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Opposizione - Ingiunzione - Decreto - Ordinario giudizio di cognizione - Valutazione autonoma della fondatezza della domanda - Specifica ed espressa domanda del ricorrente -
L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto. Ne consegue che il giudice che dichiari nullo il decreto per nullità della procura ed emetta una sentenza di condanna non incorre in alcuno dei vizi di cui all'art. 112 cod. proc. civ., non configurando l'opposizione un'impugnazione del decreto. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20613 del 07/10/2011

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20613 del 07/10/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 5 febbraio 2003 il Tribunale di Firenze decideva sull'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Eurocredit s.r.l., guale cessionaria del credito della ditta Adriatica Impianti di Pe.. Dino per la somma di Euro 80.200,00 proposta dalla CEIC s.r.l. e dichiarava la nullità del decreto per inesistenza-nullità della procura. Su gravame della Eurocredit la Corte di appello di Firenze il 25 febbraio 2009 confermava la sentenza di primo grado in ordine alla nullità, ma confermava il decreto ingiuntivo, condannando la opponente al pagamento della somma in esso indicata, oltre interessi legali dal 15 dicembre 1997.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la CEIC, affidandosi a sette motivi. Resiste con controricorso la Eurocredit. La soc.Eurocredit s.r.l. ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In via preliminare va osservato che il ricorso non è inammissibile, come deduce la società resistente, per difetto di specifica indicazione della causa e della specifica funzione del Navarra quale legale rappresentante della società ricorrente. 2. - Ciò premesso, osserva il Collegio che il primo e il secondo motivo del ricorso, per la loro consequenzialità logica, possono essere trattati congiuntamente.
Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto - art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione degli artt. 83, 125, 156 e 157 c.p.c.) la ricorrente lamenta che il giudice dell'appello, sebbene abbia dichiarato nullo il decreto ingiuntivo, una volta ritenuto un legame inscindibile tra la procedura monitoria e il giudizio di opposizione, erroneamente avrebbe statuito per la sanabilità del mandato.
Con il secondo ( violazione e falsa applicazione di norme di diritto - art. 360 c.p.c., n. 3 - in relazione agli artt. 83, 105, 156, 157 c.p.c.) la ricorrente si duole che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'appello, il difensore non avrebbe il potere di autenticare una ratifica apposta in calce alla comparsa di costituzione e di risposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e relativa ad una procura nulla o inesistente, apposta al margine del ricorso per decreto ingiuntivo. Entrambe le censure vanno disattese.
Di vero, è giurisprudenza di questa Corte, da cui non è il caso di discostarsi, quella secondo la quale il procedimento di opposizione è ricollegabile unitariamente alla procedura per decreto, tanto è che il giudice dell'opposizione è anche il giudice delle spese del procedimento monitorio (Cass. n. 17440/03, richiamata nella sentenza impugnata e Cass. n. 17469/07).
Ne consegue che, essendosi la creditrice-cessionaria costituita con difensore munito di procura, ratificata da parte del legale rappresentante, trova applicazione l'art. 125 c.p.c., comma 2 (Cass. n. 1309/85).
Infatti nel giudizio di opposizione il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già per stabilire se l'ingiunzione fu emessa validamente, restando irrilevanti ai fini di questo accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non comportino l'insussistenza del diritto fatto valere con il procedimento monitorio e che possono dispiegare rilevanza solo sul regolamento delle spese (giurisprudenza consolidata e di recente Cass. n. 2997/04).
3. - Di qui il rigetto del quarto motivo, che ripete la stessa doglianza, ma sotto il profilo della contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso inerente la procura rilasciata per la fase monitoria, avendo il giudice dell'appello correttamente e congruamente motivato.
4. - Pertanto, non si rinviene il vizio di extrapetizione, di cui tratta il terzo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all'art. 112 c.p.c.). Di vero, se il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è da ritenersi giudizio di cognizione non solo per accertare la esistenza delle condizioni per la emissione della ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, allorché il giudice dichiari nullo il decreto per nullità della procura ed emetta una sentenza di condanna non incorre in alcuno dei vizi di cui all'art. 112 c.p.c., non essendo l'opposizione una impugnazione del decreto.
Ne consegue che non è necessario che la parte, che richieda il decreto ingiuntivo, formuli una specifica ed espressa domanda intesa ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che essa resista alla opposizione e chieda la conferma del decreto opposto ( giurisprudenza consolidata, di cui tra le tante Cass. n. 9021/05).
5.- Con il quinto motivo (violazione o falsa applicazione di norme di diritto - art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all'art. 2719 c.c. e all'art. 215 c.p.c.) la società ricorrente lamenta che erroneamente il giudice dell'appello si sarebbe convinto della non idoneità del disconoscimento, traendo argomento dalla riserva che la CEIC faceva anche in ordine al disconoscimento della firma.
In sintesi, il riservarsi di disconoscere la firma, contestando "illimitatamente" la fotocopia della scrittura, dovrebbe significare disconoscere e, quindi, rendeva necessaria l'attività istruttoria volta a dimostrare il contenuto della scrittura stessa. Il motivo va disatteso.
Come ha argomentato il giudice a quo la CEIC avrebbe dovuto disconoscere la copia, anche senza l'uso di formule sacramentali, in modo inequivoco (Cass. n. 8682/09) e, comunque, si tratta di valutazione di materiale probatorio di esclusiva competenza del giudice del merito, sottratta al sindacato di questa Corte perché correttamente argomentato.
6. - Con il sesto ( contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del disconoscimento della asserita autorizzazione al pagamento) e il settimo motivo, formulato sempre sotto il profilo del vizio di motivazione circa la mancata autorizzazione al pagamento e la riserva di disconoscimento della sottoscrizione, la CEIC assume che erroneamente il giudice dell'appello avrebbe ritenuto sussistere una sua inequivoca volontà di riconoscere l'autorizzazione al pagamento e, comunque, non vi sarebbe motivazione alcuna sulla eccepita differenza tra contestazione della autenticità della sottoscrizione e disconoscimento della copia fotostatica del documento. Entrambi i motivi vanno disattesi, non solo perché sembrano difettare del necessario momento di sintesi, non solo perché, almeno il settimo - estremamente generico, ma soprattutto perché una volta riconosciuta la efficacia probatoria della fotocopia dell'autorizzazione al pagamento per difetto di inequivoca volontà contraria, il giudice dell'appello ha esaminato il documento e lo ha qualificato "almeno come ricognizione di debito".
Ne consegue che fatta tale interpretazione dell'atto, il giudice non era più tenuto ad intervenire sulla deduzione formulata dall'attuale ricorrente in quella sede circa la cennata distinzione. Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2011. Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

 

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