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Transazione avente ad oggetto danni futuri - Ammissibilità - Accertamento - Giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità
Il danneggiato, anche dopo aver transatto la lite col danneggiante, può sempre domandare il risarcimento dei danni sopravvenuti e non ragionevolmente prevedibili al momento della transazione, a nulla rilevando che la transazione abbia previsto l'estinzione del diritto al risarcimento anche dei danni futuri, potendo tale previsione riguardare solo quelli, tra i danni futuri, ragionevolmente prevedibili al momento della stipula; stabilire, poi, se un determinato tipo di danno sia o meno prevedibile all'epoca della transazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito. (Fattispecie in tema di danni derivanti da opere di ristrutturazione edilizia eseguite in proprietà altrui). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20981 del 12/10/2011

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20981 del 12/10/2011


 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data il 19.4.2002 la sig.ra Ediana Ma.., premesso di avere venduto nel 1986 alla sig.ra Clorinda Sc.. il piano terra di un suo immobile sito in Capri, esponeva che dopo l'acquisto la Sc.. aveva eseguito radicali lavori di ristrutturazione che avevano interessato le strutture portanti ed i muri maestri dell'immobile. Ciò premesso, conveniva in giudizio la Sc.. chiedendone la condanna all'esecuzione delle opere ai fini del ripristino dello stato quo ante o all'esecuzione delle opere necessarie a ristabilire la stabilità e la sicurezza del fabbricato. In esito al giudizio, in cui si costituiva la Sc.. contestando la domanda, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda attrice. Avverso tale decisione la Ma.. proponeva appello ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Napoli con sentenza depositata in data 12 marzo 2009 respingeva l'impugnazione. Avverso la detta sentenza la Ma.. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, illustrato da successiva memoria. Resiste con controricorso la Sc...

MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di inquadrare più compiutamente i termini della controversia, occorre evidenziare che secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, soltanto i danni non ancora manifestatisi e non ragionevolmente prevedibili sono estranei alla transazione e possono essere richiesti successivamente al loro manifestarsi, quand'anche le parti abbiano fatto riferimento ai danni futuri (cfr. Cass. n. 7215/97, n. 3903/77, n. 5576/84). Al contrario, le reciproche concessioni possono riguardare anche gli eventuali danni non ancora manifestatisi, ove questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili. In tale ipotesi, il relativo accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica e completa. (ex multis Cass. n. 12320/05, n. 615/2003). La premessa torna utile ove si consideri che i primi due motivi di impugnazione, proposti dalla ricorrente, sono fondati sull'asserita erroneità dell'interpretazione dell'atto di transazione del 18.4.1992, datane dalla Corte di Appello, e miranti essenzialmente a prospettarne una diversa interpretazione volta a ridurne l'oggetto nei limiti dei soli danni già presenti al momento della conclusione. Ed invero, con la prima doglianza, deducendo l'insufficienza e illogicità della motivazione nonché l'insufficiente esame di punti e documenti decisivi per il giudizio, la ricorrente ha lamentato che la Corte di Appello, nel ritenere che la transazione accennata coprisse anche i danni non ancora evidenziatisi ma dipendenti dagli stessi interventi realizzati fino a quel momento, trattandosi di danni prevedibili al momento della firma della transazione, avrebbe gravemente sbagliato. La Corte avrebbe dovuto invece escludere la prevedibilità dei danni futuri, da parte dei contraenti, ove avesse compiuto un esame più approfondito della transazione e della lettera scritta in precedenza, il 23 marzo 1992, dalla Ma.. in cui era richiamata la perizia dell'ing. Ce.. del 1991. Inoltre - ed in tale rilievo si sostanzia la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione di legge (art. 1362 c.c., comma 1 e art. 1364 c.c.) - la Corte territoriale non avrebbe compiuto alcuna indagine lessicale e contestuale dell'atto al fine di accertare il senso complessivo della transazione e di ricostruire quindi, anche mediante il raffronto con la lettera Ma.. del 23 marzo 1992, con le due perizie Ce.. e con la relazione del CTU Di Costanzo, la comune intenzione delle parti. Le doglianze sono infondate. Con particolare riferimento, alla pretesa violazione delle regole ermeneutiche, appare opportuno premettere che i canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 - 1371 c.c.), sono governati da un principio di gerarchia - desumibile dal sistema delle stesse regole - in forza del quale - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 21650/2006, 20660/2005, 15371, 8411, 7548/2003, 4680/2002, 9636/2001, 4815/98, con riferimento a contratti collettivi; n. 20660/2005, 20272, 13392, 11921/2004, 15371, 8411, 7548/2003, 4680/2002, 9636/2001, 4815/98, con riferimento a contratti individuali) - i canoni strettamente interpretativi (artt. 1362 - 1365 c.c.) prevalgono su quelli interpretativi - integrativi (artt. 1366 - 1371 c.c.) e, nell'ambito dei canoni strettamente interpretativi (artt. 1362 - 1365 c.c., cit.) risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole (di cui all'art. 1362 c.c., comma 1), con la conseguenza che, quando quest'ultimo canone risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa. Invero, l'art. 1362, comma 2 che invita ad identificare il significato dell'atto in base al comportamento complessivo delle parti, va applicato in via sussidiaria, ove l'interpretazione letterale e logica sia insufficiente, (cfr Cass. n. 8808/08). Ne deriva che la censura, avanzata a riguardo, non merita di essere condivisa.
Inoltre, si deve considerare che la Corte di merito ha analiticamente e scrupolosamente analizzato nella sentenza impugnata (cfr pagg.6-9, lettere a-m) tutta l'ampia documentazione versata in atti dalla quale emergeva che i danni lamentati dalla ricorrente erano conseguenti ai lavori effettuati dalla Sc.. in epoca precedente alla transazione, posto che l'unico intervento successivo, consistito nella realizzazione di una nicchia nella parete della camera padronale, non era stato annoverato dal perito di ufficio tra quelli che avessero inciso sulla statica dell'edificio, potendo essere stato causa, solo, di eventuali infiltrazioni per il diminuito spessore della parete, così come riconosciuto dal consulente della ricorrente.
Giova aggiungere che la motivazione adottata dalla Corte di merito appare, inoltre, assolutamente adeguata, logica e non contraddittoria ove si consideri che i giudici di seconde cure hanno tenuto conto sia della volontà espressamente formulata dalle parti nella transazione, e quindi del canone prioritario fondato sul significato letterale delle parole (di cui all'art. 1362 c.c., comma 1), sia di quella desumibile, implicitamente ed indirettamente, dal comportamento complessivo delle parti, alla luce di tutti i documenti acquisiti, tra i quali la perizia dell'ing. Ce.. del 1991 e la lettera della stessa ricorrente del 23.3.1992, pervenendo alla conclusione che l'evoluzione delle fessurazioni, già constate dalle parti al momento della transazione, era assolutamente prevedibile come conseguenza fisiologica del decorso del tempo e dell'assestamento dell'immobile e che nessun intervento successivo all'aprile 1992 era emerso nel processo quale fonte di danni alla struttura del fabbricato (cfr pag. 10 della sentenza).
Nè d'altra parte- il rilievo investe specificamente il profilo di doglianza relativo al vizio motivazionale dedotto - la ricorrente è riuscita ad individuare effettivi vizi logici o giuridici nel percorso argomentativo dell'impugnata decisione. Giova aggiungere inoltre che il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al Giudice di legittimità non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il Giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al Giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al Giudice di legittimità. (così Cass. n. 8808/08 in motivazione). Ne deriva il rigetto delle censure in esame.
Resta da esaminare l'ultima doglianza, secondo cui, ad avviso della ricorrente, la Corte avrebbe violato l'art. 112 c.p.c. avendo omesso di pronunciarsi sul rilievo con cui la Ma.. aveva lamentato la mancata valutazione del comportamento complessivo delle parti, posteriore alla conclusione del contratto, al fine di escludere la configurabilità di una rinuncia preventiva alla tutela rispetto ai danni manifestatisi in epoca successiva alla transazione. La censura è inammissibile. Ed invero, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, il vizio di "omessa pronuncia", integrante un difetto di attività del giudice, quindi un error in procedendo, produttivo della nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4), si verifica quando l'omesso esame concerne direttamente una domanda ovvero un'eccezione introdotta in causa e, pertanto, nel caso del motivo di appello, uno dei fatti costituitivi della domanda di impugnazione. Nella specie, la Corte d'Appello, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, non avrebbe invece esaminato una mera argomentazione o deduzione relativa ad un motivo di appello, con la conseguenza che l'attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda del'appello direttamente, bensì una circostanza di fatto La cui mancata considerazione potrebbe configurare al più un vizio di motivazione della sentenza. Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle doglianze dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 14 giugno 2011. Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

  

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