Competenza - Foro della P.A. - Cause connesse
ex art. 33 cod. proc. civ. - Foro erariale
In tema di foro erariale, quando vi sia una pluralità di cause connesse ai sensi
dell'art. 33 cod. proc. civ. ed in una di esse sia parte un'Amministrazione
statale, la competenza territoriale spetta al tribunale o alla corte d'appello
del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si
trova il tribunale o la corte d'appello, che sarebbe competente secondo le norme
ordinarie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20361 del
05/10/2011
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
20361 del 05/10/2011
PREMESSO IN FATTO
1. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art.
380 bis c.p.c.:
"FATTO : Viene sollevato di ufficio dal Tribunale indicato in epigrafe
regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c., premettendo che: a) con
citazione del 2002 Fabrizio Lo Piccolo aveva agito dinanzi al detto ufficio
giudiziario in negatoria servitutis, per far dichiarare l'inesistenza di una
servitù di attingimento d'acqua ad un pozzo sito in un fondo di sua proprietà,
in favore del Condominio Lentia e che, su tale domanda, detto tribunale aveva
dichiarato la sua incompetenza a favore del Tribunale regionale delle acque
pubbliche presso la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 3 gennaio 2006:
che con ricorso del 23 giugno 2004 al Tar Sicilia, sezione di Catania, lo stesso
Lo Piccolo aveva chiesto l'annullamento del provvedimento del Genio civile di
Messina, con cui l'indicato condominio era stato autorizzato a sfruttare le
acque del pozzo nel terreno di sua proprietà e l'adito giudice aveva dichiarato
il difetto di giurisdizione in favore di quella del Tribunale regionale delle
acque pubbliche per la Sicilia sulla impugnazione del provvedimento
autorizzativo; c) con sentenza del 28 maggio 2009, il Tribunale Regionale delle
acque pubbliche presso la Corte d'appello di Palermo ha negato la sua
giurisdizione sulla richiesta di annullamento dell'autorizzazione del Genio
civile, avendo giurisdizione su di essa il solo Tribunale superiore in unico
grado, affermando che, sulle domande privatistiche di negatoria della servitù
del Lo Piccolo nei confronti del condominio e sulle riconvenzionali di detto
convenuto tese a far dichiarare la servitù d'acquedotto, di elettrodotto e di
passaggio coattivo, era competente il solo giudice ordinario, così individuando
la competenza per materia ma non quella territoriale dell'A.G.O.
Il tribunale in epigrafe indicato ha sollevato il conflitto negativo di cui
sopra in rapporto alla sua incompetenza per territorio, rilevando che, con la
riassunzione della causa per effetto della decisione del TRAP per la Sicilia,
l'attore aveva convenuto in giudizio dinanzi al giudice del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, sezione di Lipari, tutte le parti delle cause che
precedono e in particolare, anche l'Assessorato ai lavori pubblici della Regione
siciliana e il Genio civile di Messina e che l'Avvocatura dello Stato,
costituendosi, aveva eccepito la competenza per territorio in via inderogabile
del solo tribunale nel cui circondario era la sua sede, cioè del c.d. foro
erariale ai sensi dell'art. 25 del c.p.c. Ha ritenuto il giudice unico della
sezione distaccata di Lipari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che
l'eccezione che precede era fondata, proponendo il presente regolamento di
competenza di ufficio, ritenendosi incompetente a decidere su tale domanda sulla
quale deve pronunciarsi il Tribunale di Messina nel cui circondario ha sede
l'avvocatura distrettuale dello Stato.
Il relatore ritiene che nella fattispecie è applicabile la previsione di cui al
R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 6, comma 1, per il quale, allorché vi sia
una pluralità di cause in una delle quali è parte un'Amministrazione dello
Stato, ai sensi dell'art. 33 c.p.c. la competenza spetta al tribunale o alla
Corte d'appello del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel
cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello, che sarebbe competente
secondo le norme ordinarie (Cass. 3 settembre 2004 n. 17880, ord. 5 dicembre
2002 n. 17311, tra altre). Correttamente quindi il giudice unico del Tribunale
di Barcellona Pozzo di Gotto, ha prospettato di dovere negare la sua competenza
territoriale a favore di quella del foro erariale, cioè del Tribunale di Messina
a seguito della tempestiva eccezione dell'Avvocatura dello Stato che ha dedotto
l'eccezionale potere di cognizione del giudice ordinario territorialmente
competente, per le cause il cui foro di cognizione sia da identificare in quello
di cui all'art. 25 c.p.c. che, nella fattispecie, è stato esattamente
individuato nel giudice unico presso il Tribunale di Messina, nel cui
circondario ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato.
Deve quindi ritenersi applicabile la giurisprudenza indicata e il relatore opina
che il sollevato regolamento di ufficio vada accolto perché manifestamente
fondato, dovendosi dichiarare la competenza del Tribunale di Messina; chiede
pertanto che il Presidente fissi l'adunanza in camera di consiglio per la
decisione del ricorso ai sensi dell'art. 375 c.p.c., nn. 4 e 5".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha
condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta,
in rapporto al regolamento di ufficio del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto.
2. Il regolamento deve quindi essere accolto, negandosi la competenza per
territorio della sezione distaccata di Lipari del Tribunale di Barcellona Pozzo
di Gotto e dichiarandosi quella del Tribunale di Messina, quale ufficio nella
cui circoscrizione è sita l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che deve
difendere le parti pubbliche coinvolte nel processo.
Nulla deve disporsi sulle spese nel presente procedimento incidentale del quale
nessuna responsabilità può addebitarsi ad alcuna delle parti della controversia
principale, essendo derivata dalla incompletezza della sentenza del Tribunale
regionale delle acque presso la Corte d'appello di Palermo, la pronuncia che ha
dato luogo al presente conflitto di competenza per territorio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il regolamento di competenza di ufficio, sollevato ai sensi
dell'art. 45 c.p.c. dal giudice unico presso la sezione distaccata di Lipari del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e dichiara competente sulla domanda di
Fabrizio Lo Piccolo, il Tribunale di Messina, dinanzi al quale la causa dovrà
essere riassunta nei termini di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della
Corte suprema di cassazione, il 14 luglio 2011. Depositato in Cancelleria il 5
ottobre 2011
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
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