Procedura civile
- Competenza del giudice ordinario - controversie concernenti la richiesta di risarcimento
del danno da parte dei dipendenti pubblici che hanno avuto un infortunio sul lavoro.
(Consiglio di Stato decisione n. 7527 del 15 ottobre 2010)
Consiglio di Stato decisione n. 7527 del 15 ottobre 2010
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Campania, Sezione VI, n. 15241 del 2004, di declaratoria del
difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo a conoscere del ricorso proposto per
il risarcimento danni da parte del Comune intimato, a seguito di un infortunio subito dal
deducente in data 2.3.1996;
nonché del provvedimento del 25.1.1999 del Comune di Casavatore, con il quale è stato
dichiarato che listanza di risarcimento proposta il 29.12.1998 non poteva essere
accolta se non previa sentenza del Giudice del lavoro;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto latto di costituzione in giudizio del Comune di Casavatore;
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nella udienza pubblica del 20.4.2010, il Consigliere Antonio Amicuzzi e uditi
per le parti gli avvocati Manzi, su delega dell' avv. D'Avino, e Zuppardi, come
specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Il sig. Arcangelo Ferone deduce di aver subito in data 2.3.1996 un infortunio mentre
usciva dal Comando dei Vigili Urbani del Comune di Casavatore, del quale era dipendente
con la qualifica di Sottotenente, riportando una frattura scomposta della gamba destra,
con rigidità della stessa e calo del flusso sanguigno; a seguito di detto incidente ha
ottenuto, con sentenza del Pretore di Napoli, Sezione Lavoro, la condanna dellINAIL
alla corresponsione, in suo favore, di una rendita per inabilità permanente.
Successivamente, con diffida del 29.12.1998, il suddetto ha chiesto a detto Comune il
risarcimento del danno morale e biologico conseguente allincidente, ma
lAmministrazione, con provvedimento del 25.1.1999, ha subordinato la corresponsione
delle somme allesperimento di un procedimento giudiziale.
Con ricorso al T.A.R. Campania il sig. Ferone ha dedotto la illegittimità del
provvedimento impugnato, prospettando la fondatezza della propria pretesa risarcitoria,
alla luce del combinato disposto degli artt. 2043 e 2087 del c.c. .
Con la sentenza in questa sede impugnata detto T.A.R. ha dichiarato il proprio difetto di
giurisdizione al riguardo.
Con il ricorso in appello in epigrafe indicato linteressato suddetto ha chiesto
lannullamento di detta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1.- Rientrano nella competenza del Giudice Amministrativo anche le controversie relative
al risarcimento del danno che, secondo la prospettazione della parte, è preteso a seguito
dellasserito inadempimento dellobbligo della sicurezza che lart. 2087
del c.c. impone al datore di lavoro.
Erroneamente con la impugnata sentenza è stata ritenuta applicabile alla fattispecie la
pronuncia delle SS. UU. della Corte di Cassazione n. 12137 del 2004, relativa a
fattispecie del tutto diversa, ed è stato asserito che il rapporto di lavoro
dellappellante aveva costituito solo una mera occasione dellevento dannoso,
perché la condotta dellAmministrazione poteva esplicare la sua efficacia negativa
indifferentemente nei confronti della generalità di tutti i cittadini e dei dipendenti.
Al contrario secondo lappellante laccesso di cittadini nei locali destinati al
Comando dei VV. UU., che avevano la sola finalità di accogliere gli uffici ed il
personale dipendente, era meramente episodico, sicché lobbligo per la
responsabilità di eventuali danni al ricorrente derivava dal mancato apprestamento della
tutela delle condizioni del lavoro di cui allart. 2087 c.c., come dedotto in primo
grado.
2.- Ha inoltre parte appellante riproposto i motivi del ricorso al Giudice di primo grado
e da questi non esaminati:
2.1.- Il Comune di cui trattasi non avrebbe adottato misure idonee a tutelare
lintegrità fisica dei dipendenti perché dai documenti depositati e dallesito
del giudizio innanzi al Giudice Ordinario era risultato che laccesso al Comando dei
VV.UU. era effettuabile tramite due scalini particolarmente alti e una porta
daccesso del tipo di sicurezza, con apertura antipanico dallinterno.
2.2.- La conformazione della rampa di accesso alla sede del Comando non era comunque
rispondente a requisiti dettati dalla normativa per la sicurezza allinterno degli
edifici pubblici e sul posto di lavoro.
2.3.- Sussisteva quindi la responsabilità dellAmministrazione, su cui gravava
lobbligo del neminem laedere ex art. 2043 del c.c. e lobbligo di protezione
della integrità psicofisica dei dipendenti ex art. 2087 del c.c., per il danno subito dal
dipendente in questione a seguito della rottura di tibia e perone, cui sono conseguite
infermità ingravescenti ed interventi chirurgici.
Si è costituito in giudizio il Comune di Casavatore, che ha dedotto la infondatezza
dellappello, concludendo per la reiezione.
Con memoria la parte appellante ha ribadito tesi e richieste.
Alla pubblica udienza del 20.4.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla
presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.
DIRITTO
1.- Con il ricorso in appello, in epigrafe specificato, il sig. Arcangelo Ferone, già
dipendente del Comune di Casavatore con la qualifica di Sottotenente dei Vigili Urbani, ha
chiesto l'annullamento della sentenza del T.A.R. Campania, in epigrafe indicata, con la
quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo a
conoscere del ricorso proposto per il risarcimento danni da parte di detto Comune a
seguito di un infortunio subito dal deducente in data 2.3.1996 mentre usciva dal Comando
dei VV.UU..
2.- Con il primo motivo di appello è stato dedotto che sono devolute alla giurisdizione
del G.A. anche le controversie per le quali la pretesa fatta valere si colleghi
direttamente al rapporto di lavoro, sicché rientrano nella sua competenza anche le
controversie relative al risarcimento del danno, che, secondo la prospettazione della
parte, è preteso in dipendenza dellasserito inadempimento dellobbligo della
sicurezza che lart. 2087 del c.c. impone al datore di lavoro.
Erroneamente con la impugnata sentenza sarebbe stata ritenuta applicabile alla fattispecie
la pronuncia delle SS. UU. della Corte di Cassazione n. 12137 del 2004, relativa a
fattispecie del tutto diversa, ed è stato asserito che la condotta della P.A. poteva
esplicare la sua efficacia, oltre che nei confronti dei propri dipendenti, anche nei
confronti della generalità dei cittadini, sicché il rapporto di lavoro
dellappellante aveva costituito solo una mera occasione dellevento dannoso.
Al contrario secondo il sig. Ferone, laccesso di cittadini nei locali destinati al
Comando dei VV. UU., che avevano la sola finalità di accogliere gli uffici ed il
personale dipendente, era meramente episodico e non sarebbe sussistito nel caso di specie
luso generale e diretto del bene da parte di un rilevante numero di utenti (nel qual
caso lAmministrazione sarebbe stata tenuta solo allobbligo di custodia),
sicché lobbligo per la responsabilità di eventuali danni al dipendente era
derivato dal mancato apprestamento della tutela delle condizioni del lavoro di cui
allart. 2087 c.c., come dedotto in primo grado.
3.- Osserva al riguardo il Collegio che il Giudice di prime cure ha premesso che il
ricorrente, dipendente del Comune con la qualifica di sottotenente, chiedeva
laccertamento della sussistenza di responsabilità extracontrattuale del Comune per
non aver approntato idonee strutture per accedere allinterno delledificio in
cui erano collocati gli uffici dei vigili urbani, che ha ritenuto ovviamente
accessibili anche ai non dipendenti.
Ha pertanto aderito il T.A.R. alla sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione del 2
luglio 2004 n. 12137, secondo la quale la giurisdizione in ordine alla richiesta di
risarcimento danni per lesione della integrità psicofisica del dipendente rientra in essa
giurisdizione solo se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'Ente datore di
lavoro, mentre appartiene al G.O. se è stata fatta valere responsabilità
extracontrattuale. In particolare secondo detta sentenza non sarebbe invocabile come
indizio della natura contrattuale dell'azione né la prospettazione della inosservanza
dell'art. 2087 del c.c., né la violazione di disposizioni strumentali alla protezione
delle condizioni di lavoro, ma il riparto di giurisdizione sarebbe dipendente
esclusivamente da tratti propri dell'elemento materiale dellillecito, a seconda che
la condotta dell'Amministrazione abbia una idoneità lesiva esplicantesi indifferentemente
nei confronti di tutti i cittadini e dei propri dipendenti (costituendo in tal caso il
rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso) ovvero che detta condotta sia
caratterizzata da caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica
di soggetti ad essa non legati da rapporto di impiego (nel qual caso la natura
contrattuale della responsabilità non potrebbe essere revocata in dubbio).
Di conseguenza il primo Giudice ha ritenuto che il thema decidendum consistesse
nellaccertare se la PA avesse adottato rimedi idonei a preservare lincolumità
di tutti gli utenti di quel servizio, e non solo dei propri dipendenti.
In conclusione il T.A.R. (espresso lavviso che la sussistenza del rapporto di lavoro
fu solo loccasione per il prodursi del danno - che avrebbe potuto occorrere a
chiunque avesse avuto la necessità di accedere in quegli uffici - e non lo strumento per
il tramite del quale venne direttamente cagionata la lesione al sig. Ferone) ha
dichiarato, facendo applicazione di detti principi, il difetto di giurisdizione del G.A.
in materia de qua.
4.- La Sezione rileva che costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato, e
condiviso, che, nel caso di domanda di risarcimento di danno da parte di un impiegato
pubblico, la controversia rientra nella sfera di cognizione del Giudice ordinario o in
quella esclusiva in materia di rapporto di impiego pubblico del Giudice amministrativo
(per questioni, come nel caso che occupa, relative al periodo di lavoro anteriore al 30
giugno 1998) a seconda che si tratti di responsabilità extracontrattuale ovvero
contrattuale; di conseguenza il discrimine della giurisdizione va individuato in relazione
alla natura giuridica dell'azione in concreto proposta, ma a tal fine non possono essere
invocati come indizi decisivi della natura contrattuale né la semplice prospettazione
dell'inosservanza dell'art. 2087 c.c., né l'asserita violazione di più specifiche
disposizioni strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro, assumendo invece
rilievo l'elemento materiale dell'illecito, ossia la condotta dell'Amministrazione, a
seconda se il suo comportamento lesivo possa esplicarsi indifferentemente nei confronti
della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri impiegati, costituendo in
tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso, con giurisdizione del
G.O., o se esso comportamento possa esplicarsi solo nei confronti dei dipendenti, con
giurisdizione del G.A. (Consiglio Stato, sez. V, 29 aprile 2009, n. 2718).
Tanto esclude che, come dedotto nellatto di appello, che rientrino nella
giurisdizione del G.A. tutte le controversie relative al risarcimento del danno che,
secondo la prospettazione della parte ed a prescindere dalla sua fondatezza, il lavoratore
pretenda in dipendenza dellasserito inadempimento dellobbligo di sicurezza ex
art. 2087 del c.c..
Parte appellante avrebbe dovuto quindi dimostrare adeguatamente, per conseguire
lannullamento della impugnata sentenza, quanto solamente asserito nellatto di
appello, cioè che i locali destinati al Comando dei VV. UU. avevano la sola finalità di
accogliere gli uffici ed il personale dipendente, e che laccesso di cittadini fosse
meramente episodico, con insussistenza delluso generale e diretto del bene da parte
di numerosi di utenti.
A tal fine il sig. Ferone ha dedotto che il Comando dei Vigili Urbani, allepoca,
aveva sede nei locali interni alledificio della Casa Comunale, ma con un accesso
distinto. Lingresso è asserito che era costituito da una porta in alluminio e vetro
con maniglia antipanico apribile solo dallinterno, alla quale si accedeva dopo due
gradini.
Costituisce tuttavia dato di comune esperienza la circostanza che al Comando dei Vigili
Urbani, specie nei Comuni di non rilevantissima grandezza, come quello di specie, accedono
di norma, e non sporadicamente, oltre ai dipendenti anche i semplici cittadini, al fine di
chiedere informazioni, presentare esposti, effettuare il pagamento di sanzioni
amministrative, ecc..
Comunque non costituisce idonea prova dellaccesso esclusivo a detti Uffici la
circostanza che avesse un ingresso distinto da quello della Casa Comunale e che la porta
fosse dotata di maniglia antipanico apribile solo dallinterno, atteso che detto
ingresso non poteva che essere dotato di un citofono per avvertire il personale della
intenzione di entrare, utilizzabile sia dai dipendenti che dai cittadini comuni; ciò
senza considerare che di norma gli ingressi agli Uffici pubblici durante lorario di
ufficio sono aperti al pubblico e non serrati.
I danni lamentati sono stati quindi dovuti a violazioni di obblighi che non gravano sul
Comune resistente come datore di lavoro, concernendo piuttosto la salvaguardia delle
condizioni di accesso al Comando dei Vigili Urbani in vista del loro uso da parte della
generalità degli utenti, ossia di un numero indefinito di persone che accedano per i più
svariati motivi a detto Comando, indipendentemente dalla loro qualità di soggetti che
intrattengano con il Comune un rapporto di impiego.
Il rapporto di lavoro dellappellante con il Comune ha assunto quindi il carattere di
mera occasione dell'evento dannoso, mentre, al fine di configurare la responsabilità
contrattuale era necessaria la dimostrazione della esclusione di qualsiasi incidenza della
condotta del Comune nella sfera giuridica dei soggetti ad essa non legati da rapporto
d'impiego, dal momento che l'ingiustizia del danno non è configurabile se non come
conseguenza della violazione di situazioni giuridiche in cui lo stesso rapporto si
articola e si svolge (Consiglio Stato, sez. VI, 22 febbraio 2007 n. 969; Corte di
Cassazione, SS.UU., n. 2507 del 2006 e 18 maggio 2007 n. 11562).
Correttamente, pertanto, l'azione esercitata nel caso in esame è stata qualificata dal
Giudice di prime cure come extracontrattuale, quindi ritenuta, come tale, appartenente
alla cognizione del Giudice ordinario ed estranea alla giurisdizione amministrativa
esclusiva in materia di rapporto di pubblico impiego.
5.- Lappello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima
decisione.
6.- La complessità delle questioni trattate denota la sussistenza delle circostanze di
cui allart. 92, II c., del c.p.c., come modificato dallart. 45, XI c., della
L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le
spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge lappello in
esame.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2010 con l'intervento
dei Signori:
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Notizie in evidenza
Marzo 2012 -
Abogado - Iscrizione nella
Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal
Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare
la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”,
dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello
Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto
del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme
comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei
diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso,
obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio
della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea;
bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto
comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva
per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla
normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è
stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo,
consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di
esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di
un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto
dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso
eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione
artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne
consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta
Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012
Marzo 2012 -
Società
tra professionisti -
Il
Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società
tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio
di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre.
Febbraio 2012 -
Codice
di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza
della giustizia civile
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Testo
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni
urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42
del 20 febbraio 2012 |
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La
mappa della giustizia in Italia:
indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti
penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture
minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e
direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per
il quale sono competenti o in cui operano.
Aprile 2012 -
Avvocati - Cassa
Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati
ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense
che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su
domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti
previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.
Avvocati - Cassa Forense -
Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.
Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con
Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la
Responsabilità Civile Professionale.
Le
foto della Festa per il
10 anniversario di ForoEuropeo e
11° di Avvocati per l'Europa
Presentazione del Comitato di
solidarietà fra noi
liberi professionisti Onlus
Uffici
Giudiziari/Ordini
(Sedi - Competenza - Siti): - Foro
Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino
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