| Risarcimento danni - dipendente
dellINPS in servizio - Impiegato scivolato lungo le scale - lesioni - e' necessario
dimostrare che i gradini sono mal ridotti al punto di rendere insicuro il transito (Consiglio
di stato sentenza del 04/02/2010 n. 00514/2010).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 10528 del 2004, proposto da:
Moro Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cecinato, con domicilio eletto presso
Gian Marco Grez in Roma, corso V.Emanuele II, N.18;
contro
I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv. Elisabetta Lanzetta, Guglielmo Tita,
domiciliata per legge in Roma, via della Frezza, 17;
per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA - LECCE :Sezione I n. 06189/2003, resa tra le parti,
concernente RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il Cons. Roberto Garofoli e
udito per le parti lavvocato Cecinato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza gravata è stato respinto il ricorso proposto dallodierno
ricorrente, dipendente dellINPS in servizio presso la sede provinciale di Taranto,
avverso la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione dellINPS ha respinto la
domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della borsite olecranica
post traumatica conseguente a scivolamento lungo le scale che lo stesso ricorrente
(risultando fuori uso lascensore) ha utilizzato, in data 24 aprile 1995, per recarsi
per ragioni di servizio nei locali dellarchivio tessere dellufficio: delibera
assunta dal Consiglio di Amministrazione nonostante il competente collegio medico avesse
ritenuto la sussistenza del nesso causale tra il servizio e linfermità
denunciata.
Propone gravame il ricorrente ritenendo lerroneità della sentenza impugnata di cui
chiede lannullamento.
Alludienza dell11 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso va respinto.
Giova considerare che, per indirizzo giurisprudenziale ricorrente, l'indennizzabilità
dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio,
non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro
volto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento
delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze
lavorative, rimanendo irrilevante l'eventuale carattere meramente occasionale di detto
rischio, dal momento che va ritenuto estraneo alla nozione legislativa di occasione di
lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto.
Conseguentemente l'occasione di lavoro è configurabile anche nel caso di incidente
occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro (Cass. civ., Sez. lav., 4
agosto 2005, n. 16417).
E tuttavia pur sempre necessario che la caduta sia in collegamento con situazioni
rinvenibili nell'ambiente di lavoro o nelle modalità della prestazione lavorativa, come
è dato per esempio registrare quando l'infortunio si sia verificato a causa della
pavimentazione insidiosa dei locali che il dipendente è costretto a percorrere a cagione
e per l'espletamento della sua attività professionale (Cass. civ., Sez. lav., 7 aprile
2000, n. 4433).
E quanto non si è verificato nel caso di specie.
Come invero correttamente ritenuto dal primo giudice, il ricorrente non dimostra, nè
allega, che le scale ove si verificò linfortunio fossero in condizioni tali da
rendere insicuro il transito delle persone, circostanza che daltronde non può
certamente essere desunta in modo automatico, come invece implicitamente sostenuto dal
ricorrente, dallassenza di dispositivi antisdrucciolo.
In assenza di particolari fonti di pericolo (gradini consunti, resi scivolosi
dalluso o dalla presenza di particolari sostanze, presenza eccezionale di ostacoli,
ecc.), deve ritenersi sufficiente un livello assolutamente minimo di attenzione per
evitare ogni tipo di lesione, sicché va esclusa la dipendenza dellinfortunio da un
rischio specifico, pure inteso in senso esteso, come sopra illustrato.
Alla stregua delle esposte ragioni va pertanto respinto il gravame.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009 con
l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Manfredo Atzeni, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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