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Condominio - Debiti del Condomino -
esposizione nella bacheca condominiale di dati ritenuti sensibili -
risarcimento dei danni - La disciplina del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo
che il trattamento dei dati personali avvenga nell'osservanza dei principi
di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per
i quali i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi
condominiali, aperti all'accesso a terzi estranei al condominio, possano
essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al
singolo condomino; pertanto - fermo il diritto di ciascun condomino di
conoscere, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui nei
confronti della collettività condominiale - l'affissione nella bacheca
dell'androne condominiale, da parte dell'amministratore, dell'informazione
concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio,
risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie
indeterminata di persone estranee, costituisce un'indebita diffusione, come
tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15
del codice (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile
Ordinanza del 4 gennaio 2011, n. 186)
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile
Ordinanza del 4 gennaio 2011, n. 186
Ritenuto in fatto
1. - C.DL., proprietaria di un appartamento nell'edificio condominiale
di ****, ha convenuto in giudizio dinanzi al
Tribunale di Napoli il condominio ed il suo amministratore, G.T., per
sentirli condannare al risarcimento dei danni derivanti dall'esposizione
nella bacheca condominiale di dati ritenuti sensibili, in violazione della
normativa sulla protezione dei dati personali, nonché alla cessazione dei
comportamenti illegittimi.
Si sono costituiti il condominio e l'amministratore, resistendo alla
domanda.
L'adito Tribunale, con sentenza resa pubblica mediante deposito in
cancelleria il 26 novembre 2008, ha rigettato la domanda, dichiarando
interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Secondo il primo giudice, l'esposizione nella bacheca condominiale
dell'elenco dei condomini, con le relative quote condominiali, sia correnti
che arretrate, riferite per nome e cognome a ciascun proprietario di piano o
porzione di piano, non viola la disciplina dettata dal codice in materia di
protezione dei dati personali, approvato con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.
196.
La doglianza - ha affermato il Tribunale - non corrisponde ad una posizione
giuridicamente tutelata. L'esibizione dei dati in oggetto è funzionale alla
buona amministrazione del condominio, consentendo a tutti coloro che vi
partecipano l'esatta conoscenza delle spese condominiali e del riparto tra i
condomini delle stesse, secondo le tabelle millesimali.
Si tratta - ha concluso il primo giudice - di una esigenza di efficienza, e
di controllo dell'operato dell'amministratore, che prevale sul diritto alla
riservatezza, tanto più, per un verso, che non si tratta di dati personali,
sensibili, ma di meri dati contabili, di interesse comune ai condomini, e,
per l'altro verso, che l'esposizione avviene all'interno degli spazi
condominiali, sicché l'accesso da parte di terzi è meramente eventuale.
2. - Per la cassazione della sentenza del Tribunale Cl. De Lu. ha proposto
ricorso, con atto notificato l'11 gennaio 2010, sulla base di un motivo.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sulla
base di relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa in prossimità della camera
di consiglio.
Considerato in diritto
1. - Preliminarmente, va affermata l'immediata ricorribilità per cassazione
della sentenza del Tribunale. Poiché, infatti, detta pronuncia è stata resa
in una controversia riguardante l'applicazione delle disposizioni del codice
in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 [d'ora in poi, codice], trova applicazione l'art. 152, comma 13,
dello stesso codice, il quale dichiara la sentenza del tribunale che
definisce nel merito tale controversia (cfr. Cass., sez. un., 7 ottobre
2008, n. 24708) non appellabile, ma immediatamente ricorribile per
cassazione.
Superando la prospettazione contenuta nella proposta di definizione ex art.
380-bis cod. proc. civ., il Collegio ritiene che l'applicazione di siffatto
regime impugnatorio non è impedita dal fatto che il giudice di primo grado,
dopo avere correttamente qualificato la domanda nel senso che essa
concerneva l'applicazione del codice della privacy, non si sia conformato al
rito speciale delineato dallo stesso art. 152, ma abbia applicato, in un
giudizio introdotto con citazione, il rito ordinario, avendo omesso sia di
prescrivere il termine per notificare la domanda introduttiva al Garante per
la protezione dei dati personali, in modo da provocarne la partecipazione al
giudizio, sia di dare lettura del dispositivo in udienza. Infatti, ciò che
vale ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione proponibile è
che sia stata posta una domanda concernente direttamente la protezione dei
dati personali secondo le norme del d.lgs. n. 196 del 2003 e che il giudice
abbia ritenuto esatta questa qualificazione, restando irrilevante il tipo di
procedimento adottato (cfr. Cass., sez. un., 1° febbraio 2008, n. 2434).
2. - Con l'unico motivo, la ricorrente - richiamando il provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali in data 18 maggio 2006 (in
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2006) - denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 196 del 2003, dolendosi
dell'illiceità della diffusione dei dati personali effettuata
dall'amministratore mediante l'affissione di avvisi di mora o comunque di
sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali accessibili al pubblico.
2.1. - La censura è manifestamente fondata.
2.1.1. - Occorre premettere che i dati riferiti ai singoli partecipanti al
condominio, raccolti ed utilizzati per le finalità riconducibili alla
disciplina civilistica di cui agli artt. 1117 e ss. cod. civ. ed alle
relative norme di attuazione, ivi compresi quelli relativi alle posizioni
debitorie di ciascuno nei confronti della collettività condominiale,
costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), del
codice.
Infatti, l'elemento qualificante dell'informazione, perché possa essere
considerata dato personale, è rappresentato esclusivamente dal fatto che
essa si riferisca ad un soggetto determinato o determinabile.
La misura in cui ciascun condomino è tenuto a partecipare alle spese
condominiali e i dati relativi alla mora nel pagamento dei contributi, hanno
certamente una valenza contabile, di interesse ai fini della gestione
collettiva, ma ciò non fa venir meno la loro natura di dati personali,
soggetti, in quanto tali, alla disciplina del codice e alle regole generali
per il trattamento che esso delinea.
Affinché questa disciplina sia applicabile, non occorre che il dato sia
anche sensibile (ossia idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, ovvero, ancora, idoneo a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale), giacché l'appartenenza dell'informazione alla sottoclasse
dei dati sensibili comporta la previsione di una disciplina di tutela e di
garanzia ulteriore contro i rischi della circolazione (v., ad esempio,
l'art. 26 del codice), in considerazione della intrinseca attitudine di
questi dati ad essere strumentalizzati per fini discriminatori.
2.1.2. - In ambito condominiale, le informazioni relative al riparto delle
spese, all'entità del contributo dovuto da ciascuno e alla mora nel
pagamento degli oneri pregressi possono senz'altro essere oggetto di
trattamento, anche senza il consenso dell'interessato, come si ricava
dall'art. 24 del codice.
Difatti, le attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni
implicano che l'amministratore possa procedere alla raccolta, registrazione,
conservazione, elaborazione e selezione delle informazioni concernenti le
posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti al condominio. Del pari,
ragioni di buon andamento e di trasparenza giustificano una comunicazione di
questi dati a tutti i condomini, non solo su iniziativa dell'amministratore
in sede di rendiconto annuale o di assemblea ovvero nell'ambito delle
informazioni periodiche trasmesse nell'assolvimento degli obblighi
scaturenti dal mandato ricevuto, ma anche su richiesta di ciascun condomino,
essendo questi investito di un potere di vigilanza e di controllo
sull'attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni,
che lo abilita a domandare in ogni tempo all'amministratore informazioni
sulla situazione contabile del condominio, comprese quelle che riguardano
eventuali posizioni debitorie degli altri partecipanti.
Il trattamento dei dati personali, per essere lecito, deve tuttavia avvenire
nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non
eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti (art.
11 del codice).
Sull'amministratore del condominio, pertanto, grava il dovere di adottare le
opportune cautele per evitare l'accesso a quei dati da parte di persone
estranee al condominio.
Ora, l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale del dato personale
concernente le posizioni di debito del singolo condomino va al di là della
giustificata comunicazione dell'informazione ai soggetti interessati
nell'ambito della compagine condominiale; tale affissione, infatti,
avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, non solo non è necessaria
ai fini dell'amministrazione comune, ma, soprattutto, si risolve nella messa
a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone
estranee e, quindi, in una indebita diffusione, come tale illecita e fonte
di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice.
Ha pertanto errato la sentenza impugnata a ritenere prevalenti, sul "diritto
alla riservatezza", "esigenze di efficienza". Tale bilanciamento non tiene
conto del rango di diritto fondamentale assunto dal diritto alla protezione
dei dati personali, tutelato dall'art. 2 della Costituzione italiana e
dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: un
diritto a mantenere il controllo sulle proprie informazioni che, spettando
non solo alle persone in vista ma a "chiunque" (art. 1 del codice) e ad
"ogni persona" (art. 8 della Carta) nei diversi contesti ed ambienti di
vita, concorre a delineare l'assetto di una società rispettosa dell'altro e
della sua dignità in condizioni di eguaglianza.
3. - La sentenza impugnata è cassata.
La causa deve essere rinviata al Tribunale di Napoli, che la deciderà in
persona di diverso magistrato.
Il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: "La
disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che il trattamento dei dati
personali avvenga nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di
pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi
sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all'accesso a
terzi estranei al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione
di dati personali riferibili al singolo condomino; pertanto - fermo il
diritto di ciascun condomino di conoscere, anche su propria iniziativa, gli
inadempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale -
l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale, da parte
dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni di debito
del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a
disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone
estranee, costituisce un'indebita diffusione, come tale illecita e fonte di
responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice".
Al giudice del rinvio è demandato anche il compito di provvedere sulle spese
del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,
anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Napoli, in
persona di diverso giudicante.
Riferimenti:
Legge
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Notizie in evidenza
Marzo 2012 -
Abogado - Iscrizione nella
Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal
Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare
la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”,
dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello
Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto
del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme
comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei
diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso,
obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio
della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea;
bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto
comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva
per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla
normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è
stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo,
consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di
esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di
un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto
dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso
eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione
artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne
consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta
Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012
Marzo 2012 -
Società
tra professionisti -
Il
Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società
tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio
di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre.
Febbraio 2012 -
Codice
di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza
della giustizia civile
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Testo
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni
urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42
del 20 febbraio 2012 |
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La
mappa della giustizia in Italia:
indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti
penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture
minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e
direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per
il quale sono competenti o in cui operano.
Aprile 2012 -
Avvocati - Cassa
Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati
ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense
che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su
domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti
previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.
Avvocati - Cassa Forense -
Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.
Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con
Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la
Responsabilità Civile Professionale.
Le
foto della Festa per il
10 anniversario di ForoEuropeo e
11° di Avvocati per l'Europa
Presentazione del Comitato di
solidarietà fra noi
liberi professionisti Onlus
Uffici
Giudiziari/Ordini
(Sedi - Competenza - Siti): - Foro
Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino
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