| Parziale illegittimita' dell'art.
669-quinquies .c.p.c. - La Corte Costituzionale dichiara lillegittimità
costituzionale dellarticolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile, nella
parte in cui, escludendo lapplicazione dellarticolo 669-quinquies dello stesso
codice ai provvedimenti di cui allart. 696 cod. proc. civ., impedisce, in caso di
clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la
proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe
competente a conoscere del merito. (Corte Costituzionale sentenza n. 26 del 25.01.2010)
Corte Costituzionale sentenza n. 26 del 25.01.2010
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di La Spezia, con ordinanza depositata il 31 ottobre 2008, ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dellarticolo 669-quaterdecies del codice di procedura
civile, nella parte in cui, escludendo lapplicazione delle disposizioni contenute
nella Sezione I del Capo III, Libro IV, cod. proc. civ., e segnatamente dellart.
669-quinquies di detto codice, ai provvedimenti di cui alla Sezione IV, impedisce, in caso
di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la
proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe
competente a conoscere del merito.
2. Il rimettente premette che la vicenda allesame del Collegio trae origine da
un contratto, stipulato il 29 maggio 2007, tra T.M.E. s.p.a. T. E. e T s.p.a., da
una parte, V. S. A. s.p.a. e V. P. s.a. dallaltra. In forza di tale contratto T.M.E.
s.p.a. T. E. ha alienato a V. S. A. s.p.a. azioni pari al 75% del capitale sociale
di una terza società, denominata T.M.T. Tecnitalia s.p.a. (poi denominata V. S. A. T.
s.p.a.), così acquisendo anche il controllo di T.E.V. s.p.a. T. V. e di V. E. s.r.l., con
perfezionamento al momento del cosiddetto closing.
Successivamente, la società alienante ha trasferito la sua residua partecipazione in V.
S. A. T. s.p.a. a S. I. E. ed E. s.r.l.
Con lettera del 30 giugno 2008, la società acquirente ha lamentato con riferimento
agli impianti inceneritori di T. E. V. s.p.a., di T. s.p.a. e di Vercelli Energia s.r.l.
che prima del closing essi erano stati gestiti in violazione della
normativa dettata a tutela dellambiente, mediante alterazione del cosiddetto
«software di monitoraggio delle emissioni», in modo da far risultare un minor livello
delle emissioni di ossido di carbonio nellatmosfera. Deducendo la violazione del
contratto e linsorgere di notevoli danni, la detta società ha chiesto di essere
indennizzata.
A fronte di simile prospettiva, le società T.M.E. T. E., T. e S. I. E. ed E. hanno
chiesto che fosse espletato un accertamento tecnico preventivo, diretto alla verifica, al
momento del closing ed in epoca successiva, della qualità e dello stato degli
impianti, delle loro funzionalità e modalità di esercizio pregresso ed attuale, con
particolare riferimento al livello di emissioni di monossido di carbonio, al «software di
monitoraggio delle emissioni» ed alle relative registrazioni. Ma il Presidente del
Tribunale ha rigettato listanza, a seguito delleccezione di arbitrato
formulata dalle società resistenti, sulla base della clausola compromissoria contenuta
nellart. 16 del contratto, ritenendo che lart. 669-quaterdecies cod. proc.
civ. escluda la possibilità dinstaurare un procedimento distruzione
preventiva in ipotesi di controversia compromessa in arbitri.
3. Tanto esposto, il Tribunale di La Spezia, adito in sede di reclamo avverso il
provvedimento presidenziale formulato dalle società che avevano richiesto
laccertamento tecnico preventivo, dopo aver dichiarato ammissibile il reclamo stesso
(in base alla sentenza di questa Corte n. 144 del 2008), ed inammissibile leccezione
dincompetenza per territorio sollevata dalle resistenti, ha affermato che la
possibilità di esperire il detto accertamento va verificata ed induce il collegio a
dubitare della legittimità costituzionale dellart. 669-quaterdecies cod. proc. civ.
Richiamato il contenuto di detta norma, il rimettente rileva che il tenore letterale di
essa impone di escludere che, al di là delleccezione costituita dallart.
669-septies cod. proc. civ. (oggetto di esplicita menzione), la disciplina dei
procedimenti cautelari in generale possa essere applicata allaccertamento tecnico
preventivo, come, del resto, emerge anche dai lavori preparatori della normativa de qua.
Ne deriva che, con riguardo alla fattispecie, non opera la previsione di cui allart.
669-quinquies, alla stregua del quale, se la controversia è oggetto di clausola
compromissoria o è compromessa in arbitri, anche non rituali, o se è pendente il
giudizio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice che sarebbe competente a
conoscere del merito.
Il rimettente prosegue osservando che non si può giungere ad una conclusione diversa
applicando lart. 669-quinquies cod. proc. civ. in via analogica, in quanto il
ricorso allanalogia postula una lacuna normativa nella fattispecie non
configurabile. Né potrebbe soccorrere una interpretazione di detta norma
costituzionalmente orientata, perché essa si porrebbe in contrasto con il dettato del
successivo art. 669-quaterdecies, comportandone labrogazione almeno parziale.
Né, infine, la soluzione favorevole allammissione del mezzo istruttorio potrebbe
fondarsi sulla valorizzazione del riferimento, operato da questultima norma, ai
provvedimenti e non ai procedimenti, perché ciò si spiega con
lopzione del legislatore, dotato di ampi margini di discrezionalità nella
regolazione degli istituti processuali, diretta a disciplinare, con gli artt. 669-bis e
seguenti cod. proc. civ., il procedimento cautelare in modo uniforme, disegnandone un
modello tendenzialmente unico, per poi sancirne la portata applicativa, alla stregua della
disposizione che chiude la sezione I, ai singoli tipi di provvedimento
cautelare previsti nelle successive Sezioni II, III e V, con esclusione del tipo
contemplato dallart. 696 cod. proc. civ., incluso nella Sezione IV.
Tuttavia, aggiunge il rimettente, la disciplina del processo non si sottrae allo scrutinio
di ragionevolezza ed al vaglio di legittimità costituzionale sotto altri profili.
Al riguardo, pone in evidenza che, pur non essendo applicabile allaccertamento
tecnico preventivo lart. 669-quinquies cod. proc. civ.: a) esso è strumento di
tutela cautelare, al pari di quelli contemplati nelle Sezioni II, III e V del Capo III del
Libro IV cod. proc. civ., con riferimento ai quali il detto art. 669-quinquies opera; b)
in particolare, nel caso di compromesso in arbitri è consentito il ricorso
allautorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dellart. 670, n. 2, cod. proc.
civ., per ottenere il sequestro di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni
altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, mentre non si può formulare
istanza ai sensi dellart. 696 cod. proc. civ., nonostante la funzione cautelare
probatoria comune ad entrambi gli strumenti; c) in quanto provvedimento cautelare, esso
non può essere concesso dagli arbitri ai sensi dellart. 818 cod. proc. civ., a
fortiori nel caso di arbitrato irrituale; d) lalterazione dello stato dei luoghi, e
in generale di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico, può provocare
pregiudizi irreparabili al diritto che listante intende far valere.
Ad avviso del rimettente, sulla base di tali considerazioni si deve dubitare della
legittimità costituzionale dellart. 669-quaterdecies cod. proc. civ., con
riferimento allart. 3 Cost. (nella misura in cui la citata norma del codice di rito
determina unirragionevole disparità di trattamento rispetto agli altri
provvedimenti cautelari, segnatamente ai sensi dellart. 670, n. 2, cod. proc. civ.)
e allart. 24 Cost. (in considerazione del rapporto che lega il diritto di assolvere
lonus probandi con la garanzia di cui alla norma censurata).
Infine, il giudice a quo chiarisce che la questione è rilevante nella specie perché,
superate le eccezioni dinammissibilità del reclamo e dincompetenza,
listanza rigettata dal Giudice di prime cure proprio in base alla norma denunziata
dovrebbe essere accolta, quanto meno con riferimento alla domanda di accertamento negativo
ed alla domanda di danni nei confronti di una delle società contraenti ed eventualmente
di una società terza, in quanto rientranti nella cognizione devoluta agli arbitri.
4. Nel giudizio di legittimità costituzionale si sono costituite ed hanno
presentato deduzioni, con atto depositato il 16 giugno 2009, le parti reclamanti nel
procedimento di merito.
Esse, premessa lesposizione della vicenda e richiamato il contenuto
dellordinanza di rimessione, hanno dedotto che, in data 20 maggio 2009, V. S. A.
s.p.a. ha depositato domanda di arbitrato presso la Camera di Commercio Internazionale di
Parigi, avente ad oggetto (tra laltro) le contestazioni di cui alla lettera del 30
giugno 2008, aggiungendo che, alla data di deposito delle deduzioni, il collegio arbitrale
non era stato ancora costituito. Hanno poi rimarcato che il giudizio costituzionale, una
volta instaurato, prescinde dalle vicende del rapporto processuale in cui la questione di
legittimità è emersa in via incidentale e che la rilevanza della questione è da
valutare con esclusivo riferimento al momento dellemanazione dellordinanza di
rinvio.
Dopo aver ribadito la persistenza dellinteresse al chiesto accertamento tecnico
preventivo, le deducenti affermano che la questione sollevata con lordinanza in
epigrafe è ammissibile e fondata.
Quanto al primo profilo, esse si riportano agli argomenti svolti nellordinanza di
rimessione, sottolineando che la norma impugnata impedisce laccoglimento del ricorso
per accertamento tecnico preventivo.
Quanto al secondo, rilevano che i provvedimenti distruzione preventiva sono misure
poste a presidio del diritto alla prova, costituente strumento indispensabile del più
ampio diritto, garantito dalla Costituzione, alla tutela delle proprie situazioni
giuridiche ed alla difesa in ogni stato e grado del procedimento.
Ad avviso delle parti private, dette misure appartengono alla più ampia categoria degli
strumenti di natura cautelare, come affermato anche da questa Corte (sentenza n. 144 del
2008), in quanto si fondano sulla comune ratio di evitare che la durata del processo si
risolva in un pregiudizio per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie
ragioni. Pertanto, la norma dettata dallart. 669-quaterdecies cod. proc. civ., nella
parte in cui esclude lapplicazione dellart. 669-quinquies dello stesso codice
ai procedimenti distruzione preventiva, impedendone così lesperimento innanzi
al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito, nel caso in cui la
controversia sia oggetto di compromesso, di clausola compromissoria o se pende giudizio
arbitrale, viene a porsi in contrasto con i parametri costituzionali richiamati
nellordinanza di rimessione. E, pur volendo giustificare distinzioni di disciplina
tra misure cautelari a contenuto conservativo e a contenuto anticipatorio, resterebbe pur
sempre ingiustificabile la disparità di trattamento allinterno della prima
categoria, tra i provvedimenti distruzione preventiva e quelli di sequestro di cui
agli artt. 670 e seguenti cod. proc. civ.
Considerato in diritto
1. Il Tribunale di La Spezia in composizione collegiale, con lordinanza
indicata in epigrafe, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli
articoli 3 e 24 della Costituzione, dellarticolo 669-quaterdecies del codice di
procedura civile, nella parte in cui escludendo lapplicazione delle
disposizioni della Sezione I, Capo III, Libro IV cod. proc. civ. e, segnatamente,
dellart. 669-quinquies di detto codice ai provvedimenti di cui alla Sezione IV
impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del
giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al
giudice competente a conoscere del merito.
Il rimettente premette di essere chiamato a pronunciare, in sede di reclamo, su una
istanza di accertamento tecnico preventivo diretta a verificare lo stato di alcuni
impianti, in relazione ai quali si prospetta linsorgenza di una controversia.
Listanza, presentata al Presidente del Tribunale, è stata respinta, in quanto le
resistenti nel procedimento di istruzione preventiva hanno eccepito che la controversia da
instaurare era devoluta ad arbitri, in forza di clausola compromissoria contenuta nel
contratto dal quale la vicenda ha preso le mosse. Il giudice a quo, che ha motivato in
modo plausibile sulla rilevanza, osserva che, in base alla norma censurata, la disciplina
di cui agli artt. 669-bis e seguenti cod. proc. civ. (escluso lart. 669-septies) non
si applica allaccertamento tecnico preventivo. Pertanto, nel caso in esame non può
operare il disposto dellart. 669-quinquies cod. proc. civ., secondo cui la
competenza per i procedimenti cautelari in generale, se la controversia è oggetto di
clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il
giudizio arbitrale, spetta al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.
Il Tribunale prosegue osservando che lostacolo alla possibilità di esperire
laccertamento tecnico preventivo davanti allautorità giudiziaria ordinaria,
nel caso di devoluzione agli arbitri della controversia, non può essere superato
applicando lart. 669-quinquies in via analogica, perché il ricorso
allanalogia postula una lacuna normativa, nella fattispecie non configurabile. Né
può farsi luogo ad una interpretazione costituzionalmente orientata di detta norma,
perché essa si porrebbe in contrasto con il dettato dellart. 669-quaterdecies cod.
proc. civ.
In questo quadro, ad avviso del rimettente, va rilevato che: a) laccertamento
tecnico preventivo è strumento di tutela cautelare, al pari di quelli contemplati dalla
disposizione ora citata; b) in particolare, nel caso di compromesso in arbitri, è
consentito il ricorso allautorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dellart.
670, n. 2, cod. proc. civ., per ottenere il sequestro delle cose in detta norma indicate,
mentre non si può formulare istanza di accertamento tecnico preventivo, ai sensi
dellart. 696 cod. proc. civ., ad onta della funzione cautelare probatoria, comune ad
entrambi gli strumenti; c) il detto accertamento, trattandosi di mezzo cautelare, non può
essere disposto dagli arbitri, ostandovi il dettato dallart. 818 cod. proc. civ.; d)
lalterazione dello stato dei luoghi e, in generale, di ciò che la parte ritiene di
dover sottoporre ad accertamento tecnico può provocare pregiudizi irreparabili al diritto
che sintende azionare.
Di qui il dubbio circa la legittimità costituzionale della norma censurata, con
riferimento ai parametri richiamati.
2. La questione è fondata.
Lart. 669-quaterdecies cod. proc. civ., sotto la rubrica «ambito di applicazione»,
stabilisce che le disposizioni della Sezione I, capo III, Libro IV, del detto codice,
relativa ai procedimenti cautelari in generale, si applicano ai provvedimenti previsti
dalle Sezioni II, III e V, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti
cautelari disciplinati dal codice civile e dalle leggi speciali. Soltanto lart.
669-septies cod. proc. civ., concernente il provvedimento negativo e il governo delle
spese, si applica anche ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla Sezione
IV del Capo III.
Il dato testuale, dunque, rivela in modo univoco che ai provvedimenti di istruzione
preventiva (artt. 692699 cod. proc. civ.), e quindi anche allaccertamento
tecnico preventivo (art. 696 cod. proc. civ.), le norme disciplinanti i procedimenti
cautelari ed i relativi provvedimenti non si applicano, fatta eccezione per il citato art.
669-septies. Proprio tale eccezione vale a ribadire lintento del legislatore in tal
senso, intento che trova ulteriore conferma nei lavori preparatori, dai quali emerge che
si ritenne di escludere i provvedimenti distruzione preventiva dallambito
applicativo del procedimento cautelare uniforme, perché essi, pur avendo natura
cautelare, non sono collegati al giudizio di merito.
Pertanto, si deve condividere la conclusione cui è pervenuto il giudice a quo, secondo
cui il dettato dellart. 669-quaterdecies cod. proc. civ. non consente una
interpretazione diversa da quella da lui adottata. Come questa Corte ha già osservato,
lunivoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo
interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale (sentenza
n. 219 del 2008, punto 4 del Considerato in diritto).
Ciò posto, va rilevato che la natura cautelare dei provvedimenti di istruzione preventiva
(confermata dalla collocazione sistematica dellistituto) è generalmente
riconosciuta ed è stata anche di recente affermata da questa Corte, che ne ha
sottolineato la ratio ispiratrice, diretta ad evitare che la durata del processo si
risolva in un danno per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie ragioni
(sentenza n. 144 del 2008), non potendosi porre in dubbio che lalterazione dello
stato dei luoghi o, in generale, di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico,
possa provocare pregiudizi irreparabili al diritto che la parte istante intende far
valere.
Tale forma di tutela rappresenta una componente della stessa funzione giurisdizionale e
rispetto alla piena attuazione di questa svolge anche un ruolo strumentale, comune sia
alle misure di tipo anticipatorio che a quelle conservative (sentenze n. 421 del 1996 e n.
253 del 1994). In tale prospettiva si giustifica il carattere espansivo delle regole del
procedimento cautelare uniforme (artt. 669-bis e seguenti, cod. proc. civ.), carattere che
proprio nellart. 669-quaterdecies è normativamente stabilito.
Nel novero delle suddette regole rientra lart. 669-quinquies cod. proc. civ., in
forza del quale, se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa
in arbitri (anche non rituali) o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda di
provvedimenti cautelari, non proponibile agli arbitri per il divieto imposto
dallart. 818 cod. proc. civ., salva diversa disposizione di legge, va fatta al
giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito. Pertanto, in base alla
disposizione ora citata, anche in pendenza del giudizio arbitrale è consentito, tra
laltro, chiedere il sequestro giudiziario di libri, registri, documenti, modelli,
campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è
controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione ed è opportuno provvedere
alla loro custodia temporanea (art. 670, n. 2, cod. proc. civ.), mentre non è possibile
ottenere analoga tutela mediante laccertamento tecnico preventivo, ad onta della
comune natura cautelare e della finalità probatoria perseguita da entrambi gli strumenti.
Fermi questi punti, va aggiunto che non sussiste incompatibilità tra la normativa
generale sui provvedimenti cautelari e la disposizione concernente laccertamento
tecnico preventivo. In particolare, detta incompatibilità non è ravvisabile nel rilievo
che questultimo non richiede linstaurazione entro un dato termine del giudizio
ordinario, mentre nel procedimento uniforme, se la domanda sia stata proposta prima della
causa di merito, lordinanza di accoglimento deve fissare un termine perentorio per
linizio del giudizio stesso, ai sensi e con le modalità di cui allart.
669-octies cod. proc. civ., anche nel caso in cui la controversia sia oggetto di
compromesso o di clausola compromissoria (quinto comma della norma citata). E vero
che la disciplina dettata dagli artt. 692-699 cod. proc. civ. non prevede la fissazione di
un termine per linizio del giudizio ordinario, ma questo profilo, se sancisce una
forma di autonomia tra gli atti di istruzione preventiva e il giudizio principale, non
esclude la natura cautelare delle relative misure, né fa venir meno il collegamento con
il giudizio di merito, rispetto al quale esse hanno carattere strumentale, tanto che
lassunzione delle misure stesse non pregiudica le questioni relative alla loro
ammissibilità e rilevanza, destinate ad essere verificate appunto nel giudizio di merito,
nel quale i processi verbali delle prove preventive non possono essere prodotti, né
richiamati, né riprodotti in copia prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati
ammissibili nel giudizio stesso, ai sensi dellart. 698 cod. proc. civ.
Chiarito tale profilo, si deve osservare che lesclusione dellaccertamento
tecnico preventivo dallambito applicativo definito dallart. 669-quaterdecies
cod. proc. civ., con conseguente inapplicabilità dellart. 669-quinquies, non supera
lo scrutinio di ragionevolezza, in riferimento allart. 3, primo comma, Cost.
Invero, la ratio diretta ad evitare che la durata del processo ordinario si risolva in un
pregiudizio per la parte che intende far valere le proprie ragioni, comune ai
provvedimenti di cui agli artt. 669-bis e seguenti ed allart. 696 cod. proc. civ.,
il carattere provvisorio e strumentale dei detti provvedimenti, rispetto al giudizio a
cognizione piena, del pari comune, nonché lassenza di argomenti idonei a
giustificare la diversità di disciplina normativa, con riguardo allarbitrato, tra
il provvedimento di cui al citato art. 696 e gli altri provvedimenti cautelari, i quali
possono essere ottenuti ricorrendo al giudice, anche se la controversia, nel merito, è
devoluta ad arbitri (art. 669-quinquies cod. proc. civ.), rendono del tutto irragionevole
la detta esclusione.
Inoltre, essa viola anche lart. 24, secondo comma, Cost., perché
limpossibilità di espletare laccertamento tecnico preventivo in caso di
controversia devoluta ad arbitri (i quali, come si è detto, non possono concedere
provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge) compromette il diritto alla
prova, per la possibile alterazione dello stato dei luoghi o di ciò che si vuole
sottoporre ad accertamento tecnico, con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa.
Sulla base delle considerazioni che precedono si deve dichiarare lillegittimità
costituzionale della norma impugnata nella parte in cui, escludendo lapplicazione
dellart. 669-quinquies cod. proc. civ. ai provvedimenti di cui allart. 696
dello stesso codice, impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di
pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico
preventivo al giudice competente a conoscere del merito.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara lillegittimità costituzionale dellarticolo 669-quaterdecies del
codice di procedura civile, nella parte in cui, escludendo lapplicazione
dellarticolo 669-quinquies dello stesso codice ai provvedimenti di cui allart.
696 cod. proc. civ., impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di
pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico
preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25
gennaio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
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