Fallimento - Atti a titolo oneroso - Pagamenti -
Garanzie - Azione revocatoria
Compravendita stipulata in adempimento di un contratto preliminare - Presupposti
dell'azione - Accertamento - Riferimento alla data del contratto definitivo -
Necessità - Fondamento - Stato soggettivo alla data del contratto preliminare -
Irrilevanza - Condizioni - Rischio di successiva insolvenza del promettente
venditore - Tutela del promissario acquirente ex art. 1461 cod. civ. -
Configurabilità. In tema di revocatoria fallimentare di compravendita stipulata
in adempimento di contratto preliminare, l'accertamento dei relativi presupposti
va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto l'art.
67 legge fall. ricollega la consapevolezza dell'insolvenza al momento in cui il
bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori,
rendendo irrilevante lo stato soggettivo con cui è assunta l'obbligazione, di
cui l'atto finale comporta esecuzione, salvo che ne sia provato il carattere
fraudolento; inoltre, qualora nel momento fissato per la stipulazione del
contratto definitivo, sussista pericolo di revoca dell'acquisto per la
sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, il promissario acquirente ha
la facoltà di non addivenire alla stipulazione, invocando la tutela dell'art.
1461 cod. civ.. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21927 del
21/10/2011
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 21927 del 21/10/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La curatela del fallimento in epigrafe ricorre per cassazione nei confronti
della sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione
del tribunale, ha rigettato la domanda di revoca dell'atto di acquisto di un
immobile e relative pertinenze stipulato nell'anno 1998 e quindi quattro mesi
circa prima della dichiarazione di fallimento della cedente per carenza di prova
in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Resistono gli intimati con
controricorso.
La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della
relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono
stati ravvisati i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la
Corte d'appello posto a fondamento della sua decisione un motivo di censura
(insussistenza della consapevolezza dello stato di insolvenza al momento della
stipula del preliminare di vendita) che le parti convenute in revocatoria non
avevano prospettato nell'appello, volto a censurare la sentenza del tribunale
contestando la sussistenza dell'elemento soggettivo al momento della stipula del
contratto definitivo.
Il motivo è manifestamente infondato dal momento che è pacifico che gli
appellanti avevano anche richiamato la circostanza che dopo a stipula del
preliminare avevano in più occasioni versato acconti sul prezzo di acquisto e
tale argomentazione non può logicamente essere stata formulata per altro fine
che non fosse quello di evidenziare l'inconsapevolezza dello stato di insolvenza
sia al momento della stipula del preliminare (avvenuta nel 1994) che nel periodo
successivo e quindi sia il dato fattuale che l'argomentazione difensiva
appartenevano alla censura proposta.
Manifestamente fondato è invece il secondo motivo di ricorso con il quale si
deduce violazione della L. Fall., art. 67, nonché artt. 1461 e 2932 c.c., per
avere la Corte d'appello dato rilievo, al fine dell'accertamento dell'avvenuta
ottemperanza all'onere della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento
soggettivo gravante sul curatore, al momento in cui è stato concluso il
preliminare invece che a quello in cui è stato stipulato il contratto
definitivo. È infatti giurisprudenza consolidata della Corte quella secondo cui
"Nel caso in cui siano stipulati prima un contratto preliminare di
compravendita, poi il contratto definitivo, l'accertamento degli elementi e dei
presupposti dell'azione revocatoria fallimentare, anche in riferimento alla
conoscenza dell'insolvenza, secondo l'orientamento di questa Corte ...(omissis)
..., deve essere compiuto con riguardo ai secondo, quale negozio in virtù del
quale si verifica il trasferimento definitivo del diritto di proprietà, non
anche al contratto preliminare di vendita (Cass. n. 2967 del 1993; n. 3165 dei
1994; n. 500 del 1992; n. 11798 del 1991; n. 264 del 1981). Infatti, è con il
contratto definitivo che il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla
garanzia della massa dei creditori, integrando così la fattispecie normativa in
esame. D'altronde, neppure può sostenersi che il contratto preliminare renda
dovuta, alle condizioni in precedenza stabilite, la disposizione patrimoniale,
in quanto la disciplina dell'art. 1461 c.c., è applicabile al contratto
preliminare e comprende anche il pericolo di vicende ablatorie connesse al
dissesto della controparte, sicché il promissario ha facoltà di non stipulare il
contratto definitivo, qualora al momento della stipulazione sussista pericolo di
revoca dell'acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore
(Cass. n. 3165 del 1994)" (così Cassazione civile, sez. 1^, 29 gennaio 2008, n.
2005, in motivazione). Nè vi è ragione di mettere in dubbio tale orientamento
alla luce del principio, pure enunciato dalla Corte in tema tuttavia di
revocatoria ordinaria, secondo cui non sono soggetti a revoca ai sensi dell'art.
2901 c.c., gli atti compiuti in adempimento di un'obbligazione (cosiddetti atti
dovuti) e, quindi, anche i contratti conclusi in esecuzione di un contratto
preliminare o di un negozio fiduciario, salvo che sia provato il carattere
fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l'obbligo poi
adempiuto, essendo la stipulazione del negozio definitivo l'esecuzione doverosa
di un pactum de contraendo validamente posto in essere (sine fraude) cui il
promissario non potrebbe unilateralmente sottrarsi (Cassazione civile, sez. 3^,
16 aprile 2008, n. 9970), dal momento che la L. Fall., art. 67, ricollega
inequivocabilmente, ai fini della revocabilità dell'atto, la consapevolezza
dell'insolvenza con il momento di compimento dell'atto lesivo dell'integrità
patrimoniale rendendo irrilevante lo stato soggettivo con cui si è assunta
l'obbligazione di cui l'atto stesso comporta esecuzione.
L'accoglimento del motivo comporta l'assorbimento di quelli ulteriori.
Il ricorso deve dunque essere accolto e cassata la sentenza impugnata con rinvio
della causa, anche per le spese, alla stessa Corte d'appello in diversa
composizione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbiti gli
altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la
causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa
composizione. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
- www.foroeuropeo.it