1 Pertanto, con ricorso notificato il 19 marzo 2010, la Società in epigrafe ha chiesto
che sia
dichiarata lillegittimità del silenzio-rifiuto dellINPS e si ordini
allEnte di concludere il procedimento con una espressa pronuncia oppure con
lannullamento dufficio del verbale di accertamento entro giorni 30 (o altro
termine) e con la contestuale nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante in
adempimento, in via istruttoria, ove necessario si chiede che venga acquisita tutta la
documentazione afferente il procedimento di riesame.
A sostegno dellillegittimità del silenzio-rifiuto dellINPS deduce i seguenti
articolati motivi:
1 ) Violazione della legge n.241/1990, artt.2 e 3 e 21 nov. e della legge finanz.
n.311/2004 art. 1, comma 136 e dellart. 97 Cost e dellart. 328 C.P. per
carenza di motivazione e per contrasto con il regolamento di autotutela INPS del 2006 con
la successiva circolare INPS 15-12-2006 n.146 e con il messaggio 30-3-2009 n.7064.
2) Violazione degli artt.2-36 e 41 Cost.ne.
1. 2 Si è costituito in giudizio lINPS che preliminarmente ha eccepito la carenza
di giurisdizione del giudice amministrativo adito, in quanto la domanda della ricorrente
è volta ad ottenere il riesame delle contestazioni sollevate dallINPS a seguito
dellispezione presso lAzienda le quali, invece, sono devolute alla cognizione
del giudice ordinario ai sensi degli artt. 442 e ss. cod. proc. civ. di poi viene,
comunque, eccepita linammissibilità del ricorso per carenza dinteresse in
quanto il giudice amministrativo, nel caso di specie, sarebbe privo di giurisdizione in
ordine al rapporto sostanziale cui si riferisce la dedotta inerzia della P.A., nel merito,
infine lINPS ha chiesto il rigetto del ricorso perché, nelle more, la ricorrente
non aveva impugnato innanzi al giudice ordinario (nei 40 giorni) la cartella di pagamento
notificatale il 22 febbraio 2010 con la conseguente incontestabilità dello stesso
accertamento ispettivo.
Con note difensive, depositate alla camera di consiglio del 9 giugno 2010, la ricorrente
ha replicato alle avverse eccezioni di rito precisando che listanza di riesame su
cui lINPS non
si era pronunciata era stata inoltrata sulla base di una normativa attuativa di natura
interpretativa intervenuta successivamente alla redazione del verbale di contestazione
delle irregolarità previdenziali.
Alla camera di consiglio del 9 giugno 2010, uditi i difensori presenti per le parti, la
causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la dedotta
illegittimità del silenzio tenuto dallINPS sullistanza di riesame del verbale
17 nov. 2008 n.501 con cui lINPS aveva contestato alla ricorrente il mancato
versamento di contributi previdenziali per una somma di circa euro 86.000,00 chiedendo la
regolarizzazione delle inadempienze mediante la corresponsione di una somma complessiva di
euro 97.799,00.
In via preliminare lINPS ha eccepito linammissibilità del ricorso per difetto
di giurisdizione sulla controversia nonché (per altro profilo) sullo stesso rapporto
sostanziale cui si riferisce linerzia della P.A..
2.1. Leccezione va accolta con specifico riguardo alla circostanza che il giudice
amm.vo non potrebbe, comunque, pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa sostanziale che
concerne la contestazione del verbale INPS con il quale sono state rilevate alcune
inosservanze delle disposizioni in materia previdenziale a carico della ricorrente.
Come ha rilevato la giurisprudenza, infatti, pensare diversamente comporterebbe che,
attraverso uno strumento processuale, si amplierebbe (senza base normativa fondante)
lambito della giurisdizione esclusiva del giudice amm.vo, mentre, anche
nellesperire il rito speciale dellimpugnazione del silenzio-rifiuto, il
ricorrente non può prescindere dalla natura della pretesa sostanziale cui si riferisce la
dedotta inerzia della P.A. (vedi ex multis C.d. S. n.1645/2009, TAR Lazio III^ n.2117/2009
nonché Cass. Civ. SS.UU. n. 28346/2008).
3. Per le esposte considerazioni, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Gli oneri di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono posti a carico della parte
ricorrente e sono liquidati in complessivi 2.000,00 (di cui 250,00 per
spese) oltre gli accessori di legge
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione III quater dichiara il ricorso
inammissibile per carenza dinteresse.
Pone gli oneri di lite, liquidati in 2.000,00 (di cui 250,00 per spese)
oltre gli oneri di legge, a carico della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento
dei Magistrati:
5_in_evidenza
Notizie in evidenza
Marzo 2012 -
Abogado - Iscrizione nella
Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal
Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare
la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”,
dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello
Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto
del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme
comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei
diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso,
obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio
della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea;
bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto
comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva
per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla
normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è
stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo,
consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di
esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di
un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto
dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso
eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione
artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne
consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta
Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012
Marzo 2012 -
Società
tra professionisti -
Il
Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società
tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio
di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre.
Febbraio 2012 -
Codice
di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza
della giustizia civile
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Testo
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni
urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42
del 20 febbraio 2012 |
|
La
mappa della giustizia in Italia:
indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti
penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture
minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e
direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per
il quale sono competenti o in cui operano.
Aprile 2012 -
Avvocati - Cassa
Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati
ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense
che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su
domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti
previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.
Avvocati - Cassa Forense -
Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.
Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con
Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la
Responsabilità Civile Professionale.
Le
foto della Festa per il
10 anniversario di ForoEuropeo e
11° di Avvocati per l'Europa
Presentazione del Comitato di
solidarietà fra noi
liberi professionisti Onlus
Uffici
Giudiziari/Ordini
(Sedi - Competenza - Siti): - Foro
Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino
|
www.foroeuropeo.it
- copyright
© 2001 tutti i diritti riservati direttore: Domenico Condello |
|
|
|

Avvocati: |
|
|
|
|
|
|