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24 aprile 2010 - Avvocati - Onorari - attività stragiudiziale svolta nellinteresse del ricorrente - Parere di congruita' - giudice amministrativo sia carente di giurisdizione - ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione - TAR lazio Sentenza n. 2733 del 2008 TAR lazio decisione n. 2733 del 2008 REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE III QUATER SENTENZA sul ricorso n. 4238 del 2004 proposto da ***Fulvio, rappresentato e difeso dallavv. Antonio Pace, elettivamente domiciliato presso lo studio dellavv. Dora La Motta in Roma, via Carlo del Greco n. 59; CONTRO il Consiglio dellOrdine degli Avvocati di Roma, in persona del
Presidente p.t., rappresentato e difeso dallavv. Nicolò Paoletti, presso il quale
ha eletto domicilio in Roma, Via B. Tortolini n. 34; PER LANNULLAMENTO - del provvedimento 28 gennaio 2004 con il quale il Consiglio
dellOrdine degli Avvocati di Roma ha liquidato in sede di riesame la parcella
dellavv. Claudia Serafini per attività stragiudiziale svolta nellinteresse
del ricorrente. FATTO e DIRITTO Con ricorso notificato il 1.4.2004 e depositato il 27 successivo Fulvio ***ha impugnato latto con il quale il Consiglio dellOrdine degli Avvocati di Roma ha liquidato, in sede di riesame, la parcella dellavv. Claudia *** per attività stragiudiziale svolta nellinteresse del ricorrente, su richiesta di questultimo, dopo un tentativo di conciliazione nel quale il Consiglio aveva ritenuto congrua una cifra notevolmente inferiore ( 7.712,09, invece di 15.332,04). Infatti il Consiglio revocava il precedente parere di congruità e riteneva, con latto impugnato, congrua la parcella presentata dallavv. ***. Premesse alcune osservazioni sulla giurisdizione, il ricorrente censura latto impugnato per violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 per mancato avviso dellavvio del procedimento, dellart. 3 della stessa legge, per carenza assoluta di motivazione; per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti presupposti, in relazione alle valutazioni dellattività professionale svolta dallavv. ***. Costituitosi lOrdine degli Avvocati di Roma ha preliminarmente eccepito linammissibilità del ricorso per carenza dinteresse, in quanto il parere di congruità non ha effetti nei confronti del cliente, in quanto non accerta leffettiva sussistenza dellincarico e le modalità di svolgimento dello stesso; la procedura relativa allatto impugnato non contempla la partecipazione del cliente. Costituitasi lavv. ***, dopo aver ricostruito i fatti, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo linfondatezza nel merito del ricorso, escludendo dalla procedura la partecipazione del cliente e contestando la carenza di motivazione e leccesso di potere. Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008 la causa è stata spedita in decisione. Tanto premesso, il Collegio ritiene che nella fattispecie il giudice
amministrativo sia carente di giurisdizione, appartenendo essa al giudice ordinario. Il parere del Consiglio dellOrdine è atto interno nella eventuale procedura di determinazione del quantum, che non ha certo natura provvedimentale non producendo alcun effetto sul cliente ed avente una limitata rilevanza solo nellambito delleventuale giudizio civile di contestazione del pagamento. Giudizio rimesso evidentemente al giudice ordinario che, in tale sede, valuterà anche il parere di congruità emesso dal Consiglio dellOrdine. Considerata la particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III quater, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione. Spese compensate. Il PRESIDENTE Mario Di Giuseppe |
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