Giudizio civile e penale - Esercizio
dell'azione penale - Rapporti - Liquidazione di provvisionale in sede penale
- Imputazione sul danno liquidato in sede civile - Necessità - Fondamento.
In sede di definitiva liquidazione dei danni derivanti da un illecito
extracontrattuale (nella specie, diffamazione a mezzo stampa) il giudice,
anche d'ufficio, deve tenere conto dell'eventuale avvenuto riconoscimento,
in sede penale, di una somma a titolo di provvisionale, dovendosi applicare
un regime giuridico sostanzialmente coincidente con quello relativo
all'imputazione degli acconti versati nel corso del procedimento civile in
favore dei danneggiati. Non rileva, tuttavia, ai fini della detraibilità
della provvisionale, l'effettiva riscossione o meno della medesima, avendo
la sentenza penale che la dispone efficacia di titolo esecutivo del quale il
danneggiato può avvalersi per conseguire coattivamente il pagamento
spettatogli. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6739 del 24/03/2011
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6739
del 24/03/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mario Ce.. e la Societa’ Europea di Edizioni
S.p.A. proposero impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello di Milano avverso
la sentenza del Tribunale di Milano, con la quale era stata accolta la
domanda proposta nei loro confronti da Giancarlo Ca.. e Lo Fo.. Guido e con
la quale, accertata la natura diffamatoria in danno degli attori
dell’articolo pubblicato in data 17 agosto 1998 sul quotidiano "il Giornale"
dal titolo "Non facciamo di Ca.. un martire, prima o poi sara’ processato
anche lui", i convenuti erano stati condannati, in via tra loro solidale, al
risarcimento del danno in favore delle parti attrici, liquidato per l’attore
Ca.. nella misura di Euro 50.000,00 nonche’ per l’attore Lo Fo.. nella
misura di Euro 30.000,00, con interessi legali dalla data della sentenza al
saldo, oltre al rimborso delle spese di giudizio.
La Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza impugnata,
ha confermato le condanne di cui alla stessa sentenza, “da conguagliarsi con
quanto ricevuto dagli appellati nel giudizio penale a titolo di
provvisionale”; ha, quindi, condannato gli appellanti al pagamento delle
spese di lite del grado d’appello.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano propongono ricorso per
cassazione Gian Carlo Ca.. e Guido Lo Fo.., a mezzo di tre motivi. Resistono
con controricorso gli intimati Ce.. Mario e la Societa’ Europea di Edizioni
S.p.A., che propongono anche ricorso incidentale, a mezzo di un unico
motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno riuniti il ricorso
principale ed il ricorso incidentale in quanto proposti avverso la stessa
sentenza. 1.1. Col primo motivo del ricorso principale e’ dedotta "nullita’
della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. anche in relazione
all’art. 1241 c.c., comma 1"; i ricorrenti censurano la sentenza impugnata
nella parte in cui ha statuito il conguaglio tra le somme liquidate in primo
grado a titolo di risarcimento danni e quelle liquidate in sede penale a
titolo di provvisionale, malgrado non vi fosse stata domanda alcuna, ne’
eccezione, in tale senso da parte degli appellanti, sicche’, secondo i
ricorrenti, la Corte d’Appello si sarebbe espressa ultra petita ed in
violazione dell’art. 112 c.p.c.
1.2. Col secondo motivo del ricorso e’ dedotta "nullita’ della sentenza per
violazione o falsa applicazione dell’art. 1241 c.c."; i ricorrenti censurano
la sentenza impugnata perche’, contrariamente a quanto deciso in grado
d’appello, non si potrebbe disporre un conguaglio -istituto previsto solo da
specifiche disposizioni di legge- tra una somma posta a carico delle parti
di un giudizio civile, a titolo di risarcimento degli attori in tale
giudizio, ed altra somma posta a carico di un soggetto terzo, cioe’ estraneo
al giudizio civile, e condannato in sede penale al pagamento di una
provvisionale in favore delle parti civili, pur se coincidenti con gli
attori del giudizio civile. Secondo i ricorrenti, non si potrebbe, in tale
ipotesi, fare ricorso all’istituto della compensazione, poiche’ l’art. 1241
c.c. si riferisce soltanto a due soggetti che abbiano reciproche
obbligazioni e comunque la compensazione non e’ rilevabile d’ufficio.
1.3. I due motivi sono infondati e possono essere trattati congiuntamente in
quanto le ragioni del rigetto sono in parte comuni ed in parte connesse,
secondo quanto appresso.
2.1 La presente controversia ha ad oggetto un articolo pubblicato il 17
agosto 1998, a firma di Vittorio Sgarbi, sul quotidiano "il Giornale" ed e’
stata avviata con atto di citazione notificato il 6 novembre 2001 nei
confronti degli odierni resistenti. Per la pubblicazione del medesimo
articolo di stampa, ritenuto diffamatorio, ma anche per un altro, a firma
del medesimo autore, e pubblicato sul medesimo quotidiano in data 14 agosto
1998 (dal titolo "Un processo alla DC, voluto da Violante, eseguito da
Ca.."), Giancarlo Ca.. e Guido Lo Fo.. avevano proposto querela nei
confronti di Vittorio Sgarbi, nonche’ del direttore responsabile de "il
Giornale" Mario Ce.., sicche’, mentre quest’ultimo aveva fatto richiesta ed
ottenuto l’applicazione del rito alternativo di cui all’art. 444 c.p.c., e
segg., il processo penale era proseguito nei confronti di Vittorio Sgarbi;
questi risultava imputato di due distinti reati, commessi, rispettivamente,
nelle date del 14 agosto 1998 e del 17 agosto 1998. Nel processo penale si
erano costituiti parte civile sia Ca.. che Lo Fo.. e, con la sentenza penale
del Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, in data 17 maggio 2004,
divenuta definitiva in data 8 agosto 2006, Sgarbi Vittorio, ritenuto
responsabile dei reati a lui ascritti, e’ stato condannato al pagamento di
una provvisionale, a titolo di danno morale, liquidata in Euro 30.000,00 in
favore di Ca.. ed in Euro 20.000,00 in favore di Lo Fo...
Con la sentenza conclusiva del primo grado di giudizio della presente
controversia, depositata in Cancelleria il 1 luglio 2004, il Tribunale di
Milano accolse la domanda degli attori, liquidando il danno nella misura di
Euro 50.000,00 per Ca.. e di Euro 30.000,00 per Lo Fo.., senza nulla dire in
merito alla provvisionale, riconosciuta in favore dell’uno e dell’altro con
la sentenza penale intervenuta nelle more del processo civile di primo
grado, ma, all’epoca, non ancora definitiva.
2.2. Nel giudizio di appello - i cui atti sono consultabili in ragione del
dedotto vizio di error in procedendo di cui al primo motivo di ricorso - gli
appellanti hanno allegato e prodotto la sentenza penale di condanna
dell’imputato Vittorio Sgarbi al pagamento di una provvisionale in favore
delle costituite parti civili Ca.. e Lo Fo.. ed hanno dedotto che i danni
dei quali gli appellati avevano chiesto il risarcimento in sede civile erano
riconducibili ai fatti gia’ oggetto del giudizio penale. 3.1. Orbene,
contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti col primo motivo di ricorso
principale, non occorre affatto verificare se, con le deduzioni svolte dai
convenuti in primo grado ovvero dagli appellanti con l’atto d’appello appena
menzionato, sia stata proposta un’apposita domanda, od un’eccezione, volta
ad ottenere che il giudice di merito considerasse nella liquidazione
definitiva dei danni risarcibili anche quanto liquidato in sede penale in
favore dei medesimi danneggiati.
Ed invero, e’ principio cardine del sistema regolatore della responsabilita’
civile nel vigente ordinamento quello per il quale il risarcimento del danno
extracontrattuale, cosi’ come quello del danno contrattuale (arg. ex art.
2056 c.c., che richiama gli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.), e’ diretto alla
completa reintegrazione del patrimonio del danneggiato, sicche’ questi ha
diritto a ricevere l’equivalente pecuniario dell’intero pregiudizio
sofferto, e non piu’ di tanto, esulando dall’attuale sistema di
responsabilita’ finalita’ sanzionatorie, ed essendo riservata al giudice la
liquidazione dei danni risarcibili sulla base delle deduzioni svolte dalla
parte istante quanto alle voci di danno, patrimoniale e non patrimoniale, ed
all’entita’ di ciascuna. Ne segue che, nel determinare i danni
complessivamente sofferti dal danneggiato di un determinato fatto
costituente illecito civile, e’ compito del giudice verificare se il
danneggiato non sia stato, in tutto od in parte, ristorato degli stessi
danni, prima della loro liquidazione giudiziale. Poiche’ tale verifica
inerisce alla medesima attivita’ di determinazione del danno risarcibile che
sta alla base dello ius dicere in tema di azione risarcitoria, essa va
compiuta d’ufficio, tenendo conto delle risultanze processuali in ragione
delle quali la liquidazione giudiziale viene effettuata. Pertanto, dovra’ il
giudice, in tale fase del procedimento di liquidazione, delibare le dette
risultanze al fine di effettuare la verifica in parola, essendo sufficiente
che risulti dagli atti che i danni cosi’ come prodotti da un medesimo fatto
dannoso nei confronti di un medesimo danneggiato siano stati, in tutto od in
parte, ridotti nella loro misura in ragione di fatti riparatori intervenuti
nelle more della liquidazione giudiziale. 3.2. Si tratta di un accertamento
esperibile autonomamente dal giudice nei limiti in cui i fatti in parola non
necessitino di un apposito accertamento giudiziale, ma di essi rilevi il
risultato, in termini di vantaggio economico conseguito dal danneggiato,
quando questo sia causalmente connesso in via diretta col medesimo fatto
illecito.
Questa evenienza indubbiamente si verifica nell’ipotesi in cui il
danneggiato abbia ricevuto, prima od in corso di causa, delle somme di
denaro da imputarsi al risarcimento a titolo di acconto, in quanto il
giudice, nella liquidazione definitiva, dovra’ operare una compensazione
contabile tra il danno come complessivamente determinato e le somme gia’
ricevute a titolo di acconto di quanto alfine dovuto per il suo risarcimento
(cfr., tra le tante, Cass. n. 1163/98, Cass. n. 11975/98, Cass. n.
17734/05).
3.3. La provvisionale liquidata in sede penale e’ destinata a risarcire, in
favore delle parti civili che abbiano agito per le restituzioni e per il
risarcimento del danno di cui all’art. 185 c.p., ai sensi dell’art. 74
c.p.p., proprio i danni lamentati in dipendenza del fatto illecito
costituente reato, anche se soltanto nei limiti del danno per cui si ritiene
gia’ raggiunta la prova (ex art. 539 c.p.p., comma 2), fatta salva la
definitiva liquidazione in sede civile. Non vi e’ dubbio quindi che di essa
si debba tenere conto quando, in tale ultima sede, si procede alla
definitiva liquidazione dei danni complessivamente prodotti in capo al
medesimo danneggiato da quello stesso fatto illecito che ha formato oggetto
del giudizio penale conclusosi con la liquidazione di una provvisionale. Il
regime applicabile e’ del tutto coincidente con quello degli acconti
riscossi a titolo di anticipata parziale liquidazione del danno e, come
questi, anche la provvisionale, la cui liquidazione risulti dagli atti, va
tenuta in conto dal giudice civile che, d’ufficio, dovra’ imputarne
l’importo a scomputo delle somme complessivamente dovute per il risarcimento
dei danni. 3.4. Ne’ rileva -come sembrano ritenere i ricorrenti- che risulti
o meno dagli atti anche l’effettiva riscossione della provvisionale, nel
senso che questa non potrebbe essere considerata dal giudice civile se non
effettivamente corrisposta al danneggiato dal condannato in sede penale.
Infatti, a differenza dell’acconto, per il quale l’imputazione e’ ex post,
poiche’, trattandosi di spontanea liquidazione parziale anticipata del
danno, non puo’ che rilevare l’effettiva riscossione da parte del
danneggiato, con la provvisionale l’imputazione e’ ex lege, essendo
conseguenza delle previsioni dell’art. 539 c.p.p. E la sentenza penale
costituisce titolo esecutivo (prima del passaggio in giudicato se
provvisoriamente esecutiva ex art. 540 c.p.p., ovvero quando sia oramai
definitiva: cfr. Cass. n. 18355/05), del quale il danneggiato si puo’ valere
per conseguire coattivamente il pagamento, ove non effettuato spontaneamente
dall’imputato condannato anche quale responsabile civile o comunque dal
responsabile civile condannato in sede penale. La riscossione effettiva
della somma liquidata a titolo di provvisionale potra’ tutt’al piu’ rilevare
per il calcolo del danno da ritardo, essendo esclusa, come per gli acconti,
la rivalutazione sulle somme percepite dal danneggiato a titolo di
provvisionale ed a far data dalla relativa percezione (cfr. Cass. n.
1623/80, n. 4798/86, n. 2074/89, n. 2074/99); questione, peraltro,
irrilevante ai fini della presente sentenza.
3.5. In conclusione, e’ corretta in diritto la sentenza della Corte
d’Appello di Milano che, nel determinare i danni risarcibili in sede civile,
ha tenuto conto d’ufficio dell’importo della provvisionale liquidata in sede
penale.
4.1. Confutato come sopra il primo motivo di ricorso, occorre prendere le
mosse dalle considerazioni gia’ svolte per confutare anche le argomentazioni
poste dai ricorrenti a fondamento del secondo motivo, secondo cui in sede
civile non si potrebbe tenere conto di somme percepite dai danneggiati da
parte di soggetti responsabili del fatto illecito, per questo condannati in
sede penale, ma rimasti estranei al processo civile. Piu’ in particolare,
secondo i ricorrenti, la provvisionale liquidata al danneggiato,
costituitosi parte civile nel processo penale a carico dell’autore di un
articolo di stampa, ritenuto diffamatorio, non potrebbe essere detratta
dalla somma dovuta, a titolo di risarcimento danni, nei confronti dello
stesso danneggiato, da parte del direttore responsabile del giornale (ed in
via solidale della societa’ editrice del quotidiano) convenuti in sede
civile.
4.2. Tale assunto e’ infondato, cosi’ come e’ infondato il riferimento alla
compensazione ex art. 1241 c.c. fatto dai ricorrenti nei termini di cui si
e’ detto al precedente punto 1.2. La compensazione e’ una causa estintiva
dell’obbligazione che opera tra due persone che siano obbligate l’una verso
l’altra, vale a dire in ipotesi di coesistenza di contrapposte obbligazioni.
Nella responsabilita’ civile da fatto illecito, creditore, cioe’ soggetto
attivo dell’unica obbligazione risarcitoria, e’ il danneggiato; debitori,
cioe’ soggetti passivi della medesima obbligazione, sono tutti coloro che
abbiano commesso il fatto produttivo del danno da risarcire, nel senso che
questo debba essere loro imputabile (arg. ex art. 2055 c.c.), a nulla
rilevando che sia conseguenza di azioni od omissioni indipendenti, purche’
abbiano tutte concorso in modo efficiente alla produzione dell’unico danno
(cfr., tra le tante, Cass. n. 12367/02, Cass. 12558/99). In applicazione
della norma dell’art. 2055 c.c., i responsabili, anche a diverso titolo (cioe’
per la violazione di diversi precetti normativi ovvero a titolo
extracontrattuale e contrattuale od, ancora, a titolo di colpa e di dolo) o
secondo i diversi criteri di cui all’art. 2043 c.c. e segg., sono obbligati
in solido al risarcimento del danno, perche’, a differenza che nell’art.
2043 c.c., non rileva il fatto colposo o doloso in se’, ma il "fatto
dannoso" riguardato, non dal punto di vista dell’autore dell’illecito, ma da
quello del danneggiato, a cui favore la norma e’ posta. Pertanto, secondo la
lettura preferibile dell’istituto della solidarieta’, unica e’
l’obbligazione ed unica la prestazione risarcitoria al cui adempimento i
responsabili sono tenuti ciascuno per l’intero; e’ in facolta’ del
danneggiato chiedere l’intero ad uno soltanto dei corresponsabili, ma deve
imputare all’unica prestazione quanto da ciascuno abbia ricevuto in
adempimento dell’obbligazione risarcitoria.
Orbene, nel caso di specie, si e’ in presenza di un unico fatto dannoso,
imputabile, sia pure a diverso titolo, a piu’ persone, dato che dei danni
prodotti commettendo il reato di diffamazione a mezzo stampa risponde, oltre
all’autore dello scritto reputato diffamatorio, anche il direttore
responsabile del quotidiano, essendo affermazione ripetuta quella per la
quale questi possa rispondere sia a titolo di colpa ai sensi dell’art. 57
c.p. (quando abbia omesso l’attivita’ di controllo demandatagli dalla legge
in ragione della sua qualifica professionale) che a titolo di dolo (se sono
presenti tutti gli elementi necessari, ai sensi dell’art. 110 c.p., per il
concorso nel reato di diffamazione a mezzo stampa: cfr., tra le tante, Cass.
n. 17395/07); e la solidarieta’ tra l’uno e l’altro dei responsabili
dell’unico fatto dannoso sussiste qualunque sia il titolo per il quale
risponde il direttore responsabile (cfr. Cass. n. 25157/08).
Si tratta dell’applicazione di una norma di legge, quale e’ quella dell’art.
2055 c.c. che non puo’ certo subire eccezioni per il solo fatto - cui
sembrano attribuire rilievo i ricorrenti - che uno dei responsabili non sia
stato chiamato a rispondere in sede civile, ma soltanto in sede penale e
che, in tale sede, e quindi non anche in sede civile, sia stato condannato
al pagamento di una somma di denaro imputabile al risarcimento del danno, a
titolo di provvisionale. Essendo la provvisionale destinata a risarcire, nei
confronti delle parti civili che in sede penale abbiano agito in base ad un
determinato fatto dannoso, proprio, anche se soltanto in parte, i danni
prodotti da quel fatto, che e’ stato posto a base sia dell’azione civile in
sede penale che dall’azione civile autonoma, non puo’ che concludersi nel
senso della necessita’ di scomputare detta somma dal danno risarcibile in
sede civile. Ne’, ovviamente, rileva che in tale sede siano stati chiamati a
rispondere corresponsabili del danno diversi da colui che e’ stato
condannato in sede penale, e per titoli diversi di responsabilita’, poiche’,
in applicazione dei principi che regolano l’obbligazione solidale, gli
obbligati in solido, con riguardo all’unica prestazione risarcitoria, non
possono essere tenuti che per la differenza tra quanto gia’ corrisposto da
uno degli obbligati ed il danno come complessivamente liquidato.
Inoltre, i principi sopra esposti hanno rilevanza civilistica, e non
contrastano con la disposizione dell’art. 187 cpv. c.p., la quale, con lo
statuire per i condannati per uno stesso reato l’obbligo in solido al
risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di responsabilita’
solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o che siano
colpiti da condanna per reati diversi o che siano taluni colpiti da condanna
e altri no (Cass. n. 7507/01 e n. 17475/07, nonche’ Cass. n. 2515/08).
4.3. Il riferimento alla norma dell’art. 1241 c.c. e’ del tutto incongruo,
dal momento che non opera affatto l’istituto della compensazione quale causa
estintiva dell’obbligazione, ma si realizza soltanto, come si suole dire,
una "compensazione contabile", che consiste nello scomputo del vantaggio
conseguito dal danneggiato, per l’adempimento parziale dell’obbligazione
risarcitoria da parte di uno dei corresponsabili, dal risarcimento che
complessivamente gli spetta, secondo la liquidazione definitiva e
complessiva del danno operata dal giudice civile; con la conseguenza che la
sentenza civile costituisce il titolo per ottenere il pagamento della
differenza tra quanto gia’ percepito (o che comunque puo’ essere, anche
coattivamente, percepito) in forza della sentenza penale e quanto
complessivamente liquidato.
4.4. In conclusione, va rigettato anche il secondo motivo del ricorso
principale.
5. Col terzo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano il vizio di omessa
ed insufficiente motivazione, con riguardo ai seguenti differenti profili:
la motivazione sarebbe carente perche’ la Corte d’Appello parla di danno
"unico", dando per scontato che la domanda degli attori si riferisse al
danno "totale", non essendosi affatto posta il problema se il danno
richiesto dai soggetti danneggiati fosse stato l’intero danno sofferto in
conseguenza dell’unico fatto dannoso, ovvero se la domanda fosse stata
limitata alla parte di danno imputabile a ciascuno dei soggetti evocati in
giudizio (specificamente, al direttore Ce.., nella causa civile, ed
all’imputato Sgarbi, nel processo penale). Secondo i ricorrenti "osservando
gli atti del processo" risulterebbe che per ciascuno sarebbe stata richiesta
"la quota di danno che si riteneva prodotta dal suo comportamento". Non
avendo affatto la sentenza impugnata affrontato l’argomento, secondo i
ricorrenti, la relativa motivazione sarebbe totalmente omessa sul punto;
- la motivazione sarebbe inoltre insufficiente in ordine al fatto che la
provvisionale defalcata dalla liquidazione del danno era stata determinata,
in sede penale, in relazione al danno prodotto da due articoli di giornale e
quindi conseguente a due reati, ognuno dei quali produttivo di un danno ex
art. 185 c.p.; secondo i ricorrenti, la sentenza avrebbe omesso di spiegare
come si possa operare un "conguaglio" tra una somma liquidata per un solo
articolo (quello pubblicato il 17 agosto 1998) in sede civile e quella
assegnata, in via provvisoria, in sede penale anche per risarcire i danni
prodotti da altro articolo, ritenuto diffamatorio (quello pubblicato il 14
agosto 1998).
Il motivo e’ infondato sotto il primo profilo; meritevole di accoglimento
sotto il secondo profilo.
5.1. In sostanza, con la prima delle due censure sopra riportate, i
ricorrenti intendono fare riferimento ad una rinunzia da parte loro, alla
solidarieta’ nascente dall’art. 2055 c.c., a favore di ciascuno dei due
condebitori, Vittorio Sgarbi, da un lato, e Ce.. Mario, dall’altro, in modo
che l’azione civile in sede penale e l’azione oggetto del presente giudizio
si dovrebbero intendere come rispettivamente limitate alla parte di danno da
ciascuno risarcibile in ragione delle differenti condotte, commissiva ed
omissiva, loro imputabili.
Premesso che, per come si evince dalla disciplina positiva dell’art. 1311
c.c., la rinuncia alla solidarieta’ in favore di uno dei condebitori
solidali non puo’ derivare da una scelta unilaterale del creditore, sarebbe
stato onere dei ricorrenti dedurre e dimostrare la sussistenza di una delle
ipotesi tipizzate dalla norma richiamata, tra le quali certamente non
rientra il mero esercizio dell’azione risarcitoria nei confronti di uno
soltanto dei corresponsabili (cfr., per la univoca giurisprudenza, Cass. n.
19934/04, n. 16810/08, tra le piu’ recenti).
5.2. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la sentenza
impugnata motiva in punto di interpretazione della domanda dei danneggiati
nella parte in cui esamina il motivo d’appello concernente la sopravvenuta
carenza di interesse ad agire degli appellati per essere stati, nelle more
risarciti in sede penale. Nello svolgere la relativa motivazione, la Corte
d’Appello prende le mosse proprio dall’atto introduttivo del primo grado del
giudizio e lo interpreta nel senso che Gian Carlo Ca.. e Lo Fo.. Guido hanno
agito per il risarcimento dei danni loro provocati dalla pubblicazione
dell’articolo del giornale in data 17 agosto 1998 e prosegue dando per
presupposto che i danneggiati stessero agendo per ottenere in sede civile la
parte residuale dell’intero danno provocato dalla pubblicazione, cioe’ da un
fatto dannoso unitariamente considerato, pur se imputabile, a diverso
titolo, a piu’ responsabili.
Quindi, e’ da escludere che, come invece sostenuto dai ricorrenti, sia
riscontrabile un’omessa motivazione in punto di interpretazione della
domanda. Piuttosto, l’interpretazione che la Corte d’Appello ha dato
all’originaria domanda non coincide con quella pretesa dai ricorrenti. Essa,
tuttavia, e’ in se’ congrua e logica e per dimostrare il contrario i
ricorrenti avrebbero dovuto evidenziare con quali parti dei loro atti essa
fosse immotivatamente o illogicamente in contrasto; o meglio avrebbero
dovuto dimostrare di avere dedotto quella rinuncia alla solidarieta’ di cui
si e’ detto sopra e dedurre, in sede di critica alla sentenza d’appello, che
di tale rinuncia quel giudice di merito non avrebbe tenuto conto. Gli unici
riferimenti agli atti del giudizio di merito contenuti nel ricorso sono
all’atto di citazione introduttivo del primo grado (pagg. 7 e 11), alle
conclusioni in primo grado ed alle conclusioni in grado d’appello: si tratta
proprio degli atti e delle conclusioni sulla base dei quali ha motivato la
sentenza impugnata ed i ricorrenti non evidenziano affatto per quale ragione
la conclusione raggiunta dalla Corte d’Appello di Milano essere stato
richiesto il risarcimento dei danni tutti provocati dalla pubblicazione
dell’articolo di stampa del 17 agosto 1998 - sia incongrua rispetto al
tenore dei detti atti, soprattutto non evidenziano le ragioni per le quali
la domanda e le conclusioni dei due gradi di giudizio dovessero intendersi
proposte in deroga al disposto dell’art. 2055 c.c. quindi come contenenti
una rinuncia alla solidarieta’. Pertanto, la motivazione della sentenza
impugnata che ha ritenuto applicabile al caso di specie tale ultima norma
(allorquando, tra l’altro, ha concluso nel senso che "...effettivamente il
danno sofferto e lamentato dagli appellati e’ unico, pur se nella sua
causazione sono intervenuti piu’ soggetti, in posizioni diverse e con
condotte diverse, alcuni dei quali presenti nel giudizio penale e altri nel
presente giudizio civile") non e’ meritevole della censura mossa dai
ricorrenti.
5.3. Giova aggiungere che la motivazione appare del tutto coerente con le
vicende sia del processo penale che del processo civile:
premesso che e’ del tutto irrilevante verificare se in sede penale vi fosse
stata una rinuncia alla solidarieta’ in favore del corresponsabile Sgarbi (poiche’
questa non avrebbe comportato alcuna modificazione dell’obbligazione da
solidale a parziaria nei confronti degli altri corresponsabili, che
sarebbero comunque rimasti obbligati in solido: cfr. Cass. n. 16125/06), nel
momento in cui i danneggiati Ca.. e Lo Fo.. agirono in sede civile avrebbero
dovuto dichiarare di svolgere tale domanda "per la parte" di danno
riferibile esclusivamente al direttore responsabile (cfr. Cass. n. 15737/10,
nel senso che nella domanda proposta nei confronti di alcuni soltanto dei
responsabili non e’ ... evocabile una rinuncia alla solidarieta’, la quale
anzitutto presuppone (ex art. 1311 c.c., comma 2) che il creditore agisca
nei confronti di uno dei condebitori solidali solo "per la parte di lui";
nonche’, nello stesso senso, Cass. n. 19492/07); di cio’ non risulta che vi
fosse menzione negli atti e nelle conclusioni sopra richiamate, ne’ queste
avrebbero potuto essere interpretate nel senso preteso dai ricorrenti
soltanto perche’ rivolte nei confronti di uno soltanto degli obbligati
solidali, venendo posta a fondamento della causa petendi la condotta dannosa
a lui soltanto riferibile (cfr. Cass. n. 19934/04, n. 16810/08 cit.).
Quindi del tutto logica e’ la conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata
nell’interpretare la domanda dei danneggiati, nel senso che questa, pur
facendo riferimento alla condotta omissiva imputabile al direttore
responsabile del quotidiano, non potesse che essere finalizzata, in mancanza
di un’apposita dichiarazione di voler limitare i danni alla quota di cui il
convenuto dovesse rispondere, ad ottenere la condanna del corresponsabile (e
dell’editore chiamato in solido) all’integrale risarcimento dei danni
conseguiti dall’unico fatto dannoso.
6.1. Sussiste invece il vizio di motivazione denunciato con riguardo al
secondo dei profili su evidenziati. Infatti, dopo l’affermazione, sopra
riportata, in merito all’unicita’ del danno lamentato dagli appellanti, la
Corte d’Appello ha cosi’ sinteticamente proseguito e concluso: "Da cio’
consegue che la liquidazione operata dal giudice di primo grado e’ da
ritenere comprensiva della provvisionale liquidata dal Tribunale di Monza,
sezione distaccata di Desio";
quindi, ha statuito nel senso che tutta intera tale ultima provvisionale
andrebbe detratta dal danno come complessivamente liquidato in favore di
ciascuno dei danneggiati.
6.2. La motivazione della sentenza impugnata non consente di ritenere che i
giudici della Corte d’Appello abbiano preso in considerazione il fatto che
in sede penale la provvisionale fosse stata determinata tenendo conto di due
distinti reati ascritti all’imputato Sgarbi, relativi a due articoli
entrambi pubblicati sul quotidiano "il Giornale", nelle differenti date del
14 agosto 1998 e del 17 agosto 1998, mentre oggetto del giudizio civile e’
soltanto tale secondo articolo.
Data tale circostanza, la motivazione della sentenza impugnata risulta
insufficiente, poiche’ avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali la
provvisionale liquidata in sede penale si sarebbe dovuta imputare per intero
ai danni conseguiti da uno soltanto dei due fatti illeciti rispetto a cui i
danneggiati si erano costituiti come parti civili in sede penale; la
motivazione come sopra svolta e’ evidentemente inidonea a giustificare la
decisione raggiunta. Avendo omesso di argomentare in merito alla portata
della condanna alla provvisionale in sede penale ed alle sue conseguenze in
sede civile, detta motivazione, cosi’ come espressa, appare illogica,
poiche’ finisce per derogare senza giustificazione alcuna ai criteri,
esposti nella prima parte della presente sentenza, cui il giudice che
liquida in via definitiva il danno da risarcire si deve attenere, al fine di
operare la compensazione contabile tra quanto gia’ riscosso dal danneggiato
a parziale ristoro dei medesimi danni e quanto complessivamente liquidato.
6.3. Il terzo motivo del ricorso va quindi accolto, in tali ultimi limiti, e
la sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte d’Appello di
Milano, in diversa composizione, perche’, tenendo conto delle risultanze
istruttorie, riesamini la questione della misura della provvisionale
liquidata in sede penale a favore dei medesimi danneggiati Ca.. e Lo Fo..,
da scomputare dal danno come complessivamente liquidato in favore dell’uno e
dell’altro e motivi adeguatamente in punto di determinazione di tale misura.
La Corte d’appello di Milano decidera’ anche in merito alle spese del
giudizio di cassazione.
7.1. Con l’unico motivo del ricorso incidentale i ricorrenti incidentali
deducono il vizio di motivazione con riferimento alla liquidazione dei danni
in via equitativa operata dal giudice del primo grado e confermata in
appello, per avere la Corte d’Appello richiamato la sentenza di primo grado
senza nulla dire in merito alle censure mosse dagli appellanti.
Il motivo e’ infondato.
7.2. Vi e’ un apposito paragrafo della sentenza impugnata intitolato "sulla
quantificazione del danno", nel quale la Corte d’appello da atto dei
parametri di riferimento di cui si e’ avvalsa per la liquidazione dei danni
non patrimoniali da diffamazione, che non puo’ che essere equitativa.
Risulta cosi’ smentito per tabulas l’assunto dei ricorrenti incidentali
secondo cui in nessun punto della motivazione si leggerebbe sulla scorta di
quali parametri la liquidazione operata dal primo giudice potesse
considerarsi giustificata: tali parametri non solo sono richiamati, ma sono
stati anzi ribaditi uno per uno.
7.3. Destituita di fondamento e’ altresi’ la censura per la quale la Corte
d’Appello avrebbe dovuto dare specificamente atto di riscontri probatori,
atteso che in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale il
giudice del merito non e’ tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e
particolareggiata di ciascuno degli elementi in base ai quali ha formato il
proprio convincimento, ma e’ sufficiente che dimostri di avere tenuto
presenti tutti gli elementi di fatto acquisiti al processo (cosi’ Cass. n.
9626/03; cfr. anche Cass. n. 10268/02). Della valutazione di tutti gli
elementi di fatto acquisiti al processo la sentenza impugnata da
espressamente conto, anche mediante il riferimento alla motivazione svolta
in punto di an debeatur, che viene richiamata quale supporto motivazionale
pure sul quantum debeatur con riferimento al giudizio di gravita’ del danno
non patrimoniale subito.
7.4. Il ricorso incidentale va percio’ rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE
riuniti i ricorsi, accoglie il terzo motivo del ricorso principale, nei
limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa
alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione; rimette al giudice
di rinvio la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Rigetta gli
altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale.
Cosi’ deciso in Roma, il 7 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011
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