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Penale - Indagini preliminari
-Sequestro - Omessa convalida nel termine - Conseguenze - Inefficacia
del sequestro e restituzione delle cose. L'omessa convalida da parte del
pubblico ministero, nel termine perentorio di quarantotto ore, del sequestro
eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria determina l'inefficacia del
sequestro e, conseguentemente, fa sorgere l'obbligo di provvedere alla
restituzione delle cose sequestrate. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n.
8433 del 03/02/2011 Cc. (dep. 03/03/2011 ) Con ordinanza 7.07.2010 il
Tribunale di Bari rigettava l'istanza di riesame proposta da Matarrese
Stefano, indagato del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett.
b), avverso il sequestro probatorio di kg 460 di caciocavallo tenuti in
cattivo stato di conservazione convalidato dal PM in data 3.04.2010.
L'indagato proponeva ricorso per cassazione denunciando: Il ricorso è fondato. Secondo la prevalente
giurisprudenza di questa Corte da ultimo Sezione 3^ n. 4068/2002 RV. 223595
l'art. 355 c.p.p., comma 2, stabilisce che, nel caso di sequestro eseguito
dalla Polizia Giudiziaria, il Pubblico Ministero è gravato da due obblighi
alternativi: convalidare il vincolo reale nei termini di legge o restituire
la res all'interessato per caducazione del sequestro provvisorio. La Corte Costituzionale ha chiarito che la possibilità di optare per la convalida, ove ne ricorrano i presupposti, si consuma quando il termine di quarantotto ore sia inutilmente spirato; in tale caso sorge in capo al PM l'obbligo, conseguente alla mancata convalida, di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate a seguito dell'avvenuta inefficacia del sequestro. Conseguentemente non è condivisibile il contrario arresto giurisprudenziale della Sezione 2^ di questa Corte n. 494//2004 RV. 230864 secondo cui "lo mancato convalida da parte del P.M., nel termine previsto dall'art. 355 c.p.p., comma 2, del sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria non ne determina l'inefficacia, in quanto la violazione del suddetto termine, di natura ordinatoria, non è sanzionata" che sì pone in inconsapevole contrasto con la pronuncia della Corte costituzionale. Nel caso di specie, risulta, dall'esame degli atti, consentito a questa Corte per la soluzione di questioni di natura procedurale, che il provvedimento di convalida, datato 3.04.2010, non è munito di attestazione di deposito in cancelleria. Sul punto un nutrito filone giurisprudenziale ritiene che la data del provvedimento del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, dalla quale decorrono gli effetti giuridici dell'atto, non è quella in cui il magistrato, datandolo, materialmente lo compila, bensì è quella del deposito, mediante il quale il magistrato si libera del provvedimento medesimo affidandolo all'ausiliario - cancelliere o segretario - che lo completa con l'attestazione dell'avvenuto adempimento; tale certificazione, infatti, costituisce il requisito formale dell'ufficiale esternazione del provvedimento e ne contrassegna il perfezionamento quale atto processuale a rilevanza giuridica intersoggettiva (Sezione 2^ n. 1616/1996 RV. 205875; Sezione 3^ n. 40959/2002. Tale indirizzo risulta, però,
temperato dal rilievo che la data costituisce un elemento estrinseco alla
decisione, essendo previsto ai fini dell'efficacia e non della validità,
quale requisito dell'ufficiale esternazione dell'atto processuale, di cui
segna il perfezionamento e il "dies a quo" per la rilevanza giuridica
intersoggettiva (Cassazione Sezione 2^ n. 1616/1996 RV. 205875). Ne risulta
un sistema processuale in cui gli ausiliari dei magistrati svolgono la
funzione di imprimere il sigillo dell'autenticità agli atti del giudice o
del pubblico ministero, sottraendoli alla disponibilità interna dell'ufficio
che li ha emessi (Cassazione Sezione 3^ n. 2939/2000 RV. 217988). Pertanto la data dell'atto non è certa quando, in mancanza dell'annotazione della cancelleria, la stessa non possa desumersi aliunde e, cioè, da altre attestazioni equipollenti che valgano a integrare la formalità omessa, completando, così, la fattispecie decisoria, a formazione progressiva. Nella specie non si rinviene in atti alcun dato equipollente all'attestazione di deposito, sicché non può ritenersi che il provvedimento de quo abbia data certa. Il decreto di convalida tardivo deve, quindi, ritenersi inefficace e deve essere annullato con le consequenziali statuizioni. P.Q.M. La Corte annulla senza rinvio
l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di convalida emesso dal PM in data
3.04.2010 disponendo la restituzione di quanto in sequestro all'avente
diritto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011 Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it
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