Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26507
del 12/12/2011 (Rv. 620948)
Spese giudiziali causa civile - Condanna - Impugnabilità in Cassazione
La sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo
autonomo della decisione. Ne discende, pertanto, che l'impugnazione avverso di
essa deve essere proposta in via autonoma e non - come è accaduto nel caso
concreto - per mezzo di impugnazione incidentale tardiva, che deve considerarsi,
per tale ragione, inammissibile (Cass. 20126/06, 3656/87, 1271/86) Corte di
Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26507 del 12/12/2011
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26507 del 12/12/2011ù
FATTO
1. Con sentenza n. 91/8/08, depositata il 18.11.08, la Commissione Tributaria
Regionale dell'Emilia Romagna rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle
Entrate - Ufficio di Ferrara avverso la decisione di primo grado, con la quale
era stato parzialmente accolto il ricorso proposto da Sp.. Maria Grazia - quale
amministratore della SAIMI s.r.l. - nei confronti dell'avviso di irroga-zione
sanzioni, relativo all'IVA per l'anno 1998.
2. La CTR riteneva, invero, - in considerazione anche dell'esito favorevole alla
predetta società del contenzioso da questa instaurato in relazione all'atto
impositivo (avviso di rettifica) a monte di quello impugnato dalla Sp.. - di
dover respingere l'appello dell'amministrazione e di confermare la pronuncia di
prime cure, non essendo riuscito - a suo dire - l'Ufficio a "confutare
validamente le sostanze che suffragano la sentenza appellata". 3. Per la
cassazione della sentenza n. 91/8/08 ha proposto ricorso l'Agenzia delle
Entrate, formulando tre motivi, ai quali l'intimata ha replicato con
controricorso, contenente altresì ricorso incidentale condizionato, affidato a
due motivi.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce la violazione
dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
1.1. Assume, infatti, l'amministrazione che la CTR avrebbe provveduto a
confermare l'annullamento - disposto dalla CTP - dell'avviso di irrogazione
sanzioni emesso a carico della Sp.., sulla base del solo presupposto
dell'avvenuto annullamento, da parte del medesimo organo giudicante, del
medesimo atto di rettifica ed irrogazione sanzioni per l'IVA 1998, emesso nei
confronti della società SAIMI s.r.l., della quale la Sp.. è amministratore e
legale rappresentante. Tale estensione, a parere dell'Agenzia delle Entrate,
sarebbe del tutto illegittima, atteso che la menzionata pronuncia resa nei
confronti della società non era definitiva, essendo stata impugnata
dall'amministrazione con ricorso per cassazione. Di qui la dedotta violazione
dell'art. 2909 c.c., per avere il giudice di appello annullato l'atto impugnato
dalla contribuente sul solo presupposto dell'avvenuto accoglimento dell'identico
ricorso proposto dalla società, in separato giudizio, benché la sentenza ivi
emessa non fosse ancora passata in giudicato.
1.2. La censura è infondata.
1.2.1. Osserva, invero, la Corte che la decisione emessa nei confronti della
società SAIMI s.r.l. non è stata affatto assunta - come si rileva dalla semplice
lettura della sentenza di appello - come un precedente vincolante nel separato
giudizio pendente tra amministrazione finanziaria e legale rappresentante di
detta società, e neppure avrebbe potuto esserlo, stante la diversità dei
soggetti dei due giudizi. E non a caso, l'impugnata sentenza non contiene
riferimento alcuno al valore di giudicato del precedente decisum concernente la
società. La CTR si è, per vero, limitata - sia pure con motivazione
assolutamente sintetica ed apodittica - ad assumere detta decisione come un
precedente non vincolante, ma condivisibile, e dal quale trarre, pertanto,
elementi di valutazione utili anche nel giudizio incardinato, per la medesima
vicenda, dal legale rappresentante dell'ente. Non può che essere intesa in tal
senso, infatti, ad avviso della Corte, l'affermazione contenuta nella sentenza
gravata, secondo cui la decisione emessa nel diverso giudizio, incardinato dalla
società, "invalida la rilettura critica dei fatti che viene suggerita in atto di
appello". Con tale affermazione, la CTR - com'è evidente - non assume affatto la
precedente decisione come vincolante e, perciò, preclusiva dell'esame della
medesima questione nel successivo giudizio, ma si limita a condividerne le
risultanze e, di conseguenza, a trame elementi di valutazione utili per la
definizione del giudizio concernente il socio e legale rappresentante di detta
società. 1.2.2. Da quanto suesposto deve, pertanto, inferirsi - a giudizio della
Corte - che non può considerarsi sussistente la violazione del disposto
dell'art. 2909 c.c., dedotta dall'amministrazione con il primo motivo di
ricorso, che va, pertanto, disatteso. 2. Con il secondo e terzo motivo di
ricorso, che vanno esaminati contestualmente, attesa la loro evidente
connessione, l'Agenzia delle Entrate deduce la sussistenza di vizi concernenti
la motivazione della sentenza di appello. In particolare, con il secondo motivo
di ricorso, l'amministrazione deduce la violazione dell'art. 132 c.p.c., D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 36, e art. 111 Cost., comma 6, in relazione all'art. 360
c.p.c., n. 4.
2.1. Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, invero, La CTR sarebbe incorsa nel
vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di
difetto assoluto o di motivazione apparente, essendosi limitata a richiamare,
nel giudizio proposto dall'amministratore, la precedente decisione emessa nel
giudizio concernente la società SAIMI s.r.l., senza prendere in alcun modo in
esame i motivi di appello proposti dall'amministrazione finanziaria. La
motivazione per relationem, posta a fondamento dell'impugnata decisione,
sarebbe, per contro, consentita - ad avviso dell'Agenzia ricorrente - solo
quando il giudice, pur richiamando la precedente decisione a sostegno di quella
da lui emessa, esponga, sia pure sinteticamente, le ragioni che lo inducono a
condividerla ed a disattendere, di conseguenza, il gravame in relazione ai
motivi di impugnazione proposti.
3. Con il terzo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate deduce, poi,
l'insufficiente motivazione su fatti decisivi della controversia, in relazione
all'art. 360 c.p.c., n. 5. 3.1. A parere dell'amministrazione, la CTR avrebbe,
infatti, motivato la sentenza, impugnata in questa sede, esclusivamente per
relationem ad altra decisione di appello non concernente la SAIMI s.r.l.,
interessata quale condebitrice in solido con la Sp.. nel presente giudizio,
bensì un diverso soggetto giuridico, costituito dalla società Officine Sp..
s.r.l..
Tale ultima decisione, pertanto, non potrebbe fornire alcun supporto
argomentativo nella presente controversia, nella quale alla contribuente viene
imputato di essere coautrice materiale delle violazioni ascritte alla SAIMI
s.r.l., a nulla rilevando che la medesima sia anche amministratrice della
Officine Sp.. s.r.l.. 4. Il secondo motivo di ricorso è fondato e va accolto,
assorbito il terzo.
4.1. Ed invero - secondo il costante insegnamento di questa Corte - la
motivazione per relationem della sentenza di appello è legittima purché il
giudice del gravame, facendo proprie le argomentazione di quello di prima
istanza, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della
pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, di guisa che il
percorso argomentativo, desumibile dal raffronto tra le parti motive di entrambe
le sentenze, risulti appagante e corretto, in conformità al modello di sentenza
prefigurato dal disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4. Tale correttezza del
percorso motivazionale non può, per contro, essere ritenuta da questa Corte
laddove il giudice di appello si limiti ad una laconica motivazione, formulata
in termini di mera adesione alla motivazione dell'impugnata sentenza, o di altra
da lui richiamata e posta a fondamento della decisione emessa. È fin troppo
evidente, infatti, che in siffatta ipotesi non è in alcun modo possibile
inferire che alla condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello
sia pervenuto sulla base dell'esame dei motivi di gravame, e di una valutazione
di infondatezza degli stessi (Cass. 2268/06, 15483/08, 25866/10, 18625/10,
11138/11). 4.2. Nel caso di specie, la motivazione della decisione di appello si
limita ad un rinvio del tutto generico al "pronunciamento" emesso, in separato
giudizio, in relazione alla società, e che sarebbe stato suscettibile - a detta
della CTR - di invalidare tout court "la rilettura critica dei fatti che viene
suggerita in atto di appello". Di contro, l'esame dei motivi - sui quali
dovrebbe, invece, fondarsi l'intero thema decidendum del giudizio di secondo
grado, a mente degli artt. 339 e 342 c.p.c. - viene, di fatto, ristretto alla
seguente, laconica ed apodittica, affermazione: "questa Commissione deve
respingere l'appello, poiché l'Ufficio non ha potuto confutare validamente le
sostanze che suffragano la sentenza appellata". Ma neppure a tale ultima
sentenza viene, in verità, riservata una qualsiasi attenzione, o specifica
menzione, sia pure per condividerne gli assunti argomentativi, da parte del
giudice di appello. 4.3. Se ne deve necessariamente inferire, a giudizio della
Corte, la piena fondatezza del motivo di ricorso dedotto al riguardo
dall'Agenzia delle entrate, attesa la palese nullità dell'impugnata sentenza per
difetto assoluto di motivazione, in violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, e
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4. Ne consegue la cassazione della decisione
della CTR dell'Emilia Romagna, con rinvio al giudice di appello, che vorrà
procedere ad un compiuto esame dei motivi di gravame proposti dell'Agenzia delle
Entrate, tenendo conto dei rilevi mossi al riguardo da questa Corte. 5.
Passando, quindi, all'esame dei motivi posti a fondamento del ricorso
incidentale della Sp.., va rilevato che, con il primo motivo di ricorso,
l'intimata deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.,
in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4.
5.1. Osserva, invero, la Sp.. che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi su due
specifici motivi di appello proposti dalla contribuente nel secondo grado di
giudizio, ed attinenti, il primo, al rigetto - da parte del giudice di prime
cure - dell'eccezione concernente la nullità dell'avviso di irrogazione delle
sanzioni per l'IVA 1998 per mancanza di motivazione e di prove a sostegno
dell'atto, il secondo, alla disposta compensazione, da parte della CTP, delle
spese del giudizio di primo grado, nonostante la sostanziale soccombenza
dell'amministrazione.
5.1.1. Ciò premesso, osserva la Corte che il motivo di ricorso incidentale
concernente la regolamentazione delle spese processuali, resta assorbito
dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso principale, da cui consegue la
cassazione della decisione di appello, con rinvio ad altro giudice di secondo
grado.
Ed invero, la cassazione anche di un solo capo della sentenza di appello si
estende alla statuizione relativa alle spese processuali, la cui
regolamentazione va, pertanto, totalmente rinnovata dal giudice di rinvio, alla
stregua dell'esito finale della lite (Cass. 5988/01, 10133/93).
5.1.2. Ad ogni buon conto, il motivo è altresì inammissibile, atteso che la
statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un
capo autonomo della decisione. Ne discende, pertanto, che l'impugnazione avverso
di essa deve essere proposta in via autonoma e non - come è accaduto nel caso
concreto - per mezzo di impugnazione incidentale tardiva, che deve considerarsi,
per tale ragione, inammissibile (Cass. 20126/06, 3656/87, 1271/86).
5.2. La censura in esame si palesa, viceversa, fondata in relazione
all'omesso esame, da parte della CTR, del motivo di appello concernente il
rigetto - operato dal giudice di prime cure - dell'eccezione concernente la
nullità dell'avviso di irrogazione sanzioni per mancanza di motivazione e di
prove a sostegno dell'atto.
5.2.1. Va rilevato, infatti, che la contribuente aveva articolato uno specifico
motivo di appello - compiutamente trascritto nel ricorso per cassazione - con il
quale censurava il rigetto, da parte del giudice di prime cure, dell'eccezione
di nullità dell'atto, nel quale si sostanziava la pretesa impositiva
dell'amministrazione, per non avere l'Ufficio dato conto, nella relativa
motivazione, delle ragioni che avevano indotto l'amministrazione a ritenere
corretta la ricostruzione operata dalla Guardia di Finanza di Ferrara nel
processo verbale di constatazione, nonché degli elementi di prova sui quali tale
convincimento si fondava.
E tuttavia, alla censura in questione la decisione di appello non riserva
attenzione alcuna, non essendo possibile desumere dall'impugnata sentenza
riferimento di sorta alla censura avente ad oggetto il rigetto della suindicata
eccezione, proposta in primo grado dalla contribuente.
5.2.2. Ne discende, pertanto, che il ricorso incidentale della Sp.. va accolto
con riferimento a questa sola censura, con conseguente cassazione dell'impugnata
sentenza anche in relazione ad essa.
6. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la Sp.. deduce, infine, la
violazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 7, convertito in L. n. 326 del 2003, e
del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c.,
n. 3.
6.1. Osserva, invero, la contribuente che la CTR avrebbe dovuto escludere
qualsiasi personale responsabilità di essa istante nella vicenda de qua, atteso
che il D.L. n. 269 del 2003, art. 7, convertito in L. n. 326 del 2003,
stabilisce che "le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio
di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della
persona giuridica", quale - nel caso di specie - è, senza dubbio, da
considerarsi la SAIMI s.r.l..
Tale disposizione, per il principio del favor rei, che ispira anche
l'ordinamento tributario, oltre quello penale, e che è espresso dall'art. 3,
comma 2 - a tenore del quale "nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un
fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile" -
dovrebbe essere, invero, - a parere della Sp.., applicabile retroattivamente
anche a fattispecie maturatesi prima della sua entrata in vigore. 6.2. Ciò
posto, va rilevato, in senso contrario a quanto dedotto su punto dalla
contribuente, che la stessa norma del D.L. n. 269 del 2003, art. 7, prevede
espressamente che "le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle
violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata
irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Ebbene, poiché nel caso concreto l'irrogazione delle sanzioni è stata effettuata
alla contribuente nel 2001, ossia ben prima dell'entrata in vigore della norma
suindicata, la fattispecie deve ritenersi regolata dal D.Lgs. n. 472 del 1997,
art. 11, in forza del quale, nel caso di violazione incidente sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, l'ente collettivo (con o senza
personalità giuridica) è responsabile di detta violazione, in solido con
l'autore materiale di essa (cfr. C. Cost. n. 147/07). 6.3. Ne consegue,
pertanto, che il motivo di ricorso suesposto deve ritenersi del tutto infondato.
7. Per tutte le ragioni che precedono, l'impugnata sentenza va, di conseguenza,
cassata in relazione ai motivi di ricorso principale ed incidentale accolti, con
rinvio ad altra sezione della CTR dell'Emilia Romagna, che provvederà, altresì,
alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il ricorso principale in relazione al secondo motivo;
rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il terzo; accoglie il ricorso
incidentale come da motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai
motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria
Regionale dell'Emilia Romagna, che provvederà alla liquidazione anche delle
spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
della Sezione Tributaria, il 21 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011
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