Spese giudiziali civili - Processo esecuzione
- Spese per l'escussione di uno tra più debitori solidali - Intimazione agli
altri coobbligati con l'atto di precetto - In tema di spese inerenti alla
notificazione del titolo esecutivo ed alla redazione e notificazione del
precetto, questo può contenere l'intimazione di pagamento, senza preventiva
liquidazione processuale, soltanto delle spese sostenute dal creditore nei
confronti del destinatario dell'atto di precetto, anche quando
l'obbligazione di pagamento delle spese processuali sia solidale tra il
debitore nei cui confronti è minacciata l'esecuzione ed altri debitori, a
loro volta destinatari di distinti atti di precetto. Pertanto, è illegittima
l'intimazione di pagamento delle spese sostenute dal creditore intimante il
precetto per l'attività propedeutica all'esecuzione nei confronti dei
debitori in solido diversi dal destinatario dell'atto di precetto medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8329 del 12/04/2011
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n.
8329 del 12/04/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il Condominio dell'edificio in Napoli
alla via Consalvo n. 59, in persona dell'amministratore pro tempore, propose
opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi avverso il precetto di
pagamento per Euro 8.148,38 notificato ad istanza di Me.. Mario, eccependo
la compensazione con un debito del Me.. verso il condominio per l'importo di
Euro 3.441,64, contestando alcune delle voci contenute in precetto, tra cui
quella relativa alle spese di registrazione della sentenza, e rilevando che
l'intimante aveva notificato tanti precetti e tante sentenze per quante
erano le unità immobiliari in condominio, anche quando di proprietà del
medesimo condomino; aggiungendo, ancora, che vi era stata la contemporanea
intimazione dei precetti per l'intero nei confronti sia del condominio che
dei singoli condomini e che vi era un difetto di procura per il precetto
notificato al condominio.
Mario Me.. si costituì, resistette all'opposizione e si dichiarò debitore
della somma complessiva di Euro 10.541,83, proponendo così domanda
riconvenzionale perché fosse dichiarato il suo credito in tale misura, con
la detrazione, non per compensazione legale, bensì volontaria, della somma
di Euro 4.936,82.
2.- Il Tribunale di Napoli ha rigettato
l'opposizione del condominio ed ha accolto la domanda riconvenzionale
dell'opposto, dichiarando il condominio debitore del Me.. della somma di
Euro 10.541,83, con detrazione, come da richiesta, della somma di Euro
4.936,83; ha compensato le spese.
3.- Avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli propone ricorso per cassazione il Condominio dell'edificio in Napoli
alla via Consalvo n. 59, a mezzo di sei motivi. Resiste con controricorso
l'intimato Me...
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo del ricorso è dedotta
violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli
artt. 1241, 1242 e 1243 e segg. c.c., nonché dell'art. 1252 c.c. e art. 282
c.p.c., quindi della L. n. 353 del 1990, art. 33 per avere il Tribunale di
Napoli erroneamente rigettato l'eccezione di compensazione. Sostiene il
ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata,
non difetta di certezza il credito riconosciuto da una sentenza che, pur se
gravata da appello, sia comunque provvisoriamente esecutiva ex art. 282
c.p.c., nel testo in vigore dopo la modifica apportata dalla L. n. 353 del
1990.
1.1.- Il motivo è infondato.
Nel caso di specie, il credito opposto in compensazione è sub iudice, poiché
trova la sua fonte in una sentenza pronunciata in primo grado, ma impugnata
con l'appello, quindi non ancora passata in giudicato.
La compensazione legale, quale è quella invocata dal ricorrente, in via
principale, presuppone la coesistenza di due debiti che, facendo capo a due
distinte persone, si "estinguono per le quantità corrispondenti" (arg. ex
art. 1241 c.c.): essa quindi opera di diritto al momento della coesistenza
dei debiti, pur se necessita di apposita eccezione in sede processuale. Tra
i presupposti di operatività della compensazione, vi è quello della certezza
dei debiti che - pur non essendo espressamente enunciato, come i presupposti
della liquidità e dell'esigibilità, previsti dall'art. 1243 c.c. è,
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, indefettibile, sia dal
punto di vista sostanziale, non potendo operare la compensazione quando il
credito è condizionato o incerto per quanto riguarda l'oggetto od il
soggetto che ne è titolare, sia dal punto di vista processuale. Si deve,
infatti, trattare di debiti accertati giudizialmente in via definitiva o
nascenti da rapporti non contestati in sede processuale: qualora sia in
corso un accertamento giudiziale sull'esistenza del debito e questo sia
contenuto in una sentenza non ancora passata in giudicato, la situazione di
coesistenza non è definitiva, ma suscettibile di modificazione, potendo il
titolo giudiziale essere caducato o modificato- Ne segue l'incertezza del
debito sub iudice, anche quando la sentenza non irrevocabile che ha risolto
la contestazione sia provvisoriamente esecutiva (cfr. Cass. n. 4423/87, n.
4074/74).
Infatti, la provvisoria esecutività rende il credito esigibile, ma non
ancora certo.
Alle considerazioni in merito alla mancanza del requisito della certezza,
già svolte anche nella sentenza impugnata, occorre aggiungere l'ulteriore
considerazione per la quale la contestazione del credito può comportare
anche il difetto di liquidità (cfr. già Cass. S.U. n. 2234/75, nonché Cass.
n. 4161/82, n. 4073/98, n. 14818/02 e, da ultimo, n. 13208/10), vale a dire
un'obiettiva incertezza circa l'ammontare del debito che impedisce la
compensazione legale perché non è possibile determinare in quale misura
dovrebbe operare l'estinzione tra le reciproche posizioni debitorie.
Ne segue che, essendo contestato con l'appello avverso la sentenza che aveva
riconosciuto al Condominio il diritto al rimborso delle spese legali del
giudizio di primo grado da parte del Me.., tale ultimo diritto non può
essere opposto in compensazione legale come preteso dal Condominio
ricorrente.
1.2.- La censura è invece inammissibile sotto il profilo dell'eccezione di
compensazione volontaria poiché non risulta dal ricorso - da ritenersi sotto
questo profilo del tutto privo di autosufficienza - se e con quali atti la
parte opponente avesse formulato l'eccezione in parola dinanzi al Tribunale
di Napoli, che nulla dice al riguardo nella motivazione della sentenza
impugnata, la quale prende in esame esclusivamente l'eccezione di
compensazione legale (cfr. Cass. n. 14590/05, n. 18440/07, n. 20518/08). 2.-
Col secondo motivo di ricorso il condominio ricorrente deduce violazione e
falsa applicazione di norme di diritto (art. 100 c.p.c., art. 480 c.p.c.,
nonché artt. 1117 e seg. e 1123 e 1173 e seg. c.c.), per avere la sentenza
impugnata dichiarato inammissibile per difetto di interesse il motivo di
opposizione concernente l'illegittimità - secondo l'opponente - delle
notificazioni di tante copie della sentenza, costituente il titolo
esecutivo, e di tanti precetti, a ciascuno dei singoli condomini, per quante
sono le unità immobiliari di proprietà esclusiva facenti parte del
condominio, anche se di proprietà del medesimo condomino.
2.1.- Il motivo è infondato. Va pienamente condivisa la statuizione del
Tribunale di Napoli relativa al difetto di interesse ad opporsi da parte del
Condominio, dal momento che l'opposizione, con riguardo a tale motivo, non
ha affatto ad oggetto il titolo esecutivo ed il precetto notificati al
Condominio opponente, bensì le notificazioni del medesimo titolo esecutivo,
in più copie, e degli altri precetti nei confronti di ciascuno dei
condomini. Si tratta dell'ipotesi paradigmatica del difetto di
legittimazione ad agire, sotto il profilo soggettivo, e di difetto di
interesse ad agire, sotto il profilo oggettivo, poiché il Condominio non fa
valere in giudizio una posizione giuridica soggettiva della quale assume di
essere titolare, ma esplicita il riferimento di tale titolarità a diversi
soggetti, quali appunto sono i singoli condomini, lamentando che costoro
siano stati destinatari di una pluralità di precetti laddove sarebbe stata
sufficiente la notificazione di un solo precetto per ciascun condomino.
Quanto poi all'affermazione del ricorrente secondo cui la situazione
processuale comporterebbe il suo interesse ad opporsi al precetto perché
l'illegittima condotta dell' intimante, come sopra descritta, avrebbe
comportato un incremento delle voci di spesa indicate nel precetto destinato
al Condominio medesimo, è sufficiente rilevare che trattasi della censura
compendiata nel terzo motivo del ricorso ed il cui accoglimento non
presuppone affatto, come vorrebbe il ricorrente, la preventiva declaratoria
di illegittimità della notificazione di precetti del tutto estranei alla
presente controversia.
3.- Ed, infatti, col terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione
e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 1173 c.c.,
nonché artt. 1292, 1314 e 1316 c.c., e difetto di motivazione, in cui
sarebbe incorso il giudice del merito per avere ritenuto infondata la
lagnanza relativa all'inserimento nel precetto delle spese relative non solo
al Condominio, ma anche ai singoli condomini, ritenendo che il legame
solidaristico tra loro esistente dal lato passivo dell'obbligazione, non
riguardi soltanto il debito per il quale il creditore agisce, ma anche le
spese sostenute per l'azione esecutiva nei confronti di ciascuno degli
obbligati.
3.1.- Il motivo è fondato. La censura corrisponde alla motivazione della
sentenza impugnata, poiché la ratio decidendi che sorregge il rigetto del
motivo di opposizione è proprio quella enunciata dal ricorrente, avendo il
Tribunale di Napoli ritenuto che la solidarietà passiva riguardi non
soltanto il credito in quanto tale, ma anche le spese necessarie
all'escussione di ciascuno dei debitori in solido.
3.2.- Sebbene il ricorrente contesti che nel caso di specie si verta in
un'ipotesi di solidarietà passiva tra condominio e singoli condomini per
l'intero credito vantato dall'intimante il precetto, non è ammissibile
alcuna pronuncia sul punto, poiché trattasi di questione nuova non dedotta
con i motivi di opposizione. Peraltro, anche a voler ritenere la solidarietà
tra gli intimati, per l'intero debito ed i relativi accessori, è da
escludere che essa si estenda anche alle spese di esecuzione (o
dell'attività difensiva propedeutica all'esecuzione) nei confronti di
ciascuno. Tali spese infatti non costituiscono accessori del credito e
determinano l'insorgenza di un'autonoma e distinta obbligazione di pagamento
non solidale.
Occorre infatti distinguere tra la fonte dell'obbligazione di pagamento
delle spese successive alla sentenza, che è data dalla sentenza stessa,
dalle prestazioni aventi ad oggetto tali spese. Quanto alla fonte
dell'obbligazione, è da dire che la sentenza può avere ad oggetto un
rapporto sostanziale da cui consegua un debito solidale, sicché la
solidarietà si comunica certamente alle spese liquidate con la sentenza
stessa e relative al giudizio che con essa si è concluso (come accaduto nel
caso di specie); la questione si pone in termini analoghi anche quando la
sentenza contenga una condanna solidale al pagamento delle spese processuali
nei confronti di più parti soccombenti, ai sensi dell'art. 97 c.p.c. (cfr.,
nel senso che tale pronuncia sia possibile non solo quando vi sia
indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in
cui sussista una mera comunanza di interessi che può desumersi anche dalla
semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla
convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa
avversaria, tra le più recenti, Cass. n. 24757/07, n. 6761/05).
In entrambe le situazioni predette, peraltro, è solidale la prestazione che
ha ad oggetto le spese liquidate con la sentenza stessa nonché le spese
successive che servano a darvi attuazione, purché siano fatte una volta per
tutte, come è per le spese di trascrizione o di registrazione della sentenza
(cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 17698/2010 secondo cui "nella pronuncia di
condanna della parte soccombente alle spese di lite devono essere comprese
anche quelle relative alla registrazione della sentenza in guanto rientranti
tra le spese conseguenti alla sentenza senza che sia necessaria un'espressa
statuizione al riguardo"). Diversamente deve invece concludersi per le spese
che il creditore debba affrontare per escutere ciascuno dei debitori in
solido, sebbene anche tali spese, delle quali è consentita la ed. auto-
liquidazione in precetto, trovino la loro fonte comunque nella sentenza di
condanna che è il titolo esecutivo posto a base del precetto (cfr. Cass. n.
11170/02, secondo cui "il precetto - il quale è un atto che precede
l'esecuzione, può ben contenere anche l'intimazione al pagamento delle spese
del precetto stesso, senza che occorra quindi una liquidazione da parte del
giudice dell'esecuzione, costituendo tali spese un accessorio di legge alle
spese processuali, come quelle di tutti gli atti successivi e conseguenti
alla sentenza (notificazione trascrizione e registrazione della sentenza),
ove effettivamente sostenute").
Tuttavia, l'obbligazione di pagamento delle spese di precetto, così come di
quelle della notificazione del titolo esecutivo, non è solidale, come quella
di pagamento delle spese liquidate in sentenza, ma, in quanto relativa alle
spese che il creditore deve affrontare per escutere uno o più dei suoi
debitori, è propria di ciascuno di costoro.
Quanto sin qui detto è coerente con la costruzione preferibile
dell'obbligazione solidale quale obbligazione che deriva, sì, dalla medesima
fonte, ma che ha anche ad oggetto una medesima prestazione, in modo che
questa debba essere eseguita una volta sola ed è indifferente, al fine della
soddisfazione dell'interesse del creditore, quale degli obbligati la esegua.
Nella fattispecie in esame, all'unicità della fonte non corrisponde affatto
l'unicità della prestazione. Infatti, identità della prestazione sta a
significare che la prestazione deve avere il medesimo contenuto per tutti
gli obbligati, pur se questi siano tenuti ad adempiere con modalità diverse
ex art. 1293 c.c.: vale a dire che possono cambiare il tempo, il luogo ed
altri elementi non essenziali della prestazione, ma l'oggetto di questa (il
bene, il servizio o, come nel caso di specie, la somma di denaro dovuti),
deve essere eguale per tutti, tanto è vero che, secondo l'opinione
dottrinale tradizionale, il modello tipico di obbligazione solidale
presuppone non una prestazione di eguale contenuto per tutti, ma proprio la
medesima prestazione, al cui adempimento sono tenuti tutti gli obbligati in
solido.
Uno dei principi che stanno a fondamento del regime delle spese processuali,
è il principio di causalità, essendo le spese da imputare al soggetto, il
cui comportamento determini l'attività difensiva e gli esborsi connessi e
nei limiti in cui li renda necessari per soddisfare le ragioni della parte
vittoriosa; più specificamente, quanto alle spese inerenti la notificazione
del titolo esecutivo e le attività di redazione e notificazione del
precetto, ne è dovuto il pagamento, da parte del debitore quale conseguenza,
di regola, del suo comportamento inadempiente rispetto a quanto stabilito
nel titolo (cfr. Cass. ord. n. 28627/08, che precisa che dette spese sono
dovute quando esse - sulla scorta del ed. principio di causalità - siano
state sostenute dal creditore, a meno che non sia accertato che egli abbia
compiuto le attività, funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva,
violando il dovere di lealtà processuale di cui all'art. 88 c.p.c. e art. 92
c.p.c., comma 1).
Poiché l'attività necessaria per portare ad esecuzione una condanna solidale
nei confronti di ciascuno degli obbligati è diversa per ciascuno degli
obbligati nei cui confronti detta attività venga compiuta, le spese relative
danno luogo ad un'obbligazione di rimborso personale per ognuno di loro. Ed
invero, non si può certo pretendere dal debitore solidale che abbia
adempiuto spontaneamente, senza costringere il creditore ad una preventiva
minaccia di esecuzione col precetto o ad un'esecuzione nei suoi confronti,
il pagamento delle spese di una siffatta attività che il creditore abbia
preventivamente svolto senza successo nei confronti di altro obbligato
solidale.
Dal momento che il precetto oggetto della presente opposizione, intimato nei
confronti del Condominio ricorrente, contiene l'indicazione delle voci
autoliquidate anche in tutti gli altri precetti che il medesimo creditore ha
intimato nei confronti di ciascuno dei condomini, quale obbligato in
solido,, la sentenza che ha rigettato il relativo motivo di opposizione
avverso tale precetto va cassata. Poiché sono necessari accertamenti di
fatto volti a distinguere, nel contesto del precetto oggetto della presente
opposizione, le spese delle quali il Me.. avrebbe potuto pretendere il
pagamento dal Condominio, dalle spese il cui pagamento è stato intimato
illegittimamente, la causa va rinviata al Tribunale di Napoli in diversa
composizione, che dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto: "In -
tema di spese inerenti alla notificazione del titolo esecutivo ed alla
redazione e notificazione del precetto, questo può contenere l'intimazione
di pagamento, senza preventiva liquidazione processuale, soltanto delle
spese sostenute dal creditore nei confronti del destinatario dell'atto di
precetto, anche quando l'obbligazione di pagamento delle spese processuali
sia solidale tra il debitore nei cui confronti è minacciata l'esecuzione ed
altri debitori, a loro volta destinatari di distinti atti di precetto.
Pertanto, è illegittima l'intimazione di pagamento delle spese sostenute dal
creditore intimante il precetto per l'attività propedeutica all'esecuzione
nei confronti dei debitori in solido diversi dal destinatario dell'atto di
precetto".
4.- L'accoglimento del terzo motivo di ricorso e la cassazione con rinvio
della sentenza impugnata comportano l'assorbimento del quarto motivo di
ricorso. Questo infatti riguarda l'accoglimento della domanda
riconvenzionale del Me.. avente a fondamento proprio la pretesa di pagamento
delle voci di precetto già contestate col terzo motivo di ricorso e che
devono nuovamente essere esaminate dal giudice del rinvio in conseguenza
dell'accoglimento di quest'ultimo. Risulta assorbito anche il sesto motivo
di ricorso, concernente la compensazione delle spese del grado di merito.
5.- Col quinto motivo di ricorso si deduce un vizio di motivazione ai sensi
dell'art. 360 c.p.c., n. 5, ma si lamenta l'omessa pronuncia su uno dei
motivi di opposizione vale a dire un error in procedendo; si formula quindi
un quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. (applicabile al caso
di specie ratione temporis, poiché la sentenza impugnata è stata pubblicata
il 17 ottobre 2008), che non contiene in sè alcun accenno all'omessa
pronuncia su uno dei motivi di opposizione, ma sembra riproporre
l'originario motivo di opposizione sotto forma di violazione dell'art. 83
c.p.c.. Il quesito di diritto, oltre ad essere del tutto privo di
collegamento col vizio di omessa pronuncia così come denunciato, è espresso
in termini tali da richiedere a questa Corte la formulazione di un principio
astratto del tutto avulso dalla fattispecie concreta ("se sulla copia
dell'atto notificato alla parte destinataria deve essere riportata la
procura rilasciata dal cliente ed il difensore deve attestare nella, copia
che sull'originale vi è la conforme procura con firma del cliente") che non
consentirebbe certo l'enunciazione di una regula iuris applicabile anche in
casi ulteriori rispetto a quello da decidere con la presente sentenza (cfr.
Cass. n. 26020/2008). Pertanto, il motivo in esame va dichiarato
inammissibile. 6.- Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione
delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso,
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli in
diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di
cassazione. Rigetta i primi due motivi di ricorso, dichiara inammissibile il
quinto ed assorbiti il quarto ed il sesto. Così deciso in Roma, il 18
febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
- www.foroeuropeo.it