Nullita' delle clausole di gara che modificano il
termine di pagamento del corrispettivo, la decorrenza e la misura degli interessi
moratori. Le norme sui termini di pagamento sono inderogabili (Consiglio di Stato Sentenza
n. 469 del 02/02/2010)
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio le
associazioni odierne appellate agivano per lannullamento del bando di gara come
sopra specificato, degli allegati schemi di contratto e dei capitolati tecnici, con
particolare riguardo alla iniquità e nullità delle clausole relative al termine di
pagamento del corrispettivo e alla decorrenza e misura degli interessi moratori.
Il giudice di primo grado decideva il ricorso in forma semplificata ritenendolo
manifestamente fondato, rilevando: la legittimazione processuale delle ricorrenti
associazioni sulla base dellarticolo 8 del D.Lgs.231 del 2002; la violazione
dellarticolo 4 del D.Lgs.231 del 2002 della clausola, inserita nel bando, che
prevede il pagamento del corrispettivo solo dopo sessanta giorni dal ricevimento della
fattura; la iniquità per violazione dellarticolo 4 della clausola del contratto che
prevede la decorrenza degli stessi interessi moratori solo dopo che siano decorsi
centottanta giorni dalla scadenza del termine, dovendo gli stessi decorrere dal giorno
successivo alla suddetta scadenza; la violazione dellarticolo 5 del D.Lgs.231 del
2002 della clausola del contratto di appalto che stabilisce un saggio di interesse con
riguardo agli interessi moratori nella misura del tasso di interesse della Banca Centrale
Europea, senza applicazione della maggiorazione prevista nella menzionata disposizione
normativa di sette punti percentuali.
Avverso tale sentenza, ritenendola ingiusta, propone appello lAmministrazione della
Giustizia, deducendo le seguenti censure:
1) in via preliminare, si pongono dubbi sulla legittimazione delle ricorrenti associazioni
di categoria, che non hanno partecipato alla gara; 2) inoltre la immediata impugnabilità
delle clausole è possibile solo in caso di clausole preclusive alla partecipazione; 3)
nel merito si osserva che la deroga allarticolo 4 è ammessa dalla medesima legge,
che fa riferimento ad un possibile accordo tra le parti agli articoli 4 e 7, che richiede
la giustificazione per ragioni obiettive.
Nella specie 18 imprese hanno presentato istanza di ammissione, 14 sono state ammesse a
presentare lofferta e soltanto sei offerte sono pervenute nei termini e quindi è
stata effettuata laggiudicazione ad una di esse.
Lappellante Ministero deduce sia in ordine alla esistenza di ragioni obiettive, che
rendono valide tali clausole, sia in ordine alla accettazione delle stesse da parte dei
partecipanti.
Si giustifica la particolarità delle clausole di favore per lAmministrazione, per
la sua particolare posizione: il Ministero appaltante, una volta ricevuta la fattura, deve
provvedere allesame della stessa e alla verifica della corrispondenza del numero dei
pasti, ad emettere il decreto di liquidazione e inviare il medesimo tramite SICOGE alla
ragioneria Provinciale dello Stato per il controllo preventivo ex lege; successivamente si
provvede al controllo su tale decreto di liquidazione e al successivo accreditamento della
somma da parte della Ragioneria Provinciale dello Stato al conto corrente bancario del
creditore.
Inoltre, le partecipanti formulano lofferta nella piena conoscenza di tali clausole
e le concorrenti hanno formulato la loro offerta, non solo accettandone quindi i
contenuti, ma soprattutto modulando il prezzo in relazione alle varie clausole, tra le
quali quelle contestate.
Si sono costituite le appellate associazioni, che deducono in via preliminare che
lappello è stato proposto soltanto dal Ministero della Giustizia, mentre il bando
è stato indetto dal Provveditorato Regionale della Amministrazione Penitenziaria del
Lazio. Nel merito chiedono il rigetto dellappello perché infondato e perché sono
da ritenersi inique le clausole contestate che, se rettamente formulate, avrebbero
consentito una maggiore partecipazione di imprese alla gara stessa.
Con ordinanza adottata alla camera di consiglio del 22 settembre 2009 questa Sezione, in
sede cautelare, ha accolto la richiesta di sospensione di esecutività della impugnata
sentenza.
Alla udienza pubblica del 12 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.Va rigettata la eccezione preliminare di inammissibilità dellappello sollevata
dalle appellate associazioni, che deducono tale vizio sulla base della circostanza che
lappello risulta proposto dal solo Ministero della Giustizia, mentre gli atti
impugnati (il bando) sarebbero stati emessi dal Dipartimento della Amministrazione
Penitenziaria e dal Provveditorato.
Leccezione è infondata.
E principio noto che quando parte in giudizio, nella specie, attorea, sia una
amministrazione dello Stato, valga sempre il principio della esclusiva legittimazione del
Ministero in persona del Ministro p.t., tanto che addirittura qualsiasi errore sul
Ministero interessato o sullorgano competente sarebbe irrilevante (così Cassazione
10 luglio 1991, n.7642).
Nella specie, è perfettamente appropriato che lappello sia stato proposto dal
Ministero, in persona del Ministro pro tempore, come prevede la disciplina in materia di
rappresentanza dello Stato in giudizio.
La particolare disciplina in favore dello Stato (r.d. 1611 del 1933 e L.260 del 1958), nel
senso della unitarietà della persona giuridica statale, è da giustificarsi, quando lo
Stato è convenuto, con la esigenza di facilitare lo Stato, evitandogli difficoltà o
inutili operazioni che ritardano le sue difese, e di fare giungere subito la lite
allorgano competente.
Quando lo Stato è attore (nella specie è appellante) esso è sempre persona giuridica
unitaria e eventuali errori sugli organi competenti che nella specie neanche
sussistono, avendo il Ministero, difeso dalla Avvocatura dello Stato, agito in persona del
Ministro pro tempore, in presenza di bando adottato dal Dipartimento o dal Provveditorato,
che sono articolazioni o strutture della organizzazione ministeriale non
provocherebbero alcun danno alla controparte e potrebbero essere comunque essere corretti
liberamente e in ogni tempo dalla Avvocatura dello Stato.
2.Con il primo motivo di appello il Ministero della Difesa deduce la carenza delle
condizioni dellazione, il difetto di legittimazione ad agire delle ricorrenti
associazioni rappresentative, perché estranee alla gara, e il difetto di interesse
attuale, in quanto sarebbero immediatamente impugnabili soltanto le clausole del bando
immediatamente preclusive alla partecipazione delle imprese.
Il motivo è infondato, sulla base di considerazioni che attengono alla particolarità
della legittimazione e dellinteresse rispetto alla specialità della azione
inibitoria e alla sua ratio nella disciplina in questione, anche in ragione della stretta
connessione tra la legittimazione e linteresse ad agire.
Larticolo 8 del D.Lgs.231 del 2002 prevede la legittimazione delle associazioni di
categoria in rappresentanza delle imprese piccole e medie, richiedendo al giudice
competente di accertare la iniquità di condizioni generali di contratto ai sensi
dellarticolo 7, rispetto a clausole concernenti la data del pagamento, le
conseguenze negative e di inibirne luso, chiedendo anche la adozione delle misure
idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate.
La inibitoria è concessa quando ricorrono i giusti motivi di urgenza ai sensi degli
articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
La legittimazione delle associazioni di categoria è prevista quindi espressamente dalla
normativa primaria, di recepimento della direttiva comunitaria, e pertanto non può essere
posta in discussione.
Nella specie, sulla base della normativa speciale oggetto della recepita direttiva diretta
a rafforzare le posizioni creditorie a priori considerate deboli, le associazioni in
questione, pienamente in aderenza allo spirito della legge, non sono né imprese
partecipanti né imprese che avrebbero voluto presentare domanda o avrebbero voluto
comunque prendere parte alla gara in questione; inoltre, loggetto del giudizio a
rigore non è il bando ma in realtà le clausole inique in esso contenute, di cui si vuole
evitare linserimento.
Le ricorrenti sono associazioni di categoria che tutelano interessi collettivi (delle
piccole e medie imprese che avrebbero voluto o potuto partecipare) rispetto a clausole
contrattuali inserite contenutisticamente nel bando o nella lex specialis, che possono, a
causa della loro iniquità, avere avuto un effetto dissuasivo rispetto ad una probabile e
più allargata volontà di partecipazione.
E infatti, a rappresentare il loro interesse, le associazioni odierne appellate,
ricorrenti in primo grado, hanno giustamente osservato come non rilevi affatto, ai fini
delle condizioni dellazione (legittimazione e interesse), la presenza di varie
domande (una decina) e la partecipazione effettiva di sei imprese, che avrebbero accettato
le clausole supposte inique: a ritenere sussistente linteresse ad agire è la
considerazione che, in assenza delle contestate clausole ritenute inique, ma che
certamente non sono in sé ostative alla partecipazione alla gara, probabilmente avrebbero
partecipato altre imprese medie o piccole in numero quindi maggiore rispetto alla gara
come effettivamente svoltasi.
Non ha senso richiamare il, peraltro giusto e noto, principio della giurisprudenza
amministrativa (dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2003) sulla
immediata impugnabilità dei bandi (rectius, sullonere di immediata impugnazione)
solo in caso di clausole immediatamente preclusive o esclusive, rinviando alla congiunta
impugnazione delle medesime unitamente alla aggiudicazione a favore di altri le altre
clausole della lex specialis che riguardino invece le modalità di svolgimento della gara,
le operazioni di gara, le modalità di pagamento e così via, ma che non abbiano impedito
o siano in grado di impedire la partecipazione alla medesima gara.
Daltronde, la particolarità dellinteresse ad agire nel senso di una
consentita anticipazione della attualità della soglia di lesività si giustifica, con
riguardo alla azione di inibitoria instaurata ai sensi dellarticolo 8 su citato, in
quanto non si tratta di azione ordinaria impugnatoria delle condizioni generali del
contratto (rectius, del bando), ma di azione di accertamento della grave iniquità di esse
clausole e di inibitoria alluso delle medesime, azione diretta a prevenire e
comunque impedire il danno derivante dalla esistenza di tali clausole.
Si tratta di una azione speciale particolare, disciplinata dalla normativa specifica, che
configura un diritto soggettivo del soggetto legittimato o comunque una posizione a tutela
di interessi collettivi o di categoria (art. 8).
La inibitoria finale, come nella specie, (non incidentale, nel senso che casca
dentro al giudizio principale, come pure è processualmente possibile) è quel
comando del giudice, che, intervenendo processualmente dopo laccertamento dei
diritti e dei doveri delle parti (previo accertamento quindi della invalidità per
iniquità), ha come contenuto lobbligo di porre immediatamente fine ad una attività
illecita o di non porla mai in essere.
Proprio in questo senso, la disposizione dell'art. 8, d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (555),
recante in rubrica "tutela degli interessi collettivi", intende attuare le
indicazioni dell'art. 3 della direttiva 2000/35/CE (556) sui ritardi nei pagamenti, per
cui "gli Stati membri assicurano che, nell'interesse dei creditori e dei concorrenti,
esistano mezzi efficaci e idonei per impedire il continuo ricorso a condizioni gravemente
inique", specificando, al successivo 5° comma, che debbono adottarsi
"disposizioni che consentano a organizzazioni titolari di un riconoscimento ufficiale
di legittimo interesse a rappresentare piccole e medie imprese, di agire a norma della
legislazione nazionale dinanzi ai tribunali o ad organi amministrativi competenti per
decidere se le condizioni contrattuali stabilite per uso generale sono gravemente inique
ai sensi del paragrafo 3, in modo che possano ricorrere a mezzi appropriati e efficaci per
impedire che si continui a ricorrere a tali condizioni".
Nell'art. 8 tutto ruota attorno al conferimento della legittimazione ad agire alle
associazioni di categoria degli imprenditori per ottenere l'inibizione dell'utilizzo
(linserimento) di condizioni contrattuali gravemente inique ex art. 7, oltre
all'adozione di misure idonee a correggere gli effetti delle violazioni e alla
pubblicazione del provvedimento su quotidiani.
In particolare, si è introdotta una forma di tutela generale e preventiva contro
l'utilizzazione di condizioni contrattuali inique, accanto, a monte ed a livello
collettivo, rispetto alla tutela individuale e successiva del singolo imprenditore che
abbia già stipulato un contratto contenente clausole inique.
Ai sensi del comma 2, poi, l'inibitoria può essere pronunciata anche in sede cautelare,
sussistendo giusti motivi d'urgenza, con rinvio al procedimento cautelare uniforme di cui
agli artt. 669-bis e seguenti c.p.c.
Il comma 3 consente alle associazioni di ottenere la pronuncia di una condanna del
soccombente al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo
nell'adempimento di quanto ordinato con il provvedimento inibitorio di cui ai primi due
commi.
Poiché la disposizione dell'art. 8 mira ad impedire la circolazione di condizioni
generali di contratto gravemente inique nei rapporti tra imprenditori, l'intento del
legislatore delegato è quello di estendere la tutela contro l'uso di clausole vessatorie
o abusive, prevista dall'art. 1469-sexies c.c. per i consumatori, a soggetti che tali non
sono ma che operano sul mercato appunto quali imprenditori. La tutela vale per le clausole
contrattuali che incidano sul termine per l'adempimento e sulle conseguenze del ritardato
pagamento (in particolare, sugli interessi moratori).
Si intende per imprenditore "forte" anche la pubblica amministrazione per
indicare colui che predispone condizioni generali di contratto e le utilizza nelle
"transazioni commerciali", e che è convenuto nell'azione collettiva; di
imprenditore "debole" in relazione al soggetto cui mira la tutela predisposta
dal decreto legislativo, cioè la piccola o media impresa che si vede imposte, nelle
"transazioni commerciali" che stipula con un imprenditore, clausole generali
contrattuali inique da quest'ultimo predisposte.
Quanto alla legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi, il comma 1
dell'art. 8 attribuisce, come detto, la legittimazione ad agire alle associazioni di
categoria degli imprenditori, per ottenere dal giudice i provvedimenti di cui alle tre
lettere contenute nella stessa disposizione.
Soprattutto, ed essenzialmente, dalla lettura combinata del punto a) del comma 1 e del
comma 2, emerge la facoltà delle associazioni di esperire un'azione inibitoria e di
accertamento della iniquità.
Si tratta di un processo che porta, in caso di accoglimento della domanda, alla pronuncia
di una sentenza che accerta la invalidità delle clausole inique e con cui si ordina
eventualmente al soccombente la cessazione del suo comportamento illegittimo e
l'astensione da esso pro futuro, ovvero se non è già in atto una condotta abusiva la si
inibisce in via preventiva; nel caso qui previsto, si dichiara la invalidità di tali
clausole e eventualmente si ordina ad un imprenditore "forte" di astenersi
dall'utilizzare, nei propri moduli contrattuali e nella stipulazione con altri
imprenditori "deboli" sul mercato, condizioni gravemente inique.
Quale sia l'oggetto del processo "inibitorio" e di accertamento della iniquità
immaginato dal legislatore delegato emerge dalla esegesi combinata dei riferimenti
testuali agli "interessi collettivi" ed alla "legittimazione ad agire"
attribuita alle associazioni rappresentative in funzione dell'inibitoria.
Si tratta di interessi della categoria collettivamente intesa e riguardata, di cui sono
resi portatori gli enti di essa rappresentativi: la legge opera un procedimento di
"soggettivazione" dell'interesse in capo all'associazione, cui attribuisce un
diritto soggettivo proprio ed autonomo all'astensione o alla cessazione dell'utilizzo sul
mercato di condizioni inique.
Più precisamente, secondo taluni l'art. 8 muove dalla premessa che la grave iniquità sia
una situazione giuridica qualificabile come diritto superindividuale o interesse diffuso.
La via interpretativa seguita da altri è ritenere che, a livello sistematico, il
legislatore operi uno stretto collegamento funzionale tra la legittimazione ad agire e
l'inibizione del comportamento abusivo: la legge crea un meccanismo per cui è attribuita
alle associazioni la titolarità del diritto nel momento stesso in cui è riconosciuta la
facoltà di azione a sua tutela.
Si tratta, come si esprime la dottrina, di un "diritto sotto veste d'azione" :
le associazioni di categoria si vedono riconosciuto, contestualmente all'azione, un vero e
proprio diritto al non uso da parte di imprenditori "forti" sul mercato di
condizioni generali di contratto inique.
Accertando la invalidità per iniquità delle clausole, si accerta il diritto al non uso
nei confronti della parte c.d. leonina.
Così, il legislatore italiano conferma la propria tendenza a tutelare interessi
riconducibili ad una classe o categoria mediante soggettivazione degli stessi in capo ad
enti rappresentativi ed attribuzione a questi ultimi di un diritto riconosciuto
contestualmente alla previsione dell'azione.
Si pensi soprattutto, oltre che all'inibitoria dell'art. 1469-sexies c.c. e a quella
dell'art. 3, legge n. 281 del 1998, vicine al presente art. 8, al procedimento per la
repressione di condotte antisindacali ex art. 28 Statuto dei Lavoratori, che dà un'azione
alle associazioni sindacali a tutela del proprio diritto soggettivo, contestualmente
riconosciuto, al comportamento non-antisindacale del datore di lavoro, ed all'art. 2601
c.c., il quale prevede un'azione, funzionale alla cessazione della concorrenza sleale
posta in essere da un imprenditore, attribuita alla legittimazione iure proprio delle
associazioni professionali.
È questa, poi, la tendenza anche di altri ordinamenti, vicini al nostro, quale ad esempio
quello francese che, proprio in materia di clausole contrattuali abusive, ha scelto
l'attribuzione di un diritto proprio alle associazioni di categoria in funzione
dell'inibitoria dell'uso di siffatte clausole: si legga in proposito l'art. L 421-6 del
Code de la Consommation, adottato con la legge n. 93-949 del 26 luglio 1993, nel quale è
confluita la legge n. 88-14 del 5 gennaio 1988 specificamente dedicata alle azioni contro
condizioni contrattuali inique.
Né può fare sorgere dubbio interpretativo la dizione "in rappresentanza"
riferita alle associazioni di categoria.
In realtà non si tratta di "agire in rappresentanza", ma di concreta
rappresentatività, che giustifica la legittimazione ad agire.
La legittimazione è attribuita alle associazioni qualificate dall'essere
"prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese" , mentre è da
escludersi che si tratti di sostituzione processuale, ammessa ai sensi dellart. 81
c.p.c. soltanto nei casi in cui la legge lo prevede espressamente.
Si deve allora correttamente intendere che la rappresentanza in questione sia soltanto
criterio per l'individuazione delle associazioni di categoria cui la legittimazione ad
agire è attribuita, in conformità a quanto previsto dall'art. 1469-sexies c.c., per cui
deve trattarsi di associazioni "rappresentative".
Quanto alla giurisdizione competente, essa appartiene alladito giudice
amministrativo, sia sulla base dellarticolo 244 del D.Lgs.163 del 2006, sia sulla
base dellart. 6 della L.205 del 2000, le procedure di affidamento di contratto di
appalto di lavori pubblici, servizi e forniture, sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, che conosce delle posizioni di diritto o interesse
(Cassazione a SS.UU. n.11656 del 2008), esulando dalla giurisdizione del giudice
amministrativo solo le controversie sulla esecuzione e cioè sul contratto ormai stipulato
e quindi sul contratto non più in quanto negozio ma in quanto rapporto (Consiglio di
Stato, Adunanza Plenaria, n.9 del 2008).
Nel caso in esame la contestazione riguarda formalmente il bando, ma soprattutto il
contenuto iniquo di talune delle clausole contrattuali in esso inserite e il giudizio di
invalidità sulla base della loro ritenuta iniquità.
Pertanto, in definitiva, sussistono le condizioni dellazione; sussistono i
presupposti per la tutela inibitoria o per laccertamento di cui al decreto
legislativo; sussiste la giurisdizione delladito giudice amministrativo; oggetto del
giudizio sono le clausole inique di cui si vuole impedire linserimento.
4.Non è accoglibile la censura, consistente nel sostenere una pretesa inapplicabilità
della direttiva in questione, sulla celerità dei pagamenti nelle transazioni commerciali,
alla pubblica amministrazione.
Anzi, vale il richiamo specifico dellarticolo 2 del D.Lgs., che definisce la nozione
di pubblica amministrazione, ritenendo anche essa imprenditore forte ai sensi e per i fini
del medesimo decreto.
Inoltre, proprio la presenza di alcune clausole contrattuali contrastanti con le
previsioni imperative della direttiva e in conflitto con lo spirito del D.Lgs.231 del
2002, che tutela la posizione presuntivamente debole dei creditori fornitori della P.A.,
dimostra come la fattispecie si attagli alla situazione di esorbitanza di
poteri, tipica del soggetto che si pone in modo autoritativo (autorità pubblica o privata
che sia).
In effetti tale condotta dellamministrazione (che può essere contestata dai
partecipanti sia nella fase antecedente che in quella del rapporto contrattuale e che
nella specie viene contestata in via preventiva ai sensi del citato articolo 8 da
associazioni rappresentative di imprese medie e piccole) integra e concreta proprio uno di
quei comportamenti abusivi della parte contrattualmente più forte che il legislatore ha
inteso contrastare attraverso la introduzione di un diritto diseguale, mirante
a stabilire un equilibrio giuridico antitetico rispetto al potere reale dei paciscenti (in
tal senso, Consiglio di Stato, V, 11 gennaio 2006, n.43).
5.Con riguardo allaltra deduzione del Ministero appellante, il Collegio osserva che
non può sostenersi, come pretende lamministrazione, che tali regole imperative
sarebbero derogabili e che sarebbe consentito un diverso accordo, rinvenibile, nella
specie, nella presentazione della offerta, che implicherebbe acquiescenza-accettazione
alla sostanziale iniquità.
Lamministrazione pubblica, infatti, non ha il potere di stabilire unilateralmente le
conseguenze del proprio stesso inadempimento contrattuale (come gli interessi moratori o
le conseguenze del ritardato pagamento) né potrebbe subordinare la possibilità di
partecipare alle gare alla accettazione di clausole aventi simili contenuti, se non a
costo di ricadere sotto le sanzioni di invalidità, per iniquità, vessatorietà, mancanza
di specifica approvazione a seguito di trattative, sanzioni sopra descritte (in tal senso,
Consiglio Stato, V, 30 agosto 2005, n.3892).
Non può sostenersi la prevalenza di tali clausole rispetto a quanto previsto dal decreto
legislativo di recepimento della direttiva comunitaria: a parte il valore di supremazia
della disciplina di derivazione comunitaria, oltre che della normativa nazionale
imperativa, vale il principio per cui il contratto obbliga le parti non solo alle regole
previste dal medesimo, ma anche al rispetto delle regole imperative e a tutto ciò che
deriva dalla legge, dagli usi o dalla equità (articoli 1339, 1419, 1418 e 1374 del codice
civile).
Le norme imperative hanno pertanto un valore anche sostitutivo (arttt. 1339 e 1419 c.c.)
di quanto previsto in violazione di esse.
Conseguentemente: 1) è invalida ogni clausola contrattuale che preveda regole diverse e
inique rispetto alle regole imperative, che automaticamente si sostituiscono a quelle
invalide; 2) sarebbe illegittima ogni esclusione basata sulla non-accettazione o
sullespresso dissenso, da parte di una partecipante, di una clausola contrattuale
iniqua; 3) in sede di esecuzione contrattuale, le clausole invalide si porrebbero nel
nulla a richiesta di parte o di ufficio (ai sensi del terzo comma dellart. 7 il
giudice dichiara anche di ufficio la nullità e applica i termini di legge o riconduce ad
equità il contenuto dellaccordo medesimo: si tratta di una cosiddetta nullità
speciale di derivazione comunitaria); 4) infine, e ciò rileva nel caso di specie, in caso
di azione inibitoria intentata da associazioni di categoria a tutela di interessi
collettivi le clausole da ritenersi inique sono poste nel nulla e quindi non applicabili,
anche se comunque mantiene la sua funzione lordine inibitorio, a causa
delleffetto dissuasivo che tali clausole inique, per quanto insuscettibili di
produrre effetti, potrebbero avere sulla volontà a partecipare delle imprese medie e
piccole.
Lo scopo del particolare strumento di tutela individuato dalla legge è quello di impedire
linserimento di tali clausole, prima ancora della loro applicazione o invalidazione.
6.Con altro mezzo di appello il Ministero della Difesa sostiene, la non iniquità nei
contenuti delle clausole contestate, che invece ai sensi dellarticolo 7, sarebbero
motivate giustamente sulla base delle ragioni oggettive dellamministrazione pubblica
e in particolare a causa della lunghezza della procedura di pagamento.
Il motivo svolto dalla Amministrazione è infondato.
Le clausole contestate e ritenute nulle perché inique dal primo giudice riguardano: il
pagamento del corrispettivo a 60 giorni dal ricevimento della fattura, anziché ai 30
giorni, previsti dallart. 4 del D.Lgs.231 del 2002; la decorrenza degli interessi
moratori dal 180° giorno anziché dal 30° giorno successivo alla scadenza del termine di
pagamento, previsto dallarticolo 4; il saggio di interesse dell1% anziché
dell8% (1% tasso BCE, più 7 punti di maggiorazione) previsto dallart. 5.
Le clausole suddette si pongono in diretta violazione degli articolo 4 e 5 del D.Lgs.231
del 2002, la cui deroga non è ammessa dalla legge né nella presentazione della offerta
può rinvenirsi il diverso accordo contrattato dalle parti solo a seguito di apposita
contrattazione e trattativa sul punto, che evoca un concetto di contatto di tipo
pararapportuale (o precontrattuale) che non può rinvenirsi certo nel binomio bando-
presentazione dellofferta, che già integra (quantomeno in parte) la
conclusione del contratto.
Inoltre, tali clausole si pongono in modo indubbio nel senso di introdurre un
ingiustificato vantaggio per la amministrazione predisponente, concretandosi nella aperta
violazione della disciplina di riequilibrio delle diverse posizioni di forza, la cui
tutela la direttiva comunitaria è proprio diretta a rafforzare.
7.Per le considerazioni sopra svolte, lappello va respinto, con conseguente conferma
della impugnata sentenza, che ha sancito la invalidità di tali clausole, con
leffetto di impedirne linserimento.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente
pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
rigetta lappello, confermando la impugnata sentenza. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2010 con l'intervento
dei Signori:
Gaetano Trotta, Presidente
Antonino Anastasi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere, Estensore
Vito Carella, Consigliere
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