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errori di fatto ex art. 395, nr. 4, c.p.c. - l’errore di fatto revocatorio
sussiste solo in caso di oggettiva divergenza tra ciò che risulta dalla
realtà processuale e quanto espressamente affermato in sentenza; più
specificamente, deve trattarsi di un’errata percezione del contenuto degli
atti del giudizio, derivante da svista o abbaglio dei sensi, obiettivamente
e immediatamente verificabile, inerente al contenuto meramente materiale
degli atti del giudizio, e non alla relativa interpretazione - Consiglio di
Stato Sentenza del 30/11/2010 n. 8353 Consiglio di Stato Sentenza del
30/11/2010 n. 8353
FATTO
Le società Foser S.r.l. e Aurora Soc. Coop., in proprio e quali componenti
del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese che ha partecipato alla
procedura selettiva indetta dal Ministero della Difesa per l’affidamento del
servizio di pulizia degli Enti, Distaccamenti e Reparti della Marina
Militare, hanno agito per la revocazione della decisione con la quale questa
Sezione, respingendo l’appello dalle medesime società proposto, ha
confermato con diversa motivazione la sentenza con la quale il T.A.R. del
Lazio aveva respinto il ricorso proposto avverso l’esclusione dalla gara del
predetto costituendo r.t.i. a seguito di accertata anomalia dell’offerta.
A sostegno del ricorso, le suddette società hanno dedotto errori di fatto ex
art. 395, nr. 4, c.p.c. con riferimento:
- alla ritenuta presenza, nell’offerta del r.t.i. ricorrente, della
previsione per la quasi totalità delle superfici dei locali da pulire di
tutte e 12 le prestazioni indicate nell’allegato C alla lettera d’invito;
- alla ritenuta necessità che le predette 12 operazioni dovessero essere
eseguite a ogni passaggio mensile;
- al ritenuto carattere decisivo della miglioria relativa ai passaggi
aggiuntivi ai fini dell’ottenimento da parte del concorrente di un punteggio
particolarmente elevato, tale da consentirgli di posizionarsi al primo posto
in graduatoria;
- al ritenuto carattere modificativo dell’offerta rivestito dalle
giustificazioni prodotte dal costituendo r.t.i. in sede di verifica di
congruità dell’offerta.
Inoltre, le ricorrenti hanno lamentato l’omessa pronuncia sulle doglianze
inerenti all’incongruità del raffronto tra i prezzi unitari offerti per
derattizzazione e disinfezione e quelli risultanti da altri contratti
prodotti in sede di giustificazioni ed alla evidenziata sussistenza di
economie e risorse disponibili idonee a consentire un abbattimento dei
costi.
Il Ministero della Difesa, costituitosi, ha ampiamente argomentato a
sostegno dell’inammissibilità del ricorso, e comunque della sua
infondatezza, chiedendone la reiezione.
All’udienza del 26 ottobre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Col presente ricorso, le società Foser S.r.l. e Aurora Soc. Coop., premesso
di aver partecipato quali componenti di costituendo raggruppamento
temporaneo di imprese alla gara indetta dal Ministero della Difesa per
l’affidamento del servizio di pulizia di locali della Marina Militare, hanno
chiesto la revocazione della decisione con la quale questa Sezione,
respingendo il loro appello, ha confermato – ancorché con diversa
motivazione – la sentenza del T.A.R. del Lazio di rigetto del ricorso
proposto avverso l’esclusione dalla procedura del detto r.t.i., per ritenuta
anomalia dell’offerta.
Il ricorso è inammissibile, dovendo condividersi i rilievi al riguardo
articolati dall’Amministrazione resistente.
Ed invero, costituisce principio giurisprudenziale pacifico che l’errore di
fatto revocatorio sussiste solo in caso di oggettiva divergenza tra ciò che
risulta dalla realtà processuale e quanto espressamente affermato in
sentenza (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 22 gennaio 1997, nr. 3); più
specificamente, deve trattarsi di un’errata percezione del contenuto degli
atti del giudizio, derivante da svista o abbaglio dei sensi, obiettivamente
e immediatamente verificabile, inerente al contenuto meramente materiale
degli atti del giudizio, e non alla relativa interpretazione (cfr. Cons.
Stato, sez. VI, 27 gennaio 2003, nr. 416; id., 25 giugno 2002, nr. 3463;
Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2000, nr. 372).
Inoltre, come affermato espressamente nell’art. 395, nr. 4, c.p.c., il
preteso errore non deve ricadere su circostanze di fatto che hanno
costituito punti controversi sui quali la sentenza si è pronunciata.
Nel caso di specie, dal tenore complessivo del ricorso in esame si evince
chiaramente che ciò che parte istante lamenta non è un errore materiale del
tipo sopra indicato, ma un’erronea interpretazione della documentazione in
atti inerente al contenuto dell’offerta sospetta di anomalia nel corso della
gara per cui è processo, nonché delle giustificazioni prodotte dal r.t.i.
concorrente nella relativa fase di verifica: e non casualmente, tali pretesi
“errori” vengono ascritti non solo all’organo giudicante che ha emesso la
decisione revocanda, ma prima ancora alla stessa Amministrazione che ha
escluso il concorrente dalla procedura selettiva (insomma, l’errore
revocatorio commesso dal Collegio consisterebbe ...nell’aver condiviso in
larga misura le valutazioni del seggio di gara in ordine all’anomalia
dell’offerta).
Ne discende, con tutta evidenza, l’inammissibilità della domanda sotto un
duplice profilo:
a) perché tende in realtà a introdurre, sotto la veste dell’apprezzamento di
pretesi errori di fatto, un riesame della vicenda sostanziale oggetto di
controversia, risolvendosi quindi nella richiesta di un anomalo terzo grado
del giudizio;
b) perché, al di là dell’apparenza dell’affermazione di errori materiali del
Collegio giudicante, si risolve in realtà nel proporre una diversa e
alternativa “lettura” delle risultanze documentali in atti, contestando
quella datane nella sentenza revocanda.
Sotto tale ultimo profilo basti citare, a mero titolo esemplificativo, la
doglianza inerente al preteso errore materiale che sarebbe stato commesso
nell’interpretazione dell’inciso “nei principali locali” contenuto
nell’offerta del r.t.i. concorrente con riferimento alla proposta di
incremento delle frequenze delle operazioni di pulizia: laddove davvero non
può dirsi fosse evidente ictu oculi, come vorrebbe parte ricorrente, quali e
quante delle operazioni di pulizia di cui all’allegato C della lettera di
invito dovessero essere svolte in ciascun passaggio (di tal che non può
ascriversi a errore immediatamente percepibile l’aver ritenuto che l’offerta
così formulata implicasse l’esecuzione di tutte le operazioni in questione
per ciascun passaggio).
Analoghe considerazioni possono farsi in ordine al ritenuto peso decisivo
che la miglioria così proposta avrebbe avuto ai fini dell’attribuzione al
costituendo r.t.i. di un punteggio particolarmente elevato, laddove la
doglianza di parte ricorrente si fonda sulla non condivisione
dell’apprezzamento operato dal Collegio giudicante, ma non può dirsi
evidenziare un errore materiale ictu oculi riconoscibile.
Nemmeno può costituire errore di fatto revocatorio l’omessa pronuncia in
relazione a taluni profili di censura (o di subcensura), essendo evidente
dal tenore della decisione revocanda che questi sono stati ritenuti
assorbiti nell’ambito di una più generale valutazione dei principali aspetti
di anomalia dell’offerta per cui è causa, i quali risultavano di per sé soli
ampiamente sufficienti a fondare e legittimare le determinazioni
dell’Amministrazione, in modo da esonerare il giudicante dall’esame
analitico di tutti gli altri, marginali profili di doglianza.
Alla luce di quanto fin qui rilevato, s’impone una declaratoria di
inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
dichiara inammissibile.
Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido a favore
dell’Amministrazione, delle spese relative al presente grado del giudizio,
che liquida in euro 5000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2010 con
l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
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Notizie in evidenza
Marzo 2012 -
Abogado - Iscrizione nella
Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal
Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare
la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”,
dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello
Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto
del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme
comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei
diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso,
obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio
della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea;
bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto
comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva
per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla
normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è
stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo,
consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di
esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di
un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto
dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso
eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione
artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne
consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta
Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012
Marzo 2012 -
Società
tra professionisti -
Il
Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società
tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio
di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre.
Febbraio 2012 -
Codice
di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza
della giustizia civile
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Testo
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni
urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42
del 20 febbraio 2012 |
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La
mappa della giustizia in Italia:
indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti
penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture
minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e
direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per
il quale sono competenti o in cui operano.
Aprile 2012 -
Avvocati - Cassa
Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati
ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense
che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su
domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti
previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.
Avvocati - Cassa Forense -
Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.
Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con
Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la
Responsabilità Civile Professionale.
Le
foto della Festa per il
10 anniversario di ForoEuropeo e
11° di Avvocati per l'Europa
Presentazione del Comitato di
solidarietà fra noi
liberi professionisti Onlus
Uffici
Giudiziari/Ordini
(Sedi - Competenza - Siti): - Foro
Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino
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