Famiglia - Matrimonio - Nullità - Violenza e
errore - Coabitazione per oltre un anno dalla scoperta dell'errore
Eccepita improponibilità della domanda ex art.122, ult. comma, cod. civ. -
Accertamento probatorio officioso - In tema di azione di nullità del matrimonio,
qualora il fatto di cui all'ultimo comma dell'art. 122 cod. civ. - cioè la
coabitazione per un anno dalla scoperta dell'errore - risulti dagli atti, la
decadenza della relativa azione può essere rilevata d'ufficio dal giudice,
essendo la materia del matrimonio sottratta alla disponibilità delle parti;
qualora poi l'improponibilità della domanda, come nella specie, venga eccepita
dalla parte interessata, il giudice non può ritenersi limitato, per quanto
riguarda l'accertamento dei fatti che integrano la decadenza, dalle affermazioni
della parte stessa, essendo libero, in materia di prove, di apprezzare ed
utilizzare tutto il materiale probatorio acquisito al processo. Corte di
Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18988 del 16/09/2011
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18988
del 16/09/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2 febbraio 2000, R.B. conveniva dinanzi al
Tribunale di Forlì M..P. , chiedendo dichiararsi la nullità del loro matrimonio
ai sensi dell'art. 122 c.c.. Esponeva che la convenuta, all'epoca delle nozze,
era affetta da malattia psichica ingravescente, incolpevolmente ignorata
dall'altro coniuge.
Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepiva preliminarmente il difetto di
giurisdizione del giudice adito, la decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 122
cod. civ., u.c.; nel merito chiedeva il rigetto delle domande svolte nei suoi
confronti.
Nel giudizio interveniva il P.M..
Con memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, depositata il 22 novembre 2002,
l'attore proponeva anche domanda di indennità ai sensi dell'art. 129 bis cod.
civ.; la convenuta ne eccepiva la novità. Con sentenza depositata il 13 luglio
2005, il Tribunale, ritenendo che l'attore fosse incorso nella decadenza
prevista dall'art. 122 c.c., u.c., ne respingeva la domanda.
Detta sentenza veniva impugnata dal R. dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna,
che con sentenza 13 marzo-8 aprile 2007, rigettava il gravame.
Avverso detta sentenza R.B. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di
sette motivi illustrati con memoria. P.M. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c.;
nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4. Deduce il ricorrente che il
giudice a quo sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione per avere ritenuto, in
contrasto con quanto eccepito dalla P. - la quale aveva affermato che il R.
aveva acquisito piena conoscenza della patologia, dalla quale era affetta, nel
1993 - che il R. in realtà aveva raggiunto tale
consapevolezza già nel 1991.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia motivazione contradditoria e
insufficiente circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n.
5): la comprensione della gravità e della irreversibilità della malattia..
La sentenza impugnata sarebbe gravemente contraddittoria là ove afferma che il
R. fosse in condizione di comprendere non solo l'esistenza della malattia in
tutta la sua gravità già all'epoca della seconda gravidanza (1991), ma anche di
comprenderne la irreversibilità.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione
dell'art. 122 c.c., con riferimento alla cronicizzazione della malattia ed alla
comprensione della sua irreversibilità. L'errore sulle qualità personali
dell'altro coniuge, dalla cui scoperta decorre il termine di sanatoria, di cui
all'art. 122 c.c., u.c., dovrebbe essere valutato in tutte le sue
caratteristiche;
l'errore, pertanto, non potrebbe riguardare soltanto la gravità della malattia
(fisica o psichica), ma dovrebbe pure riguardare, come previsto dall'art. 122
c.c., la consapevolezza che la malattia è tale da impedire lo svolgimento della
vita coniugale. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa
applicazione dell'art. 122 c.c., in relazione alla convivenza avuto riguardo ai
continui ricoveri della parte.
Avrebbe errato il giudice a quo nel ritenere che i periodici ricoveri in
ospedale non facessero cessare la convivenza, atteso che la P. , ne periodo dal
1993 al 1996, quando non si trovava ricoverata presso cliniche od ospedali,
dimorava presso i propri genitori. Inoltre la coabitazione, per rilevare ai fini
della decadenza di cui all'art. 122 c.c., u.c., dovrebbe essere ininterrotta,
per cui non potrebbe ritenersi, a tal fine, sussistente, nella ipotesi in cui
uno dei coniugi si allontani dalla casa domestica anche se per ragioni di
salute.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione
dell'art. 122 c.c., in relazione alla interpretazione corretta del concetto di
coabitazione.
Avrebbe errato la corte di merito nel ritenere la coincidenza della coabitazione
con la semplice convivenza dei coniugi sotto il medesimo tetto, dovendo il
termine coabitazione essere inteso come convivenza che si svolge in una
comunanza di vita e di affetti. Nel caso di specie anche nei brevi periodi di
convivenza sotto lo stesso tetto, non vi sarebbe stata coabitazione, non
essendovi stata comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi, che
implicherebbe anche lo svolgimento di normali rapporti sessuali.
Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 33/1 della Carta
dei Diritti Fondamentali.
La famiglia potrebbe godere di una protezione effettiva solo quando il dovere di
solidarietà debba prevalere, protezione che non potrebbe sussistere in una
situazione quale quella in questione. Pertanto gli atti dovrebbero essere
rimessi alla Corte Ue per sapere se un termine così breve, quale quello previsto
per la decadenza nel caso di specie, possa essere ritenuto legittimo, e cosa
deve intendersi per coabitazione.
Con il settimo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione
dell'art. 92 c.p.c., per avere il giudice di merito condannato il ricorrente
alle spese pur in presenza di gravi motivi, rappresentati dalla natura della
controversia e dalla mancata riunione della presente causa ad altra pendente tra
le stesse parti con questa connessa, che imponevano la loro compensazione. Il
primo, secondo, terzo e quarto motivo, che essendo strettamente connessi possono
essere esaminati congiuntamente, sono infondati. L'art. 122 cod. civ., per la
parte che rileva nel caso di specie, stabilisce che il matrimonio può essere
impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di
errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge; che l'errore sulle
qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro
coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le
avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi: (art. 122 c.c., comma
3, n. 1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o
deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; che
l'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che
sia stato scoperto l'errore.
Il ricorrente contesta con i motivi in questione che, dopo la acquisizione della
consapevolezza che la malattia era tale da impedire lo svolgimento della vita
coniugale, vi sia stata una ulteriore coabitazione per un anno.
Con il primo motivo il ricorrente in particolare lamenta che il giudice non
avrebbe potuto rilevare d'ufficio che tale consapevolezza fosse stata da lui
acquisita sin dal 1991, in contrasto con quanto la P. , nella sua comparsa di
risposta, aveva affermato e precisamente che il marito aveva raggiunto tale
consapevolezza nel 1993.
Il Collegio osserva che, quando il fatto di cui all'art. 122 c.c., u.c., risulti
dagli atti, la decadenza può essere rilevata d'ufficio dal giudice, essendo la
materia del matrimonio sottratta alla disponibilità delle parti (art. 2969
c.c.); se, poi, la improponibilità della domanda, come avvenuto nel caso di
specie, venga eccepita dalla parte interessata, il giudice non può ritenersi
limitato, per quanto riguarda l'accertamento dei fatti, che integrano la
decadenza, dalle affermazioni della parte stessa, essendo libero, in materia di
prova, di apprezzare ed utilizzare tutto il materiale probatorio acquisito al
processo.
Nel caso in esame, come risulta dalla sentenza impugnata, lo stesso R. ebbe ad
affermare, con la citazione introduttiva del giudizio, che la P. fin dal 1991
"non fu più in grado di controllare ne' di nascondere" gli invalidanti effetti
della malattia, visto che smise improvvisamente di mangiare, così ammettendo di
avere acquisito sin da detta data la consapevolezza della attitudine della
malattia ad influire negativamente e permanentemente sulle dinamiche di coppia
coll'impedire un normale svolgimento della vita coniugale. Tutte le ulteriori
acquisizioni probatorie, risultanti dalla sentenza impugnata, sono una conferma
del raggiungimento di tale consapevolezza sin dalla data suindicata, essendo gli
ulteriori fatti, accertati dal giudice di merito, indicativi della preesistenza
di una grave patologia invalidante.
Il giudice a quo ha accertato, infatti(che nel 1993 la P. aveva tentato il
suicidio, che nel XXXX era stata ricoverata dopo che aveva raggiunto i 33
chilogrammi di peso, che sin dal luglio 1993 la dottoressa che aveva visitato la
P. aveva diagnosticato immediatamente la malattia della stessa, rappresentandola
in tutte le sue caratteristiche e in tutta la sua gravità al marito, che
manifestazioni patologiche gravi si erano verificate, come affermato dalla teste
R. , zia dell'attore, sin dalla prima gravidanza nel 1987.
Il giudice a quo ha accertato, altresì, che la coabitazione è cessata nel 1996,
che nel 1993 sono iniziati i ricoveri in ospedale della P. , che anche se tali
ricoveri hanno determinato periodiche interruzioni della convivenza, in
precedenza, essendo essi iniziati nel 1993, il R. aveva convissuto
ininterrottamente con la moglie per oltre due anni (dal 1991 al 1993), nella
consapevolezza della attitudine della malattia della consorte ad influire
negativamente sul normale svolgimento della vita coniugale, tant'è vero che il
marito stesso aveva persuaso la moglie a rivolgersi al medico, che le aveva poi
diagnosticato la malattia in tutta la sua gravità (costituita, come asserito
dallo stesso ricorrente, da un disturbo bipolare del tono dell'umore, da un
disturbo dell'alimentazione (anoressia) e saltuariamente pure da manifestazioni
evidenti di psicosi dissociativa). Pertanto, la motivazione della sentenza
impugnata, con riferimento alle questioni prospettate con i motivi in esame, non
merita censure, avendo il giudice di merito fornito della decisione adottata una
adeguata, logica e giuridicamente corretta giustificazione. Il quinto motivo di
ricorso è inammissibile, trattandosi di questione che non risulta proposta in
sede di merito nei termini prospettati e che, comunque, richiederebbe
accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità.
Anche il sesto motivo è inammissibile, atteso che la rimessione alla Corte di
Giustizia dell'UE per la interpretazione di una norma è dovuta per la
interpretazione della normativa comunitaria, ma non per quella nazionale, la cui
interpretazione spetta al giudice nazionale. Infine pure il settimo motivo è
inammissibile, atteso che, nella ipotesi di soccombenza, la compensazione per
giusti motivi rientra nei poteri discrezionali del giudice, sicché la mancata
adozione di siffatta statuizione non è censurabile in sede di legittimità. Per
quanto precede il ricorso deve essere respinto. Data la delicatezza delle
questioni oggetto di ricorso possono ritenersi sussistere giusti motivi per la
compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011
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