Transazione avente ad oggetto danni futuri -
Ammissibilità - Accertamento - Giudice di merito - Insindacabilità in sede di
legittimità
Il danneggiato, anche dopo aver transatto la lite col danneggiante, può
sempre domandare il risarcimento dei danni sopravvenuti e non ragionevolmente
prevedibili al momento della transazione, a nulla rilevando che la transazione
abbia previsto l'estinzione del diritto al risarcimento anche dei danni futuri,
potendo tale previsione riguardare solo quelli, tra i danni futuri,
ragionevolmente prevedibili al momento della stipula; stabilire, poi, se un
determinato tipo di danno sia o meno prevedibile all'epoca della transazione è
accertamento di fatto riservato al giudice di merito. (Fattispecie in tema di
danni derivanti da opere di ristrutturazione edilizia eseguite in proprietà
altrui). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20981 del 12/10/2011
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20981
del 12/10/2011
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con citazione notificata in data il 19.4.2002 la sig.ra Ediana
Ma..,
premesso di avere venduto nel 1986 alla sig.ra Clorinda Sc.. il piano terra
di un suo immobile sito in Capri, esponeva che dopo l'acquisto la Sc.. aveva
eseguito radicali lavori di ristrutturazione che avevano interessato le
strutture portanti ed i muri maestri dell'immobile. Ciò premesso, conveniva in
giudizio la Sc.. chiedendone la condanna all'esecuzione delle opere ai fini
del ripristino dello stato quo ante o all'esecuzione delle opere necessarie a
ristabilire la stabilità e la sicurezza del fabbricato. In esito al giudizio, in
cui si costituiva la Sc.. contestando la domanda, il Tribunale di Napoli
rigettava la domanda attrice. Avverso tale decisione la Ma.. proponeva
appello ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Napoli con sentenza
depositata in data 12 marzo 2009 respingeva l'impugnazione. Avverso la detta
sentenza la Ma.. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre
motivi, illustrato da successiva memoria. Resiste con controricorso la Sc...
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di inquadrare più compiutamente i termini della controversia, occorre
evidenziare che secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte,
soltanto i danni non ancora manifestatisi e non ragionevolmente prevedibili sono
estranei alla transazione e possono essere richiesti successivamente al loro
manifestarsi, quand'anche le parti abbiano fatto riferimento ai danni futuri
(cfr. Cass. n. 7215/97, n. 3903/77, n. 5576/84). Al contrario, le reciproche
concessioni possono riguardare anche gli eventuali danni non ancora
manifestatisi, ove questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili. In tale
ipotesi, il relativo accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del
merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione
logica e completa. (ex multis Cass. n. 12320/05, n. 615/2003). La premessa torna
utile ove si consideri che i primi due motivi di impugnazione, proposti dalla
ricorrente, sono fondati sull'asserita erroneità dell'interpretazione dell'atto
di transazione del 18.4.1992, datane dalla Corte di Appello, e miranti
essenzialmente a prospettarne una diversa interpretazione volta a ridurne
l'oggetto nei limiti dei soli danni già presenti al momento della conclusione.
Ed invero, con la prima doglianza, deducendo l'insufficienza e illogicità della
motivazione nonché l'insufficiente esame di punti e documenti decisivi per il
giudizio, la ricorrente ha lamentato che la Corte di Appello, nel ritenere che
la transazione accennata coprisse anche i danni non ancora evidenziatisi ma
dipendenti dagli stessi interventi realizzati fino a quel momento, trattandosi
di danni prevedibili al momento della firma della transazione, avrebbe
gravemente sbagliato. La Corte avrebbe dovuto invece escludere la prevedibilità
dei danni futuri, da parte dei contraenti, ove avesse compiuto un esame più
approfondito della transazione e della lettera scritta in precedenza, il 23
marzo 1992, dalla Ma.. in cui era richiamata la perizia dell'ing. Ce..
del 1991. Inoltre - ed in tale rilievo si sostanzia la seconda doglianza,
articolata sotto il profilo della violazione di legge (art. 1362 c.c., comma 1 e
art. 1364 c.c.) - la Corte territoriale non avrebbe compiuto alcuna indagine
lessicale e contestuale dell'atto al fine di accertare il senso complessivo
della transazione e di ricostruire quindi, anche mediante il raffronto con la
lettera Ma.. del 23 marzo 1992, con le due perizie Ce.. e con la
relazione del CTU Di Costanzo, la comune intenzione delle parti. Le doglianze
sono infondate. Con particolare riferimento, alla pretesa violazione delle
regole ermeneutiche, appare opportuno premettere che i canoni legali di
ermeneutica contrattuale (artt. 1362 - 1371 c.c.), sono governati da un
principio di gerarchia - desumibile dal sistema delle stesse regole - in forza
del quale - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (vedine, per
tutte, le sentenze n. 21650/2006, 20660/2005, 15371, 8411, 7548/2003, 4680/2002,
9636/2001, 4815/98, con riferimento a contratti collettivi; n. 20660/2005,
20272, 13392, 11921/2004, 15371, 8411, 7548/2003, 4680/2002, 9636/2001, 4815/98,
con riferimento a contratti individuali) - i canoni strettamente interpretativi
(artt. 1362 - 1365 c.c.) prevalgono su quelli interpretativi - integrativi
(artt. 1366 - 1371 c.c.) e, nell'ambito dei canoni strettamente interpretativi
(artt. 1362 - 1365 c.c., cit.) risulta prioritario il canone fondato sul
significato letterale delle parole (di cui all'art. 1362 c.c., comma 1), con la
conseguenza che, quando quest'ultimo canone risulti sufficiente, l'operazione
ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa. Invero,
l'art. 1362, comma 2 che invita ad identificare il significato dell'atto in base
al comportamento complessivo delle parti, va applicato in via sussidiaria, ove
l'interpretazione letterale e logica sia insufficiente, (cfr Cass. n. 8808/08).
Ne deriva che la censura, avanzata a riguardo, non merita di essere condivisa.
Inoltre, si deve considerare che la Corte di merito ha analiticamente e
scrupolosamente analizzato nella sentenza impugnata (cfr pagg.6-9, lettere a-m)
tutta l'ampia documentazione versata in atti dalla quale emergeva che i danni
lamentati dalla ricorrente erano conseguenti ai lavori effettuati dalla Sc..
in epoca precedente alla transazione, posto che l'unico intervento successivo,
consistito nella realizzazione di una nicchia nella parete della camera
padronale, non era stato annoverato dal perito di ufficio tra quelli che
avessero inciso sulla statica dell'edificio, potendo essere stato causa, solo,
di eventuali infiltrazioni per il diminuito spessore della parete, così come
riconosciuto dal consulente della ricorrente.
Giova aggiungere che la motivazione adottata dalla Corte di merito appare,
inoltre, assolutamente adeguata, logica e non contraddittoria ove si consideri
che i giudici di seconde cure hanno tenuto conto sia della volontà espressamente
formulata dalle parti nella transazione, e quindi del canone prioritario fondato
sul significato letterale delle parole (di cui all'art. 1362 c.c., comma 1), sia
di quella desumibile, implicitamente ed indirettamente, dal comportamento
complessivo delle parti, alla luce di tutti i documenti acquisiti, tra i quali
la perizia dell'ing. Ce.. del 1991 e la lettera della stessa ricorrente del
23.3.1992, pervenendo alla conclusione che l'evoluzione delle fessurazioni, già
constate dalle parti al momento della transazione, era assolutamente prevedibile
come conseguenza fisiologica del decorso del tempo e dell'assestamento
dell'immobile e che nessun intervento successivo all'aprile 1992 era emerso nel
processo quale fonte di danni alla struttura del fabbricato (cfr pag. 10 della
sentenza).
Nè d'altra parte- il rilievo investe specificamente il profilo di doglianza
relativo al vizio motivazionale dedotto - la ricorrente è riuscita ad
individuare effettivi vizi logici o giuridici nel percorso argomentativo
dell'impugnata decisione. Giova aggiungere inoltre che il controllo di logicità
del giudizio di fatto - consentito al Giudice di legittimità non equivale alla
revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il
Giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata:
invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova
formulazione del giudizio di fatto, riservato al Giudice del merito, e
risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al
Giudice di legittimità. (così Cass. n. 8808/08 in motivazione). Ne deriva il
rigetto delle censure in esame.
Resta da esaminare l'ultima doglianza, secondo cui, ad avviso della ricorrente,
la Corte avrebbe violato l'art. 112 c.p.c. avendo omesso di pronunciarsi sul
rilievo con cui la Ma.. aveva lamentato la mancata valutazione del
comportamento complessivo delle parti, posteriore alla conclusione del
contratto, al fine di escludere la configurabilità di una rinuncia preventiva
alla tutela rispetto ai danni manifestatisi in epoca successiva alla
transazione. La censura è inammissibile. Ed invero, come ha già avuto modo di
statuire questa Corte, il vizio di "omessa pronuncia", integrante un difetto di
attività del giudice, quindi un error in procedendo, produttivo della nullità
della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4), si verifica quando l'omesso esame
concerne direttamente una domanda ovvero un'eccezione introdotta in causa e,
pertanto, nel caso del motivo di appello, uno dei fatti costituitivi della
domanda di impugnazione. Nella specie, la Corte d'Appello, secondo la stessa
prospettazione della ricorrente, non avrebbe invece esaminato una mera
argomentazione o deduzione relativa ad un motivo di appello, con la conseguenza
che l'attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda
del'appello direttamente, bensì una circostanza di fatto La cui mancata
considerazione potrebbe configurare al più un vizio di motivazione della
sentenza. Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle doglianze
dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato,
deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente
alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese
processuali che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 14 giugno 2011. Depositato in
Cancelleria il 12 ottobre 2011
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
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