Cittadinanza - Diniego di concessione di
cittadinanza italiana - nonostante qualche oscillazione della giurisprudenza (Cons. St.,
Sez. IV, 23.4.1992, n. 443) deve ritenersi preferibile individuare la competenza
territoriale di cui trattasi non con riguardo al luogo in cui il destinatario
dellatto abbia la propria stabile dimora o residenza, ma in considerazione
dellincidenza del provvedimento in questione sullo status del soggetto
interessato, con efficacia erga omnes e sulla base di principi rilevanti per
la collettivitā nazionale, in cui tale soggetto chiede di inserirsi, anche al di lā del
luogo in cui si concentrano gli affari ed interessi del medesimo - competenza territoriale
del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma. Consiglio di Stato sentenza n.
02815 del 10/05/2010
FATTO
Il TAR per la Toscana chiede, con ordinanza della Sezione II n15/2010, di valutare
listanza di regolamento di competenza territoriale proposto dal Ministero
dellInterno con riferimento ad un ricorso prodotto avverso un diniego di concessione
di cittadinanza italiana nei confronti del cittadino tunisino Kamel Ben M'Lik, da tempo
residente in Chianciano Terme, la cui istanza era stata avanzata nel luglio 2007.
Nella presente fase di giudizio loriginario ricorrente non si č costituito.
Alla camera di Consiglio del 9 marzo 2010 il ricorso viene assunto in decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio che regolamento di competenza in esame sia suscettibile di valutazione
conforme a quella rappresentata dallAmministrazione; e ciō in quanto il ricorso
originario investe un atto (diniego di conferimento della cittadinanza italiana) emesso da
una Autoritā centrale dello Stato ed avente efficacia non territorialmente limitata, ai
sensi e per gli effetti dellart. 3, comma 3, della legge n. 1034/1971.
A tale riguardo infatti, nonostante qualche oscillazione della giurisprudenza (Cons. St.,
Sez. IV, 23.4.1992, n. 443) deve ritenersi preferibile individuare la competenza
territoriale di cui trattasi non con riguardo al luogo in cui il destinatario
dellatto abbia la propria stabile dimora o residenza, ma in considerazione
dellincidenza del provvedimento in questione sullo status del soggetto
interessato, con efficacia erga omnes e sulla base di principi rilevanti per
la collettivitā nazionale, in cui tale soggetto chiede di inserirsi, anche al di lā del
luogo in cui si concentrano gli affari ed interessi del medesimo (cfr., tra le tante,
Cons. St., Sez. VI, 25.6.2008 n.3238; 5.6.2006, n.3350).
Listanza di regolamento in esame deve essere, pertanto, accolta, con conseguente
declaratoria di competenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
Roma.
Le spese della presente fase di giudizio sono poste a carico delloriginario
ricorrente e vengono liquidate secondo quanto precisato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso indicato
in epigrafe e dichiara la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sede di Roma.
Condanna il sig. Kamel Ben M'Lik, al pagamento delle spese della presente fase di giudizio
che vengono liquidate in Euro 1000,00 (mille/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autoritā amministrativa.
Cosė deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2010 con l'intervento
dei Signori:
Claudio Varrone, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere, Estensore
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
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