Appalti - Caso di omissione di dichiarazione di
possesso dei requisiti prescritti dallart. 38 , richiesta a pena di esclusione,
rispetto alla quale lamministrazione era da considerarsi vincolata
allesclusione Consiglio di Stato Sentenza n. 870 del 16/02/2010
Consiglio di Stato Sentenza n. 870 del 16/02/2010
FATTO
Lappellante partecipava alla gara per la selezione di un socio privato di minoranza
della s.r.l. mista pubblico-privata per la gestione del servizio di farmacia comunale del
Comune di Casapulla (CE).
In base al disciplinare di gara, la documentazione amministrativa doveva comprendere, a
pena di esclusione, la dichiarazione del concorrente di non sussistenza nei propri
confronti delle cause di esclusione di cui allart. 38 D.Lgs. n.163/2006.
Il dott. Francesco Mercurio, amministratore della società in nome collettivo FRE.MAR
allegava in un unico documento tutte le dichiarazioni previste dal disciplinare, omettendo
quella di cui al punto d) dellart. 5, relativa allinsussistenza delle cause di
esclusione di cui alle lett. b), c) ed m) dellart.38.
La Commissione di gara, rilevata lassenza della dichiarazione, escludeva la società
FRA.MAR dalla gara ed, esperita la selezione, provvedeva ad aggiudicare provvisoriamente
la gara alla dott.ssa Avia Castaldo.
La soc. FRE.MAR ricorreva al TAR avverso il provvedimento di esclusione e di
aggiudicazione provvisoria .
Il TAR, con sentenza emessa in forma semplificata, respingeva il ricorso rilevando che
nella specie ricorresse un caso di omissione di dichiarazione di possesso dei requisiti
prescritti dallart. 38 , richiesta a pena di esclusione, rispetto alla quale
lamministrazione era da considerarsi vincolata allesclusione. Respingeva
altresì il motivo proposto per la mancata esclusione della controinteressata a causa di
una mancanza documentale, difettando qualsiasi riscontro in atti ed essendo priva di
inizio di prova la violazione dei principi in materia di verbalizzazione.
La FRE.MAR propone appello , sostenendo i) lavvenuto assolvimento da parte della
concorrente dellobbligo di dichiarazione del possesso dei requisiti di cui
allart. 38, essendo stata prestata la dichiarazione omessa dal dott. Mercuri
che comunque avrebbe provveduto allintegrazione, una volta avvedutosi
dellerrore, in seduta di gara- da parte dellaltra socia della società in nome
collettivo,dott.ssa Maria Russo, cui ai sensi degli artt. 2293 e 2266 c.c. deve
riconoscersi la rappresentanza al pari del dott. Mercuri; ii)lobbligo , comunque,per
lamministrazione di disporre la regolarizzazione dei documenti; iii) lassenza
di previsione da parte del disciplinare di gara dellobbligo di dichiarazione da
parte di tutti i soci, essendo espressamente previsto , con clausola equivoca da
interpretare nel senso della più ampia partecipazione alla gara, che solo le
dichiarazioni di cui alle lett. e) ed l) del punto 2 dovessero essere rilasciate altresì
da ogni socio della s.n.c; iv)lambiguità della clausola,che divideva in modo
illogico le dichiarazioni da rendere in ordine ai presupposti dellart.38, che
avrebbe dovuto indurre il giudice ad una interpretazione volta a consentire la massima
partecipazione alla gara, anche in considerazione dellincolpevole affidamento
dellinteressato. Illegittimamente poi la Commissione non avrebbe proceduto
allesclusione della controinteressata non avendo questa prodotto loriginale
della polizza assicurativa ed essendole stato attribuito un punteggio eccessivo rispetto
alle capacità imprenditoriali possedute.
Si sono costituiti il Comune di Casapolla e la controinteressata, sostenendo
lerroneità dellinterpretazione della legge di gara fornita
dallappellante, secondo cui la dichiarazioni ex art. 38 avrebbero potuto essere
prestate dai due soci di s.n.c. ciascuno su requisiti diversi, stabilendo per converso il
disciplinare , a pena di esclusione e senza possibilità di regolarizzazione, che la
domanda e le dichiarazioni dovessere essere prestate dal legale rappresentante, nella
specie dichiaratosi il dott. Mercuri. Sostenevano, infine, che la contro interessata aveva
adempiuto regolarmente allobbligo di deposito in originale della polizza
assicurativa.
In prossimità delludienza di discussione lappellante ha prodotto il ricorso
proposto dinanzi al TAR Campania avverso laggiudicazione definitiva e depositato
memoria ad ulteriore illustrazione delle proprie difese.
Alludienza del 27 novembre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente respinta leccezione di inammissibilità del ricorso sollevata
dalla controinteressata in relazione alla mancata impugnazione della aggiudicazione
definitiva, atteso che lappellante ha dimostrato lattuale pendenza del
giudizio relativo dinanzi al giudice di primo grado.
2. I primi quattro motivi di appello sono strettamente collegati e possono, pertanto,
essere trattati congiuntamente.
Con essi si sostiene, anzitutto, che la spettanza della titolarità dei poteri di
rappresentanza , disgiuntamente, a ciascun socio nella società in nome collettivo ai
sensi degli artt. 2293 e 2266 c.c., che si estende a tutti gli atti che rientrano
nelloggetto sociale, renderebbe sufficiente la dichiarazione della socia ,
anchella amministratrice e legale rappresentante della società, dott.ssa Maria
Russo, attestante linsussistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere b),
c) ed m) dellart. 38 D.Lgs. n. 162/2006 pure in assenza di una equivalente
dichiarazione da parte del dott. Francesco Mercurio.
3.I motivi sono infondati.
3.1.Al riguardo occorre richiamare i piani principi per cui la ratio della norma posta a
base dellart. 38, con particolare riferimento alle cause di esclusione di cui alle
lett. b) e c), risiede nellesigenza di verificare la affidabilità complessivamente
considerata delloperatore economico scelto per la stipula del contratto e dunque il
possesso dei requisiti in capo ai soggetti dotati di potere di rappresentanza che,
conseguentemente, sono in grado di manifestare allesterno la volontà
dellimpresa. Destinatari delle disposizioni sono pertanto tutte le persone fisiche
che, essendo titolari di poteri di rappresentanza, siano in grado di trasmettere, con il
proprio personale comportamento, la riprovazione dellordinamento al soggetto
rappresentato.
Lobbligo per ciascun soggetto dotato di poteri di rappresentanza di dimostrare i
requisiti di moralità è connesso alla necessità di dover garantire laffidabilità
dellintera impresa che entrerà in rapporto con lamministrazione (cfr. di
recente, CdS, sez. V, n. 375/2009; n. 4894/2008).
La clausola del disciplinare di gara prevedeva che nella busta contenente la
documentazione amministrativa dovesse essere contenuta, tra le altre dichiarazioni ,a pena
di esclusione, quella di insussistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere b),
c) ed m) dellart. 38 d.lgs. n. 163/2006. Con successiva disposizione, lo stesso
disciplinare stabiliva che alcune delle dichiarazioni indicate (impegno irrevocabile alla
sottoscrizione del capitale, dichiarazione di non essersi avvalso dei piani di emersione
di cui al d.lgs. n. 383/2001) dovessero essere rese, altresì, da ogni socio in caso di
società di persone (da ogni socio accomandatario in caso di s.a.s.) e dagli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società.
Il dott. Mercuri, legale rappresentante della società in nome collettivo,nel presentare
la domanda di partecipazione alla gara, completa di tutte le altre dichiarazioni richieste
dal bando,ha omesso di dichiarare linsussistenza delle clausole di esclusione di cui
alle lettere b), c) ed m) dellart. 38 mentre tale dichiarazione è stata resa dalla
socia dott.ssa Maria Russo, unitamente a quelle richieste, ai sensi del disciplinare, da
parte di ogni socio (e quindi con esclusione di quelle già rese dal dott. Mercuri e non
richieste da parte degli altri soci di società in nome collettivo).
Tale ultima dichiarazione non può , tuttavia, considerarsi sanante ovvero sufficiente in
base ai principi suesposti ed al chiaro tenore della legge di gara.
Invero, la clausola che imponeva a tutti i soci le sole dichiarazioni di cui alle lett. e)
ed l) poteva, al più, generare incertezza circa lobbligo dei soci di rendere
altresì la dichiarazione sulle cause di esclusione di cui alle lett. b), c) ed m)
errore in cui, peraltro, non è incorsa la concorrente che, correttamente, ha presentato
dichiarazione comprensiva del riferimento a tale cause di esclusione da parte della socia
dott.ssa Russo ma non poteva assolutamente essere interpretata nel senso di esimere
il legale rappresentante della società che aveva compilato la domanda e reso tutte le
altre dichiarazioni non richieste ( e quindi non presentate) dalla dott.ssa Russo, dal
rendere tutte le dichiarazioni indicate nel disciplinare, espressamente prescritte a pena
di esclusione. Non può, quindi, a questo proposito, essere invocato il principio di
favore alla massima partecipazione di concorrenti alla gara, sul rilievo
dellaffidamento incolpevole generato da clausola equivoca, bensì quello della par
condicio competitorum per cui la legge di gara non è passibile di interpretazioni
estensive che si traducano in una violazione procedimentale a danno di quei concorrenti
che vi si siano allineati in modo pedissequo.
3.2. Né, nella specie, può essere invocata la possibilità di regolarizzazione in
applicazione dellart. 46 d. lgs. n. 163/2006, a causa della mera incompletezza della
dichiarazione resa, relativamente a tutte le circostanze elencate nel disciplinare,
mediante un unico documento.
Invero, la forma adottata dal concorrente nel formulare le dichiarazioni , nella specie
mediante dichiarazione plurima in un unico documento secondo il fac simile allegato allo
stesso disciplinare, non consente di considerare lomissione di una delle
dichiarazioni prescritte come incompletezza della dichiarazione , integrabile mediante il
procedimento di cui allart. 46. E chiaro, infatti, che il giudizio di
omissione ovvero di semplice incompletezza od oscurità nel contenuto va operato con
riguardo ad ogni singola dichiarazione resa in unico atto. Nella specie, lomissione
è stata riconosciuta dallo stesso dott. Mercuri ed addebitata ad una svista nella
compilazione sulla falsariga del fac simile. Sicchè nessun effetto sanante può essere
attribuito, stante lespressa previsione dellesclusione dalla gara come
conseguenza dellomissione ed a garanzia del principio della par condicio fra i
partecipanti, alla dichiarazione dellinteressato avvenuta posteriormente
allapertura delle buste. Pertanto, il motivo va respinto richiamando la consolidata
giurisprudenza (CdS sez V, n.4894/2008, sez IV , n. 2435/2009) che ammette la facoltà di
integrazione della documentazione allegata allofferta solo nelle ipotesi in cui
occorra chiarire il contenuto di una domanda o di una dichiarazione ritualmente e
tempestivamente presentata, non potendo essa sopperire ad una carenza od omissione.
4. Anche il motivo con cui lappellante contesta lammissione alla gara della
controinteressata per non avere presentato originale della fideiussione deve essere
respinto, oltre che per la mancanza di interesse, venuto meno per effetto della
legittimità della sua esclusione, anche per lassenza di un principio di prova in
ordine alla mancata allegazione documentale.
Per contro, il Comune ha affermato il deposito in originale di uno dei quattro esemplari
della polizza fideiussoria , di cui uno per la stazione appaltante , di cui ha depositato
copia agli atti del giudizio. Inoltre il fatto non emerge minimamente dai verbali delle
sedute di gara, in cui si dà atto della regolarità della documentazione presentata dalla
controinteressata.
5. Assorbito dalla legittimità dellesclusione è altresì il motivo addotto
dallappellante circa la propria superiorità dal punto di vista tecnico rispetto
alla controinteressata risultata aggiudicataria. Peraltro, laffermazione è del
tutto ipotetica dal momento che, a causa dellesclusione, la sua offerta tecnica non
è stata passibile di alcuna valutazione .
6.In conclusione, lappello va respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione Quinta, respinge l'appello.
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2009 con
l'intervento dei Signori:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF
Cesare Lamberti, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
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