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24 aprile 2010 - Avvocati - Onorari - attività stragiudiziale svolta nell’interesse del ricorrente - Parere di congruita' - giudice amministrativo sia carente di giurisdizione -  ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione - TAR lazio Sentenza n. 2733 del 2008

TAR lazio decisione n. 2733 del 2008

REPUBBLICA ITALIANA
N. Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Anno
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
N. 4238 Reg.Ric.

SEZIONE III QUATER
Anno 2004
composta dai Magistrati:
MARIO DI GIUSEPPE        Presidente
CARLO TAGLIENTI        Consigliere estensore
UMBERTO REALFONZO    Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 4238 del 2004 proposto da ***Fulvio, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Pace, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Dora La Motta in Roma, via Carlo del Greco n. 59;

CONTRO

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Nicolò Paoletti, presso il quale ha eletto domicilio in Roma, Via B. Tortolini n. 34;
e nei confronti
dell’avv. Claudia **, rappresentata e difesa da se stessa e dall’avv. Eliana Rossotti Vitale, domiciliata presso il suo studio in Roma, Via di Santa Maria Maggiore n. 112;

PER L’ANNULLAMENTO

- del provvedimento 28 gennaio 2004 con il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha liquidato in sede di riesame la parcella dell’avv. Claudia Serafini per attività stragiudiziale svolta nell’interesse del ricorrente.
visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma;
visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata;
visti gli atti tutti di causa;
relatore alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008 il Consigliere Carlo Taglienti;
uditi alla stessa udienza gli avvocati delle parti come da verbale di udienza;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 1.4.2004 e depositato il 27 successivo Fulvio ***ha impugnato l’atto con il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha liquidato, in sede di riesame, la parcella dell’avv. Claudia *** per attività stragiudiziale svolta nell’interesse del ricorrente, su richiesta di quest’ultimo, dopo un tentativo di conciliazione nel quale il Consiglio aveva ritenuto congrua una cifra notevolmente inferiore (€ 7.712,09, invece di € 15.332,04).

Infatti il Consiglio revocava il precedente parere di congruità e riteneva, con l’atto impugnato, congrua la parcella presentata dall’avv. ***.

Premesse alcune osservazioni sulla giurisdizione, il ricorrente censura l’atto impugnato per violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 per mancato avviso dell’avvio del procedimento, dell’art. 3 della stessa legge, per carenza assoluta di motivazione; per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti presupposti, in relazione alle valutazioni dell’attività professionale svolta dall’avv. ***.

Costituitosi l’Ordine degli Avvocati di Roma ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, in quanto il parere di congruità non ha effetti nei confronti del cliente, in quanto non accerta l’effettiva sussistenza dell’incarico e le modalità di svolgimento dello stesso; la procedura relativa all’atto impugnato non contempla la partecipazione del cliente.

Costituitasi l’avv. ***, dopo aver ricostruito i fatti, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo l’infondatezza nel merito del ricorso, escludendo dalla procedura la partecipazione del cliente e contestando la carenza di motivazione e l’eccesso di potere.

Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008 la causa è stata spedita in decisione.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che nella fattispecie il giudice amministrativo sia carente di giurisdizione, appartenendo essa al giudice ordinario.
Infatti il petitum sostanziale della presente controversia afferisce al pagamento di somme per prestazioni di attività professionali di un avvocato: questione che chiaramente coinvolge posizioni di diritto soggettivo.

Il parere del Consiglio dell’Ordine è atto interno nella eventuale procedura di determinazione del quantum, che non ha certo natura provvedimentale non producendo alcun effetto sul cliente ed avente una limitata rilevanza solo nell’ambito dell’eventuale giudizio civile di contestazione del pagamento.

Giudizio rimesso evidentemente al giudice ordinario che, in tale sede, valuterà anche il parere di congruità emesso dal Consiglio dell’Ordine.

Considerata la particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III quater, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008

Il PRESIDENTE     Mario Di Giuseppe

IL RELATORE EST. Carlo Taglienti

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