Famiglia - matrimonio - scioglimento -
divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - Domanda di corresponsione di
un acconto sul T.F.R. dell'ex coniuge - Successivo giudizio per il
riconoscimento di una quota di tale T.F.R. - Giudicato esterno - Esclusione.
La domanda di corresponsione di un acconto sull'indennità di fine rapporto
spettante all'ex coniuge, proposta nel giudizio di divorzio, è diversa dalla
domanda di corresponsione di una quota di tale indennità riproposta in
apposito giudizio e, pertanto, al riguardo non si forma alcun giudicato
esterno. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 06/06/2011
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n.
12175 del 06/06/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l. Il sig. L..C. con ricorso 21 aprile 2000
chiedeva al tribunale di Messina che fosse pronunciata la cessazione degli
effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con la sig.ra
M..A. . La convenuta si costituiva chiedendo un assegno divorzile. Il
tribunale, con sentenza dell'11 giugno 2004, dichiarava la cessazione degli
effetti civili del matrimonio e poneva a carico dell'attore un assegno di
Euro 250,00 mensili in favore della ex moglie. La sentenza veniva impugnata
dal sig. C. che ne chiedeva la riforma in ordine all'attribuzione
dell'assegno divorzile e, in via incidentale, dalla sig.ra A. che chiedeva
un aumento di tale assegno. La Corte d'appello di Messina, con sentenza
depositata il 5 luglio 2006, rigettava l'appello principale e in parziale
accoglimento di quello incidentale aumentava l'assegno divorzile ad Euro
400,00 mensili. In data 18 settembre 2006 la sig.ra A. proponeva ricorso al
tribunale di Messina chiedendo, ex art. 12 bis della legge n. 898 del 1970 e
successive modificazioni, il riconoscimento di una quota pari al 40% del TFR
spettante all'ex coniuge e da lui percepito nel 2001, dopo la proposizione
della domanda di divorzio e prima della pronuncia della relativa sentenza.
Il sig. C. si costituiva chiedendone il rigetto, essendo stata la relativa
domanda già proposta al tribunale nel giudizio di divorzio e rigettata,
senza che sul punto fosse stato proposto gravame, con il conseguente
formarsi di una preclusione a proporla in separato giudizio. Deduceva che
comunque non vi erano le condizioni per l'accoglimento della domanda,
mancando l'accertamento definitivo dell'obbligo di mantenimento e
l'anticipazione degli effetti della sentenza divorzile al momento della
domanda. Il tribunale di Messina con decreto del 17 luglio 2007 rigettava la
domanda, giacché pur avendo il C. maturato il diritto al TFR in data 1
gennaio 2001, successivamente alla domanda di divorzio, l'obbligo di versare
l'assegno era stato fatto decorrere dal novembre 2004, così dovendosi
escludere il diritto dell'ex moglie ad una quota di detto trattamento. La
sig.ra A. proponeva reclamo e il sig. C. si costituiva chiedendone il
rigetto anche in relazione alla già dedotta preclusione da giudicato. La
Corte d'appello di Messina, con decreto depositato il 22 gennaio 2008,
accoglieva il gravame e la domanda dell'appellante. Avverso il decreto
ricorre a questa Corte il sig. C. , con atto notificato il 31 marzo 2008,
formulando quattro motivi. La sig.ra A. resiste con controricorso notificato
il 5/13 maggio 2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia la falsa applicazione della L. n. 898 del
1970, art. 12 bis, e successive modificazioni. Si deduce al riguardo che il
decreto impugnato avrebbe errato nel riconoscere alla ex moglie il diritto a
una quota del TFR del ricorrente maturato in pendenza del giudizio di
divorzio, pur non essendo stata disposta la retroattività dell'assegno di
divorzio, fondandosi unicamente sul precedente espresso dalla sentenza n.
24057 del 2006 di questa Corte, essendo esso isolato e relativo ad un caso
in cui, diversamente che in quello di specie, il divorzio era stato
richiesto dai coniugi con ricorso congiunto nel quale si era prestabilita
l'attribuzione di detto assegno, mentre in ogni altro caso l'incertezza
circa la debenza dell'assegno rende non dovuta la quota del TFR. Il motivo
si conclude con il prescritto quesito con il quale si chiede se
nell'applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, può essere
riconosciuto in capo al coniuge divorziato il diritto a percepire una quota
del TFR maturato dopo la proposizione della domanda di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, in pendenza di giudizio in seno al quale la
corresponsione di assegno divorzile sia oggetto di contestazione e la
sentenza che riconosce tale obbligo non faccia decorrere gli effetti della
pronuncia al momento della proposizione della domanda.
Con il secondo motivo si denuncia (con riferimento all'art. 360 c.p.c., n.
5, e art. 295 c.p.c.) omessa motivazione circa le richieste
d'inammissibilità o sospensione del giudizio in attesa di definitività della
statuizione sulla sussistenza dell'obbligo di corresponsione dell'assegno
divorzile. Con il motivo si censura il decreto "nella parte in cui è omessa
la motivazione sulla domanda d'inammissibilità della domanda o di
sospensione del giudizio a cagione della non definitività della pronuncia
costitutiva dello status di titolare dell'assegno divorzile".
Con il terzo motivo si denuncia ancora la falsa applicazione dell'art. 12
bis nella parte in cui, sulla base della su detta sentenza di questa Corte,
si da per ammesso, senza motivazione, il diritto alla quota del TFR in
pendenza di un separato giudizio di divorzio, mentre il relativo diritto
dovrebbe ritenersi azionabile solo dopo il passaggio in giudicato della
sentenza che lo abbia liquidato, con conseguente improponibilità della
domanda o sospensione del giudizio su di essa. Si pongono in proposito i
seguenti quesiti: "La sentenza divorzile ha efficacia costitutiva quanto
allo status di coniuge titolare di assegno divorzile? Il passaggio in
giudicato della predetta sentenza costituisce condizione per il
riconoscimento del diritto alla quota del TFR L. n. 898 del 1970, ex art. 12
bis, o condizione per la sua esigibilità? Il riconoscimento della titolarità
di assegno divorzile costituisce questione pregiudiziale per il
riconoscimento o l'esigibilità della quota di TFR L. n. 898 del 1970, ex
art. 12 bis? E la
pregiudizialità determina l'inammissibilità o improponibilità della seconda
azione o giustifica la sospensione del secondo giudizio in attesa della
definizione del primo?".
Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 346 c.p.c., per
avere la Corte d'appello rigettato l'eccezione di giudicato nonostante che
la domanda di una quota del TFR fosse stata proposta dall'odierna resistente
nel giudizio di divorzio in primo grado, senza essere poi riproposta in
appello, nonostante che su di essa il giudice di primo grado avesse omesso
di pronunciarsi. Si deduce che in proposito il tribunale, alla cui
motivazione si riporta il giudice d'appello, aveva affermato che la domanda
era relativa ad un acconto sul TFR, da rigettarsi per la mancata prova della
sua percezione da parte del beneficiario. Si formula al riguardo il seguente
quesito:
"La mancata riproposizione della domanda rigettata nel contraddittorio fra
le parti per carenza, di prova e non riproposta nel giudizio di appello
effettivamente instaurato dalla parte avversa determina la preclusione
tipica del giudicato sull'oggetto della specifica domanda?".
2. Il quarto motivo va esaminato per primo essendo, se fondato, assorbente
rispetto agli altri. Esso, peraltro, deve essere rigettato. Il giudicato
esterno, infatti, si forma in relazione a domande aventi la stessa "causa
petendi" e lo stesso "petitum", mentre la domanda formulata e rigettata nel
giudizio di divorzio, secondo quanto emerge sia dalla sentenza di primo
grado (alla quale fa riferimento la sentenza della Corte d'appello), ; sia
dall'esame degli atti (sentenza di primo grado nel giudizio di divorzio e
comparsa di risposta della Sig.ra A. in quel giudizio, prodotti dal
ricorrente) - che questa Corte deve compiere per accertare l'eventuale
esistenza del giudicato esterno, interpretando gli atti processuali a ciò
necessari (Cass. sez. un. 28 novembre 2007, n. 24664; 16 giugno 2006, n.
13916) - era diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata, avendo
quella domanda ad oggetto un acconto sull'indennità di fine rapporto e
quindi un "petitum" diverso da quello oggetto della domanda formulata nel
presente giudizio e costituendosi il giudicato sugli accertamenti di fatto
compiuti unicamente e limitatamente a tale domanda, nonché sulla sua
infondatezza.
3.Parimenti pregiudiziale è il secondo motivo, che va dichiarato
inammissibile ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., non concludendosi nè con il
quesito ne' con la sintesi da esso prescritti. 4. Essendo fra loro connessi
il primo e il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente. Essi vanno
rigettati sulla base delle seguenti considerazioni.
L'art. 12 bis, aggiunto alla L. n. 898 del 1970 dalla L. 6 marzo 1987, n.
74, art. 16, statuisce che il coniuge nei cui confronti sia stata
pronunciata sentenza di divorzio ha diritto, se non passato a nuove nozze "e
in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale
dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della
cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo
la sentenza". Questa Corte ha già avuto modo di statuire che detto art. 12
bis, con l'attribuire al coniuge al quale sia stato riconosciuto l'assegno
ex art. 5 della legge stessa e non sia passato a nuove nozze il diritto ad
una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge
"anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza", deve essere
interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge quando l'indennità
sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio
(con conseguente insussistenza del diritto unicamente se l'indennità matura
anteriormente a tale momento) e, quindi, anche prima della sentenza di
divorzio, senza che rilevi che a tale momento l'assegno divorzile sia stato
già liquidato e sia già dovuto, implicando ogni diversa interpretazione
profili non manifestamente infondati di incostituzionalità della norma in
riferimento all'art. 3 Cost. (Cass. 10 novembre 2006, n. 24057; 29 settembre
2005, n. 19046; 18 dicembre 2003, n. 19427). Si è osservato in proposito che
l'espressione "titolare di assegno ai sensi dell'art. 5" usata dal
legislatore non può essere intesa in senso letterale ostandovi, dal punto di
vista sistematico, il successivo riferimento all'attribuzione del diritto
alla quota del trattamento di fine rapporto anche se questo "viene a
maturare dopo la sentenza". Tale ultima statuizione implica necessariamente
che quel diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il trattamento di
fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la
proposizione della relativa domanda, quando ancora non possono esservi
soggetti titolari dell'assegno divorzile, tali potendo divenire solo dopo il
passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ovvero di quella, ancora
successiva, che lo abbia liquidato. La "ratio" dell'art. 12 bis è infatti
quella di correlare il diritto alla quota di indennità non ancora percepita
dal coniuge al quale essa spetti al diritto all'assegno divorzile, il quale
in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio,
ancorché - di regola - esso venga costituito in concreto e divenga esigibile
solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi.
Ne consegue, in correlazione a tale "ratio", che ove l'indennità di fine
rapporto sia percepita dall'avente diritto dopo la domanda - singola o
congiunta - di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della
concreta spettanza dell'assegno deve ritenersi riconnessa, a prescindere
dalla decorrenza dell'assegno di divorzio, dall'art. 12 bis l'attribuzione
del diritto alla quota dell'indennità su detta, la quale potrà essere
liquidata con la stessa sentenza di divorzio, ovvero in un distinto,
successivo procedimento, come nel caso di specie. Vero è che l'art. 12 bis
condiziona il diritto alla percentuale del trattamento di fine rapporto in
questione al diritto all'assegno di divorzio e quindi, prima che tale
diritto sia accertato con sentenza passata in giudicato,la domanda di
attribuzione di detta percentuale non può essere accolta. Ma questa Corte ha
già affermato che la relativa domanda può essere proposta nello stesso
processo in cui sia domandato l'assegno di divorzio, formandosi così
contestualmente il giudicato sulla spettanza di questo e della percentuale
del TFR a norma dell'art. 12 bis su detto. Infatti, costituendo
l'attribuzione dell'assegno di divorzio condizione dell'azione con la quale
si domandi la percentuale del TFR ai sensi del detto art. 12 bis, per il suo
accoglimento non è necessario che detta condizione sussista al momento della
proposizione della domanda ma è sufficiente la contestuale formazione del
giudicato sulle due domande. Ne deriva che ove, come nel caso di specie,
l'attribuzione della quota del TFR sia stata domandata in giudizio diverso
da quello di divorzio ed a questo successivo, ancorché prima che quello sia
stato definito con sentenza passata in giudicato, essendo i due giudizi
venuti a contestuale decisione definitiva davanti a questa Corte nella
stessa udienza (il giudizio relativo all'assegno di divorzio con il numero
di ruolo 3172 del 2007 e quello avente ad oggetto la quota del TFR con il
numero 9790 del 2008), la contestuale decisione sugli stessi e pubblicazione
delle relative sentenze, con la declaratoria d'inammissibilità del ricorso
con il quale s'impugnava l'attribuzione dell'assegno di divorzio all'A. che
questa Corte ha adottato nell'odierna camera di consiglio, implica il
verificarsi di una situazione processuale di contestuale formazione del
giudicato sulle due domande - così come nel caso di proposizione di entrambe
le domande nel giudizio di divorzio - che comporta, per le ragioni sopra
dette, la reiezione del ricorso anche quanto ai motivi in esame.
In relazione alle particolarità della presente fattispecie si ravvisano
giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile,
il 12 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
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