Famiglia - Matrimonio - Divorzio -
Impugnazioni - Proposizione dell'appello con citazione
Nel procedimento d'impugnazione delle sentenze di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, il giudizio di appello è soggetto al rito camerale, onde
l'impugnazione va proposta con ricorso e non con atto di citazione, che resta
peraltro ammissibile, purché, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
notificazione della sentenza di primo grado, sia non soltanto notificato, ma
altresì depositato in cancelleria, con l'iscrizione della causa al ruolo. Corte
di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21161 del 13/10/2011
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21161
del 13/10/2011
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione
dell'art. 334 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 4), essendosi la Corte d'Appello
erroneamente riferita a tale norma relativa ad impugnazioni incidentali tardive.
Con il secondo motivo, lamenta contraddittoria motivazione, per la medesima
ragione.
Con il terzo motivo, lamenta infine violazione e falsa applicazione dell'art.
325 c.p.c., considerando instaurazione del rapporto processuale il momento della
notifica dell'atto, e non quello successivo del deposito.
Il primo ed il secondo motivo vanno dichiarati inammissibili. È vero che la
sentenza impugnata richiama, per un evidente errore materiale, l'art. 334 c.c.,
dovendo invece riferirsi all'art. 325 c.p.c., relativo ai termini per
l'impugnazione, ma, dal contesto motivazionale e dal contenuto delle
argomentazioni svolte, emerge palesemente che ci si riferisce in realtà all'art.
325 c.p.c.. Dunque il primo motivo del ricorso si pone in contrasto con la ratio
decidendi della sentenza impugnata, individuando nella motivazione di essa un
contenuto diverso da quello in realtà sussistente (al riguardo tra le altre,
Cass. 15093/05). È appena il caso di precisare che la questione sollevata dal
ricorso, anche se correttamente impostata, non potrebbe che riguardare
violazione di legge, e non già vizio di motivazione: in tal senso, anche il
secondo motivo va dichiarato inammissibile.
Quanto al terzo motivo, va precisato
che giurisprudenza consolidata di questa Corte (per tutte, Cass. n. 7219 del
2002) chiarisce che, seguendo il giudizio di appello il rito camerale,
l'impugnazione va proposta con ricorso, e non, come nella specie, con citazione:
questa è ammissibile, purché nel termine perentorio di trenta giorni dalla
notificazione della sentenza di primo grado, l'atto di citazione non sia
soltanto notificato, ma pure, successivamente depositato in cancelleria, con
l'iscrizione della causa a ruolo. Nella specie, come è pacifico tra le parti e
risulta dagli atti di causa, la sentenza del Tribunale è stata notificata in
data 11/10/2007; e la citazione in appello è stato depositato in cancelleria il
16/11/2007.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
Non sussistono i presupposti per una condanna del soccombente, ai sensi
dell'art. 385 c.p.c., u.c., come richiesto dalla controparte, non emergendo dal
contenuto del ricorso e dal comportamento del ricorrente ipotesi di dolo o colpa
grave.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento spese del
presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 700 per onorari ed Euro 200
per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011
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