Condominio - Contributi e spese condominiali -
Soggetti obbligati
Comproprietari di unità immobiliare sita in condominio - Oneri condominiali
- Solidarietà - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze nel giudizio dinanzi al
giudice di pace - I comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio
sono tenuti in solido, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli
oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui
contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i
comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in
virtù del principio generale dettato dall'art. 1294 cod. civ. (secondo il quale,
nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui
applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità
immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi.
Trattandosi di un principio informatore della materia, al rispetto di esso è
tenuto il giudice di pace anche quando decida secondo equità ai sensi dell'art.
113, secondo comma, cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il
principio espresso non si pone in contrasto con quello già enunciato da Sez. Un.
n. 9148 del 2008, riguardando quest'ultima pronuncia la diversa problematica
delle obbligazioni contratte dal rappresentante del condominio verso i terzi e
non la questione relativa al se le obbligazioni dei comproprietari inerenti le
spese condominiali ricadano o meno nella disciplina del condebito ad attuazione
solidale). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21907 del 21/10/2011
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21907
del 21/10/2011
RITENUTO IN FATTO
1. - Serafino Sa.. ha proposto opposizione avverso il decreto,
provvisoriamente esecutivo, con il quale il Giudice di pace di Bari aveva
ingiunto, allo stesso e ai fratelli Fontana Vi.. e Carlo, comproprietari di
due unità immobiliari all'interno del Condominio di via M. De Napoli, n. 26, a
Bari, il pagamento, in solido, della somma di Euro 618,51, per oneri
condominiali relativi alla gestione dell'anno 2002, cosi come risultanti dal
bilancio consuntivo approvato con delibera del 19 settembre 2003. L'opponente,
oltre a prospettare la nullità della delibera assembleare del 19 settembre 2003
(perché viziata dalla mancata convocazione dello stesso all'assemblea e dal
mancato invio di copia del verbale assembleare), ha dedotto l'insussistenza del
rapporto di solidarietà passiva tra gli ingiunti, in quanto comproprietari delle
predette unità immobiliari prò quota, e ha eccepito l'avvenuto pagamento degli
oneri condominiali relativi alla sua quota di proprietà.
Il Condominio si è costituito, resistendo.
2. - Il Giudice di pace di Bari, con sentenza resa pubblica mediante deposito in
cancelleria il 6 settembre 2005, ha accolto la domanda, revocando parzialmente,
limitatamente alla condanna solidale dell'opponente, il decreto ingiuntivo.
Respinte le contestazioni relative alla validità della delibera assembleare del
19 settembre 2003 (sia perché all'assemblea aveva ritualmente partecipato, in
luogo dell'opponente Sa.., Ferdinando Caizzi, acquirente della quota del
medesimo; sia perché la delibera in questione, in ipotesi semmai annullabile in
ragione del vizio dedotto e non nulla, non era stata impugnata nei termini), il
Giudice di pace ha rilevato che l'obbligazione doveva considerarsi nella specie
parziaria perché le quote di comproprietà degli immobili condominiali erano
pervenute ai rispettivi titolari in base a due distinti testamenti: il Sa..
avendone acquistato i 2/4 in forza di successione dalla madre Elena Carbone, ed
i germani Fontana 1/4 ciascuno in forza di successione dalla madre Carbone
Giulia. "Nel caso in esame - ha concluso il primo giudice - il pagamento degli
oneri condominiali afferisce ai condebitori prò quota, trattandosi di
obbligazioni, inerenti la conservazione e manutenzione delle parti comuni
dell'edificio (artt. 1104 e 1123 c.c.), propter rem, essendo strettamente
connesse con la contitolarità del diritto di proprietà, che ha ciascun
partecipante alla comunione su dette cose".
3. - Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Condominio ha
proposto ricorso, con atto notificato il 23 dicembre 2005, sulla base di cinque
motivi.
Ha resistito, con controricorso, l'intimato, il quale ha proposto, a sua volta,
ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi. Il Condominio vi ha
resistito con controricorso.
In prossimità dell'udienza il Condominio ha depositato una memoria illustrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono
essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., essendo entrambe le impugnazioni
riferite alla stessa sentenza. 2. - Il primo motivo del ricorso principale
lamenta (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5) motivazione solo apparente con
riferimento alla deroga della norma generale sulla solidarietà fra condebitori.
Il Giudice di pace non avrebbe chiarito perché una circostanza estranea al
rapporto obbligatorio (i differenti titoli di provenienza dei condomini
comunisti) possa avere influito (ed in quale modo) sulla disciplina che
normalmente dovrebbe regolare il rapporto obbligatorio medesimo.
Il secondo motivo del medesimo ricorso censura omessa motivazione sul fatto che
il riparto previsto dall'art. 1104 c.c., opera solo nei rapporti interni tra i
comunisti e non anche nei confronti dei terzi, fra cui deve essere compreso il
condominio.
Con il terzo motivo (motivazione omessa o quanto meno insufficiente) il
Condominio lamenta che a base della decisione sia stata posta una categoria -
quella dei "contitolari" contrapposta a quella dei normali "comproprietari" -
senza tuttavia chiarirsi in base a quale norma, o principio giuridico, la
contitolarità debba ricevere una disciplina differente rispetto a quella
prevista per la normale comproprietà.
Con il quarto motivo (violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 6 della CEDU e
dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3) il Condominio si
duole che il Giudice di pace abbia, d'ufficio, valorizzato il fatto che i titoli
di provenienza dei comunisti fossero diversi, laddove il contitolare opponente
aveva assunto che ciascuno dei comproprietari di un appartamento in condominio
rispondesse esclusivamente in relazione alla sua quota. Il quinto mezzo del
ricorso principale (violazione del principio generale dell'ordinamento
desumibile dall'art. 1294 c.c., nonché della disposizione dell'art. 1104 c.c.)
lamenta che la sentenza impugnata abbia violato un principio regolatore della
materia, vale a dire l'applicabilità ai comproprietari, nei rapporti esterni
verso il condominio, della disciplina derivante dall'art. 1294 c.c., a nulla
rilevando che i titoli di acquisto della comproprietà siano, tra loro,
differenti.
3. - Preliminare in ordine logico è l'esame del quinto motivo del ricorso
principale.
La censura con esso veicolata è, innanzitutto, ammissibile, perché il ricorrente
prospetta la contrarietà della sentenza del giudice di pace, pronunciata secondo
equità, ad un principio in cui si compendiano le linee essenziali della
disciplina giuridica del rapporto dedotto in causa.
Essa è anche fondata.
3.1. - Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di comunione
ordinaria, i comproprietari, come condebitori di un'obbligazione contratta per
la cosa comune, sono tenuti in solido nei confronti del creditore, a meno che
dal titolo non risulti diversamente, e che ad essi si applica la disposizione
generale dell'art. 1294 c.c., la quale non è derogata dalla normativa sulla
comproprietà.
Secondo Cass., sez. 2^, 5 giugno 1959, n. 1689, l'obbligazione relativa alle
spese condominiali incombente sui proprietari prò indiviso di un appartamento ha
carattere solidale, sia perché l'obbligazione stessa viene determinata in
funzione della porzione reale dell'immobile, sia perché i comunisti prò indiviso
di una porzione non possono essere considerati direttamente condomini. Nella
sentenza di questa seconda sezione 10 febbraio 1970, n. 335, si afferma che "i
comproprietari prò indiviso di un appartamento sito in un edificio condominiale
non possono essere considerati quali condomini singoli, ma nel loro insieme, e,
dunque, non essendo consentita, riguardo il pagamento delle spese condominiali,
un'ulteriore divisione, tutti sono unitariamente, e in modo indivisibile,
obbligati rispetto il condominio". A tale conclusione la sentenza giunge facendo
leva in particolare: (a) sull'art. 68 disp. att. c.c., il quale prevede che le
spese vanno corrisposte con riferimento al valore della singola entità
immobiliare, considerata nella sua unitarietà; (b) sull'art. 67 disp. att. c.c.,
ai cui sensi qualora un piano o porzione di piano appartenga in proprietà
indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante
nell'assemblea condominiale.
Alla stessa soluzione perviene Cass., sez. 2^, 21 ottobre 1978, n. 4769, secondo
la quale i comproprietari di un appartamento in edificio condominiale sono
debitori solidali, verso il condominio, per il pagamento delle spese di cui
all'art. 1123 c.c., sicché l'amministratore del condominio può esigere da
ciascuno di essi l'intero ammontare del debito, salvo il regresso del solvens
nei confronti dei condebitori, contitolari della stessa porzione di piano. In
base a questa sentenza, "la circostanza che di quelle parti immobiliari
individua il soggetto sia comproprietario, e non unico titolare, non lo esonera
ne' gli limita, verso il condominio, il debito. Secondo i principi della
solidarietà passiva (art. 1294 cod. civ.), egli è tenuto per la totalità
dell'obbligazione, salvo a ripetere dai condebitori (i contitolari delle sue
parti immobiliari) la parte di ciascuno di essi (art. 1299 c.c.)".
Da ultimo, il principio è stato ribadito da Cass., sez. 2^, 4 giugno 2008, n.
14813. In un caso - sempre di comunione ordinaria di un appartamento in
condominio -nel quale il ricorrente si doleva della condanna al pagamento anche
della quota di contributi che andava imputata all'altro comproprietario, questa
Corte, nel rigettare la censura, rileva che il motivo non chiarisce "perché
nella specie dovrebbe essere derogato il principio generale di cui all'art. 1292
c.c., secondo il quale la solidarietà si presume nel caso di pluralità di
debitori".
3.2. - Il Collegio intende dare continuità a questo orientamento. Venendo nella
specie in evidenza la natura dell'obbligazione relativa alle spese condominiali
facente carico ai proprietari prò indiviso di un appartamento, occorre tenere
presente che l'obbligazione delle spese condominiali viene determinata con
riferimento al valore della singola unità immobiliare dell'edificio in
condominio, e cioè al valore del piano o porzione di piano "spettante in
proprietà esclusiva ai singoli condomini", come espressamente stabilito
dall'art. 68 disp. att. c.c., agli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126
e 1136 c.c.: il che è coerente con la stessa destinazione delle cose comuni,
serventi a porzioni reali dell'immobile, e non già a quote ideali.
A ciò aggiungasi che, dal lato soggettivo, nel caso di comunione inquadrata nel
condominio quale elemento complesso, la comunione medesima viene riguardata, sul
piano del diritto positivo, più nel suo aspetto unitario che non in quello della
scomposizione nei singoli diritti di proprietà sulla quota ideale, come è
testimoniato dall'art. 67 disp. att. c.c., il quale prevede che i comproprietari
abbiano un solo rappresentante nell'assemblea. In altri termini, poiché
l'obbligo del contributo grava sul titolare del piano o della porzione di piano
inteso come cosa unica e poiché i comproprietari costituiscono, rispetto al
condominio, un insieme, ciascuno è tenuto in solido verso il condominio.
Infatti, nelle obbligazioni contratte per (o relative al) la cosa in comunione
ordinaria (art. 1100 c.c. e ss.) ricorrono tutte le condizioni per l'operatività
della c.d. presunzione di cui all'art. 1294 c.c.: la pluralità di debitori
legati da un vincolo di comunione (i contitolari del bene in comproprietà),
l'unicità della prestazione e l'unità della fonte (l'eadem causa obligandi del
diritto romano).
Non rileva il fatto che l'obbligazione derivi dalla legge anziché dal contratto,
perché la regola della solidarietà riguarda ogni tipo di obbligazione e non
soltanto le obbligazioni da contratto:
come tale, essa è destinata ad abbracciare anche l'obbligazione di partecipare
alle spese per l'amministrazione della cosa comune, le quali trovano la loro
fonte talvolta nella delibera dell'assemblea o nell'attività
dell'amministratore, e talvolta direttamente nella legge.
E neppure rileva che il condebito si innesti su una situazione, la comunione
ordinaria, dominata dal principio della quota. Infatti, la ripartizione prò
quota delle spese comuni (ricavabile dal combinato disposto degli artt. 1101 e
1104 cod. civ.) concerne esclusivamente i rapporti interni tra comunisti, non
implicando anche un'attuazione parziaria dell'obbligazione per quanto attiene ai
rapporti esterni con il creditore.
Una conferma dell'operatività della regola della solidarietà nei confronti del
creditore per le obbliga-zioni assunte dai comproprietari per la cosa comune, si
ricava dall'art. 1115 c.c., il quale - nel richiamare la solidarietà non come
semplice dato di fatto ma come effetto giuridico - contiene anche un tratto
peculiare del debito dei comproprietari per la cosa comune rispetto al generale
funzionamento dei condebiti ad attuazione solidale, con la previsione della
facoltà accordata a ciascun partecipante di esigere l'estinzione delle
obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, prelevando la somma
occorrente dal prezzo di vendita della cosa stessa.
Nè infine - per venire al caso di specie e alla ratio decidenti che sostiene la
sentenza impugnata - è di ostacolo all'applicazione della regola della
solidarietà il fatto che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai
comproprietari in forza di due distinti titoli successori, giacché la diversità
dei titoli di provenienza concerne il modo di acquisto del bene in comunione, ma
non tocca la contitolarità del debito per le obbligazioni assunte dai
comproprietari in relazione alla cosa comune ne' incide sul modo di attuazione
dell'obbligazione nei rapporti con il condominio creditore.
3.3. - Deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: "I
comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in
solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominiali, sia
perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della
porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei
confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale
dettato dall'art. 1294 c.c. (secondo il quale, nel caso di pluralità di
debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo
la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai
comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio
informatore della materia, al rispetto di esso è tenuto il giudice di pace,
anche quando decide secondo equità ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2".
3.4. - Ad avviso del Collegio, una siffatta definizione, da parte della sezione
semplice, del caso sottoposto al suo esame non è precluso dal principio di
diritto - espresso, in sede di risoluzione di contrasto, dalle sezioni unite con
la sentenza 8 aprile 2003, n. 9148 - sulla natura parziaria e non solidale della
responsabilità dei condomini per le obbligazioni contratte dall'amministratore
in nome e per conto del condominio.
Occorre al riguardo muovere dalla considerazione che "il principio di diritto
enunciato dalle sezioni unite", al quale si riferisce il terzo comma dell'art.
374 cod. proc. civ. nel delineare un "vincolo in negativo" per la sezione
semplice (nel senso che questa, se ritiene di non condividere la regula iuris
espressa dalle sezioni unite, è tenuta a rimettere a queste ultime, con
ordinanza motivata, la decisione del ricorso), è la generalizzazione
dell'interpretazione ed applicazione della norma giuridica con riferimento ad
una singola fattispecie: esprime, cioè, la concretizzazione della norma in
relazione ad un caso nella sua valenza tipica e paradigmatica, e quindi
suscettibile di riprodursi, attesa la valenza, appunto, "di principio"
dell'enunciazione, con riguardo ad una generalità di casi concreti futuri.
Ora, mentre la questione decisa dalle sezioni unite investe la natura della
responsabilità dei singoli condomini in ordine alle obbligazioni contratte dal
rappresentante del condominio verso i terzi e il dictum da esse enunciato si
risolve nell'affermazione secondo cui il terzo creditore, conseguita in giudizio
la condanna dell'amministratore quale rappresentante dei condomini in relazione
ad un'obbligazione contrattuale dallo stesso stipulata, può procedere
esecutivamente nei confronti di questi ultimi non per l'intera somma dovuta,
bensì solo nei limiti della quota di ciascuno; la questione esaminata in questa
sede riguarda un caso tutt'affatto diverso, ossia se in tema di comunione
ordinaria, le obbligazioni dei comproprietari, in particolare relativamente alle
spese condominiali inerenti alla contitolarità prò indiviso di un appartamento
facente parte di un condominio, ricadano o meno nella disciplina del condebito
ad attuazione solidale.
Del resto, che le fattispecie, con i correlati referenti normativi, e quindi le
questioni siano diverse, è convalidato dal fatto che l'ultima delle pronunce il
cui orientamento qui si va a confermare (la sentenza 4 giugno 2008, n. 14813) è
stata emessa dalla sezione semplice successivamente all'intervento nomofilattico
delle sezioni unite.
3.5. - Occorre tuttavia farsi carico del fatto che il declsvm delle sezioni
unite, superando risultati acquisiti in tema di solidarietà passiva nelle
obbligazioni, prende le mosse dalla puntualizzazione che, in mancanza di una
norma di legge che privilegi la comunanza della prestazione, la natura
pecuniaria dell'obbligazione e la sua conseguente intrinseca divisibilità ex
parte debltoris impediscono l'applicazione della presunzione di solidarietà tra
condebitori. Interrogandosi, in generale, sul "fondamento della solidarietà", le
sezioni unite sottolineano infatti che "l'obbligazione dei condomini
(condebitori)..., consistendo in una somma di danaro, raffigura una prestazione
comune, ma naturalisticamente divisibile", e che "la solidarietà passiva...
esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della identica
causa dell'obbligazione, ma altresì dell'indivisibilità della prestazione
comune"; di talché, "in mancanza di quest'ultimo requisito e in difetto di una
espressa previsione di legge" - non configurabile rispetto all'obbligazione
assunta dal condominio versi i terzi - "la intrinseca parziarietà
dell'obbligazione prevale".
Il percorso argomentativo sul fondamento della solidarietà ex art. 1294 c.c.,
seppure centrale per giungere alla affermazione, da parte della citata sentenza
n. 9148 del 2008, della natura parziaria della responsabilità dei condomini per
le obbligazioni assunte verso i terzi dall'amministratore in nome e per conto
del condominio, non costituisce l'unica ragione del decidere: pertanto quel
sostegno motivazionale non è "principio di diritto" ex art. 374 c.p.c., comma 3,
(non includendo questo tutte le giustificazioni adoperate dal massimo organo
della nomofilachia a sostegno della risoluzione adottata), e non è capace di
porsi - in altre situazioni di condebito per obbligazioni pecuniarie - con la
forza e con il "vincolo" che assiste l'enunciazione delle sezioni unite. La
regula. iuris delle sezioni unite si basa, infatti, su ulteriori e concorrenti
ragioni:
(a) sul fatto che l'art. 1115 c.c. "non riguarda il condominio negli edifici e
non si applica al condominio, in quanto regola l'ipotesi della vendita della
cosa comune", ossia "la cosa comune soggetta a divisione", laddove "le cose, gli
impianti ed i servizi comuni del fabbricato... sono contrassegnati dalla normale
indivisibilità ai sensi dell'art. 1119 c.c., e, comunque, dalla assoluta
inespropriabilità";
(b) sulla circostanza che l'art. 1123 c.c., "interpretato secondo il significato
letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue il profilo
esterno e quello interno";
(c) sul rilievo che - stante "il difetto di struttura unitaria del condominio,
la cui organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti, delle
obbligazioni e della relativa responsabilità" - "l'amministratore vincola i
singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione
delle quote";
(d) sulla sottolineatura, ancora, che "le obbligazioni dei condomini sono
regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c., per
le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei
debiti ereditar in proporzione alle loro quote";
(e) su ragioni - infine - di "giustizia sostanziale" e di analisi economica del
diritto, atteso che "la solidarietà avvantaggerebbe il creditore il quale,
contrattando con l'amministratore del condominio, conosce la situazione della
parte debitrice e può cautelarsi in vari modi", laddove la parziarietà "non
costringe i debitori ad anticipare somme a volte rilevantissime in seguito alla
scelta (inattesa) operata unilateralmente dal creditore". Quel che più conta è
che lo stesso principio di diritto enunciato dalle sezioni unite (l'assenza di
solidarietà nella responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni
assunte dall'amministratore nei confronti del terzo) potrebbe addirittura
riposare su una premessa ulteriore ed opposta rispetto a quella espressa dal
complesso motivazionale della citata sentenza, ossia - come è stato messo in
luce in dottrina - valorizzando il processo di unificazione dell'amministrazione
delle cose comuni e l'organizzazione del gruppo, in cui si identifica la stessa
identità del condominio (ben al di là del modello della comunione ordinaria), e
ricostruendo l'obbligazione contratta per la gestione delle cose comuni come
obbligazione soggettivamente semplice: il che porterebbe a ritenere che a detta
unificazione, ottenuta all'esterno nei rapporti con i terzi, faccia poi seguito
una rifrazione del debito nelle posizioni dei singoli condomini, i quali
confidano ragionevolmente nel fatto che ad essere assunte sono obbligazioni
collettive, il cui peso si intende condividere, ma appunto collettivamente e non
uti singuli. 3.6. - Tanto premesso, il collegio - nel ribadire l'applicabilità
del principio di cui all'art. 1294 c.c., alle obbligazioni per la cosa comune
che fanno capo ai comproprietari in comunione ordinaria - non ritiene persuasiva
la tesi che la solidarietà passiva, a parte le ipotesi speciali espressamente
volute dal legislatore, dipenda dalla (e si leghi indissolubilmente alla)
indivisibilità della prestazione e sia preordinata a proteggere, in fase
esecutiva, soltanto l'unità della prestazione indivisibile.
La regola della solidarietà passiva è stata infatti introdotta dal codice civile
del 1942 in conseguenza della commercializzazione delle obbligazioni civili al
fine di rafforzare, nella fase di attuazione del rapporto obbligatorio, tanto le
probabilità per il creditore di vedere soddisfatto il suo interesse creditorio
al bene oggetto della prestazione quanto la "comunione di interessi" dalla
quale, nella realtà della vita, "più debitori... obbligati per un solo debito...
sono legati intimamente" (Relazione al codice civile, n. 597). Al contrario, la
funzione della indivisibilità va colta nell'esigenza di assicurare l'unità della
prestazione, data l'inidoneità del suo oggetto ad essere suscettibile di essere
frazionato in porzioni idonee a conservare proporzionalmente la stessa funzione
economica dell'intera prestazione. E poiché, appunto, il fondamento della
solidarietà passiva non risiede nell'esigenza di tutelare l'adempimento unitario
di una obbligazione avente per oggetto una cosa o un fatto non suscettibile di
divisione, bensì in quella di rafforzare le probabilità per il creditore di
conseguire la prestazione, sia questa divisibile o indivisibile, è da escludere
che l'indivisibilità della prestazione costituisca un necessario predicato
dell'idem debitum. Ne deriva che la naturale divisibilità dell'obbligazione
pecuniaria dei comproprietari di un appartamento sito in un condominio di
contribuire agli oneri condominiali, non impedisce di configurare la solidarietà
del vincolo tra quei contitolari.
4. - L'accoglimento del quinto motivo del ricorso principale assorbe l'esame
degli altri motivi con esso articolati.
5. - Passando al ricorso incidentale condizionato, con il primo motivo si deduce
contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, circa i
punti decisivi della controversia rappresentati dalla mancata convocazione del
Sa.. alla delibera assembleare del settembre 2003, dalla mancata
comunicazione del relativo verbale, dalla mancanza di qualità di condomino del
medesimo alla data della delibera, nonché omessa motivazione sulla pacifica
conoscenza da parte dell'amministratore delle quote di comproprietà e
ripartizione in base alle medesime delle spese, anche nel rendiconto posto a
base dell'ingiunzione; il tutto in relazione alla dedotta invalidità ed
inefficacia nei confronti dell'opponente della delibera medesima e comunque
sulla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo nei confronti del Sa...
5.1. - Il motivo è inammissibile, perché - essendo impugnata una pronuncia
secondo equità del giudice di pace, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2, - la
censura veicolata non prospetta un'ipotesi equiparabile a quella di inesistenza
della motivazione, ossia di mera apparenza della motivazione o di concreta
impossibilità di comprenderne la ratio decidendi, a causa di una radicale e
insanabile contraddittorietà.
6. - Il secondo mezzo del ricorso incidentale condizionato denuncia violazione
della norma processuale di cui all'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360
c.p.c., n. 3, per omessa pronuncia su una domanda ed eccezione proposta
dall'opponente ed in particolare sulla eccezione di invalidità della delibera.
6.1. - Il motivo è infondato, perché - come emerge per tabulas dalla lettura
della sentenza impugnata - il Giudice di pace ha esaminato la domanda di nullità
della delibera, ma ha ritenuto che essa non poteva trovare ingresso nel giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo, perché, essendo dedotto un vizio
comportante non la nullità, ma l'annullabilità della delibera, questa avrebbe
dovuto essere impugnata "nei termini previsti e nelle sedi competenti".
7. - Il ricorso principale è accolto e l'incidentale condizionato rigettato.
La sentenza impugnata è cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito con il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Le spese processuali, tanto del giudizio di merito quanto di quello di
cassazione, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale per effetto della
fondatezza del quinto motivo, assorbito l'esame delle rimanenti censure, e
rigetta il ricorso incidentale condizionato;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione a
decreto ingiuntivo proposta da Sa.. Serafino. Condanna quest'ultimo al
pagamento delle spese processuali sostenute dal Condominio, che liquida, per la
fase di merito, in complessivi Euro 550, di cui Euro 300 per diritti ed Euro 200
per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e, per la fase di
legittimità, in complessivi Euro 500, di cui Euro 300 per onorari, oltre a spese
generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2011. Depositato in Cancelleria
il 21 ottobre 2011
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
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