| diritto di accesso agli atti -
interessi diffusi rappresentati da una associozione sindacale - il diritto di accesso non
si configura come una azione popolare - e' necessario un accertamento concreto della
esistenza di un interesse differenzaito della parte che richiede i documeto (Consiglio
di Stato Sentenza dell' 11/01/2010 n. 24)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 5581 del 2009, proposto da:
Silp - Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la Cgil, Segreteria Provinciale di
Genova, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Repetti, con domicilio eletto presso Maria
Carla Vecchi in Roma, viale Giulio Cesare, 118;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso questultima domiciliato per legge in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
per
la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA , SEZIONE II, 3 aprile 2009, n. 585.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2009, il Consigliere Fabio
Taormina e uditi per le parti gli avvocati come da verbale dudienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue:
FATTO
Con l'impugnata sentenza il Tar della Liguria ha respinto il ricorso di primo grado
proposto dalla odierna parte appellante e finalizzato ad ottenere laccertamento del
proprio diritto allaccesso ai documenti di cui alla istanza presentata il 15
dicembre 2008.
Tale richiesta era stata avanzata dalla qui appellante associazione sindacale in relazione
alla circostanza che il poligono di tiro esistente presso al Caserma della P.S.
Ilardi di Genova era ormai chiuso da tre anni per la necessità di svolgere
lavori di adeguamento alla normativa vigente. Stante il protrarsi dei lavori, era stato
chiesto di ottenere dallappellata amministrazione copia degli atti adottati per
laffidamento dei lavori di adeguamento e/o manutenzione del Poligono (in
particolare: nome dellimpresa e il termine previsto per la conclusione dei lavori,
copia di tutti gli atti relativi alla interruzione dei lavori e gli eventuali
provvedimenti adottati successivamente, nonché lo stato del procedimento relativo alla
riapertura del poligono di tiro).
Lodierna parte appellante aveva impugnato il provvedimento reiettivo, sostenendo che
sussisteva linteresse del sindacato a conoscere i documenti richiesti atteso che gli
stessi hanno attinenza alla propria attività in quanto si riverberano direttamente sulle
modalità di svolgimento delle esercitazioni di tiro degli appartenenti alla Polizia di
Stato di Genova.
I primi Giudici hanno respinto il ricorso rilevando che i documenti di cui alla richiesta
di accesso non erano collegati direttamente ad una situazione giuridicamente tutelata
propria del sindacato e neppure ad una situazione propria degli iscritti al sindacato
stesso.
In particolare, è stato osservato dal Tar che il collegamento tra il ritardo nella
conclusione dei lavori nella caserma Ilardi e la sicurezza dei lavoratori
della polizia appariva indiretto.
Si sosteneva infatti, nel ricorso di primo grado, che la necessità di recarsi fuori
Genova per lespletamento delle esercitazioni di tiro limitasse la possibilità degli
appartenenti alla Polizia di Stato di potere accedere alle esercitazioni: i primi Giudici
hanno rilevato che tale conseguenza, ove anche fondata, dipendeva
dallamministrazione che non organizzava con sufficiente frequenza le trasferte per
le esercitazioni.
Secondo il Tar della Liguria, (pur sconoscendosi esistenza e contenuto della normativa
interna relativa al numero e alla frequenza delle esercitazioni di tiro) la chiusura del
poligono non influiva negativamente sulla possibilità che il sindacato aveva di fare
valere leventuale inosservanza, da parte dellamministrazione, della relativa
normativa: la conoscenza delle cause del ritardo, inoltre, non influiva sulla possibilità
per lassociazione sindacale di fare valere i diritti degli iscritti e neppure
consentiva allassociazione una più agevole tutela degli stessi.
Anche il versante relativo alla prospettazione secondo cui la necessità di recarsi fuori
Genova comportava lespletamento di trasferte anche pericolose (con possibilità di
incidenti stradali) non appariva decisivo: lincidenza causale della chiusura del
poligono sulla possibilità di incidenti durante le trasferte era solo indiretta in quanto
tali incidenti, quando non accidentali, derivavano dal mancato rispetto durante la
trasferta delle normativa sulla sicurezza stradale e non certo dalla chiusura del
poligono: il sindacato potrebbe interloquire sulle modalità di effettuazione delle
trasferte ma non già non sulle vicende relative allappalto dei lavori.
Conclusivamente, ha osservato il Tar, la richiesta di accesso per cui è causa configurava
un tentativo di controllo generalizzato sulloperato della amministrazione e meritava
pertanto di essere disattesa.
Avverso detta decisione ha proposto un articolato appello l originaria parte
ricorrente chiedendo lannullamento della decisione appellata, in quanto
contraddittoria ed erronea.
Lappellante sindacato ha sottolineato che si è in presenza di un interesse tutelato
che pertiene sia alla formazione sociale, che ai propri iscritti, che alla intera
collettività: laddestramento alluso delle armi degli operatori di polizia,
infatti, costituisce precipuo interesse della collettività, integrando momento
fondamentale per garantire che i medesimi maneggino le armi con padronanza ed evitando
inutili rischi.
La irragionevolezza di costringere gli operatori a lunghe e costose trasferte è evidente;
i lavori di adeguamento del poligono erano stati disposti su specifica segnalazione del
sindacato odierno appellante ed avevano formato oggetto di accordo con le organizzazioni
sindacali: erroneamente si era escluso da parte dei primi Giudici che il sindacato non
avesse legittimazione.
Sotto altro profilo, nessun apprezzabile interesse poteva essere sotteso alla mancata
ostensione degli atti.
L appellata amministrazione si è costituita nellodierno giudizio non
depositando difese scritte.
DIRITTO
Lappello è infondato.
Ritiene il Collegio di condividere la ricostruzione sistematica secondo cui quale
che sia la natura del diritto d' accesso lo stesso è strumentale rispetto alla protezione
di un'ulteriore o sottesa situazione soggettiva che non necessariamente è di interesse
legittimo o di diritto soggettivo, ma che può avere la consistenza di un interesse
collettivo o diffuso o di un interesse semplice o di fatto (Consiglio Stato , sez.
V, 10 agosto 2007, n. 4411).
Tale posizione giuridica attiva, tuttavia, in qualsiasi modo la si voglia qualificare,
deve sussistere affinchè la pretesa allaccesso agli atti possa trovare protezione.
E ciò vale laddove listante agisca in proprio, ma anche allorchè la richiesta
(congiunta od isolata) venga articolata da associazioni esponenziali.
Non sussistono elementi per discostarsi dallorientamento in passato espresso dalla
Sezione secondo cui il diritto di accesso non si configura mai come un'azione
popolare (fatta eccezione per il peculiare settore dell' accesso ambientale), ma postula
sempre un accertamento concreto dell'esistenza di un interesse differenziato della parte
che richiede i documenti. La titolarità (o la rappresentatività) degli interessi diffusi
non giustifica un generalizzato e pluricomprensivo diritto alla conoscenza di tutti i
documenti riferiti all'attività di un gestore del servizio e non collegati alla
prestazione dei servizi all'utenza, ma solo al più limitato diritto alla conoscenza di
atti, relativi a servizi rivolti ai consumatori, che incidono in via diretta e immediata,
e non in via meramente ipotetica e riflessa, sugli interessi dei consumatori.
(Consiglio Stato , sez. VI, 10 febbraio 2006, n. 555).
Anche in materia di accesso ambientale, peraltro, (laddove maggiormente si è
assistito ad una dilatazione, in primis legislativa, del concetto di interesse sotteso
allaccesso), si è avuto modo di sottolineare in senso definitorio che la
domanda di accesso alle informazioni ambientali può consistere anche in una generica
richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale, a
condizione che questo sia specificato e che la richiesta non sia mirata ad un mero
sindacato ispettivo sull'attività del comune.(Consiglio Stato , sez. VI, 16
febbraio 2007, n. 668, e n. 555 del 10.2.2006).
Con particolare riferimento alla legittimazione attiva delle organizzazioni sindacali, è
stato condivisibilmente rilevato che l'organizzazione sindacale può essere titolare
di un interesse giuridicamente rilevante all'accesso di atti e documenti amministrativi,
sia in relazione alla posizione di singoli iscritti, con necessaria esclusione di ogni
ipotesi di pur potenziale conflitto di interessi, sia in relazione a un interesse proprio
dell'organizzazione, il quale sia rapportabile - secondo la terminologia giuslavoristica -
a una posizione di parte del conflitto collettivo che intercorre istituzionalmente tra
sindacato e datore di lavoro e quindi, nel settore pubblico, tra sindacato e
amministrazione che agisca nella veste di datore di lavoro. (Consiglio Stato , sez.
IV, 30 dicembre 2003, n. 9158)
A tal proposito, invero, in passato è stato affermato dalla Sezione che il principio
della trasparenza amministrativa accolto dal nostro ordinamento non è affatto assoluto e
incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti, basati, fra l'altro, sulla limitazione dei
soggetti attivi del diritto di accesso. La posizione legittimante l'accesso è costituita
da una situazione giuridicamente rilevante (comprensiva anche degli interessi diffusi) e
dal collegamento qualificato tra questa posizione sostanziale e la documentazione di cui
si pretende la conoscenza (decisione del 22 maggio 2006, n. 2959).
La titolarità (o la rappresentatività) degli interessi diffusi non giustifica, tuttavia,
un generalizzato e pluricomprensivo diritto alla conoscenza di tutti i documenti riferiti
all'attività del gestore del servizio e non collegati alla prestazione dei servizi
all'utenza.
Con tale decisione, invero, si è definito linteresse tutelato, che tuttavia era pur
sempre riconducibile allo statuto fondante dellorganismo associativo richiedente e
soprattutto coerente con la posizione attiva vantata.
Laltro polo dellinterpretazione giurisdizionale, del pari in
passato predicata dalla Sezione, è volto a qualificare linteresse sotteso
allactio ad exibendum, affermando che il diritto di accesso è riconosciuto a
chiunque - compresi i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi - vi abbia
interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e detto interesse deve
essere diretto, concreto ed attuale. (Consiglio di Stato , sez. VI, 27 febbraio
2008, n. 721).
Con specifico riferimento alla posizione delle associazioni sindacali, di recente la
Sezione ha precisato che sussiste il diritto dell' organizzazione sindacale ad
esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere
sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata
categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse
e rappresentanza opera l' associazione. Rileva, infatti, un duplice profilo di
legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle
organizzazioni sindacali sia iure proprio, sia a tutela di interessi giuridicamente
rilevati della categoria rappresentata. Detta sfera di legittimazione, non può tuttavia
tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell' intera attività
dell'amministrazione datrice di lavoro, sovrapponendosi e duplicando compiti e funzioni
demandati ai soggetti istituzionalmente ed ordinariamente preposti nel settore di impiego
alla gestione del rapporto di lavoro. Tale preclusione è espressamente codificata all'
art. 24, comma terzo, della legge n. 241/1990, nel teso novellato dall' art. 16 della
legge n. 15/2005, in base al quale "non sono ammissibili istanze di accesso
preordinate ad un controllo generalizzato dell' operato delle pubbliche
amministrazioni". Pertanto, la domanda di accesso, ancorché esplicata in esercizio
della prerogative dell' organizzazione sindacale soggiace al filtro dell'esistenza di un
interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad un situazione giuridicamente
tutelata che trovi collegamento nel documento che si vuole conoscere. (sez. VI, 6
marzo 2009, n. 1351).
Nel caso di specie, proprio alla stregua dei condivisibili principi dianzi esposti, deve
rilevarsi che la posizione attiva sottesa alla pretesa allaccesso azionata è
sfornita dei superiori caratteri di concretezza, ed esattamente il Tar si è pronunciato
nel senso della infondatezza della pretesa.
A monte non emerge a quale interesse specifico e diretto risponda la richiesta di accesso
dellappellante associazione.
Parte appellante giustifica detta richiesta con la tesi secondo cui
laddestramento alluso delle armi degli operatori di polizia costituisce
precipuo interesse della collettività, integrando momento fondamentale per garantire che
i medesimi maneggino le armi con padronanza ed evitando inutili rischi.
Si osserva da un canto che tale circostanza non legittima il Sindacato ad eventualmente
intraprendere attività finalizzate ad incidere sul quomodo mediante il quale
lamministrazione garantisce laddestramento; sotto altro profilo che, come
esattamente evidenziato dal Tar, prospettare i rischi attinenti alla circolazione stradale
discendenti dalla necessità di svolgere laddestramento in altro sito costituisce
elemento del tutto distonico dallinteresse come prima qualificato.
Distonico e, a tacer daltro, privo di qualsivoglia collegamento (se non indiretto in
massimo grado).
Sotto altro profilo, e per concludere sullargomento, non è dato riscontrare nel
sistema del pubblico impiego non contrattualizzato italiano, un sistema
cogestorio che legittimi le associazioni sindacali ad ingerirsi in scelte tipicamente
discrezionali dellamministrazione quali, per esempio, quella di allocare un sito
lavorativo (o, come nella ipotesi in questione, addestrativo) in un luogo piuttosto che in
un altro.
A tali inaccoglibili conclusioni, invero, ove spinto alle estreme conseguenze, indurrebbe
laccoglimento delle tesi dellappellante associazione sindacale. Alla stregua
delle argomentazioni sostenute nel ricorso in appello, si dovrebbe giungere ad affermare,
ad esempio, la sussistenza di un interesse rilevante allaccesso agli atti con i
quali si è deliberata la delocalizzazione di un commissariato, ed il trasferimento dello
stesso in altro sito, più distante dal centro, perché onererebbe i dipendenti ad un più
lungo percorso per raggiungerlo (o perché, ma gli esempi potrebbero essere infiniti,
ubicato in prossimità del mare, esporrebbe i medesimi dipendenti a condizioni climatiche
meno favorevoli, etc).
Tale tesi merita la reiezione.
Per il vero, sebbene non sia stato direttamente prospettato un possibile intervento del
Giudice penale o contabile, dal complessivo contenuto del gravame emerge in realtà la
possibile ratio della richiesta di accesso in esame: quella di svolgere un completo
controllo sulle modalità di svolgimento del procedimento relativo alla ristrutturazione
del poligono, laddove si fa riferimento (pag. 3 del ricorso in appello) ai costi sostenuti
dallamministrazione per organizzare le trasferte ed ad una conseguente non oculata
spendita del pubblico denaro.
Anche tale interesse - che ben potrebbe definirsi parainvestigativo
esula però dagli interessi sia dellAssociazione Sindacale che degli aderenti.
Esso, può concludersi, potrebbe agevolmente essere soddisfatto in sede di procedimento
penale o di giudizio contabile, e rientra nelle prerogative degli organi giurisdizionali
competenti eventualmente aditi vagliare la necessità di acquisire la documentazione in
premessa indicata a quei fini (si veda, in particolare, sul punto la decisione della
Sezione n. 555/06, laddove si è puntualizzato che laccesso non può essere un mezzo
per compiere una indagine o un controllo ispettivo, cui sono ordinariamente preposti
organi pubblici, perché in tal caso nella domanda di accesso è assente un diretto
collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti.).
Anche sotto tale angolo prospettico appare, pertanto, esatta e meritevole di conferma
lappellata sentenza e non meritevole di accoglimento lappello proposto che,
conclusivamente, deve essere respinto.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese del grado, a cagione della
specificità degli elementi di fatto sottesi alla presente controversia, ed alla natura
della stessa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in
appello indicato in epigrafe.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2009 con l'intervento
dei Signori:
Paolo Buonvino, Presidente FF
Luciano Barra Caracciolo, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Sezione
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