Proprietà - Regolamento di confini - Azioni a
difesa
Eccezione di usucapione sollevata dal convenuto e fondata sull'accessione del
possesso - Prova in ordine all'avvenuta "traditio" del bene oggetto del possesso
in base a contratto astrattamente idoneo a trasferirne la proprietà - Chi
intende avvalersi dell'accessione del possesso di cui all'art. 1146, secondo
comma, cod. civ., per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini
dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente
idoneo (ancorché invalido o proveniente "a non domino") a giustificare la "traditio"
del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con
riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso. Ne
consegue che il convenuto in azione di regolamento di confini che eccepisca
l'intervenuta usucapione invocando l'accessione del possesso, deve fornire la
prova dell'avvenuta "traditio" in virtù di un contratto comunque volto a
trasferire la proprietà del bene in questione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22348 del 26/10/2011
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
22348 del 26/10/2011
PREMESSO IN FATTO
Il relatore della sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai
sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:
"Con atto di citazione notificato l'8-5-2001 l'Immobiliare Cinzia s.a.s.
conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia, Sezione Distaccata di San Dona del
Piave, Za.. Amedeo, al fine di sentire accertare l'esatto confine tra il
fondo attoreo, identificato al NCEU di Jesolo al f. 103, mappale 52, e quello
del convenuto, con condanna di quest'ultimo all'arretramento della recinzione
esistente. Nel costituirsi, lo Za.. deduceva che la recinzione era posta
sull'esatto confine e che, comunque, la stessa si trovava in loco da oltre venti
anni, sicché in ogni caso era maturata l'usucapione. Egli, inoltre, chiedeva, in
via riconvenzionale, l'accertamento del confine tra gli stessi mappali (52 e 53)
più a nord, dove l'attrice aveva realizzato una recinzione che, secondo il
convenuto, occupava una porzione del proprio terreno.
Con sentenza depositata il 24-1-2005 il Tribunale accertava il confine secondo
le risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, accogliendo la
domanda attorea di arretramento e rigettando la riconvenzionale.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza depositata l'11-2-2010, rigettava
l'appello proposto dal convenuto avverso la predetta decisione.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso lo Za.., sulla base di
due motivi.
L'Immobiliare Cinzia s.a.s. ha resistito con controricorso.
RILEVA IN DIRITTO
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione
degli artt. 1146 e 1158 c.c., per illogicità della motivazione e omesso esame
delle risultanze istruttorie. Sostiene che la Corte di Appello, nel confermare
la sentenza di rigetto della domanda di usucapione avanzata dallo Za.., ha
erroneamente richiamato dei principi enunciati in materia di accessio
possessionis dalla giurisprudenza con riferimento a casi diversi da quello
oggetto della controversia. Rileva, inoltre, che il giudice del gravame si è
immotivatamente astenuto dal prendere in considerazione le testimonianze
raccolte, dalle quali è emerso che la striscia del terreno in contestazione, già
all'atto del contratto di compravendita dell'11-1-1995, era di proprietà dei
danti causa del convenuto, per avere questi posseduto sin dal 1963 la porzione
immobiliare identificata con il mappale 53, siccome estesa sino al muretto di
recinzione che delimitava la proprietà delle parti in causa. Assume, pertanto,
che vuoi che il tempo per usucapire sia maturato in forza dell'art. 1146 c.c.,
vuoi che l'usucapione fosse già compiuta all'epoca del trasferimento, in
entrambi i casi lo Za.. è diventato proprietario della striscia di terreno in
contestazione.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 1146 e
1158 c.c., per omesso esame delle prove testimoniali assunte in grado di
appello, con riferimento al contenuto del contratto di compravendita
dell'11-1-1995.
Deduce che con tale contratto lo Za.. ha acquistato un compendio immobiliare
comprensivo del mappale 53, che si estende fino ad incorporare una striscia di
terreno, ampia da 30 a 70 e. e lunga circa 13 metri, facente parte del contiguo
mappale 52, così come è emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in
primo grado. Rileva che è indubbio che i venditori hanno inteso trasferire
all'odierno ricorrente la porzione di terreno così come ad esse nota, cioè
delimitata dalle opere poste a confine, atteso che, come è risultato dalle
deposizioni dei testi escussi in grado di appello, il confine materiale tra le
due proprietà è identificato da una rete metallica sin dal 1963. Fa presente che
non è vero che, come si legge in sentenza, lo Za.. non ha mai contestato le
risultanze della consulenza tecnica d'ufficio quanto all'individuazione di
confini; e che la clausola contrattuale in virtù della quale "la vendita segue a
corpo nello stato di fatto e nella condizione giuridica in cui quanto trasferito
si trova" non può essere considerata una mera clausola di stile, in quanto, al
contrario, essa manifesta la chiara volontà di trasferire il mappale 53 nella
sua estensione materiale, comprensiva anche della porzione del mappale 52 in
essa incorporata di fatto a seguito della posizionamento del muretto di
recinzione risalente al 1963.
I due motivi, che per la loro stretta connessione possono essere trattati
congiuntamente, sono infondati.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di accessione nel
possesso, di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, affinché operi il trapasso del
possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo
particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che
il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente
idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene; dal che
consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del
trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di
fatto sulla cosa (Cass. 16-3-2010 n. 6353; Cass. 22-4-2005 n. 8502).
L'accessione del possesso, di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, pertanto, opera
con riferimento e nei limiti del titolo traslativo (e non oltre lo stesso), e in
tali limiti può avvenire la "traditio":
all'acquisto deve infatti seguire l'immissione di fatto nel possesso del bene
con il passaggio del potere di agire liberamente sullo stesso, e da tale momento
si verificano gli effetti dell'accessione (Cass. 12-9-2000 n. 12034; Cass.
23-6-1999 n.6382; Cass. 3-7-1998 n.6489; Cass. 12-11-1996 n.9884).
Questa Corte ha altresì avuto modo di chiarire che, nell'azione di regolamento
di confini, qualora il convenuto eccepisca l'intervenuta usucapione invocando
l'accessione del possesso, deve fornire la prova dell'avvenuta "traditio" in
virtù di un contratto comunque volto (pur se invalido e proveniente "a non
domino") a trasferire la proprietà del bene oggetto del possesso (Cass.
12-9-2000 n. 12034). Alla luce degli enunciati principi, dai quali non vi è
ragione di discostarsi, correttamente la Corte di Appello ha disatteso
l'eccezione di usucapione proposta dallo Za.., avendo rilevato, con
motivazione esente da vizi logici e giuridici, che il contratto di compravendita
da questi prodotto risale all'11-1-1995 (e, quindi a meno di venti anni prima
della notifica della citazione), e che tale atto - nel quale il bene
compravenduto è stato identificato esclusivamente attraverso il riferimento ai
mappali, senza alcuna menzione dell'ulteriore striscia di terreno in
contestazione, non compresa nel mappale alienato -, non può fungere da titolo
idoneo ai fini del cumulo dei due possessi.
Poiché, infatti, secondo l'apprezzamento in fatto espresso dal giudice di
appello, non sindacabile in questa sede, con il titolo prodotto in giudizio allo
Za.. è stato trasferito esclusivamente il possesso del mappale così come
catastalmente individuato, non sussistono le condizioni richieste dall'art. 1146
c.c., comma 2 affinché il ricorrente possa unire il proprio possesso a quello
dei propri danti causa ai finì dell'acquisito per usucapione della proprietà
dell'area oggetto del presente giudizio, estranea al predetto mappale.
Sulla base di tali assorbenti rilievi, legittimamente il giudice di appello ha
ritenuto irrilevanti, ai finì della decisione, le dichiarazioni rese dai testi
escussi circa la risalente esistenza di un muretto di delimitazione tra i fondi
delle parti.
Ciò posto, si osserva che il ricorrente, nel sostenere che la Corte di Appello
ha male interpretato la portata del titolo da esso prodotto in giudizio, ha
erroneamente considerato come mera clausola di stile quella che, invece, era una
clausola che chiariva l'effettiva consistenza del bene compravenduto, ed ha
omesso di attribuire la giusta rilevanza alle deposizioni testimoniali raccolte,
propone sostanziali censure di merito, con le quali mira ad ottenere una diversa
valutazione delle emergenze processuali. Il tutto in contrasto con il principio,
pacifico in giurisprudenza, secondo cui i vizi motivazionali deducibili con il
ricorso per Cassazione non possono consistere nella difformità
dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto
a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le
fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la
attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle
ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o
all'altro mezzo di prova (Cass. 5-3-2007 n. 5066; Cass. 21-4-2006, n. 9368; Cass,
20-4-2006 n. 9234; Cass, 16-2-2006, n. 3436; Cass., 20-10- 2005 n. 20322).
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli
artt. 376, 380-bis e 375 c.p.c., per essere rigettato".
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti
costituite.
Il ricorrente ha depositato una memoria.
RITENUTO IN DIRITTO
Il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione, alla quale non
sono stati opposti validi argomenti.
Si osserva, in particolare, che non appare pertinente alla fattispecie in esame
il precedente giurisprudenziale richiamato nella memoria difensiva depositata
dal ricorrente (Cass. 23-7-2008 n. 20287), nel quale è stato affermato che
l'accessione del possesso della servitù, ai sensi dell'art. 1146 c.c., secondo
comma, si verifica, a favore del successore a titolo particolare nella proprietà
del fondo dominante, anche in difetto di espressa menzione della servitù nel
titolo traslativo della proprietà del fondo dominante e anche in mancanza di un
diritto di servitù già costituito a favore del dante causa.
A pag. 12 di tale pronuncia, infatti, è stato espressamente ribadito che
"l'accessione del possesso opera con riferimento e nei limiti del titolo
traslativo e non oltre tali limiti (Cass. 6382/1999, richiamata da Cass.
3177/2006 e 18750/2005, citt.)"; ed è stato tuttavia evidenziato che "il
trasferimento della servitù, come si è chiarito all'inizio parlando
dell'accessorietà di quest'ultima, è tutt'altro che eccedente i limiti dell'atto
traslativo della proprietà del fondo dominante"; con l'ulteriore precisazione
che "la richiamata Cass. 6382/1999 si riferisce ad una fattispecie del tutto
diversa, in cui l'accessione del possesso era invocata con riguardo ad una quota
di immobile indiviso eccedente quella che era stata oggetto dell'atto
traslativo".
La decisione richiamata dal ricorrente, pertanto, si riferisce alla specifica
ipotesi di accessione invocata con riguardo ad una servitù non menzionata
espressamente nell'atto di trasferimento della proprietà di un bene.
Ben diversa, al contrario, è la fattispecie dedotta nel presente giudizio, in
cui l'accessione è stata richiesta in relazione ad una porzione immobiliare non
compresa in quella oggetto dell'atto traslativo della proprietà. In tale
ipotesi, anche alla luce delle espresse precisazioni contenute nella motivazione
della sentenza alla quale ha fatto riferimento il ricorrente, non può che essere
confermata la validità del principio, reiteratamente affermato dalla
giurisprudenza (Cass. 12-9-2000 n. 12034; Cass. 23-6-1999 n. 6382;
Cass. 3-7-1998 n.6489; Cass. 12-11-1996 n.9884), secondo cui l'accessione del
possesso opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre
tali limiti.
Le ulteriori deduzioni svolte dal ricorrente nella memoria depositata,
attraverso il formale riferimento a vizi di motivazione, ripropongono
inammissibili censure di merito in ordine alle valutazioni espresse dalla Corte
di Appello circa la non inclusione della striscia di terreno in contestazione
nell'atto di compravendita dell'11-1-1995 e l'irrilevanza, ai fini della
decisione, delle dichiarazioni rese dai testi indotti dal convenuto; valutazioni
che, in quanto sorrette da una motivazione sufficiente e priva di vizi logici,
si sottraggono al sindacato di questa Corte. Per le ragioni esposte il ricorso
deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento
delle spese sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese,
che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di
legge e spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2011. Depositato in
Cancelleria il 26 ottobre 2011
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
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