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- Liquidazione onorari - Giudice competente - Procedimento
d'ingiunzione per crediti professionali vantati da avvocati contro propri clienti - Foro
facoltativo - - Cod. proc. civ., art. 637, terzo comma. - Costituzione, art. 3. (GU
n. 8 del 24-2-2010 ) Corte Costituzionale sentenza n. 50 del 18 febbraio
2010.
SENTENZA N. 50 ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,
Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dellart. 637, terzo comma, del codice di
procedura civile promossi dalla Corte di cassazione, con due ordinanze del 30 gennaio
2009, iscritte ai nn. 155 e 156 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dellanno 2009.
Visti gli atti di costituzione di L. E. e L. F., della A. S. Roma s.p.a. nonché
latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 12 gennaio 2010 il Giudice relatore Alessandro
Criscuolo;
uditi gli avvocati Carmine Punzi e Roberto Poli per L. E. e L. F., Antonio Briguglio e
Francesca Rolla per la A. S. Roma s.p.a. e lavvocato dello Stato Giustina Noviello
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. La Corte di cassazione, con due ordinanze di analogo tenore (r.o. n. 155 e n. 156
del 2009), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
allart. 3 della Costituzione, dellart. 637, terzo comma, del codice di
procedura civile, nella parte in cui, stabilendo che gli avvocati possono altresì
proporre domanda dingiunzione nei confronti dei propri clienti al giudice competente
per valore del luogo in cui ha sede il Consiglio dellordine degli avvocati, al cui
albo sono iscritti al momento di proposizione della domanda stessa, attribuisce
esclusivamente a tali professionisti la possibilità di scegliere un foro facoltativo in
alternativa a quelli di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.
2. La Corte rimettente premette di essere chiamata a pronunciare in due giudizi
dimpugnazione per regolamento necessario di competenza, promossi dagli avvocati E. e
F. L. avverso due sentenze emesse dal Tribunale di Milano, depositate il 5 luglio 2007,
con le quali il detto Tribunale, in accoglimento delle opposizioni proposte dalla A. S.
Roma s.p.a. avverso due decreti ingiuntivi per il pagamento di compensi professionali
chiesti dai menzionati avvocati, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e la
nullità dei decreti.
Infatti, secondo il Giudice milanese, competente a conoscere dei ricorsi per decreto
ingiuntivo sarebbe stato il Tribunale di Roma, sul rilievo che, per le cause aventi ad
oggetto il pagamento degli onorari dei professionisti, il codice prevede il foro del luogo
in cui ha sede il Consiglio dellordine al quale i professionisti stessi sono
iscritti al momento della scadenza della prestazione, e nella specie lavv. E. L., in
quel momento, aveva il domicilio professionale in Roma ed ivi aveva sede la banca presso
la quale dovevano affluire i pagamenti dei corrispettivi dovuti per lattività
professionale (ordinanza n. 155 del 2009); e sul rilievo che, nel caso in esame, trovano
applicazione le norme regolatrici della competenza per territorio in materia di
obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, che devono essere
corrisposte nel luogo in cui il creditore ha il domicilio al momento della scadenza, e
lavv. F. L., al momento della richiesta di pagamento della parcella (anno 2000), era
residente in Roma ed ivi aveva il domicilio (ordinanza n. 156 del 2009).
2.1. La Corte rimettente prosegue rilevando che, con unico motivo, lavv. E.
L., denunciando violazione ed omessa applicazione dellart. 637, terzo comma, cod.
proc. civ., nonché vizi di motivazione, censura la decisione impugnata lamentando che
essa, nel dichiarare lincompetenza territoriale del giudice adito per esser
competente il Tribunale di Roma, ha posto a base della decisione una lettura della
suddetta norma non corrispondente alla sua formulazione, avendo individuato il foro
competente con riferimento al luogo in cui ha sede il Consiglio dellordine al quale
lavvocato è iscritto al momento della scadenza della prestazione e così
richiamando una nozione non prevista dalla norma stessa. Invece, ad avviso del ricorrente,
la disposizione stabilisce, in favore degli avvocati nei rapporti con i propri clienti
relativi ai crediti per prestazioni professionali, un foro alternativo e concorrente con
quelli di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., attribuendo rilevanza al luogo nel
quale ha sede il Consiglio dellordine cui il legale è iscritto quando presenta il
ricorso per decreto ingiuntivo. Ciò perché la disposizione ha inteso prevedere che il
tribunale competente a decidere sul ricorso per decreto ingiuntivo sia quello presso il
quale ha sede il Consiglio dellordine che ha formulato il parere di congruità sulla
parcella professionale.
Pertanto, nella specie la competenza sarebbe stata del Tribunale di Milano, in quanto il
ricorrente era iscritto al Consiglio dellordine milanese al momento della
proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo; in via subordinata, si sarebbe comunque
radicata la competenza del detto Tribunale, anche con riferimento al disposto
dellarticolo 1182 codice civile, perché la scadenza dellobbligazione relativa
al compenso dovuto al professionista legale si determina quando essa si concretizza
attraverso la liquidazione compiuta con il parere di congruità e in quellepoca,
cioè nel 2005, lavvocato E. L. era iscritto al Consiglio dellordine di
Milano.
2.2. Lavv. F. L., a sua volta, denunciando violazione ed omessa applicazione
dellart. 637, terzo comma, cod. proc. civ., nonché vizi di motivazione, censura la
statuizione del Tribunale adducendo che, nel dichiarare la propria incompetenza per
territorio per essere competente il Tribunale di Roma, essa ha fatto esclusivo riferimento
allart. 1182, terzo comma, cod. civ., senza neppure prendere in esame lart.
637, terzo comma, cod. proc. civ., in base al quale egli ha agito con il ricorso per
decreto ingiuntivo. Per il resto, il ricorrente svolge argomenti analoghi a quelli esposti
dallavv. E. L.
3. La Corte di cassazione aggiunge che la società resistente, in via preliminare,
ha eccepito linammissibilità dei regolamenti di cui allart. 42 cod. proc.
civ., assumendo che i provvedimenti impugnati non potrebbero qualificarsi come sentenze
sulla competenza. Essa ha sostenuto, poi, lesattezza delle decisioni impugnate,
osservando che lart. 637, terzo comma, cod. proc. civ. dovrebbe essere interpretato
alla luce dei criteri di cui allart. 20 del detto codice, individuando il Consiglio
dellordine (cui lo stesso art. 637 si riferisce) in quello cui il professionista era
iscritto al momento della scadenza dellobbligazione. Daltra parte, ad avviso
della resistente, avuto riguardo alla modifica legislativa operata con la legge 21
dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti
dallappartenenza dellItalia alle Comunità europee Legge comunitaria
1999), si imporrebbe uninterpretazione costituzionalmente orientata del citato art.
637, terzo comma. Infatti, la sentenza di questa Corte n. 137 del 1975, nel dichiarare non
fondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma, aveva posto in evidenza
che, secondo la normativa allepoca vigente, gli avvocati erano obbligati a fissare
la residenza nella circoscrizione del Tribunale dove aveva sede il Consiglio
dellordine nel cui albo erano iscritti, obbligo venuto meno per effetto della
menzionata modifica legislativa.
La Corte di cassazione riferisce che la società resistente, per lipotesi in cui
linterpretazione da essa propugnata non fosse condivisa, ha eccepito
lillegittimità costituzionale della norma in esame, per contrasto con gli artt. 3 e
25 Cost., rilevando: 1) la disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di
professionisti, per lingiustificato privilegio attribuito agli avvocati che, per il
recupero dei crediti professionali, potrebbero cambiare senza particolari difficoltà il
Consiglio dellordine di appartenenza, al solo fine dintrodurre il giudizio
contro i propri clienti presso un foro ritenuto più favorevole; 2) sarebbe rimessa al
mero arbitrio dellattore la scelta del giudice competente, in violazione del
precetto costituzionale relativo al giudice naturale, come appunto nella specie sarebbe
avvenuto.
4. Poste le suddette premesse, la Corte di cassazione ha ritenuto, in primo luogo,
che le due istanze di regolamento fossero ammissibili, perché la sentenza con la quale
come nel caso in esame il giudice dellopposizione a decreto ingiuntivo
dichiari la nullità del provvedimento opposto esclusivamente per incompetenza del giudice
che lo ha emesso, integra una statuizione sulla competenza e non una pronuncia sul merito,
essendo la dichiarazione di nullità non soltanto conseguente, ma anche necessaria
rispetto alla declaratoria dincompetenza.
Essa, poi, ha considerato erronea la tesi del Tribunale, secondo cui, ai sensi
dellart. 637 cod. proc. civ., nelle cause aventi ad oggetto il pagamento degli
onorari degli avvocati, la competenza spetterebbe al giudice del luogo in cui ha sede il
Consiglio dellordine presso il quale i professionisti sono iscritti al momento della
scadenza della prestazione. Infatti, detta norma non contiene alcun riferimento a tale
scadenza o, in generale, ai criteri indicati dagli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 cod.
civ. In base al dato normativo, non soltanto sarebbe ingiustificato non identificare il
Consiglio dellordine, in relazione al quale si determina il giudice competente, in
quello cui il legale è iscritto attualmente, cioè con riferimento al momento
della proposizione del ricorso, ma sarebbe arbitrario appellarsi a criteri di collegamento
non previsti dal legislatore.
Né linterpretazione formulata dal Tribunale potrebbe trovare conferma nella citata
sentenza di questa Corte, perché essa non contiene alcun riferimento alla scadenza
dellobbligazione.
Del resto, linterpretazione letterale del citato articolo trova conferma nella sua
ratio ispiratrice, che è quella di agevolare il professionista, altrimenti costretto a
seguire le cause relative al recupero dei crediti professionali in luoghi diversi da
quello in cui ha stabilito lorganizzazione della propria attività professionale.
5. La Corte rimettente, tuttavia, ritiene che linterpretazione dellart.
637, terzo comma, cod. proc. civ., sopra formulata, ponga dubbi di legittimità
costituzionale in relazione allart. 3 Cost.
In primo luogo, essa considera la questione rilevante perché, quando proposero i ricorsi
per decreto ingiuntivo, entrambi gli avvocati erano iscritti al Consiglio dellordine
di Milano, mentre al momento in cui era cessata lattività difensiva, svolta in
favore della società resistente, erano iscritti al Consiglio dellordine degli
avvocati di Roma e in quella città avevano la residenza e il domicilio. Pertanto, ai
sensi dellart. 637, terzo comma, cod. proc. civ., in base allinterpretazione
prima accolta, la competenza per territorio si era radicata presso il Tribunale di Milano,
dichiaratosi erroneamente incompetente, sicché le censure mosse con i regolamenti di
competenza sarebbero meritevoli di accoglimento.
La Corte di cassazione, inoltre, ritiene che la questione non sia manifestamente
infondata.
Richiamato il contenuto della sentenza di questa Corte n. 137 del 1975, la rimettente
osserva che, secondo la normativa allepoca in vigore, lart. 17 del regio
decreto-legge del 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e
di procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, nel
prescrivere i requisiti per liscrizione nellalbo professionale, stabiliva al
n. 7 che i professionisti dovevano avere la residenza nel capoluogo del circondario nel
quale si chiedeva liscrizione. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la
Corte costituzionale ritenne giustificata la previsione a favore degli avvocati di un foro
speciale per il recupero dei crediti professionali, in deroga ai criteri generali di
competenza, anche in considerazione dellobbligo di fissare la residenza nella
località sede del Consiglio dellordine presso il quale erano iscritti. Tale
considerazione non era stata affatto incidentale o marginale ai fini della decisione,
tanto da indurre la Corte a porre in rilievo che proprio nel luogo in cui avevano
stabilito la residenza gli avvocati erano portati ad organizzare adeguatamente la propria
attività professionale.
Ad avviso della rimettente, la questione ora si pone in termini diversi rispetto a quelli
esaminati dalla Corte costituzionale, avuto riguardo alle modifiche normative attuate
prima con lart. 16 della legge n. 526 del 1999, poi con lart. 18 della legge 3
febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti
dallappartenenza dellItalia alle Comunità europee Legge comunitaria
2002). Sulla base della disciplina vigente, infatti, liscrizione allalbo è
svincolata dalla residenza, nel senso che lavvocato può iscriversi ad un Consiglio
dellordine con sede in un luogo in cui abbia fissato il domicilio professionale, pur
avendo stabilito altrove la propria residenza. E, benché il domicilio professionale
costituisca il centro principale dellattività professionale, non può non assumere
rilievo la circostanza che esso può non coincidere con la residenza, che
sidentifica con labituale e volontaria dimora nel luogo in cui la persona ha
fissato la sede delle relazioni sociali e familiari.
Orbene, la norma de qua era stata formulata sul presupposto che lavvocato avesse
lobbligo di stabilire la residenza nel luogo in cui aveva sede il Consiglio
dellordine cui chiedeva di essere iscritto. Lesclusione di tale obbligo, ad
avviso della rimettente, induce a ritenere che sia venuta meno la ratio ispiratrice
dellart. 637, terzo comma, cod. proc. civ. che, avendo la finalità di agevolare il
professionista per consentirgli di concentrare le cause nei confronti dei clienti nel
luogo in cui aveva lobbligo di fissare la sede principale dei propri interessi,
aveva previsto un foro speciale con riferimento alla sede del Consiglio al quale
lavvocato era iscritto.
In questo quadro, la detta disposizione appare in contrasto con il principio di parità di
trattamento e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto attribuisce una posizione
privilegiata ad una determinata categoria professionale, rispetto agli altri cittadini e
ad altre categorie professionali, in assenza di ragioni oggettive che possano giustificare
tale scelta.
Invero, lampiezza e lincidenza della tutela giurisdizionale a favore degli
avvocati «avviene con discriminazione in danno dei loro clienti che si vedono convenuti
presso un foro diverso da quello previsto in base agli ordinari criteri dettati per la
generalità dei consociati». La norma attribuisce esclusivamente a tali professionisti la
possibilità di scegliere un foro alternativo a quelli contemplati in via generale dagli
artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., il che può tradursi in un danno per i clienti stessi.
La disposizione, inoltre, realizza una disparità di trattamento nei confronti di altre
categorie professionali, in quanto la scelta operata dal legislatore si rivela arbitraria
ed irragionevole, perché la disciplina che regola laccesso e le modalità di
svolgimento della professione legale non è tale da giustificare il diverso trattamento
riservato ad altre figure professionali, che pure si trovano sottoposte a particolari
condizioni e modalità stabilite per laccesso e lo svolgimento della professione.
6. Gli avvocati E. e F. L. si sono costituiti con separate memorie, depositate il 23
giugno 2009, sostenendo che la questione sarebbe improponibile e, comunque, non
adeguatamente motivata in ordine alla rilevanza.
Premesso che la norma censurata contiene due proposizioni, la prima relativa agli avvocati
e la seconda ai notai, in relazione al disposto dellart. 633, n. 3, cod. proc. civ.,
che si riferisce però anche «ad altri esercenti una libera professione o arte, per la
quale esiste una tariffa legalmente approvata», i due professionisti sostengono che la
Corte rimettente avrebbe dovuto accertare se in via interpretativa, in base alla lettura
coordinata degli artt. 633, n. 3, e 637, terzo comma, seconda parte, cod. proc. civ., la
particolare facoltà prevista da tale norma non debba essere riconosciuta anche agli altri
esercenti professioni o arti (con tariffa legale), per la loro riconosciuta equiparazione
ai notai ai sensi del precedente art. 633, n. 3, accertamento non compiuto dal giudice a
quo ad onta del suo carattere essenziale.
In ogni caso, la questione di legittimità costituzionale avrebbe dovuto riguardare non la
prima, ma la seconda proposizione dellart. 637, terzo comma, cod. proc. civ., cioè
quella relativa ai notai e si sarebbe dovuta porre in relazione alla detta norma «in
quanto non prevede il riconoscimento della stessa facoltà agli altri esercenti arti o
professioni con tariffa legale» rispetto ai notai, ai quali essi sono sostanzialmente
equiparati dal precedente art. 633, n. 3.
Ferma la detta eccezione, i deducenti sostengono che la questione di legittimità
costituzionale qui sollevata è già stata esaminata da questa Corte con la citata
sentenza n. 137 del 1975, che lha dichiarata non fondata sulla base di una
valutazione sostanziale della posizione dei professionisti avvocati e delle relative
peculiarità. Il richiamo alla circostanza che in quellepoca la sede del legale
dovesse coincidere con la residenza anagrafica ha avuto carattere soltanto incidentale,
sicché è da escludere che il venir meno di quel requisito possa oggi condurre ad una
decisione di segno opposto.
Invero, la ratio della norma, individuata dalle stesse ordinanze di rimessione, è quella
di agevolare il professionista, che sarebbe altrimenti costretto a seguire le cause
relative ai propri crediti professionali in luoghi diversi da quello in cui ha stabilito
lorganizzazione della propria attività. Orbene, allepoca della precedente
sentenza ed anche attualmente, il domicilio professionale, in relazione al quale si
determina lOrdine discrizione, rappresenta il centro principale
dellattività professionale, onde a tale elemento si deve fare riferimento per
individuare lOrdine di appartenenza. In tal senso il richiamo contenuto nella
sentenza n. 137 del 1975 al requisito della residenza assume carattere incidentale, mentre
di particolare rilievo è il dato costituito dal riconoscimento, da parte del Consiglio
dellordine, dellesistenza del domicilio professionale, sulla cui base
liscrizione viene effettuata, con il conseguente controllo deontologico che si
esercita in sede di approvazione della parcella.
I deducenti osservano ancora che, nella parte conclusiva della propria ordinanza, la Corte
di cassazione solleva la questione soltanto con riferimento alla disparità di trattamento
per gli altri professionisti rispetto agli avvocati. Nel testo dellordinanza,
peraltro, si rinvengono anche considerazioni nel senso che «lampiezza e
lincidenza della tutela giurisdizionale posta a favore degli avvocati avviene con
discriminazione in danno dei loro clienti che si vedono convenuti presso un foro diverso
da quello previsto in base agli ordinari criteri dettati per la generalità dei
consociati». Tale prospettazione, a parte la sua inammissibilità in quanto non
effettivamente sollevata in sede di dispositivo dellordinanza, sarebbe del tutto
infondata in relazione a quanto già rilevato da questa Corte nella sentenza n. 137 del
1975, la quale escluse che la facoltà attribuita agli avvocati dalla norma censurata
potesse essere qualificata come un ingiustificato privilegio, definendola invece come una
razionale agevolazione per una categoria di lavoratori autonomi.
7. Anche la A. S. Roma s.p.a., in persona del Presidente, si è costituita con
distinte memorie depositate il 1°giugno 2009, chiedendo che sia dichiarata
lillegittimità costituzionale dellart. 637, terzo comma, cod. proc. civ., in
riferimento allart. 3 Cost.
La società, richiamando a sua volta la sentenza già citata, si riporta agli argomenti
svolti nellordinanza di rimessione, che condivide. Rileva, poi, un ulteriore profilo
di illegittimità costituzionale della norma censurata, in relazione al combinato disposto
degli artt. 25 e 3 Cost.
Infatti, venuto meno, per gli avvocati, lobbligo di avere la residenza nella
circoscrizione del Tribunale nel cui albo sono iscritti, al professionista sarebbe data la
possibilità di determinare arbitrariamente il foro competente (quello dellordine al
quale egli è iscritto al momento della proposizione del ricorso per ingiunzione) mediante
il semplice trasferimento del proprio domicilio professionale e, dunque, del Consiglio
dellordine di appartenenza. Tale trasferimento sarebbe ben più agevole che non
quello della residenza e, come emergerebbe anche dai fatti dei giudizi principali,
effettuabile perfino nellimminenza dellistanza monitoria e perciò ad essa
direttamente preordinabile.
Sotto questo profilo, una delle possibili letture costituzionalmente orientate della norma
censurata sarebbe quella proposta dalla società nei procedimenti per regolamento di
competenza, consistente nel collegare lindividuazione del foro competente per il
decreto ingiuntivo con il luogo dove ha sede il Consiglio dellordine presso cui
lavvocato è iscritto al tempo in cui è stata resa la prestazione da cui scaturisce
il credito azionato.
8. Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con lordinanza n. 156
del 2009, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dallAvvocatura generale dello Stato.
Dopo avere rilevato che la Corte di cassazione ha sollevato la questione con esclusivo
riferimento al parametro di cui allart. 3 Cost., la difesa erariale osserva che la
norma censurata prevede, in deroga ai criteri generali stabiliti in materia di competenza
per territorio dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., un foro concorrente e facoltativo,
a favore della categoria degli avvocati che azionano il procedimento monitorio per il
recupero dei crediti professionali nei confronti dei propri clienti.
Richiamati gli argomenti svolti nellordinanza di rimessione, lAvvocatura
generale dello Stato reputa la questione manifestamente infondata.
Al riguardo, prende le mosse dalla sentenza di questa Corte n. 137 del 1975, riportandone
i contenuti che hanno escluso ogni violazione del principio di uguaglianza. Rileva che la
Corte rimettente ha ritenuto che la questione si ponga ora in termini del tutto diversi,
attribuendo rilievo decisivo ed assorbente alla intervenuta modifica in tema di obbligo di
residenza dellavvocato nella circoscrizione del tribunale nel cui albo
liscrizione è domandata, obbligo venuto meno per effetto della modifica di cui alla
legge n. 526 del 1999.
Ad avviso della difesa erariale, una lettura attenta della sentenza n. 137 del 1975 mette
in evidenza il carattere residuale della argomentazione fondata sullobbligo di
residenza, sicché, prescindendo dalla sussistenza o meno di un obbligo di fissare la
residenza nella circoscrizione del Tribunale, nel cui albo gli avvocati sono iscritti, per
escludere una situazione di disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori
autonomi assume rilievo la particolare disciplina che regola laccesso, le modalità
di svolgimento della prestazione e la relativa remunerazione.
Inoltre, linterpretazione della normativa professionale in tema di obbligo di
residenza e iscrizione allOrdine, addotta dalla Corte di cassazione a sostegno della
questione di legittimità costituzionale, non sarebbe corretta. Invero, elemento rilevante
per lindividuazione dellOrdine di appartenenza sarebbe il concetto di
domicilio professionale, in relazione al quale si determina lOrdine
discrizione, costituente il centro principale dellattività professionale
(art. 43 cod. civ. e parere del Consiglio nazionale forense del 27 ottobre 2000,
richiamati nelle stesse ordinanze di rimessione).
Pertanto, la differenza tra la disciplina previgente e quella attuale «non è nel senso
che lOrdine professionale di appartenenza dovesse essere quello di residenza
anagrafica, ma al contrario nel senso che, una volta determinato lOrdine di
appartenenza sulla base del criterio del domicilio professionale, ai fini
delliscrizione (in passato) il professionista doveva nel suo ambito trasferire la
residenza anagrafica al fine di rendere possibile la relativa iscrizione».
Così ricostruito il vero significato del precedente obbligo di residenza, sarebbe a
maggior ragione irrilevante lavvenuta modifica, con riferimento alla norma
denunciata rispetto al parametro della ragionevolezza.
9. In prossimità delludienza di discussione le parti private hanno depositato
memorie, nelle quali sono ripresi e sviluppati gli argomenti da ciascuno addotti.
Considerato in diritto
1. La Corte di cassazione, con le due ordinanze di analogo tenore indicate in
epigrafe, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento allart. 3 della
Costituzione, dellart. 637, terzo comma, codice di procedura civile, «nella parte
in cui, stabilendo che gli avvocati possono altresì proporre domanda di ingiunzione nei
confronti dei propri clienti al giudice competente per valore del luogo in cui ha sede il
consiglio dellordine degli avvocati al cui albo sono iscritti al momento della
proposizione della domanda di ingiunzione, attribuisce esclusivamente agli avvocati la
possibilità di scegliere un foro facoltativo in alternativa a quelli di cui agli artt.
18, 19 e 20 cod. proc. civ.».
La Corte rimettente premette di essere chiamata a pronunciare in due giudizi per
regolamento necessario di competenza, promossi da due avvocati avverso sentenze emesse dal
Tribunale di Milano che, decidendo due cause di opposizione proposte da una società
sportiva contro altrettanti decreti ingiuntivi, ottenuti dai legali per il pagamento di
compensi relativi a prestazioni professionali da loro svolte nellinteresse della
società stessa, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio e la conseguente
nullità dei decreti, ritenendo che la competenza spettasse al Tribunale di Roma.
Secondo il Giudice milanese, competente a conoscere dei ricorsi per decreto ingiuntivo
sarebbe stato il detto Tribunale di Roma, sul rilievo che, per le cause aventi ad oggetto
il pagamento degli onorari dei professionisti, il codice prevede il foro del luogo in cui
ha sede il Consiglio dellordine al quale i professionisti stessi sono iscritti al
momento della scadenza della prestazione e, nella specie, uno degli avvocati, in quel
momento, aveva il domicilio professionale in Roma ed ivi aveva sede la banca presso la
quale dovevano affluire i pagamenti dei corrispettivi dovuti (ordinanza n. 155 del 2009);
e sul rilievo che, nel caso in esame, trovano applicazione le norme regolatrici della
competenza per territorio, in materia di obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di
somme di denaro che devono essere corrisposte nel luogo in cui il creditore ha il
domicilio al momento della scadenza, e laltro avvocato, al momento della richiesta
di pagamento della parcella (anno 2000), era residente in Roma ed ivi aveva il domicilio
(ordinanza n. 156 del 2009).
La rimettente prosegue osservando che entrambi i professionisti hanno impugnato le dette
sentenze con istanze di regolamento di competenza, denunziando violazione ed omessa
applicazione dellart. 637, terzo comma, cod. proc. civ. Essa, dopo aver ritenuto
ammissibili le istanze di regolamento (per le ragioni di cui in narrativa), ritiene
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della
citata norma, sollevata dalla società resistente.
2. I due giudizi di legittimità costituzionale hanno ad oggetto la medesima
questione, relativa allart. 637, terzo comma, cod. proc. civ., con riferimento allo
stesso parametro e sulla base di argomentazioni nella sostanza identiche. Pertanto, essi
vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
3. La società sportiva ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale anche in
relazione allart. 25 Cost.
Al riguardo, si deve rilevare che, per giurisprudenza costante di questa Corte,
loggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme
ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in
considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di
costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri
dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il
contenuto delle stesse ordinanze. Sono inammissibili, dunque, e non possono essere prese
in esame in questa sede, le deduzioni della società sportiva dirette ad estendere il
thema decidendum attraverso il richiamo dellulteriore parametro costituito
dallart. 25 Cost. (ex plurimis, sentenze n. 236 e 56 del 2009 e n. 86 del 2008;
ordinanze n. 174 del 2003 e n. 379 del 2001).
4. I due avvocati, costituiti con separate memorie, hanno eccepito che la questione,
«nei termini in cui è prospettata», sarebbe improponibile e, comunque, non
adeguatamente motivata in ordine alla rilevanza ai fini del giudizio a quo.
Infatti, premesso che lart. 637, terzo comma, cod. proc. civ. consta di due parti,
la prima concernente gli avvocati, in relazione alla previsione dellart. 633, n. 2,
di detto codice e la seconda concernente i notai, in riferimento alla previsione
dellart. 633, n. 3 (questultima relativa, peraltro, non soltanto ai notai ma
anche ad «altri esercenti una libera professione o arte per la quale esiste una tariffa
legalmente approvata»), essi sostengono: a) che la Corte di cassazione, prima di
sollevare la questione di legittimità costituzionale, avrebbe dovuto individuare il
«diritto vivente nella specie rilevante» e, quindi, accertare se in via interpretativa,
in base alla lettura coordinata della normativa ora citata, la facoltà di cui
allart. 637, terzo comma, cod. proc. civ. non dovesse essere riconosciuta anche agli
altri esercenti professioni o arti (con tariffa legale), in base alla loro equiparazione
ai notai ai sensi del precedente art. 633, n. 3; b) qualora tale valutazione si fosse
conclusa per lapplicabilità dellart. 637, terzo comma, soltanto ai notai, la
questione di legittimità costituzionale avrebbe dovuto riguardare non lart. 637,
terzo comma, prima parte (relativo agli avvocati), bensì lart. 637, terzo comma,
seconda parte (relativo ai notai), e si sarebbe dovuta porre in relazione a detta norma,
nella parte in cui «non prevede il riconoscimento della stessa facoltà agli altri
esercenti arti o professioni con tariffa legale rispetto ai notai».
Nella memoria depositata dai due professionisti in vista delludienza di discussione,
poi, si sostiene che, nel caso in esame, il contrasto riguardava, da un lato, i
professionisti medesimi, che intendevano avvalersi della facoltà di scegliere il foro
competente ai sensi dellart. 637, terzo comma, cod. proc. civ., dallaltro la
parte citata in giudizio. In tale contesto, la questione di legittimità costituzionale in
esame sarebbe stata prospettata sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto
ad altre categorie professionali che non godono dello stesso beneficio. Questa
impostazione, tuttavia, sarebbe illogica e contraddittoria, sia perché la questione (in
ipotesi) si sarebbe dovuta porre nella parte in cui la norma non concede il detto
beneficio anche ad altre categorie professionali, sia perché essa comunque non potrebbe
portare ad alcun risultato positivo per la parte che lha sollevata.
4.1. Questi argomenti non possono essere condivisi.
Il riferimento ai notai e alle altre categorie professionali non è pertinente, perché
nei giudizi di legittimità costituzionale di cui si tratta non vengono in rilievo le
posizioni degli uni o delle altre, bensì quelle degli avvocati, in relazione ai quali,
dunque, lindagine sulla rilevanza della questione deve essere condotta. Tale
indagine è stata puntualmente svolta dalla rimettente che, dopo avere esposto le ragioni
che la inducevano a considerare erronee le sentenze dincompetenza pronunciate dal
Tribunale di Milano, ha posto in luce che, ai sensi dellart. 637, terzo comma, cod.
proc. civ., le censure sollevate con i regolamenti di competenza sarebbero state fondate.
La Corte di cassazione, quindi, deve fare applicazione della norma censurata, sicché il
dubbio sulla sua legittimità costituzionale è, nella fattispecie, rilevante.
Ne deriva che la questione è ammissibile.
5. Essa, tuttavia, non è fondata.
Lart. 637, terzo comma, cod. proc. civ. dispone che «Gli avvocati o i notai possono
altresì proporre domanda dingiunzione contro i propri clienti al giudice competente
per valore del luogo ove ha sede il consiglio dellordine al cui albo sono iscritti o
il consiglio notarile dal quale dipendono».
La norma individua un criterio di competenza territoriale, facoltativa e concorrente con
quelli di cui al primo e al secondo comma del medesimo articolo.
Essa fu già sottoposta allesame di questa Corte che, con sentenza n. 137 del 1975,
dichiarò non fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, allepoca
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
La citata sentenza, per quanto qui rileva, osservò: a) che la norma censurata riguardava
i rapporti professionali tra gli avvocati ed i propri clienti, e non gli altri cittadini
estranei a tali rapporti, i quali non erano avvantaggiati o danneggiati dalla norma
medesima; b) che il dettato normativo acquistava pratico rilievo qualora il giudice
individuato in base ad esso non fosse quello del luogo di residenza o domicilio
dellintimato, o quello del luogo in cui era sorta o doveva eseguirsi
lobbligazione dedotta in giudizio, ai sensi degli artt. 18 e 20 del codice di rito,
ovvero «lufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si
riferisce» (art. 637, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo ora vigente), sicché
lambito di applicazione della norma era ben contenuto e limitato; c) che gli
avvocati, in vista e per il fatto dellesercizio della professione, erano in una
posizione avente aspetti di peculiarità idonei a differenziarli da quella di tutti gli
altri prestatori dopera intellettuale, in ordine al pagamento dei compensi loro
dovuti (sentenza n. 132 del 1974); d) che i professionisti legali dovevano avere la
residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo erano iscritti e, per far fronte
ad unesigenza crescente, erano portati ad organizzare in modo adeguato la loro
attività di lavoro autonomo; e) che la qualità di avvocato era il riflesso di una
disciplina cui si riferivano interessi pubblici o collettivi e nella quale concorrevano
coerenti mezzi e modi di tutela, sicché essa non si prestava ad un esame analitico ma
andava verificata, in sede di controllo della sua conformità a Costituzione, nel suo
complesso; f) che, pertanto, non si poteva prescindere dallampiezza e portata della
tutela giurisdizionale prevista per i suddetti professionisti, i quali, per realizzare le
loro pretese patrimoniali nei confronti dei clienti, potevano adire il magistrato dando
vita ad un ordinario processo di cognizione, o chiedendo lemissione di un decreto
ingiuntivo, o giovandosi della speciale procedura di cui allart. 28 della legge 13
giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocati e di procuratori per prestazioni giudiziali in
materia civile), e successive modificazioni, norma della quale è stata riconosciuta la
legittimità costituzionale (sentenza n. 22 del 1973); g) che, pertanto,
lattribuzione agli avvocati del potere di scegliere la competenza per territorio, in
tema di procedimento per ingiunzione, appariva sufficientemente giustificata.
Le ordinanze di rimessione prendono le mosse dalla pronunzia ora riassunta e rilevano che,
secondo la normativa allepoca in vigore (art. 17, primo comma, n. 7, regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, recante «Ordinamento delle professioni di
avvocato e procuratore», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36), gli avvocati dovevano «avere la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui
albo liscrizione è domandata». Ad avviso della rimettente, questa Corte ritenne
giustificata la previsione, a favore degli avvocati, di un foro speciale per il recupero
dei crediti professionali, in deroga a criteri generali di competenza, anche considerando
lobbligo di fissare la residenza nella sede del consiglio dellordine presso il
quale erano iscritti. Tale considerazione avrebbe avuto un ruolo non marginale nella
citata sentenza, in quanto in essa si pose in evidenza che «nel luogo in cui avevano
stabilito la residenza gli avvocati sono portati ad organizzare adeguatamente la propria
attività professionale».
La questione di legittimità costituzionale della norma, però, si porrebbe ora in termini
diversi, avuto riguardo allintervento del legislatore che ha modificato la
disciplina. Infatti, con lart. 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni
per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle
Comunità europee Legge comunitaria 1999), si è stabilito che «Per i cittadini
degli Stati membri dellUnione europea, ai fini delliscrizione o del
mantenimento delliscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale
è equiparato alla residenza»; poi, con lart. 18, comma 2, della legge 3 febbraio
2003, n. 14 (Disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti
dallappartenenza dellItalia alle Comunità europee Legge comunitaria
2002), si è disposto che «Allart. 17, primo comma, n. 7, del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36, e successive modificazioni, dopo la parola residenza sono inserite le
seguenti: o il proprio domicilio professionale».
Pertanto la rimettente prosegue in base alla disciplina vigente
liscrizione allalbo è svincolata dalla residenza. E, anche se il domicilio
professionale costituisce il centro principale della relativa attività, assume rilievo la
circostanza che esso (a prescindere dalla difficoltà di verificare il luogo in cui il
legale, che può aprire studi in più sedi, svolga in prevalenza la professione) può non
coincidere con la residenza, cioè con labituale e volontaria dimora nel luogo in
cui la persona ha fissato la sede delle relazioni sociali e familiari e che, inoltre, è
rivelato da elementi obiettivi facilmente accertabili.
Tale circostanza, secondo la Corte di cassazione, induce a ritenere che sia venuta meno la
ratio ispiratrice della disposizione censurata, da identificare nella finalità di
agevolare il professionista, il quale, in assenza di detta norma, sarebbe costretto a
seguire le cause relative al recupero dei crediti professionali in luoghi diversi da
quello in cui ha stabilito lorganizzazione della propria attività.
Pertanto, la norma de qua sarebbe in contrasto con i principii di parità di trattamento e
di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto attribuirebbe una posizione privilegiata ad
una determinata categoria professionale rispetto agli altri cittadini e ad altre categorie
professionali, non sussistendo ormai ragioni oggettive idonee a giustificare tale scelta,
che si risolverebbe anche in un danno per i clienti, convenuti presso un foro diverso da
quello previsto in base agli ordinari criteri dettati per la generalità dei consociati.
Le argomentazioni ora riassunte non possono essere condivise.
Come risulta dallesposizione che precede, la Corte rimettente individua esattamente
la ratio della norma censurata, ravvisandola nella finalità di agevolare lavvocato,
per consentirgli di concentrare le cause, nei confronti dei clienti, nel luogo in cui ha
stabilito lorganizzazione della propria attività professionale, cioè la sede
principale dei propri affari ed interessi.
Al riguardo, si deve rilevare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il
legislatore dispone di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti
processuali, e quindi anche nella determinazione dei criteri attributivi della competenza,
con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute (ex plurimis,
sentenze n. 221 del 2008; n. 237 del 2007 e n. 341 del 2006; ordinanze n. 134 del 2009 e
n. 318 del 2008). Nel caso in esame, la suddetta finalità è senza dubbio idonea a
giustificare il fondamento della norma e perciò esclude che essa violi il principio di
ragionevolezza.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla rimettente, non è esatto che la ratio della
disposizione sia venuta meno per effetto della modifica introdotta dalla normativa dianzi
citata, e, segnatamente, dallart. 18, comma 2, della legge n. 14 del 2003. Quella
modifica, disposta in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee del 7 marzo 2002 (in causa C-145/99), si è limitata ad inserire nellart.
17, primo comma, n. 7, della legge professionale degli avvocati, dopo la parola
residenza lespressione o il proprio domicilio professionale,
rendendo così alternativo per liscrizione nellalbo, tra gli altri, il
requisito soggettivo della residenza o del domicilio professionale.
Il detto intervento legislativo si è reso necessario perché la menzionata sentenza della
Corte di giustizia ha ritenuto in contrasto con lart. 43 del Trattato CE del 25
marzo 1957 (Trattato istitutivo della Comunità Economica testo vigente)
lobbligo imposto agli avvocati di risiedere nella circoscrizione del tribunale da
cui dipende lalbo al quale essi sono iscritti. Non si vede, però, in qual modo tale
intervento possa avere inciso, fino ad escluderla, sulla ratio sottesa alla norma
censurata, né le ordinanze di rimessione lo spiegano con chiarezza.
Invero, il domicilio professionale che non di rado coincide con la residenza
sidentifica con la sede principale degli affari ed interessi del professionista
(art. 43, primo comma, codice civile), cioè con il luogo in cui egli esercita in modo
stabile e continuativo la propria attività. Si tratta, quindi, di un concetto
verificabile sulla base di dati oggettivi (frequenza e continuità delle prestazioni
erogate, numero dei clienti, giro di affari), suscettibili dei dovuti controlli ad opera
del Consiglio dellordine competente. Anzi, proprio con riferimento a tale concetto
ben si giustifica lo scopo «di agevolare il professionista, che sarebbe invece costretto
a seguire le cause relative al recupero dei crediti professionali in luogo diverso (o
addirittura in luoghi diversi) da quello in cui egli avesse attualmente stabilito
lorganizzazione della propria attività professionale» (così le ordinanze di
rimessione).
Neppure sotto il profilo della disparità di trattamento la questione può dirsi fondata.
Infatti, per quanto riguarda il riferimento «agli altri cittadini» (peraltro evocati in
modo del tutto generico), il richiamo non è pertinente, perché la previsione normativa
concerne i rapporti professionali tra gli avvocati ed i clienti, sicché gli altri
cittadini non ne sono destinatari.
In relazione ad altre categorie professionali, che non possono avvalersi della stessa
norma, si deve osservare che ogni professione presenta caratteri peculiari idonei a
giustificarne una disciplina giuridica differenziata. Per la professione legale tali
caratteri sono stati già posti in luce con la sentenza di questa Corte n. 137 del 1975.
Infine, quanto al rapporto tra lavvocato e il cliente, se è vero che la norma
censurata attribuisce al primo una facoltà processuale ai fini del recupero dei suoi
crediti per prestazioni professionali, mediante la possibilità di scegliere un foro che
può non coincidere con la residenza o il domicilio del debitore convenuto, è anche vero
che tale facoltà non contrasta con il principio di eguaglianza, essendo essa, come già
si è notato, frutto di una scelta non irragionevole del legislatore.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dellarticolo 637,
terzo comma, codice di procedura civile, sollevata, in riferimento allarticolo 3
della Costituzione, dalla Corte di cassazione con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10
febbraio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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