Risarcimento danni - Insidia e trabocchetto - scavo posto sulla manto stradale ricoperto di terriccio - (una sentenza del giudice di pace di Civitavecchia)
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Civitavecchia Avv.
Pietro Mori
ha pronunciato la seguente
della causa iscritta a ruolo n. 414 dell'anno 2002
posta in deliberazione al-l'udienza del 5 marzo 2003
TRA
-
Cxxxxxxxx Rvvvvvvvvv, res.
in Civitavecchia ed ivi elett.te dom.to in Via del Bxxxx n.x7, presso lo studio del
Dott. Michele Panetta, che lo rappresenta e difende in virtù di delega a margine
dell'atto di citazione
(attore)
E
-
Comune di Civitavecchia,
in persona del Dirigente dell'Ufficio Legale pro tempore, elett.te dom.to in Civitavecchia
L.go Plebiscito n. 4 presso lo studio degli Avv.ti Francesco e Stefano Maliandi, che lo
rappresentano e difendono in virtù di delega a margine della comparsa di risposta
(convenuto)
OGGETTO: risarcimento danni
Conclusioni delle parti
Per lattore: Piaccia
allIll.mo Giudice adito, contrariis rejectis: 1) accertare e confermare la
responsabilità esclusiva e totale del Comune convenuto, nella produzione dell'incidente
per cui è causa e, per l'effetto, condannarlo a risarcire i danni tutti subiti
dall'attore in tale incidente, quantificati in . 920,00#, per il danno alla moto, ed
in . 1.440,00 per il danno fisico (solo temporanea) per complessivi .
2.360,00#; ovvero la somma diversa che risulterà in esito al giudizio, comunque,
nell'ambito di . 2.528,00#. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per l'Amministrazione convenuta: Piaccia
all'Ecc.mo Giudice di Pace adito, rigettare la domanda perchè infondata in fatto e
diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
FATTO
Con atto notificato il 18/09/2002 il sig.
Roberto Cxxxxxxx ha convenuto in giudizio il
Comune di Civitavecchia per sentirlo dichiarare responsabile del sin-stro avvenuto
l'11/04/2002 in Civitavecchia, Via Don Milani, direzione nord - sud, nella misura di
. 920,00# per danni alla moto ed . 1.440,00 per il danno fisico (solo
invalidità temporanea), con gli interessi e rivalutazione dalla domanda e vittoria di
spese.
Allegava il Cxxxxxxx che il giorno 11/04/2002,
alla guida della propria moto Suzuki Burgman 400 tg. AZ 39485, percorreva Via don Milani,
direzione nord sud, allorquando, giunto al termine della strada, all'altezza del
civico 1, cadeva a causa di uno scavo posto sul manto stradale, ricoperto di terriccio,
che determinava un avvallamento del piano stradale, provocandosi danni alla moto per
. 920,00 e danni fisici per . 1.440,00 pari all'invalidità temporanea.
Deduceva, inoltre, che la responsabilità
dell'evento doveva ascriversi al Comune convenuto per non avere adeguatamente coperto lo
scavo e per non avere in alcun modo posto segnali di pericolo e/o transenne.
Si costituiva in giudizio il Comune convenuto
che contestava la domanda, deducendo l'insussistenza dell'insidia stradale, difettando il
requisito della non visibilità del pericolo, considerate l'ampiezza del taglio
trasversale posto in essere dai tecnici comunali sul tratto rettilineo del manto
stradale di Via don Milani e le condizioni di estrema visibilità che sussistevano alle h.
15,40 del giorno 11 aprile 2002.
All'udienza di prima comparizione, stante la
contumacia del Comune - co-stituitosi in prosieguo -
veniva ammessa, ai sensi dell'art. 320 c.p.c, la pro-va articolata dall'attore,
successivamente veniva depositato il preventivo dei danni alla moto e, ai sensi dell'art.
213 c.p.c, l'ordinanza sindacale rego-lante la circolazione di Via don Milani e la
planimetria relativa.
Terminata l'istruttoria, le parti concludevano
riportandosi ai rispettivi atti, come da verbale, e la causa veniva trattenuta per la
decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che i testi escussi hanno riferito che sul tratto
di Via Don Milani all'altezza del civico 1, ove è avvenuto il sinistro, l'11/04/2002, vi
era un avvallamento coperto da terriccio, più alto rispetto al manto stradale, (testi Di
Felice e Moretti) a causa di lavori effettuati dai tecnici co-munali. Inoltre è stato
accertato che le condizioni di tempo e di visibilità erano buone e che l'attore abita
nella stessa via don Milani a circa 500 metri dal civico 1. Il teste Spuri, infine, ha
riferito di avere visto cadere l'at-tore, di averlo soccorso e di essersi allontanato dal
teatro dell'incidente al sopraggiungere della Polizia Municipale.
Il Comune, proprietario della strada, non ha
provato di avere posto in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare i pericoli
alla circolazione.
In presenza della descritta situazione di
fatto può affermarsi che proprio il terriccio posto a copertura dell'avvallamento, non
segnalato, più che l'av-vallamento in quanto tale, ha fatto perdere aderenza alla moto,
costituendo l'insidia alla circolazione che ha provocato il sinistro per cui è causa,
tan-to più che dalla documentazione fotografica in atti si ricava anche l'ampia
visibilità di tutta la strada, e, quindi, anche dellavvallamento ricoperto.
Sussiste, pertanto, la responsabilità colposa
del Comune convenuto per non avere
adeguatamente posto in essere i rimedi necessari ad evitare l'in-sidia alla circolazione.
Tale responsabilità trova fondamento nella
clausola generale di cui all'art. 2043 c.c..
In corso di causa è stato anche accertato che
l'attore abita nella stessa Via don Milani per cui era a conoscenza dello stato dei
luoghi, circostanza non smentita.
Inoltre dalla planimetria in atti e dalla
ordinanza comunale in atti è agevole desumere che la circolazione su detta via, ad
andamento rettilineo, è regolata in modo puntuale e che su di essa vi sono vari limiti,
imposti anche dalla presenza di una scuola, fra cui quello di velocità a 30 km. orari.
L'attore, pertanto, proprio perchè a
conoscenza dello stato dei luoghi, a maggior ragione avrebbe dovuto adeguare la condotta
di guida alle ridotte condizioni di fruibilità della strada, tanto più che il dissesto
stradale, ubicato allaltezza del civico n. 1 di Via Don Milani, come affermato dalla
difesa con-venuta e dichiarato dai testi, era posto poco prima del segnale stradale
di STOP sito al punto d'intersezione con la Via A. Montanucci, come
riscon-trato anche dalla planimetria in atti.
Nulla è stato provato in proposito.
Non avere tenuto questo comportamento viene
valutato come violazione dell'art. 1227 1° comma c.c., per il quale Se il fatto
colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito
secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Infatti, quando il comportamento colposo del
soggetto danneggiato non sia stato tale da interrompere il nesso di causalità tra il
fatto del terzo e l'e-vento dannoso, ma abbia solo concorso nella produzione dell'evento,
come nel caso in esame, la fattispecie è regolata dall'art. 1227, c.1, c.c., che afferma
il principio secondo cui il danno che taluno arreca a sé medesimo non può essere posto a
carico dell'autore della causa concorrente (Cass. 28 marzo 1997, n. 2763).
Pertanto, una volta recuperata
all'insidia stradale la sola funzione di figura sintomatica della colpa della p.a.
riportando la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c. ed una volta riconosciuto
all'art. 1227, c. 1 c.c., la fun-zione di regolare, ai fini della causalità di fatto,
l'efficienza causale del fatto colposo del leso, con conseguenze sulla determinazione
dell'entità del risarcimento (causalità giuridica), ne deriva che ben può concorrere
nella produzione del danno all'utente stradale sia il fatto colposo della p.a., poi-ché
la specifica anomalia stradale, rivestendo i caratteri dell'insidia, si pre-sume, colposa,
sia il fatto colposo del leso, che abbia avuto carattere ef-ficiente dell'evento dannoso,
determinando - in buona sostanza - un con-corso di cause. (Cass. Civ., Sez. III,
03-12-2002, n. 17152).
Né può tacersi che nellipotesi di
fatto colposo del creditore che abbia con-corso al verificarsi dell'evento dannoso (art.
1227 comma primo cod. civ.) il giudice
deve proporsi d'ufficio l'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato (sempre
che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa
concorrente, sul piano causale, di quegli)... (Cass. civ., sez. III, 26-02-2003, n.
2868). Le prospettazioni della P.A. convenuta soddisfano a parere di questo Giudice, detta
esigenza
Per quanto precede, quindi, può ritenersi che
l'apporto causale dell'attore al verificarsi dell'evento per cui è causa, sia
equitativamente valutabile nella misura del 30%.
La domanda, pertanto, viene accolta nei limiti
anzi detti.
L'attore ha provato un danno alla moto di
circa . 1.000,00# producendo due preventivi uno di .920,00# e laltro di
. 1.091,00# non contestati dall'amministrazione convenuta.
Nella sostanziale concordanza dei documenti
prodotti ed in assenza di pro-va contraria, può ritenersi provato un danno alla moto di
. 920,00#.
Lattore, inoltre, ha provato un danno da
invalidità temporanea, riscontra-bile dalla documentazione medica in atti, per le lesioni
procuratesi a se-guito della caduta di . 1.401,00#, anch'esso non contestato.
L'attore ha altresì precisato di avere
chiesto soltanto il danno per inabilità temporanea totale e parziale nella misura
risultante dai certificati prodotti, per cui ritenendosi i giorni dinvalidità
compatibili con il tempo necessario alla guarigione e liquidandosi tale voce di danno
sulla base dindennità pre-fissate, per economia di giudizio non si è disposta la
C.T.U.. Nulla essendo stato argomentato e provato in contrario, il danno da invalidità
temporanea appare provato e la richiesta di . 1.121,00 misura appare congrua in
relazione alle lesioni.
Per quanto riguarda la domanda di liquidazione
del danno morale si osserva che per tale titolo nulla è dovuto, perché lattore
nulla ha argomentato e provato, né per quanto riguarda gli aspetti civilistici riferibili
al patimento sofferto a causa della caduta e alle conseguenze della forzata inabilità,
né per quanto riguarda gli aspetti di carattere penale come conseguenza di reato, non
essendo stata allegata neppure quale sia la fattispecie riconducibile al reato, né
individuato chi lo avrebbe commesso, identicicazione, tanto più necessaria, essendo
convenuta la P.A. e la responsabilità penale personale.
Il danno patito dall'attore, pertanto, ammonta
a complessivi . 2.041,00#.
Detto importo va ridotto del 30% in
applicazione dell'art. 1227 1° comma c.c. per
cui all'attore va liquidata la minor somma di . 1.428,70#, con gli interessi
dall'evento al soddisfo. Nulla per rivalutazione, in quanto ricompresa negli interessi,
essendo il sinistro dell11/04/2002.
Le spese di giudizio seguono la parziale
soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni
contraria istanza ed eccezione disattesa in parziale accoglimento della domanda dichiara
il Comune di Civitavecchia responsabile del sinistro avvenuto l'11/04/2002, con apporto causale dell'attore nella produzione
dell'evento nella misura del 30%, ai sensi dell'art. 1227 1° comma c.c..
Condanna il Comune di Civitavecchia, in
persona del Sindaco pro tempore al risarcimento del danno nella misura di
.1.428,70#, con gli interessi dall'evento al soddisfo.
Condanna il Comune di Civitavecchia al
pagamento delle spese di giudizio che
si liquidano nella misura di . 1.100,50#, di cui
182,00#, per spese e . 835,00# per diritti ed onorario di praticante avvocato, che
compensa fra le parti nella misura del 30% oltre CPA ed IVA.
Così deciso in Civitavecchia addì 28/05/2003
Il Cancelliere
Il Giudice di Pace
Avv.
Pietro Mori