UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE SETTIMA
Ordinanza ex art.23 L. 11.3.53 n.87
Nella causa iscritta al n. 67367 del R.G. affari contenziosi civili dell'anno 2001 vertente tra <omissis>, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca LEONE del Foro di Roma c/ <omissis controparte>, convenuto contumace e MILANO ASSICURAZIONI S. p. A., rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Luca CARDARELLI del Foro di Roma.
Il Giudice di Pace di Roma
Avv. Giangregorio FAZZARI
* letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 7
gennaio 2001 concernente la rimessione degli atti di causa alla Corte Costituzionale per
incostituzionalità dell'art.5 della Legge 5 marzo 2001, n.57 in rapporto agli
art.2, 3, 32 Cost.;
O S S E R V A
Con atto di citazione ritualmente
notificato <omissis> conveniva in giudizio <omissis controparte> e la MILANO
ASSICURAZIONI S.p.A. (esercitando l'azione prevista dall'art.18 della legge 24 dicembre
1969, n.990 e successive modifiche ed integrazioni) per sentirli condannare in solido al
risarcimento dei danni, materiali e fisici, subiti in conseguenza di incidente stradale
avvenuto in Roma, Via A. Emo, il 18.05.2001 tra il motoveicolo Yamaha Majestic 250 tg. BB
00975, di sua proprietà e da lui condotto, e la Rover 414 tg. AS 292 PZ di
proprietà e condotta dal >omissisi controparte> ed assicurata per la r.c.a. con la
Milano Assicurazioni S.p.A.
Il <omissis controparte> rimaneva contumace mentre il suo
assicuratore contestava la domanda attrice chiedendone il rigetto e, in ogni caso,
l'applicazione del "calcolo introdotto con la L.57 del 5 marzo 2001 per la
liquidazione del danno alla persona".
La difesa dell'attore chiedeva, tra l'altro, CTU tecnica e medico
- legale evidenziando la mancata osservanza da parte dell'assicuratore della normativa di
cui all'art.5 L.57/2001 in ordine alle offerte risarcitorie.
Il Giudice di Pace si riservava di esaminare la non manifesta
infondatezza della illegittimità costituzionale della richiamata legge 57/2001 sollevando
d'ufficio eccezione in tal senso.
Infatti, in ordine alla liquidazione del danno alla persona
derivante da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti avvenuti prima del 4 aprile 2001, data di entrata in vigore della legge 5 marzo
2001, n.57 il giudicante avrebbe disposto - conformemente alla giurisprudenza di
questo Ufficio (ex plurimis Sentenze 06 ottobre 2001, n.24947 e 21 ottobre 2001 n.25717)
ed all'indirizzo valutativo della Corte d'Appello di Roma (Sentenze n.734 e 2315 del 1997)
- secondo il criterio della liquidazione equitativa del danno, assumendo a parametro il
punto di invalidità (Lit. 3.000.000= aumentabili sino al 50% per il danno biologico
permanente; per il danno biologico temporaneo Lit. 90.000=giornaliere, se assoluto e a
Lit. 45.000=, quello parziale al 50% ; danno non patrimoniale in misura variabile da un
quarto alla metà della somma complessivamente liquidata a titolo di danno biologico)
determinato sulla base del valore medio di tale punto, calcolato sulla media dei
precedenti giudiziari concernenti invalidità fino al 10% e tenendo nel debito conto la
natura e l'entità delle lesioni, l'età del leso, la durata e le caratteristiche della
malattia ed ogni altro elemento utile che caratterizzi la fattispecie concreta (Cass. Civ.
19 maggio 2000, n.4852; Cass. Civ. 11 agosto 2000, n.10721).
Con ciò concordando nel ritenere (ex plurimis: App. Roma, 4
giugno 1998 n.1905) che le tabelle in uso presso alcune Sezioni del locale Tribunale,
caratterizzate solo dalla immotivata esiguità ed inadeguatezza dei valori tabellari
indicati, fossero il frutto di una valutazione soggettiva e personale di qualche
giudicante e come tali assolutamente prive di valore ed inidonee a fungere da criterio di
riferimento per la liquidazione del danno biologico talché la loro pedissequa ed
automatica applicazione, oltre a snaturarne la caratteristica di "tabelle di
riferimento", avrebbe comportato una omissione programmata di valutazione del caso
concreto quale risultante dalla specificità medico-legale.
Ciò premesso, in relazione alla data di accadimento del sinistro -
18.05.2001- ed all'azione giudiziaria intrapresa ex lege 990/1969, risulta applicabile
alla presente controversia la normativa di cui all'art. 5 della legge n. 57/2001 "
Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei
mercati", pubblicata nella G.U.n. 66 del 20.03.2001 ed entrata in vigore il 4 aprile
2001, con cui il Parlamento ha fissato all'art. 5, 2°comma, "i
criteri e le misure per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità derivanti
da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti".
Si perverrebbe, in tal modo, ad una rilevante decurtazione della
liquidazione del danno rispetto a quella che sarebbe stata di norma effettuata in base ai
principi generali richiamati e specificamente al:
- principio della uniformità pecuniaria di base, per cui il giudice è tenuto ad
applicare parametri di base uniformi per tutti i casi; proprio su questo principio si
fonda la ratio delle tabelle valutative indicative, elaborate dai Tribunali
nazionali negli anni novanta.
- principio della necessaria ed imprescindibile "personalizzazione" del danno
biologico: questo principio, più volte ribadito dalla Corte Suprema ( ex plurimis
Cass.,11 aprile 1997, n.3170) e dalla Corte Costituzionale ( Corte Cost., 14 luglio 1986,
n.184) implica che il giudice è tenuto, nell'ambito della valutazione equitativa ex
artt.1226 e 2056 c.c., a tenere conto delle peculiarità di ogni singolo caso concreto
adeguando, cioè, la somma base, individuata in via del tutto indicativa nelle tabelle di
riferimento, all'effettiva incidenza della menomazione biologica sulla vita della vittima,
attribuendo il giusto peso all'aspetto dinamico del danno biologico.
I predetti principi, da tempo condivisi dalla dottrina e
dalle Corti di merito sono, peraltro, conformi - come rilevato dalla stessa Corte
Suprema ( Cass.11 aprile 1997, n. 31700 ) - alle linee guida dettate dal Consiglio
d'Europa nella risoluzione n.7-75, per la quale il risarcimento del danno alla persona
deve essere ispirato all' "idée de la réparation intégrale" e deve sempre
tenere conto dell'incidenza e della durata delle lesioni nei singoli casi concreti,
nonché alla sentenza n.132/1985 della Corte Costituzionale che ha affermato che "tra
i diritti inviolabili dell'uomo rientra anche il diritto al risarcimento del danno alla
persona".
Alla luce delle suesposte considerazioni il giudicante, pur
essendo tenuto all'osservanza ed applicazione delle norme emanate dal Parlamento, ha
l'obbligo di evidenziarne le incongruenze, le contraddizioni e le violazioni di diritti
fondamentali e costituzionalmente tutelati allorquando se ne verifichino i presupposti e
si evidenzi la volontà politica di sottomettere quei diritti ad interessi di
parte non meritevoli di tutela.
Illuminante esempio è rappresentato da quanto sancito dal 2°cpv
del 1° comma dell'art.5 laddove viene, tra l'altro, immotivatamente imposto al
danneggiato l'obbligo di fornire dati reddituali
assolutamente inutili ai fini risarcitori che
ci occupano ( danno biologico e sino al
9% ) nonché procrastina, altrettanto immotivatamente, di ulteriori
novanta giorni, (oltre i 60 o 30 di cui al 1°cpv) l'obbligo per l'assicuratore di
formulare offerta risarcitoria.
Si consente in tal modo, senza alcuna ragione o motivazione ad un
privato, quale sono le S.p.A. assicuratori per la responsabilità civile auto, di
procrastinare un adempimento (e quindi di violare un obbligo risarcitorio contrattualmente
assunto previo incasso di un premio assicurativo, determinato sulla base della
frequenza dei sinistri e dei relativi costi medi), ad esclusivo e, ripetesi, immotivato
nocumento di altro privato peraltro vittima e danneggiato da fatto illecito altrui,
garantito tuttavia da assicurazione obbligatoria ex lege.
Il giudicante ritiene, pertanto, non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale della normativa introdotta dalla legge
25.03.2001, n.57 in ordine alla liquidazione del danno alla persona nei casi di lesioni
sino al grado percentile del 9% compreso.
E' opportuno rammentare preliminarmente che l'istituto del danno
biologico, inteso come la compromissione dell'efficienza psico-fisica della persona, è di
creazione e di elaborazione giurisprudenziale, che si suole far risalire alla sentenza
della Corte Costituzionale 14 luglio 1986, n.184, oggetto di studi dottrinari decennali e,
da quel periodo, di tentativi di regolamentazione organica contenute in diverse proposte
di legge.
Neppure la subiecta materia dei danni alla persona con lesioni
sino al 9%, sinora indicate dalla scienza medica come micropermanenti, ha comportato nel
tempo allarme sociale e turbative di qualsiasi genere poiché in questi anni , proprio in
mancanza di un intervento legislativo, la Magistratura ha sviluppato - sia pure con
diversità valutative territoriali certamente da superare - un notevole
"autocontrollo" nella liquidazione dei danni, talché confrontando i
risarcimenti corrisposti in Italia per le lesioni inferiori al 9% con i risarcimenti
riconosciuti in altri Stati europei per le stesse lesioni emerge che l'Italia è nella
media, se non al di sotto di altri Stati (in Inghilterra, per la distorsione del rachide
cervicale vengono risarciti a titolo di pain and suffering e loss of amenity somme che si
aggirano intorno a 3.500 sterline: cfr. Judicial Studies Board, Guidelines for the
Assessment of General Damages in personal Injury Cases, London, 4th ed., 1998).
Peraltro la stessa dizione di danni alla persona di lieve
entità, introdotta dalla legge in esame, risulta incomprensibile ed inopportuna.
Il concetto di danno di lieve entità trovava, infatti, motivo di
essere nella stima del danno permanente riferito alla capacità lavorativa generica,
intesa quale attributo dell'uomo medio; trattasi, come è noto, di
concetto e valutazione ormai superate in tema di danno alla salute, altrimenti definito
come danno all'integrità psicofisica o danno biologico.
Infatti mentre una percentuale minimale, nulla o poco incide su
una supposta capacità lavorativa generica, lo stesso non può dirsi in tema di danno alla
salute o danno biologico impropriamente detto, in quanto una qualsivoglia percentuale, sia
pure minimale, contraddistingue il passaggio da uno stato di benessere ad uno stato di
malessere.
A conferma di ciò, vi è la considerazione che l'amputazione
della falange ungueale del terzo e quarto dito di una mano, viene medico - legalmente
valutata il 2-3% e che la perdita di un testicolo o di un ovaio vede tabellati postumi
pari al 5%.
Definire, quindi, di lieve entità i postumi può essere e deve
essere una aggettivazione rispetto a lesioni e/o menomazioni di maggiore entità e non
certo una valutazione assoluta ed apodittica, tenendo presente che anche solo l'uno per
cento indica il passaggio dal benessere al malessere.
Fermo restando quanto osservato, si ravvisano inoltre fondati aspetti
di illegittimita` costituzionale della legge n. 57/2001
sotto diversi profili e secondo le seguenti considerazioni:
Preliminarmente si rileva che i parametri indicati all'art.5,
comma 2°, lettera a, non sono immediatamente applicabili non essendo stata ancora
predisposta la specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese
tra 1 e 9 punti di invalidità, secondo quanto stabilito dal comma 5 del medesimo art.5
della legge in esame.
Il rinvio in tal modo disposto concretizza una delega in bianco a
norma di carattere regolamentare - e certamente di rango secondario - in materia che,
stante il carattere primario del bene salute da tutelare, avrebbe comportato la
specificazione dei criteri cui attenersi nella redazione del barème di riferimento da
porre a fondamento della emananda norma regolamentare.
Comunque i predetti parametri si riferiscono al solo danno biologico
considerato nel suo aspetto statico e non già all'aspetto dinamico di tale voce
risarcitoria, pur non limitando in alcun modo ( anzi evidenziandolo con la
esplicita, ancorché generica previsione di cui al 4° comma dell'art.5) il potere
discrezionale dei giudici - riconosciuto dagli artt. 1226 e 2056 cc, nonché dall'art.113,
2^ comma, c.p.c.- di apprezzare altri aspetti del caso concreto e, pertanto, l'aspetto
dinamico del danno biologico stesso nonché del cosiddetto danno esistenziale sia pure
considerandoli inspiegabilmente come ulteriore risarcimento del medesimo danno biologico.
Peraltro, le disposizioni della legge in esame si inseriscono
esclusivamente nella normativa speciale di cui alla legge 990 del 1969 e successive
modificazioni, - in ispecie la legge 26 febbraio 1977, n.39 - : sono applicabili,
cioe`, ai soli infortuni derivanti da sinistri stradali o nautici per i quali sia stata
esperita l'azione diretta ex art.18 L.990/69.
E`, quindi, esclusa l'applicabilità alla normativa codicistica
sul risarcimento del danno da fatto illecito, e pertanto a qualsivoglia azione giudiziaria
incardinata in forza degli artt.2043 e segg. c.c., ancorché riferita a sinistri stradali
o nautici con palese violazione degli artt.3 e 32 Cost. non potendo certamente l'eziologia
di un infortunio derivante da fatto illecito costituire fattore discriminante per la
quantificazione del risarcimento del danno derivatone.
Viene, altresì, tralasciata completamente qualunque
considerazione e determinazione per il danno alla persona con lesioni superiori al 9% che,
quindi, il giudice dovrebbe comunque liquidare nella sua integralità, secondo le
consuete, pregresse modalità, nel pieno rispetto del giudizio equitativo.
Inoltre, dalla semplice lettura del comma 3, art.5, della
legge in argomento si rileva una sostanziale ed inammissibile differenziazione nella
definizione del danno biologico rispetto alla normativa, pure quella introdotta in via
transitoria rispetto ad una riforma di carattere generale più volte preannunciata, di cui
al d.lgs.vo 23 febbraio 2000 sugli "infortuni sul lavoro e malattie
professionali".
Entrambe le norme, nel definire la nozione di danno biologico,
prevedono il verificarsi di una lesione, la obiettivizzazione medico - legale di tale
lesione e l'areddittualità del danno.
Tuttavia, mentre il legislatore in materia di assicurazione
obbligatoria INAIL richiede che la lesione sia semplicemente suscettibile di
"valutazione medico - legale" (attività di giudizio), con la legge 57/2001
richiede espressamente che la lesione sia suscettibile di "accertamento
medico - legale" (attività di cognizione).
Si evidenzia così una palese violazione dell'art.32 della Carta
Costituzionale in forza del quale il bene salute costituisce diritto intangibile ed
irrinunciabile del cittadino e determinando conseguentemente fonti di disuguaglianza viola
altresì il disposto dell'art. 3 della Costituzione.
Non può, infatti, che ritenersi illegittimo un criterio di
risarcimento destinato a creare disparità di trattamento per il caso di lesione del bene
salute, costituzionalmente tutelato, che non ammette differenziazioni
legate, come nella casistica a raffronto, alla natura dell'attività svolta dal
danneggiante.
E' notorio che esistono esiti patologici, quali nausee e
cefalee post - traumatiche, la dolorabilità alla digito - pressione, ecc., che pur
potendo essere oggetto di "valutazione" medico - legale sfuggono ad un preciso
"accertamento" di carattere medico - legale risultando ricostruibili
prevalentemente o in via esclusiva solo attraverso un giudizio di attendibilità o
compatibilità tra l'anamnesi - concernente ricoveri, terapie e cure effettuate dal
soggetto leso - e le dichiarazioni dello stesso.
I parametri adottati dalla normativa introdotta dalla legge in esame per il risarcimento dei danni alla persona sono contraddittori ed illegittimi e violano ulteriormente le disposizioni di cui agli artt.2, 3 e 32 Cost. nello specifico anche quanto a:
a) - Danno biologico permanente.
L'art. 5 della legge 57/2001, comma 2° lettera a, per palese
contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui:
* indica espressamente che " il risarcimento del danno alla persona di lieve
entità...è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti" senza tuttavia
formulare alcun criterio;
* determina indiscriminatamente, per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9% il
valore del primo punto percentuale di invalidità in £.1.200.000= costituendo quell'
importo una vera e propria "sottovalutazione" del "valore uomo" e
trasformando di fatto, autoritativamente, il dovuto risarcimento in un indennizzo con
valori immotivati ed inadeguati;
* pur assegnando al punto di invalidità il valore - base di £1.200.000=, da moltiplicare
per il numero di punti percentuali di invalidità accertati in concreto, stabilisce
l'ulteriore moltiplicazione per un coefficiente che nelle intenzioni del legislatore
doveva tradursi in un aumento più che proporzionale del risarcimento, all'aumentare
della soglia di invalidità.
I coefficienti relativi, tuttavia, analizzando la tabella di cui all'allegato A,
risultano corrispondere ad un incremento di tipo lineare, per le lesioni fino al 4% di
invalidità mentre per le lesioni di percentuale superiore il coefficiente previsto
risulta sempre in progressione lineare, maggiorata solo di 0,2.
Al riguardo, la medicina legale, i giudicanti e la prassi
liquidatoria stragiudiziale hanno sinora concordemente e legittimamente
convenuto che ogni punto di invalidità deve avere un valore crescente in rapporto al
grado di invalidità in quanto le conseguenze menomative delle lesioni personali non hanno
natura lineare ma crescono progressivamente in base al grado di menomazione funzionale.
Tale logico e consolidato principio era stato a suo tempo
recepito senza riserve dallo stesso Consiglio dei Ministri e traslato integralmente nel
disegno di legge approvato il 4.6.1999 ove si statuiva - art. 3.1- che il valore monetario
dovesse articolarsi "sulla base dei valori monetari uniformi indicati dalla Tabella
indicativa Nazionale T.I.N. di cui al successivo art. 4" e che quest'ultima dovesse
essere redatta con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: 1)- La tabella per il
risarcimento del danno biologico deve basarsi sul sistema cosiddetto a punto variabile in
funzione dell'età e del grado di invalidità; 2)- Il valore del punto è in funzione
crescente della percentuale di invalidità. L'incidenza della menomazione sulla vita del
danneggiato cresce in maniera più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale
assegnato ed ai postumi non solo in termini assoluti ma anche relativi ". ( Art. 4. 1
Lett. A) nn. 1 e 2 del d.d.l. 4.06.1999).
Appare, quindi, non manifestamente infondata l'illegittimità di
un sistema carente di criteri, come quello introdotto dalla legge, che non permette al
giudice di considerare - ai fini della valutazione liquidativa - il sesso e le altre
caratteristiche peculiari del leso, né di valutare le singole componenti del danno
biologico, essendo infatti noto che, se è vero che entro tale categoria sono state
ricondotte a partire dagli anni ottanta tutta una serie di voci risarcitorie prima
autonome (danno estetico, danno alla vita di relazione, danno alla vita sessuale, danno
alla capacità lavorativa generica), tuttavia è altresì certo che tali voci hanno
conservato la dignità di componenti del danno biologico e, già a partire dall'aspetto
statico di questa categoria e non solo dall'aspetto dinamico, devono essere tenute in
debita considerazione nella liquidazione del danno biologico.
Né la previsione di cui all'art.5, comma 4, della normativa in
esame - la quale afferma che "fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno
biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del
danneggiato"- risulta satisfattiva ed idonea a consentire la personalizzazione
del risarcimento del danno biologico permanente, criterio che costituisce il cardine del
sistema risarcitorio italiano, e quindi la realizzazione dell'integrale risarcimento del
danno sia pure per equivalente.
Quest'ultima disposizione, peraltro, - priva di riferimenti
concreti sui contenuti delle condizioni da esaminare - contraddice per un aspetto
le stesse finalità di omologazione dei diversi metodi di calcolo adottati dalle prassi
giudiziarie introducendo il concetto di "ulteriore risarcimento".
Inoltre, quanto alle "condizioni soggettive del
danneggiato" da un lato escluderebbe quelle conseguenze cosiddette secondarie
della lesione psico - fisica - quali il danno estetico, alla vita di
relazione, ecc., - che esulano dal concetto di "disfunzionalità"
legata alla menomazione della validità biologica pur costituendone una ripercussione
ulteriore. D'altra parte non verrebbero esclusi numerosi altri "profili
personali" quali lo svolgimento di attività sportive, la diversità di posizione
sociale del danneggiato stesso, indipendentemente da conseguenze reddituali, ecc., nel
quadro della maggior personalizzazione possibile del danno alla persona, e, dunque, non
consente la realizzazione dell'integrale risarcimento del danno sia pure per equivalente.
b) - Danno biologico temporaneo.
L'art. 5 , comma 2° lettera b, per palese contrasto con gli
artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui:
* prevede per il danno biologico da inabilità temporanea assoluta la misura di L.
70.000=, per ogni giorno, che rappresenta né una tariffa socialmente apprezzabile o in
uso né un indennizzo, considerato che si riferisce ad un soggetto assolutamente incapace
di provvedere a qualsivoglia ordinaria occupazione e privato di ogni utilità della vita;
* non prevede la possibilità, per il leso, di dimostrare né in caso di contenzioso per
il giudice di accertare e valutare le particolari circostanze del caso e le componenti
dinamiche del danno (ad es. stato di coma, complessità degli interventi sanitari subiti,
stati di shock, particolari disagi nell'assunzione di cibi e/o bevande,ecc.) impedendo
normativamente di tradurre in valori monetari compiuti le specificità del caso concreto
ed imponendo sottovalutazioni o sopravalutazioni economiche delle conseguenze del fatto
illecito.
Quanto sopra a meno di non considerare, a fronte di invalidità
totale temporanea, l'importo di £70.000= giornaliere come un plafond minimo ed
irrinunciabile che l'equità del giudice e la considerazione del caso concreto permettono
di elevare o ridurre - il che non pare ammissibile neppure argomentando, a fronte di
invalidità totale temporanea, sulla circostanza che si verte in tema di danno ingiusto e
non di pregiudizio da attività lecita che potrebbe, quindi, essere solo indennizzabile.
Tutto ciò premesso, la legge 5 marzo 2001, n.57, considerata sia
sotto il profilo dei suoi presupposti e contenuti sia dei parametri in esso individuati,
evidenzia numerosi aspetti che risulterebbero inapplicabili o manifestamente
illegittimi.
Considerato che l'art. 134 della
Costituzione della Repubblica prevede il giudizio di
legittimita` costituzionale delle leggi da parte della Corte Costituzionale.
P. Q. M.
Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della Legge 11.3.53 n. 87 ,
d i c h i a r a
la non manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale dedotte in
relazione alla legge 5 marzo 2001, n.57 e specificamente :
1) - art. 5. 1.,2°cpv, nella parte in cui impone al danneggiato la comunicazione dei suoi
dati reddituali, notoriamente ininfluenti ai fini della valutazione del danno biologico,
nonché concede indiscriminatamente all'assicuratore un ulteriore termine di novanta
giorni per proporre offerta risarcitoria oltre quello di sessanta giorni a titolo di
condizione di procedibilità processuale;
2) - art. 5.2 lett. A), nella parte in cui, stabilendo in £1.200.000= il valore economico
del primo punto di invalidità permanente non consente di realizzare l'integrale
risarcimento, sia pure per equivalente, del danno alla salute per le " lesioni di
lieve entità" introducendo senza motivazioni un principio indennitario ( tale da non
rendere effettiva la tutela del bene pregiudicato ) comunque costituzionalmente
illegittimo;
3) - art.5.2 lett. A), nella parte in cui introduce un metodo di liquidazione
caratterizzato esclusivamente dalla uniformità ed irrisorietà della misura economica,
escludendo qualsiasi valutazione - sia pure giudiziaria - dei casi concreti con
liquidazione equitativa e specificazione degli elementi valorizzati;
4) - art..5.2 lett. B), nella parte in cui predetermina un importo, con
contenuto economico irrisorio e rigido, per ogni giorno di inabilità assoluta,
indipendentemente dalla tipologia e gravità della lesione e dalle caratteristiche
personali del leso;
5) - art.5.3., nella parte in cui stabilisce una definizione del danno biologico e
determina un criterio di accertamento e risarcimento destinato a creare disparità di
trattamento per la lesione del bene salute, differenziate in relazione al danno da fatto
illecito o da sinistro conseguente alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
all'azione giudiziaria intrapresa nonché alla natura dell'attività svolta dal
danneggiante;
6) - art.5.4. laddove stabilisce che "il danno biologico viene ulteriormente
risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato" senza
determinare caratteristiche e contenuti delle circostanze soggettive e senza stabilirne
i criteri né attribuirli a valutazioni equitative.
ORDINA
la sospensione del giudizio in corso, per pregiudizialità costituzionale,
con immediata trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica del fascicolo
d'ufficio, dei fascicoli delle parti e della presente ordinanza alla Corte
Costituzionale in Roma;
la notificazione del presente provvedimento a cura della Cancelleria alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed alle parti di causa;
la comunicazione della presente ordinanza a cura della Cancelleria ai Presidenti della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Roma, 14 gennaio 2002
I L G I U D I C E D I P A C E
( Avv. Giangregorio FAZZARI )
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