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Procedura civile - Competenza del giudice ordinario - istanza con cui l’azienda impugna il silenzio rifiuto da parte dell’Inps sulla sua richiesta di riesaminare le contestazioni sollevate nel corso di un’ispezione. (Tar del Lazio sentenza 32744 del 11 ottobre 2010)

Tar del Lazio sentenza 32744 del 11 ottobre 2010


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

silenzio rifiuto sulla richiesta di riesame del verbale di accertamento n. 511/08 (recupero credito).

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 il dott. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti i difensori Antonino Galletti per la Società ricorrente e Elisabetta Lanzetta in delega di Antonino Sgroi per l'INPS;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. A seguito di ispezione effettuata a Piedimonte Matese (prov.CE) presso la sede legale della Soc. “ Euro Service srl “, che svolge attività di recupero crediti ed altro, i funzionari INPS, con verbale 17 nov. 2008 n. 501 hanno contestato alla suddetta Società che i contratti di collaborazione a progetto relativi ad alcuni collaboratori in realtà erano stati posti in essere per “eludere la normativa interna di rapporto di lavoro subordinato” e, pertanto l’hanno diffidata a versare all’INPS (entro giorni 30) la somma di € 15.093,00, di cui € 12.139,00 per contributi assistenziali e previdenziali.

Dopo aver impugnato tale accertamento con ricorso alla Dir. Reg. Lavoro della Campania con esito negativo, la Società con nota 23 aprile 2009 ha, altresì, rivolto all’INPS Serv. Ispettivo di Caserta formale istanza di riesame delle disposizioni di versamento impartite con il verbale di accertamento 17 nov.2008 n.511 alla luce della direttiva del Min. Lavoro 19 sett.2008 (in materia di repressione delle irregolarità contributive) e della circolare INPS Direz. Generale, 17 dic.2008 n.111.

L’INPS, però, da un lato non dava seguito alla suddetta istanza, mentre, dall’altro in data 22-2-2010 ha, invece, notificato alla Società la cartella di pagamento per un totale di € 105.252,07

1.1 Pertanto, con ricorso notificato il 19 marzo 2010, la Società in epigrafe ha chiesto che sia

dichiarata l’illegittimità del silenzio-rifiuto dell’INPS e si ordini all’Ente di concludere il procedimento con una espressa pronuncia oppure con l’annullamento d’ufficio del verbale di accertamento entro giorni 30 (o altro termine) e con la contestuale nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante in adempimento, in via istruttoria, ove necessario si chiede che venga acquisita tutta la documentazione afferente il procedimento di riesame.

A sostegno dell’illegittimità del silenzio-rifiuto dell’INPS deduce i seguenti articolati motivi:

1 ) Violazione della legge n.241/1990, artt.2 e 3 e 21 nov. e della legge finanz. n.311/2004 art. 1, comma 136 e dell’art. 97 Cost e dell’art. 328 C.P. per carenza di motivazione e per contrasto con il regolamento di autotutela INPS del 2006 con la successiva circolare INPS 15-12-2006 n.146 e con il messaggio 30-3-2009 n.7064.

2) Violazione degli artt.2-36 e 41 Cost.ne.

1. 2 Si è costituito in giudizio l’INPS che preliminarmente ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo adito, in quanto la domanda della ricorrente è volta ad ottenere il riesame delle contestazioni sollevate dall’INPS a seguito dell’ispezione presso l’Azienda le quali, invece, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario ai sensi degli artt. 442 e ss. cod. proc. civ. di poi viene, comunque, eccepita l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse in quanto il giudice amministrativo, nel caso di specie, sarebbe privo di giurisdizione in ordine al rapporto sostanziale cui si riferisce la dedotta inerzia della P.A., nel merito, infine l’INPS ha chiesto il rigetto del ricorso perché, nelle more, la ricorrente non aveva impugnato innanzi al giudice ordinario (nei 40 giorni) la cartella di pagamento notificatale il 22 febbraio 2010 con la conseguente incontestabilità dello stesso accertamento ispettivo.

Con note difensive, depositate alla camera di consiglio del 9 giugno 2010, la ricorrente ha replicato alle avverse eccezioni di rito precisando che l’istanza di riesame su cui l’INPS non

si era pronunciata era stata inoltrata sulla base di una normativa attuativa di natura interpretativa intervenuta successivamente alla redazione del verbale di contestazione delle irregolarità previdenziali.

Alla camera di consiglio del 9 giugno 2010, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la dedotta illegittimità del silenzio tenuto dall’INPS sull’istanza di riesame del verbale 17 nov. 2008 n.501 con cui l’INPS aveva contestato alla ricorrente il mancato versamento di contributi previdenziali per una somma di circa euro 86.000,00 chiedendo la regolarizzazione delle inadempienze mediante la corresponsione di una somma complessiva di euro 97.799,00.

In via preliminare l’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sulla controversia nonché (per altro profilo) sullo stesso rapporto sostanziale cui si riferisce l’inerzia della P.A..

2.1. L’eccezione va accolta con specifico riguardo alla circostanza che il giudice amm.vo non potrebbe, comunque, pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa sostanziale che concerne la contestazione del verbale INPS con il quale sono state rilevate alcune inosservanze delle disposizioni in materia previdenziale a carico della ricorrente.

Come ha rilevato la giurisprudenza, infatti, pensare diversamente comporterebbe che, attraverso uno strumento processuale, si amplierebbe (senza base normativa fondante) l’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amm.vo, mentre, anche nell’esperire il rito speciale dell’impugnazione del silenzio-rifiuto, il ricorrente non può prescindere dalla natura della pretesa sostanziale cui si riferisce la dedotta inerzia della P.A. (vedi ex multis C.d. S. n.1645/2009, TAR Lazio III^ n.2117/2009 nonché Cass. Civ. SS.UU. n. 28346/2008).

3. Per le esposte considerazioni, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Gli oneri di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono posti a carico della parte ricorrente e sono liquidati in complessivi € 2.000,00 (di cui € 250,00 per spese) oltre gli accessori di legge

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione III quater dichiara il ricorso inammissibile per carenza d’interesse.

Pone gli oneri di lite, liquidati in € 2.000,00 (di cui € 250,00 per spese) oltre gli oneri di legge, a carico della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

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