Opposizione - Ingiunzione - Decreto - Ordinario
giudizio di cognizione - Valutazione autonoma della fondatezza della domanda -
Specifica ed espressa domanda del ricorrente -
L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di
cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma
valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la
fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per
contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda
l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una
pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece,
sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto
opposto. Ne consegue che il giudice che dichiari nullo il decreto per nullità
della procura ed emetta una sentenza di condanna non incorre in alcuno dei vizi
di cui all'art. 112 cod. proc. civ., non configurando l'opposizione
un'impugnazione del decreto. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20613 del
07/10/2011
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20613
del 07/10/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 5 febbraio 2003 il Tribunale di Firenze decideva sull'opposizione al decreto
ingiuntivo ottenuto dalla Eurocredit s.r.l., guale cessionaria del credito della
ditta Adriatica Impianti di Pe.. Dino per la somma di Euro 80.200,00
proposta dalla CEIC s.r.l. e dichiarava la nullità del decreto per
inesistenza-nullità della procura. Su gravame della Eurocredit la Corte di
appello di Firenze il 25 febbraio 2009 confermava la sentenza di primo grado in
ordine alla nullità, ma confermava il decreto ingiuntivo, condannando la
opponente al pagamento della somma in esso indicata, oltre interessi legali dal
15 dicembre 1997.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la CEIC, affidandosi a
sette motivi. Resiste con controricorso la Eurocredit. La soc.Eurocredit s.r.l.
ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In via preliminare va osservato che il ricorso non è inammissibile, come
deduce la società resistente, per difetto di specifica indicazione della causa e
della specifica funzione del Navarra quale legale rappresentante della società
ricorrente. 2. - Ciò premesso, osserva il Collegio che il primo e il secondo
motivo del ricorso, per la loro consequenzialità logica, possono essere trattati
congiuntamente.
Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto - art.
360 c.p.c., n. 3 - violazione degli artt. 83, 125, 156 e 157 c.p.c.) la
ricorrente lamenta che il giudice dell'appello, sebbene abbia dichiarato nullo
il decreto ingiuntivo, una volta ritenuto un legame inscindibile tra la
procedura monitoria e il giudizio di opposizione, erroneamente avrebbe statuito
per la sanabilità del mandato.
Con il secondo ( violazione e falsa applicazione di norme di diritto - art. 360
c.p.c., n. 3 - in relazione agli artt. 83, 105, 156, 157 c.p.c.) la ricorrente
si duole che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'appello, il
difensore non avrebbe il potere di autenticare una ratifica apposta in calce
alla comparsa di costituzione e di risposta nel giudizio di opposizione al
decreto ingiuntivo e relativa ad una procura nulla o inesistente, apposta al
margine del ricorso per decreto ingiuntivo. Entrambe le censure vanno disattese.
Di vero, è giurisprudenza di questa Corte, da cui non è il caso di discostarsi,
quella secondo la quale il procedimento di opposizione è ricollegabile
unitariamente alla procedura per decreto, tanto è che il giudice
dell'opposizione è anche il giudice delle spese del procedimento monitorio
(Cass. n. 17440/03, richiamata nella sentenza impugnata e Cass. n. 17469/07).
Ne consegue che, essendosi la creditrice-cessionaria costituita con difensore
munito di procura, ratificata da parte del legale rappresentante, trova
applicazione l'art. 125 c.p.c., comma 2 (Cass. n. 1309/85).
Infatti nel giudizio di opposizione il giudice deve accertare il fondamento
della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già per
stabilire se l'ingiunzione fu emessa validamente, restando irrilevanti ai fini
di questo accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non
comportino l'insussistenza del diritto fatto valere con il procedimento
monitorio e che possono dispiegare rilevanza solo sul regolamento delle spese
(giurisprudenza consolidata e di recente Cass. n. 2997/04).
3. - Di qui il rigetto del quarto motivo, che ripete la stessa doglianza, ma
sotto il profilo della contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto
decisivo e controverso inerente la procura rilasciata per la fase monitoria,
avendo il giudice dell'appello correttamente e congruamente motivato.
4. - Pertanto, non si rinviene il vizio di extrapetizione, di cui tratta il
terzo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360
c.p.c., n. 3 in relazione all'art. 112 c.p.c.). Di vero, se il giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo è da ritenersi giudizio di cognizione non solo
per accertare la esistenza delle condizioni per la emissione della ingiunzione,
ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti
gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, allorché il
giudice dichiari nullo il decreto per nullità della procura ed emetta una
sentenza di condanna non incorre in alcuno dei vizi di cui all'art. 112 c.p.c.,
non essendo l'opposizione una impugnazione del decreto.
Ne consegue che non è necessario che la parte, che richieda il decreto
ingiuntivo, formuli una specifica ed espressa domanda intesa ad ottenere una
pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece,
sufficiente che essa resista alla opposizione e chieda la conferma del decreto
opposto ( giurisprudenza consolidata, di cui tra le tante Cass. n. 9021/05).
5.- Con il quinto motivo (violazione o falsa applicazione di norme di diritto -
art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all'art. 2719 c.c. e all'art. 215 c.p.c.) la
società ricorrente lamenta che erroneamente il giudice dell'appello si sarebbe
convinto della non idoneità del disconoscimento, traendo argomento dalla riserva
che la CEIC faceva anche in ordine al disconoscimento della firma.
In sintesi, il riservarsi di disconoscere la firma, contestando
"illimitatamente" la fotocopia della scrittura, dovrebbe significare
disconoscere e, quindi, rendeva necessaria l'attività istruttoria volta a
dimostrare il contenuto della scrittura stessa. Il motivo va disatteso.
Come ha argomentato il giudice a quo la CEIC avrebbe dovuto disconoscere la
copia, anche senza l'uso di formule sacramentali, in modo inequivoco (Cass. n.
8682/09) e, comunque, si tratta di valutazione di materiale probatorio di
esclusiva competenza del giudice del merito, sottratta al sindacato di questa
Corte perché correttamente argomentato.
6. - Con il sesto ( contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo del disconoscimento della asserita autorizzazione al pagamento) e il
settimo motivo, formulato sempre sotto il profilo del vizio di motivazione circa
la mancata autorizzazione al pagamento e la riserva di disconoscimento della
sottoscrizione, la CEIC assume che erroneamente il giudice dell'appello avrebbe
ritenuto sussistere una sua inequivoca volontà di riconoscere l'autorizzazione
al pagamento e, comunque, non vi sarebbe motivazione alcuna sulla eccepita
differenza tra contestazione della autenticità della sottoscrizione e
disconoscimento della copia fotostatica del documento. Entrambi i motivi vanno
disattesi, non solo perché sembrano difettare del necessario momento di sintesi,
non solo perché, almeno il settimo - estremamente generico, ma soprattutto
perché una volta riconosciuta la efficacia probatoria della fotocopia
dell'autorizzazione al pagamento per difetto di inequivoca volontà contraria, il
giudice dell'appello ha esaminato il documento e lo ha qualificato "almeno come
ricognizione di debito".
Ne consegue che fatta tale interpretazione dell'atto, il giudice non era più
tenuto ad intervenire sulla deduzione formulata dall'attuale ricorrente in
quella sede circa la cennata distinzione. Conclusivamente, il ricorso va
respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.600,00, di cui Euro
200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2011. Depositato in
Cancelleria il 7 ottobre 2011
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
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