Responsabilita' civile - Obbligo custodia -
Responsabilità oggettiva - Configurabilità - Condotta del custode -
Irrilevanza - Limiti - Custodia delle autostrade - Intensità del potere di
controllo sulla cosa - Condizioni - Caso fortuito - Nozione - Interruzione
del nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia - Onere probatorio -
Criteri di riparto - Individuazione - Responsabilità gradata ex art. 2043
cod. civ. - Conseguenze - Fattispecie relativa ad attraversamento di animale
in autostrada. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia,
prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo
sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte
dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di
causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta
del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la
responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi
inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le
modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o
chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a
carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di
fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del
terzo o dello stesso danneggiato. Per le autostrade, destinate alla
percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo
all'effettiva possibilità del controllo induce a ravvisare la
configurabilità, in genere, di un rapporto di custodia per gli effetti di
cui all'art. 2051 cod. civ.; ove non sia applicabile la responsabilità di
cui alla norma citata, per l'impossibilità in concreto dell'effettiva
custodia del bene, l'ente proprietario risponde dei danni subiti dall'utente
ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., essendo in questo caso a carico del
danneggiato l'onere di provare l'anomalia del bene, mentre spetta al gestore
provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la
possibilità, in cui l'utente si sia trovato, di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza la predetta anomalia. (Nella specie, applicando il
riportato principio, in relazione ad un sinistro occorso a seguito della
manovra necessitata dall'attraversamento di un animale in autostrada, la
S.C. ha affermato che, dimostrata la presenza di un animale idoneo
all'intralcio alla circolazione, non spetta all'attore in responsabilità,
tanto nella tutela offerta dall'art. 2051 cod. civ. che in quella di cui
all'art. 2043 cod. civ., provarne anche la specie, che semmai andrà dedotta
e dimostrata dal convenuto, nel caso la società di gestione dell'autostrada,
quale indice di ricorrenza di un caso fortuito). Corte di Cassazione, Sez.
3, Sentenza n. 11016 del 19/05/2011
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n.
11016 del 19/05/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza
impugnata.
Con citazione notificata il 21 maggio 1999 Alberto Am.., in proprio e
nella qualità di legale rappresentante di Doricart s.a.s., convenne in
giudizio, innanzi al Tribunale di Lodi Autostrade per l'Italia s.p.a.,
chiedendo di essere i risarcito dei danni subiti a seguito di un sinistro
verificatosi il 9 settembre 1998. Espose che quel giorno, mentre alla guida
di un'autovettura di proprietà della società percorreva l'autostrada A/1 nel
Comune di Livagra, in Provincia di Lodi, aveva avvistato una volpe ferma
sulla sua corsia di marcia. Al fine di evitare l'impatto, aveva sterzato,
andando così a collidere contro la rete di recinzione. Nell'urto aveva
riportato i danni di cui veniva ora a chiedere il ristoro.
La convenuta, costituitasi in giudizio, contestò l'avversa pretesa. Con
sentenza del 16 luglio 2002 il giudice adito rigettò la domanda. Ritenne il
decidente che alla fattispecie non potesse applicarsi il disposto dell'art.
2051 cod. civ. e che i fatti costitutivi della pretesa, scrutinati ex art.
2043 cod. civ. non erano stati dimostrati.
Proposto gravame dal soccombente, la Corte d'appello di Milano, in data 4
ottobre 2005, lo ha respinto.
In motivazione ha osservato il giudicante che le incertezze in ordine alle
modalità del fatto non erano state superate.
Segnatamente non era stato possibile appurare a quale specie appartenesse la
bestia presente sulla carreggiata e, in particolare, se si fosse trattato di
un cane o di una volpe, considerato che il mancato rinvenimento della
carcassa nulla dimostrava in proposito. Nè significativa era la nota
dell'Ufficio Caccia di Lodi in ordine alla segnalata presenza di volpi nel
Comune di Livagra. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione
Am.. Alberto formulando quattro motivi.
Resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, Autostrade per
l'Italia s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Col primo motivo l'impugnante denuncia mancanza assoluta di motivazione
con riferimento alla necessità di stabilire a quale specie appartenesse
l'animale presente sulla carreggiata, non avendo il giudice di merito
chiarito le ragioni per le quali tale verifica fosse dirimente ai fini della
soluzione della controversia. Evidenzia che la condotta di guida dell'Am..
sarebbe stata necessariamente identica, sia che si fosse trattato di una
volpe, sia che si fosse trattato di un cane, mentre la società convenuta si
era difesa sostenendo che la presenza di un animale nella sede stradale,
indipendentemente dalla natura dello stesso, costituiva, in ogni caso, un
fatto eccezionale e imprevedibile.
1.2 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2051 e
2043 cod. civ., ex art. 360 c.p.c., n. 3. La critica si appunta contro
l'assunto del giudice di merito secondo cui la valutazione in ordine alla
dedotta violazione dei doveri incombenti sul custode, non meno che del
precetto generale del neminem laedere, non può essere condotta in astratto,
ma in relazione a fatti concreti, di talché il preciso accertamento
dell'accaduto era assolutamente essenziale ai fini del decidere. Così
argomentando, il giudice di merito avrebbe violato le norme codicistiche
richiamate, posto che la tutela da esse apprestata prescindeva dalla specie
dell'animale che l'Am.. si era trovato improvvisamente davanti.
Richiamati dettagliatamente gli esiti della compiuta istruttoria, evidenzia
l'esponente come fosse assolutamente inconfutabile che l'attore, mentre si
trovava sulla corsia di sorpasso dell'autostrada, aveva intercettato
improvvisamente un animale simile a un cane di taglia media e dal pelo
rossiccio. Considerato allora che il tratto di strada in questione era
delimitato da una rete di recinzione alta appena un metro e sorretta da
paletti metallici, era indiscutibile che la bestia, cane o volpe che fosse,
si era introdotta nel percorso, scavalcando o comunque eludendo la
protezione, di talché la sua presenza sulla carreggiata non poteva essere
ascritta a caso fortuito.
1.3 Col terzo motivo l'impugnante deduce vizi motivazionali, ex art. 360
c.p.c., n. 5, con riferimento all'assunto della Corte territoriale secondo
cui non era stato possibile appurare a quale specie appartenesse l'animale.
Rileva che una più attenta valutazione della lettera dell'Ufficio Caccia
della Provincia di Lodi, delle dichiarazioni rese dall'Am.. e della
testimonianza del Saracini avrebbero dovuto indurre il decidente a ritenere
dimostrata la presenza di una volpe.
1.4 Col quarto motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento al
mancato esame del Saracini in ordine all'avvistamento di una volpe da parte
dell'autista di un camion rimasto sconosciuto. Secondo il ricorrente
ingiustamente il mezzo istruttorie era stato ritenuto superfluo dal giudice
di merito, sull'assunto che, secondo le deposizioni dei testi escussi,
nessun camionista era stato rinvenuto sul posto, laddove ben poteva ciò
essere accaduto primo dell'arrivo della polizia.
2 Le censure svolte nei primi due motivi di ricorso, che si prestano a
essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono
fondate. Queste le ragioni.
2.1 La tormentata elaborazione dei principi giuridici che governano la
materia della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ex
art. 2051 cod. civ., è approdata, nella giurisprudenza di legittimità, alle
seguenti affermazioni:
la responsabilità prescinde dall'accertamento del carattere colposo
dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva,
necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra
cosa ed evento; la responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento
della perì colosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da
essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di
agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere
rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto
del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto
il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore
contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010,
n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008,
n. 28811);
- la radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella
prospettiva adottata, che rende più congrue parlare di rischio da custodia
(piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità
(piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in
questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta
colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non
risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha
provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279);
- posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a
chi, traendo profitto dalla cosa, si trova nelle condizioni e di doverne
sopportare gli incommoda e di controllarne i rischi, deve considerarsi
custode chi di fatto ne governa le modalità d'uso e di conservazione, e non
necessariamente il proprietario;
corollario di tale prospettiva è che ove, per l'estensione del bene, per
l'uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti o per qualsivoglia
altra circostanza il potere di controllo sia oggettivamente impossibile, non
vi è rapporto di custodia, e non vi è dunque margine per l'operatività
dell'art. 2051 cod. civ.;
segnatamente per i beni del demanio stradale, la possibilità in concreto
della custodia va esaminata non solo in relazione all'estensione delle
strade ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni,
ai sistemi di assistenza, agli strumenti che il progresso tecnologico di
volta in volta appresta e che condizionano largamente anche le aspettative
della generalità degli utenti;
- in particolare, per le autostrade previste dall'art. 2 del vecchio e del
nuovo C.d.S. (D.P.R. n. 393 del 1959 e D.Lgs. n. 285 del 1982), per loro
natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza,
l'apprezzamento relativo all'effettiva possibilità del controllo, alla
stregua dei suddetti parametri, induce ad una conclusione in via generale
affermativa e, dunque, a ravvisare la configurabilità di un rapporto di
custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ. (conf. Cass. civ.
15384/2006, cit.; Cass. civ. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. civ. 2 febbraio
2007, n. 2308;
Cass. civ. 13 gennaio 2003, n. 298; Cass. civ. 15 gennaio 2003, n. 488);
- ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ.
è esclusa, come si diceva innanzi, solamente dal caso fortuito, che è
qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico
dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento
esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr.
Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279;
Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384);
al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la
cosa e l'evento lesivo: più nello specifico, ricordato che la responsabilità
presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento
ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a
prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a
interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la prova che il
danneggiato deve dare, anche a mezzo di presunzioni, consiste nella
dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di
causalità con il bene in custodia; spetta invece al custode provare
l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a
interrompere quel nesso causale (confr. Cass. civ. 2 febbraio 2007, n.
2308).
2.2 Ove l'oggettiva impossibilità della custodia, renda inapplicabile l'art.
2051 cod. civ., la tutela risarcitoria del danneggiato rimane affidata
esclusivamente alla disciplina dell'art. 2043 cod. civ., norma che non
limita affatto la responsabilità dell'ente proprietario della strada per
danni conseguenti all'utilizzo della stessa da parte del soggetto
danneggiato alle sole ipotesi di esistenza di un pericolo occulto (c.d.
insidia o trabocchetto). Conseguentemente, secondo i principi che governano
l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova
dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per sè idoneo - in linea
di principio;
- a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre spetterà a
questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la
possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere,
adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6
luglio 2006, n. 15383; Cass. civ. 15384/2006 cit.).
Non è superfluo aggiungere che siffatto ordine di idee ha a suo tempo
ricevuto il significativo avallo della Corte costituzionale la quale,
chiamata a scrutinare la conformità con gli artt. 3, 24 e 97 Cost. degli
artt. 2051, 2043 e 1227 cod. civ., ha ritenuto infondato il dubbio proprio
in ragione della aderenza ai principi della Carta fondamentale del nostro
Stato dell'interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità (confr.
Corte cost. n. 156 del 1999). 3.1 Venendo al caso di specie, deve ritenersi
errata in diritto, oltre che assolutamente carente e incongrua sul piano
motivazionale, la sentenza impugnata che, come esplicitato innanzi, ha
ritenuto l'iter decisorio condizionato, sul piano logico - giuridico, dalla
determinazione della specie dell'animale che si era frapposto alla marcia
della vettura dell'appellante (confr. pag. 4 della sentenza) e, posto il
relativo onere probatorio a carico dell'attore in responsabilità, ha mandato
assolta la convenuta società Autostrade dalle istanze del soggetto leso.
Non par dubbio infatti che, sotto il profilo dell'art. 2051 cod. civ.,
spettasse all'Am.. dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia e
danno, e cioè la dipendenza eziologica dei pregiudizi riportati dalla sua
autovettura per effetto della presenza sulla carreggiata di un quadrupede
che, considerate le caratteristiche proprie dell'autostrada, l'automobilista
aveva ragione di non attendersi; mentre incombeva sulla controparte dare la
prova del fortuito, in sostanza deducendo che trattavasi di animale la cui
presenza doveva considerarsi imprevedibile e inevitabile, in tale
prospettiva, se del caso, valorizzandone e dimostrandone essa stessa la
specie, ovvero rapportandone la presenza a fatti, quali ad esempio il taglio
vandalico della rete di recinzione, che non era stato possibile riparare con
un intervento tempestivo.
3.2 E parimenti, ove non si fosse ritenuta applicabile la disciplina
dell'art. 2051 cod. civ., per l'impossibilità in concreto di custodire
effettivamente il bene, data dall'utente la prova dell'anomala presenza di
un animale sulla sede stradale, spettava alla società Autostrade provare i
fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui
l'utente si era trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza
la suddetta anomalia.
4 Deriva da tanto che, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso,
assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio,
anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di
Milano, in diversa composizione, che, nel decidere, sì atterrà ai seguenti
principi di diritto:
1) la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in
custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto,
configurarsi è sufficiente che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento
dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del
fortuito, incombente sul custode;
2) ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità di cui
all'art. 2051 cod. civ., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva
custodia del bene, l'ente proprietario risponde dei danni subiti
dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 cod. civ. In
questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del
bene, mentre spetterà al gestore provare i fatti impeditivi della propria
responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di
percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia;
3) allegata e dimostrata la presenza sulla corsia di marcia di un'autostrada
di un animale di dimensioni tali da intralciare la circolazione, non spetta
all'attore in responsabilità, sia nell'ambito della tutela offerta dall'art.
2051 cod. civ., sia alla stregua del principio generale del neminem laederem,
di cui all'art. 2043 cod. civ., provarne anche la specie, la quale potrà
semmai essere dedotta e dimostrata dal convenuto quale indice della
ricorrenza di un caso fortuito.
P.Q.M.
LA CORTE
accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione,
alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. Così deciso in Roma,
il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
- www.foroeuropeo.it