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-Penale - La condotta di chi, parcheggiando la propria autovettura in modo
da bloccare quella di un altro automobilista, impedisca alla parte offesa di
uscire dal proprio garage, deve ritenersi integrativa del reato di violenza
privata, di cui all'articolo 610 c.p.Corte di Cassazione Sezione 5 Penale
Sentenza del 29 novembre 2010, n. 42205
Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza del 29 novembre 2010, n.
42205
IN FATTO
Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste
censura la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Tarcento pronunciata
in data 16 settembre 2009 nei confronti di SC. Di. , di S.A. e di DE. MA.
Si. No. , imputati di lesioni personali e (apparentemente di minaccia), ma
di poi prosciolti per remissione di querela.
Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale, dal momento
che le lesioni erano aggravate dall'uso dell'arma (una falce) e da futili
motivi (come ascritto nel capo di imputazione), si' che non era proponibile
la remissione di querela, trattandosi di fattispecie perseguibili d'ufficio.
Che le minacce si sostanziavano, in realta' in ingiurie, ma dimostravano una
condotta di violenza privata, reato anch'esso escluso dalla persecuzione
privata.
IN DIRITTO
Il ricorso e' fondato.
L'articolo 585 c.p. sottrae al regime della perseguibilita' a querela il
reato di lesioni.
La falce, essendo costituita da lama da taglio, di la' dell'ordinario
impiego per scopi lavorativi, puo' essere usata per offendere. In quanto
tale, essa e' riconducibile alla nozione di arma di cui all'articolo 585
c.p., comma 2, n. 2.
La condotta di chi, parcheggiando la propria autovettura in modo da bloccare
quella di un altro automobilista, impedisca alla parte offesa di uscire dal
proprio garage, deve ritenersi integrativa del reato di violenza privata, di
cui all'articolo 610 c.p., fattispecie che esula dalla competenza per
materia del giudice di pace.
E' frutto di errore materiale l'indicazione della norma violata
nell'articolo 612 c.p., anziche' in quella di ingiurie di cui all'articolo
594 c.p. di cui al capo 2 ascritto alla SC. .
La Corte annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti
al pubblico ministero presso il Tribunale di Udine, anche per la corretta
formulazione delle imputazioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine per
l'ulteriore corso.
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
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5_in_evidenza
Notizie in evidenza
Marzo 2012 -
Abogado - Iscrizione nella
Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal
Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare
la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”,
dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello
Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto
del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme
comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei
diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso,
obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio
della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea;
bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto
comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva
per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla
normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è
stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo,
consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di
esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di
un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto
dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso
eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione
artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne
consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta
Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012
Marzo 2012 -
Società
tra professionisti -
Il
Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società
tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio
di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre.
Febbraio 2012 -
Codice
di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza
della giustizia civile
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Testo
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni
urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42
del 20 febbraio 2012 |
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La
mappa della giustizia in Italia:
indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti
penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture
minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e
direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per
il quale sono competenti o in cui operano.
Aprile 2012 -
Avvocati - Cassa
Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati
ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense
che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su
domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti
previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.
Avvocati - Cassa Forense -
Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.
Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con
Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la
Responsabilità Civile Professionale.
Le
foto della Festa per il
10 anniversario di ForoEuropeo e
11° di Avvocati per l'Europa
Presentazione del Comitato di
solidarietà fra noi
liberi professionisti Onlus
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(Sedi - Competenza - Siti): - Foro
Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino
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