UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEZIONE SETTIMA

Ordinanza ex art.23 L. 11.3.53 n.87

     Nella causa iscritta al n. 67367 del R.G. affari contenziosi civili dell'anno 2001 vertente tra <omissis>, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca LEONE del Foro di Roma  c/ <omissis controparte>, convenuto contumace  e MILANO ASSICURAZIONI  S. p. A., rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Luca CARDARELLI del Foro di Roma.

Il Giudice di Pace di Roma
Avv. Giangregorio FAZZARI

* letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 7 gennaio 2001 concernente la rimessione degli atti di causa alla Corte Costituzionale per incostituzionalità dell'art.5 della Legge  5 marzo 2001, n.57 in rapporto agli art.2, 3, 32 Cost.;
O S S E R V A


          Con atto di citazione ritualmente notificato <omissis> conveniva in giudizio <omissis controparte> e la MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. (esercitando l'azione prevista dall'art.18 della legge 24 dicembre 1969, n.990 e successive modifiche ed integrazioni) per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, materiali e fisici, subiti in conseguenza di incidente stradale avvenuto in Roma, Via A. Emo, il 18.05.2001 tra il motoveicolo Yamaha Majestic 250 tg. BB 00975, di sua proprietà e da lui condotto, e la Rover 414  tg. AS 292 PZ di proprietà e condotta dal >omissisi controparte> ed assicurata per la r.c.a. con la Milano Assicurazioni S.p.A.
     Il <omissis controparte> rimaneva contumace mentre il suo assicuratore contestava la domanda attrice chiedendone il rigetto e, in ogni caso, l'applicazione del "calcolo introdotto con  la L.57 del 5 marzo 2001 per la liquidazione del danno alla persona".
     La difesa dell'attore chiedeva, tra l'altro, CTU tecnica e medico - legale evidenziando la mancata osservanza da parte dell'assicuratore della normativa di cui all'art.5 L.57/2001 in ordine alle offerte risarcitorie.
     Il Giudice di Pace si riservava di esaminare la non manifesta infondatezza della illegittimità costituzionale della richiamata legge 57/2001 sollevando d'ufficio eccezione in tal senso.   
     Infatti, in ordine alla liquidazione del danno alla persona derivante da sinistri conseguenti  alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti prima del 4 aprile 2001, data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n.57 il giudicante avrebbe disposto  - conformemente alla giurisprudenza di questo Ufficio (ex plurimis Sentenze 06 ottobre 2001, n.24947 e 21 ottobre 2001 n.25717) ed all'indirizzo valutativo della Corte d'Appello di Roma (Sentenze n.734 e 2315 del 1997) - secondo il criterio della liquidazione equitativa del danno, assumendo a parametro il punto di invalidità (Lit. 3.000.000= aumentabili sino al 50% per il danno biologico permanente; per il danno biologico temporaneo Lit. 90.000=giornaliere, se assoluto e a Lit. 45.000=, quello parziale al 50% ; danno non patrimoniale in misura variabile da un quarto alla metà della somma complessivamente liquidata a titolo di danno biologico) determinato sulla base del valore medio di tale punto, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari concernenti invalidità fino al 10% e tenendo nel debito conto la natura e l'entità delle lesioni, l'età del leso, la durata e le caratteristiche della malattia ed ogni altro elemento utile che caratterizzi la fattispecie concreta (Cass. Civ. 19 maggio 2000, n.4852; Cass. Civ. 11 agosto 2000, n.10721).
     Con ciò concordando nel ritenere (ex plurimis: App. Roma, 4 giugno 1998 n.1905) che le tabelle in uso presso alcune Sezioni del locale Tribunale, caratterizzate solo dalla immotivata esiguità ed inadeguatezza dei valori tabellari indicati, fossero il frutto di una valutazione soggettiva e personale di qualche giudicante e come tali assolutamente prive di valore ed inidonee a fungere da criterio di riferimento per la liquidazione del danno biologico talché la loro pedissequa ed automatica applicazione, oltre a snaturarne la caratteristica di "tabelle di riferimento", avrebbe comportato una omissione programmata di valutazione del caso concreto quale risultante dalla specificità medico-legale.
   Ciò premesso, in relazione alla data di accadimento del sinistro  - 18.05.2001- ed all'azione giudiziaria intrapresa ex lege 990/1969, risulta applicabile alla presente controversia la normativa di cui all'art. 5 della legge n. 57/2001 " Disposizioni  in  materia  di  apertura  e regolazione  dei mercati", pubblicata nella G.U.n. 66 del 20.03.2001 ed entrata in vigore il 4 aprile 2001, con cui il  Parlamento ha fissato all'art. 5, 2°comma,  "i   criteri e le misure per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti".
     Si perverrebbe, in tal modo, ad una rilevante decurtazione della liquidazione del danno rispetto a quella che sarebbe stata di norma effettuata in base ai principi generali richiamati e specificamente al:
- principio della uniformità pecuniaria di base, per cui il giudice è tenuto ad applicare parametri di base uniformi per tutti i casi; proprio su questo principio si fonda la ratio delle tabelle valutative indicative, elaborate dai Tribunali   nazionali negli anni novanta.
- principio della necessaria ed imprescindibile "personalizzazione" del danno biologico: questo principio, più volte ribadito dalla Corte Suprema ( ex plurimis Cass.,11 aprile 1997, n.3170) e dalla Corte Costituzionale ( Corte Cost., 14 luglio 1986, n.184) implica che il giudice è tenuto, nell'ambito della valutazione equitativa ex artt.1226 e 2056 c.c., a tenere conto delle peculiarità di ogni singolo caso concreto adeguando, cioè, la somma base, individuata in via del tutto indicativa nelle tabelle di riferimento, all'effettiva incidenza della menomazione biologica sulla vita della vittima, attribuendo il giusto peso all'aspetto dinamico del danno biologico.
      I predetti principi, da tempo condivisi dalla dottrina e dalle Corti di merito sono, peraltro, conformi  - come rilevato dalla stessa Corte Suprema ( Cass.11 aprile 1997, n. 31700 ) - alle linee guida dettate dal Consiglio d'Europa nella risoluzione n.7-75, per la quale il risarcimento del danno alla persona deve essere ispirato all' "idée de la réparation intégrale" e deve sempre tenere conto dell'incidenza e della durata delle lesioni nei singoli casi concreti, nonché alla sentenza n.132/1985 della Corte Costituzionale che ha affermato che "tra i diritti inviolabili dell'uomo rientra anche il diritto al risarcimento del danno alla persona".
     Alla luce delle suesposte considerazioni il giudicante, pur essendo tenuto all'osservanza ed applicazione delle norme emanate dal Parlamento, ha l'obbligo di evidenziarne le incongruenze, le contraddizioni e le violazioni di diritti fondamentali e costituzionalmente tutelati allorquando se ne verifichino i presupposti e   si evidenzi  la volontà politica di sottomettere quei diritti ad interessi di parte non meritevoli di tutela.
     Illuminante esempio è rappresentato da quanto sancito dal 2°cpv del 1° comma dell'art.5 laddove viene, tra l'altro, immotivatamente imposto al danneggiato  l'obbligo  di  fornire  dati  reddituali   assolutamente  inutili  ai fini risarcitori   che    ci   occupano  ( danno  biologico  e  sino   al  9% )   nonché  procrastina, altrettanto immotivatamente, di ulteriori novanta giorni, (oltre i 60 o 30 di cui al 1°cpv) l'obbligo per l'assicuratore di formulare offerta risarcitoria.
     Si consente in tal modo, senza alcuna ragione o motivazione ad un privato, quale sono le S.p.A. assicuratori  per la responsabilità civile auto, di procrastinare un adempimento (e quindi di violare un obbligo risarcitorio contrattualmente assunto previo incasso di un premio assicurativo,  determinato sulla base della frequenza dei sinistri e dei relativi costi medi), ad esclusivo e, ripetesi, immotivato nocumento di altro privato peraltro vittima e danneggiato da fatto illecito altrui, garantito tuttavia da assicurazione obbligatoria ex lege.    
     Il giudicante ritiene, pertanto, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa introdotta dalla legge 25.03.2001, n.57 in ordine alla liquidazione del danno alla persona nei casi di lesioni sino al grado percentile del 9% compreso.
    E' opportuno rammentare  preliminarmente che l'istituto del danno biologico, inteso come la compromissione dell'efficienza psico-fisica della persona, è di creazione e di elaborazione giurisprudenziale, che si suole far risalire alla sentenza della Corte Costituzionale 14 luglio 1986, n.184, oggetto di studi dottrinari decennali e, da quel periodo, di tentativi di regolamentazione organica contenute in diverse proposte di legge.
     Neppure la subiecta materia dei danni alla persona con lesioni sino al 9%, sinora indicate dalla scienza medica come micropermanenti, ha comportato nel tempo allarme sociale e turbative di qualsiasi genere poiché in questi anni , proprio in mancanza di un intervento legislativo, la Magistratura ha sviluppato - sia pure con diversità valutative territoriali certamente da superare - un notevole "autocontrollo" nella liquidazione dei danni, talché confrontando i risarcimenti corrisposti in Italia per le lesioni inferiori al 9% con i risarcimenti riconosciuti in altri Stati europei per le stesse lesioni emerge che l'Italia è nella media, se non al di sotto di altri Stati (in Inghilterra, per la distorsione del rachide cervicale vengono risarciti a titolo di pain and suffering e loss of amenity somme che si aggirano intorno a 3.500 sterline: cfr. Judicial Studies Board, Guidelines for the Assessment of General Damages in personal Injury Cases, London, 4th ed., 1998).
     Peraltro la stessa dizione di danni alla persona di lieve entità, introdotta dalla legge in esame, risulta incomprensibile ed inopportuna.
     Il concetto di danno di lieve entità trovava, infatti, motivo di essere nella stima del danno permanente riferito alla capacità lavorativa generica, intesa quale attributo  dell'uomo  medio; trattasi, come è noto,  di concetto e valutazione ormai superate in tema di danno alla salute, altrimenti definito come danno all'integrità psicofisica o danno biologico.
     Infatti mentre una percentuale minimale, nulla o poco incide su una supposta capacità lavorativa generica, lo stesso non può dirsi in tema di danno alla salute o danno biologico impropriamente detto, in quanto una qualsivoglia percentuale, sia pure minimale, contraddistingue il passaggio da uno stato di benessere ad uno stato di malessere.
     A conferma di ciò, vi è la considerazione che l'amputazione della falange ungueale del terzo e quarto dito di una mano, viene medico - legalmente valutata il 2-3% e che la perdita di un testicolo o di un ovaio vede tabellati postumi pari al 5%.
     Definire, quindi, di lieve entità i postumi può essere e deve essere una aggettivazione rispetto a lesioni e/o menomazioni di maggiore entità e non certo una valutazione assoluta ed apodittica, tenendo presente che anche solo l'uno per cento indica il passaggio dal benessere al malessere.
    Fermo restando quanto osservato, si ravvisano inoltre fondati aspetti di illegittimita`  costituzionale  della  legge  n. 57/2001   sotto  diversi profili  e secondo le seguenti considerazioni:
     Preliminarmente si rileva che i parametri indicati all'art.5, comma 2°, lettera a, non sono immediatamente applicabili non essendo stata ancora predisposta la specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, secondo quanto stabilito dal comma 5 del medesimo art.5 della legge in esame.
     Il rinvio in tal modo disposto concretizza una delega in bianco a norma di carattere regolamentare - e certamente di rango secondario - in materia che, stante il carattere primario del bene salute da tutelare, avrebbe comportato la specificazione dei criteri cui attenersi nella redazione del barème di riferimento da porre a fondamento della emananda norma regolamentare.  
    Comunque i predetti parametri si riferiscono al solo danno biologico considerato nel suo aspetto statico e non già all'aspetto dinamico di tale voce risarcitoria, pur non limitando in alcun modo ( anzi evidenziandolo  con la esplicita, ancorché generica previsione di cui al 4° comma dell'art.5)  il potere discrezionale dei giudici - riconosciuto dagli artt. 1226 e 2056 cc, nonché dall'art.113, 2^ comma, c.p.c.- di apprezzare altri aspetti del caso concreto e, pertanto, l'aspetto dinamico del danno biologico stesso nonché del cosiddetto danno esistenziale sia pure considerandoli inspiegabilmente come ulteriore risarcimento del medesimo danno biologico.
     Peraltro, le disposizioni della legge in esame si inseriscono esclusivamente nella normativa speciale di cui alla legge 990 del 1969 e successive modificazioni,  - in ispecie la legge 26 febbraio 1977, n.39 - : sono applicabili, cioe`, ai soli infortuni derivanti da sinistri stradali o nautici per i quali sia stata esperita l'azione diretta ex art.18 L.990/69.
     E`, quindi, esclusa l'applicabilità alla normativa codicistica sul risarcimento del danno da fatto illecito, e pertanto a qualsivoglia azione giudiziaria incardinata in forza degli artt.2043 e segg. c.c., ancorché riferita a sinistri stradali o nautici con palese violazione degli artt.3 e 32 Cost. non potendo certamente l'eziologia di un infortunio derivante da fatto illecito costituire fattore discriminante per la quantificazione del risarcimento del danno derivatone.

     Viene, altresì, tralasciata completamente qualunque considerazione e determinazione per il danno alla persona con lesioni superiori al 9% che, quindi, il giudice dovrebbe comunque liquidare nella sua integralità, secondo le consuete, pregresse modalità, nel pieno rispetto del giudizio equitativo.
    

     Inoltre, dalla semplice lettura del comma 3, art.5, della legge in argomento si rileva una sostanziale ed inammissibile differenziazione nella definizione del danno biologico rispetto alla normativa, pure quella introdotta in via transitoria rispetto ad una riforma di carattere generale più volte preannunciata, di cui al d.lgs.vo 23 febbraio 2000 sugli "infortuni sul lavoro e malattie professionali".
     Entrambe le norme, nel definire la nozione di danno biologico, prevedono il verificarsi di una lesione, la obiettivizzazione medico - legale di tale lesione e l'areddittualità del danno.
     Tuttavia, mentre il legislatore in materia di assicurazione obbligatoria INAIL richiede che la lesione sia semplicemente suscettibile di "valutazione medico - legale" (attività di giudizio), con la legge 57/2001 richiede espressamente che la lesione sia  suscettibile di  "accertamento medico - legale" (attività di cognizione).
     Si evidenzia così una palese violazione dell'art.32 della Carta Costituzionale in forza del quale il bene salute costituisce diritto intangibile ed irrinunciabile del cittadino e determinando conseguentemente fonti di disuguaglianza viola altresì il disposto dell'art. 3 della Costituzione.
     Non può, infatti, che ritenersi illegittimo un criterio di risarcimento destinato a creare disparità di trattamento per il caso di lesione del bene salute, costituzionalmente  tutelato,  che  non ammette differenziazioni legate, come nella casistica a raffronto, alla natura dell'attività svolta dal danneggiante.
     E' notorio che esistono esiti patologici, quali  nausee e cefalee post - traumatiche, la dolorabilità alla digito - pressione, ecc., che pur potendo essere oggetto di "valutazione" medico - legale sfuggono ad un preciso "accertamento" di carattere medico - legale risultando ricostruibili prevalentemente o in via esclusiva solo attraverso un giudizio di attendibilità o compatibilità  tra l'anamnesi - concernente ricoveri, terapie e cure effettuate dal soggetto leso - e  le dichiarazioni dello stesso.        

     I parametri  adottati dalla normativa introdotta dalla legge in esame per il risarcimento dei danni alla persona sono contraddittori ed illegittimi e violano ulteriormente le disposizioni di cui agli artt.2, 3 e 32 Cost. nello specifico anche quanto a:

a) - Danno biologico permanente.
     L'art. 5 della legge 57/2001, comma 2° lettera a, per palese contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui:  
* indica espressamente che " il risarcimento del danno alla persona di lieve entità...è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti" senza tuttavia formulare alcun criterio;
* determina indiscriminatamente, per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9%  il valore del primo punto percentuale di invalidità in £.1.200.000= costituendo quell' importo una vera e propria "sottovalutazione" del "valore uomo" e trasformando di fatto, autoritativamente, il dovuto risarcimento in un indennizzo con valori immotivati ed inadeguati;
* pur assegnando al punto di invalidità il valore - base di £1.200.000=, da moltiplicare per il numero di punti percentuali di invalidità accertati in concreto, stabilisce l'ulteriore moltiplicazione per un coefficiente che nelle intenzioni del legislatore doveva tradursi in un aumento  più che proporzionale del risarcimento, all'aumentare della soglia di invalidità.
I coefficienti relativi, tuttavia, analizzando la tabella di cui all'allegato A,   risultano corrispondere ad un incremento di tipo lineare, per le lesioni fino al 4% di invalidità mentre per le lesioni di percentuale superiore il coefficiente previsto risulta sempre in progressione lineare, maggiorata solo di 0,2.
     Al riguardo, la medicina legale, i giudicanti e la prassi liquidatoria stragiudiziale  hanno  sinora  concordemente e legittimamente convenuto che ogni punto di invalidità deve avere un valore crescente in rapporto al grado di invalidità in quanto le conseguenze menomative delle lesioni personali non hanno natura lineare ma crescono progressivamente in base al grado di menomazione funzionale.
     Tale logico e consolidato principio era stato a suo tempo recepito senza riserve dallo stesso Consiglio dei Ministri e traslato integralmente nel disegno di legge approvato il 4.6.1999 ove si statuiva - art. 3.1- che il valore monetario dovesse articolarsi "sulla base dei valori monetari uniformi indicati dalla Tabella indicativa Nazionale T.I.N. di cui al successivo art. 4" e che quest'ultima dovesse essere redatta con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: 1)- La tabella per il risarcimento del danno biologico deve basarsi sul sistema cosiddetto a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità; 2)- Il valore del punto è in funzione crescente della percentuale di invalidità. L'incidenza della menomazione sulla vita del danneggiato cresce in maniera più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ed ai postumi non solo in termini assoluti ma anche relativi ". ( Art. 4. 1 Lett. A) nn. 1 e 2 del d.d.l. 4.06.1999).
     Appare, quindi, non manifestamente infondata l'illegittimità di un sistema carente di criteri, come quello introdotto dalla legge, che non permette al giudice di considerare  - ai fini della valutazione liquidativa - il sesso e le altre caratteristiche peculiari del leso, né di valutare le singole componenti del danno biologico, essendo infatti noto che, se è vero che entro tale categoria sono state ricondotte a partire dagli anni ottanta tutta una serie di voci risarcitorie prima autonome (danno estetico, danno alla vita di relazione, danno alla vita sessuale, danno alla capacità lavorativa generica), tuttavia è altresì certo che tali voci hanno conservato la dignità di componenti del danno biologico e, già a partire dall'aspetto statico di questa categoria e non solo dall'aspetto dinamico, devono essere tenute in debita considerazione nella liquidazione del danno biologico.
     Né la previsione di cui all'art.5, comma 4, della normativa in esame -  la quale afferma che "fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato"- risulta satisfattiva ed idonea a consentire la  personalizzazione del risarcimento del danno biologico permanente, criterio che costituisce il cardine del sistema risarcitorio italiano, e quindi la realizzazione dell'integrale risarcimento del danno sia pure per equivalente.
     Quest'ultima disposizione, peraltro, - priva di riferimenti   concreti sui contenuti delle condizioni da esaminare - contraddice per un aspetto le stesse finalità di omologazione dei diversi metodi di calcolo adottati dalle prassi giudiziarie introducendo il concetto di "ulteriore risarcimento".
     Inoltre, quanto alle "condizioni soggettive del danneggiato" da un lato escluderebbe  quelle conseguenze cosiddette secondarie della lesione psico - fisica - quali  il  danno  estetico, alla vita di   relazione, ecc., -  che esulano dal concetto di "disfunzionalità" legata alla menomazione della validità biologica pur costituendone una ripercussione ulteriore. D'altra parte non verrebbero  esclusi numerosi altri "profili personali" quali lo svolgimento di attività sportive, la diversità di posizione sociale del danneggiato stesso, indipendentemente da conseguenze reddituali, ecc., nel quadro della maggior personalizzazione possibile del danno alla persona, e, dunque, non consente la realizzazione dell'integrale risarcimento del danno sia pure per equivalente.

b) - Danno biologico temporaneo.
     L'art. 5 , comma 2° lettera b, per palese contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui:
* prevede per il danno biologico da inabilità temporanea assoluta la misura di L. 70.000=, per ogni giorno, che rappresenta né una tariffa socialmente apprezzabile o in uso né un indennizzo, considerato che si riferisce ad un soggetto assolutamente incapace di provvedere a qualsivoglia ordinaria occupazione e privato di ogni utilità della vita;
* non prevede la possibilità, per il leso, di dimostrare né in caso di contenzioso per il giudice di accertare e valutare le particolari circostanze del caso e le componenti dinamiche del danno (ad es. stato di coma, complessità degli interventi sanitari subiti, stati di shock, particolari disagi nell'assunzione di cibi e/o bevande,ecc.) impedendo normativamente di tradurre in valori monetari compiuti le specificità del caso concreto ed imponendo sottovalutazioni o sopravalutazioni economiche delle conseguenze del fatto illecito.
     Quanto sopra a meno di non considerare, a fronte di invalidità totale temporanea, l'importo di £70.000= giornaliere come un plafond minimo ed irrinunciabile che l'equità del giudice e la considerazione del caso concreto permettono di elevare o ridurre -  il che non pare ammissibile neppure argomentando, a fronte di invalidità totale temporanea, sulla circostanza che si verte in tema di danno ingiusto e non di pregiudizio da attività lecita che potrebbe, quindi, essere solo indennizzabile.   
     Tutto ciò premesso, la legge 5 marzo 2001, n.57, considerata sia sotto il profilo dei suoi presupposti e contenuti sia dei parametri in esso individuati, evidenzia numerosi aspetti che risulterebbero  inapplicabili o manifestamente illegittimi.
     Considerato  che  l'art.  134  della   Costituzione  della  Repubblica  prevede   il giudizio di legittimita` costituzionale delle leggi da parte della Corte Costituzionale.


P. Q. M.


Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della Legge 11.3.53 n. 87 ,


d i c h i a r a


la non manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale dedotte in relazione alla legge 5 marzo 2001, n.57 e specificamente :
1) - art. 5. 1.,2°cpv, nella parte in cui impone al danneggiato la comunicazione dei suoi dati reddituali, notoriamente ininfluenti ai fini della valutazione del danno biologico, nonché concede indiscriminatamente all'assicuratore un ulteriore termine di novanta giorni per proporre offerta risarcitoria oltre quello di sessanta giorni  a titolo di condizione di procedibilità processuale;
2) - art. 5.2 lett. A), nella parte in cui, stabilendo in £1.200.000= il valore economico del primo punto di invalidità permanente non consente di realizzare l'integrale risarcimento, sia pure per equivalente, del danno alla salute per le " lesioni di lieve entità" introducendo senza motivazioni un principio indennitario ( tale da non rendere effettiva la tutela del bene pregiudicato ) comunque costituzionalmente illegittimo;
3) - art.5.2 lett. A), nella parte in cui introduce un metodo di liquidazione caratterizzato esclusivamente dalla uniformità ed irrisorietà della misura economica, escludendo qualsiasi valutazione  - sia pure giudiziaria - dei casi concreti con liquidazione equitativa e specificazione degli elementi valorizzati;
4) - art..5.2 lett. B),  nella  parte in cui predetermina un importo, con contenuto economico irrisorio e rigido, per ogni giorno di inabilità assoluta, indipendentemente dalla tipologia e gravità della lesione e dalle caratteristiche   personali del leso;
5) - art.5.3., nella parte in cui stabilisce una definizione del danno biologico e determina un criterio di accertamento e risarcimento destinato a creare disparità di trattamento per la lesione del bene salute, differenziate in relazione al danno da fatto illecito o da sinistro conseguente alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, all'azione giudiziaria intrapresa  nonché alla natura dell'attività svolta dal danneggiante;
6) - art.5.4. laddove stabilisce che "il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato"  senza determinare caratteristiche e contenuti delle circostanze soggettive e senza stabilirne   i  criteri né attribuirli  a valutazioni equitative. 

ORDINA

la sospensione del giudizio in corso,  per pregiudizialità costituzionale, con immediata trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica del fascicolo d'ufficio, dei fascicoli delle parti  e della presente ordinanza alla Corte Costituzionale in Roma;
la notificazione del presente provvedimento a cura della Cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle parti di causa;
la comunicazione della presente ordinanza a cura della Cancelleria ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Roma, 14 gennaio 2002

I L   G I U D I C E   D I   P A C E
( Avv. Giangregorio FAZZARI )

 


















 
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