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giudice - Valutazione - Decisione fondata su perizia tecnica di parte
stragiudiziale - Legittimità - Condizioni - Obbligo di motivazione- Decisione
fondata su perizia tecnica di parte stragiudiziale - Legittimità - Condizioni -
Obbligo di motivazione
Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia
stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata
motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente
ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice. Corte di
Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26550 del 12/12/2011
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
26550 del 12/12/2011
FATTO E DIRITTO
L'agenzia delle entrate, con avviso di accertamento relativo al rogito per notar
Napoleone registrato il 20 aprile 2004 e relativo alla cessione da Infotel
Italia S.p.A. a Ericson Network Services Italia S.r.l. (ora Ericson
Telecomunicazioni S.p.A.) del ramo d'azienda denominato "Rool-out Coordination
and Enginering", ha elevato il valore dell'avviamento commerciale, ai fini
dell'imposta di registro, da tre a oltre venti milioni di Euro. Su ricorso della
cessionaria, la CTP di Roma ha rideterminato detto valore in 3.130.000 Euro.
Nell'ulteriore fase di gravame, la CTR - Lazio ha rigettato l'appello principale
dell'Ufficio e accolto quello incidentale della contribuente, fissando il valore
dell'avviamento in 3.000.000 Euro, e ciò ha fatto recependo "in toto" la perizia
di parte del Dott. P. Ca.., ritenuta "analitica e dettagliata", a fronte
dell'assenza di adeguata contestazione da parte dell'Ufficio. Propone ricorso
per cassazione, con unico motivo, l'Agenzia delle entrate; la Ericson
Telecomunicazioni S.p.A. resiste con controricorso. Redatta relazione ex art.
380 bis c.p.c., ed effettuate le comunicazioni e notificazioni di rito, la
ricorrente ha depositato memoria.
Con unico motivo, l'Ufficio denuncia "insufficiente motivazione su un fatto
decisivo e controverso per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., comma
1, n. 5". Assume che, in corso di causa e in linea con la metodologia adottata
dal perito di parte, il valore dell'avviamento è stato ridotto in autotutela a
3.700.000 Euro e che, in appello, è stato contestato solo l'ulteriore
abbattimento del 20%, applicato dal perito a titolo di rischi generici, in
quando non sufficientemente fondato. Sicché, secondo la ricorrente, la
"controversia verteva... unicamente su tale punto e l'Ufficio non aveva alcun
onere di contestare analiticamente il restante contenuto della perizia di
parte". Aggiunge che la riduzione discrezionale del valore dell'avviamento
operata dal perito di parte contrasta con i criteri estimativi dettati dal
D.P.R. n. 460 del 1986, art. 2, comma 4, che ancora la redditività al rapporto
sussistente fra il reddito d'impresa e i ricavi dichiarati nell'ultimo triennio
precedente la vendita. Ciò la ricorrente espressamente deduce "...a
dimostrazione del nesso causale tra vizio motivazione e decisione assunta". Il
ricorso va disatteso.
Nel vigente ordinamento, dominato dal principio del libero convincimento del
giudice, non è a questi vietato di porre a fondamento della decisione una
perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte (Sez. 2, Sentenza
n. 3677 del 07/06/1980), purché fornisca adeguata motivazione di tale sua
valutazione (Sez. L, Sentenza n. 2574 del 03/03/1992). La sentenza impugnata
richiama, in sostanza, la perizia stragiudiziale del Dott. Ca.. che stima in
2.962.000 Euro, poi arrotondati in 3.000.000 Euro, il valore dell'avviamento
controverso. Il perito di parte, per quanto si apprende dalla trascrizione delle
parti salienti della relazione contenuta nel ricorso per cassazione, giunge a
detta stima finale calcolando il valore dell'avviamento in 3.005.000 Euro con il
metodo del "rendimento del ramo d'azienda" e in 4.400.000 Euro con il metodo dei
"multipli del MOL" (c.d. margine operativo lordo); indi, sulla media aritmetica
dei due valori (3.702.000 Euro) opera un ulteriore abbattimento del 20%.
Giustifica tale complesso metodo estimativo dovendosi tener conto "del fatto
che... il ramo d'azienda in argomento è di recente attivazione e quindi
dell'assenza di dati storici a supporto delle previsioni di redditività" e della
opportunità di "...ridurre i rischi insiti nella stima ed in particolare nella
previsione di crescita del mercato in relazione al particolare tipo di
attività". Precisa il perito, sempre sulla scorta di quanto trascritto in
ricorso, che "...la crescente automazione dei servizi potrebbe comportare una
crescita dell'attività non proporzionale alle previsioni di crescita del
comparto utilizzate ai fini della stima". Si tratta di considerazioni estimative
che, come apprezzato dalla CTR, non trovano alcuna confutazione specifica nelle
difese spiegate in appello dall'Ufficio e, come precisato dalla controricorrente,
neppure nel provvedimento adottato in autotutela.
Si rammenti che, ai fini dell'applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,
art. 51, comma 4, riguardante il controllo dell'ufficio sugli atti aventi ad
oggetto aziende o diritti reali su di esse, l'esistenza di un valore di
avviamento dell'azienda costituisce oggetto di un giudizio di fatto rimesso al
prudente apprezzamento del giudice di merito ed immune dal sindacato di
legittimità, se adeguatamente motivato (Sez. 5, Sentenza n. 613 del 13/01/2006).
Invece, il ricorso per cassazione dell'Agenzia si traduce nella inammissibile
sollecitazione di una indagine di fatto, formulata attraverso la mera
prospettazione di una diversa stima rispetto a quella adottata dalla CTR,
aderente invece alle argomentazioni estimative svolte dal perito di parte senza
vizi logici.
Nè vale richiamare i criteri per la determinazione del valore di avviamento di
un'azienda, fissati dall'art. 2 del regolamento, reso con il D.P.R. 31 luglio
1996, n. 460, per l'attuazione dell'accertamento con adesione di cui al D.L. 30
settembre 1994, n. 564, convertito in L. 30 novembre 1994, n. 656, in quanto
essi hanno la funzione di fornire indicazioni cui l'Amministrazione finanziaria
deve attenersi nella procedura transattiva che conduce ad un accertamento con
adesione (Sez. 5, Sentenza n. 16705 del 27/07/2007) e non costituiscono,
pertanto, criterio vincolante al di fuori di tale tipo di accertamento (Sez. 5,
Sentenza n. 3505 del 17/02/2006). Peraltro, la questione dell'applicazione
dell'art. 2 cit. è mal posta in cassazione, per novità, non risultando essere
stata introdotta in appello, atteso che in quella occasione il fisco aveva
impugnato la decisione di prime cure solo "lamentando come la commissione non
avesse tenuto conto del fatto che il provvedimento di autotutela parziale aveva
ridotto l'entità dell'avviamento adottando la metodologia di valutazione del
complesso aziendale utilizzata nella perizia di parte limitandosi a non
riconoscere l'ulteriore abbattimento del 20% applicato da perito in quanto
infondato" (ric. Cass. 6). Dunque, ogni questione sui parametri estimativi
dettati dall'art. 2 cit. è rimasta estranea al thema decidendum del processo di
secondo grado, attesa l'accettazione da parte dell'amministrazione, in via di
autotutela, della diversa metodologia estimativa adottata nella perizia di parte
della contribuente;
sicché il suo dissenso è rimasto circoscritto, anche in sede giudiziale,
all'abbattimento finale operato dallo stimatore. Ne deriva che l'invocato
utilizzo, in talune circostanze, dei criteri dettati dall'art.2 cit., come
referenti parametrici indiziati, non riguarda l'oggetto specifico del
contendere, che si muove, invece, sul diverso versante del contemperamento del
metodo del "rendimento del ramo d'azienda" con il metodo dei "multipli del MOL",
secondo la ricostruzione peritale accettata dal fisco in autotutela. Inoltre, la
questione sui parametri estimativi dettati dall'art. 2 cit. si connota anche per
estraneità al thema decidendum in sede di legittimità, non riguardando il
sindacato sulla motivazione di cui all'invocato art. 360 c.p.c., n. 5, ma i
differenti e non denunciati profili di cui al n. 3.
In conclusione, il Collegio ritiene che ricorra l'ipotesi della manifesta
infondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente
giudizio, liquidate in Euro 2500 (di cui Euro 2400 per onorario), oltre a spese
generali e oneri di legge.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011
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Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista -
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